Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2000, n. 503
CASS
Sentenza 21 gennaio 2000

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Qualora sia pendente impugnazione avverso il decreto di applicazione di una misura di prevenzione spetta al giudice dell'impugnazione, e non al tribunale che ha emesso la decisione di primo grado, la competenza ad adottare gli eventuali provvedimenti di modifica delle prescrizioni, ai sensi dell'art.7, comma secondo, della legge 27 dicembre 1956 n.1423, nulla rilevando in contrario il disposto di cui al successivo art.7 bis della stessa legge, atteso che la competenza funzionale da questo attribuita al tribunale riguarda solo l'ipotesi dei temporanei permessi per motivi di salute. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C., pur annullando, per altre ragioni, il provvedimento con il quale la corte d'appello aveva autorizzato l'interessato ad allontanarsi dal comune di soggiorno obbligato per ragioni di lavoro, ha affermato che correttamente la stessa corte d'appello si era ritenuta competente ad adottarlo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2000, n. 503
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 503
    Data del deposito : 21 gennaio 2000

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