Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/2001, n. 170
CASS
Sentenza 23 aprile 2001

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 143 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, là dove prevede che il Tribunale superiore delle acque pubbliche, quando è chiamato a decidere nelle materie in tale norma contemplate, è composto anche da un ingegnere proveniente dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, sollevata, in riferimento all'art. 102 Cost., sotto il profilo della inidoneità di tale membro tecnico a decidere questioni giuridiche di stretta legittimità, giacché - a prescindere dalla pertinenza del parametro evocato - l'"idoneità" menzionata dall'art. 102 Cost. non si identifica con la preparazione in campo giuridico, richiesta soltanto per la componente togata, ma si riferisce alla capacità specifica occorrente nello speciale settore di competenza dell'organo, nel quale dati tecnici e profili giuridici sono strettamente connessi e si influenzano reciprocamente.

L'art. 159 del testo unico 11 dicembre 1993, n. 1775 - inserito tra le norme di procedura applicabili indistintamente ai tribunali regionali e al tribunale superiore delle acque e, per quest'ultimo, sia alla sua cognizione in grado d'appello per le cause decise in primo grado dai tribunali regionali, sia alla sua cognizione diretta in unico grado nelle materie indicate dall'art. 143 dello stesso testo unico -, nel disporre che la causa non trattata o non differita è cancellata dal ruolo, detta una disciplina parziale, mancando qualsiasi previsione in ordine alle conseguenze del persistere dell'inerzia dopo la tempestiva e rituale riassunzione della causa seguita alla sua cancellazione dal ruolo; al completamento di tale disciplina provvede lo stesso testo unico attraverso l'espresso rinvio, operato dall'art. 208, alle norme del codice di procedura civile, il cui art. 307, secondo comma, stabilisce che il processo, una volta riassunto, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se, nei casi previsti dalla legge, il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo di una causa già altra volta cancellata per la stessa ragione e tempestivamente riassunta. E questa interpretazione manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost., giacché l'estinzione del processo, anche nella giurisdizione delle acque, in conseguenza della duplice cancellazione della causa dal ruolo, non incide ne' sulla possibilità di agire in giudizio ne' sull'inviolabile diritto di difendersi in ogni stato e grado del processo, attendendo soltanto all'ordinato svolgimento della procedura e alle conseguenze che ogni sistema processuale riconnette discrezionalmente all'inattività delle parti, a carico delle quali non è posto alcun ingiustificato aggravio.

Le decisioni emesse in unico grado dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in sede di giurisdizione amministrativa sono ricorribili in cassazione - oltre che per incompetenza ed eccesso di potere, a norma del combinato disposto degli artt. 143 e 201 del testo unico approvato con regio decreto n. 1775 del 1933 - anche, ai sensi dell'art. 111 Cost., per violazione di legge, sia sostanziale che processuale, e non per i soli motivi inerenti alla giurisdizione, essendo operante quest'ultima limitazione unicamente per le pronunzie del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti.

In difetto di ricusazione, la violazione dell'obbligo di astenersi da parte del giudice non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza.

In materia di procedimento davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche, tra le ordinanze del giudice delegato contemplate negli artt. 162 e 175 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, ed assoggettate al rimedio del reclamo secondo le regole dettate dal primo di tali articoli, non possono farsi rientrare le ordinanze dichiarative dell'estinzione del processo per inattività delle parti, non appartenendo queste ne' alla categoria dei provvedimenti sulle domande di ammissione di mezzi istruttori (di cui all'art. 162 cit.) ne' a quella dei provvedimenti che risolvono contestazioni insorte tra le parti sull'intervento in causa, sulla chiamata in garanzia o su altre questioni incidentali ("ex" art. 175 cit.); ne consegue che l'impugnativa dell'ordinanza di estinzione rinviene la sua compiuta disciplina nel combinato disposto degli artt. 308 e 178 del codice di procedura civile, alle cui norme fa espresso rinvio l'art. 208 del testo unico per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni contenute nel suo titolo quarto.

Commentario1

  • 1Corte di Cassazione: Sentenza n.13414 del 1 giugno 2010
    https://www.antonellapedone.com/articoli · 1 giugno 2010

    Cassazione, Sez. I, 1 giugno 2010, n. 13414 (Pres.Luccioli – Rel. Felicetti) Svolgimento del processo 1. P. A. in data 23 novembre 1993 notificava all'ex marito Pa. E. atto di precetto per l'importo di lire 88.884.144, pari ad euro 45.904,83, oltre accessori, a titolo di ratei non corrisposti di contributo al mantenimento del figlio L. dall'omissis. Il Pa. proponeva opposizione, eccependo - fra l'altro - la parziale prescrizione (quinquennale) del credito. Deduceva altresì che i contributi non erano comunque più dovuti dal omissis, essendo il figlio entrato nella scuola militare omissis e avendo esso opponente provveduto direttamente al suo mantenimento. A tale giudizio di opposizione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/2001, n. 170
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 170
Data del deposito : 23 aprile 2001

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