Sentenza 21 gennaio 2000
Massime • 1
Qualora sia pendente impugnazione avverso il decreto di applicazione di una misura di prevenzione spetta al giudice dell'impugnazione, e non al tribunale che ha emesso la decisione di primo grado, la competenza ad adottare gli eventuali provvedimenti di modifica delle prescrizioni, ai sensi dell'art.7, comma secondo, della legge 27 dicembre 1956 n.1423, nulla rilevando in contrario il disposto di cui al successivo art.7 bis della stessa legge, atteso che la competenza funzionale da questo attribuita al tribunale riguarda solo l'ipotesi dei temporanei permessi per motivi di salute. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C., pur annullando, per altre ragioni, il provvedimento con il quale la corte d'appello aveva autorizzato l'interessato ad allontanarsi dal comune di soggiorno obbligato per ragioni di lavoro, ha affermato che correttamente la stessa corte d'appello si era ritenuta competente ad adottarlo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2000, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Renato TERESI Presidente del 25/1/2000
1. Dott. Gian Vittore FABBRI Consigliere SENTENZA
2. " Piero MOCALI " N. 503
3. " Umberto GIORDANO " REGISTRO GENERALE
4. " Emilio GIRONI " N. 32528/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Reggio Calabria, nel procedimento di prevenzione a carico di SS OM, nato a [...] il [...];
avverso a il decreto della Corte d'appello di Reggio Calabria, in data 21.6.1999;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piero MOCALI letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA
Col provvedimento di cui in epigrafe, la Corte d'appello, in accoglimento dell'istanza avanzata dal RU - sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno - autorizzava costui ad allontanarsi dal comune di soggiorno per ragioni di lavoro, secondo le modalità e le cautele stabilite nel provvedimento stesso.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il P.G. di Reggio Calabria, denunciando:
- col primo motivo di ricorso, l'incompetenza della Corte d'appello. Essendo attualmente impregiudicata l'applicazione della misura (avverso la quale pendeva ricorso per cassazione) il tipo di provvedimento chiesto dal RU rientrava nella competenza funzionale del Tribunale che l'aveva disposta, in applicazione dell'art. 7 bis della legge n. 1423/1956;
- col secondo motivo, violazione di legge. Nono sussistevano i presupposti per l'autorizzazione in esame, sia perché la deroga poteva trovare valida causa solo in motivi di salute, sia perché non poteva superare l'ambito dei dieci giorni (mentre qui aveva vigore illimitato).
Era quindi chiesto l'annullamento della decisione gravata di ricorso. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte, invero, ha già avuto occasione di affermare che solo in esecuzione del provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione personale, la competenza per la modifica o la revoca della misura spetta al giudice che lo ha emesso, ovvero il Tribunale;
nel caso, invece, in cui sia pendente l'impugnazione avverso il provvedimento impositivo, deve essere il giudice di questa a provvedere al riguardo (cfr. Sez. I, 19.4.1999, n. 3085). Non ignora questa Corte la passata formazione di un contrasto giurisprudenziale in subiecta materia, essendosi da un lato ritenuto che pur in pendenza di impugnazione, spettasse al tribunale che aveva pronunciato l'originario provvedimento un tipo di competenza funzionale a disporne eventuali modifiche, non rintracciandosi nella lettura dell'art. 7 legge n. 1423/1956 alcuna distinzione al riguardo (cfr. Sez. I, 24.11.1995, Filosa;
26.3.1996, Pacilio;
17.2.1997, Bucello, 2.12.1997, Pugliese, 9.2.1999, Romagnuolo). Ed, invece, dall'altro, che fosse competente il giudice dell'impugnazione (ovviamente nella sede di merito, in quanto, nella pendenza del ricorso per cassazione, non compete al giudice di legittimità alcuna rivalutazione della pericolosità sociale), essendo ormai il primo giudice privo di poteri decisorii (cfr. Sez. I, 1.7.1991, Camalleri;
22.12.1998, Ascolese;
22.2.1999, Citarella).
Questa Corte condivide il secondo orientamento, che non solo evita inusuali regressi ad un giudice ormai spogliatosi della cognizione del fatto, ma si ispira al generale principio di economia dei giudizi, evita interferenze e sovrapposizioni valutative da parte dei giudici diversi, in relazione ai medesimi presupposti di fatto concernenti la pericolosità sociale del soggetto. Mentre, in tema di competenza funzionale, quando il legislatore ha voluto attribuirla al primo giudice, lo ha fatto, mediante la disposizione dell'art. 7 bis della citata legge in punto di temporanei permessi per motivi di salute;
il silenzio sul tema qui esaminato consente l'applicazione dei criteri generali sopra esposti.
Nel caso in esame, pendendo ricorso per cassazione - secondo quanto afferma lo stesso P.G. ricorrente - ogni valutazione spettava, per il suo carattere decisorio di merito, al giudice di appello, il cui provvedimento ne era oggetto. E quindi correttamente si è pronunciata la Corte d'appello.
È invece fondato il secondo motivo di ricorso.
La modifica del regime della misura preventiva per ragioni di lavoro, non è stata ritenuta illegittima dalla giurisprudenza di questa Corte, che peraltro logicamente l'ha subordinata alla valutazione della pericolosità sociale del soggetto, correlata al contenuto della modifica medesima (cfr. Sez. I, 24.11.1995, n. 6055). Sotto tale aspetto, il decreto impugnato è manifestamente carente, limitandosi ad affermare, senza lo sviluppo di alcuna argomentazione a sostegno, che la richiesta poteva trovare accoglimento, Si tratta, come è chiaro, di una motivazione del tutto apparente e priva di concretezza.
Si impone dunque l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio alla medesima Corte d'appello, la quale, ovviamente in diversa composizione soggettiva - provvederà a nuovo esame dell'istanza, colmando al riscontrata lacuna argomentativa.
P. Q. M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2000