Sentenza 23 aprile 2001
Massime • 5
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 143 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, là dove prevede che il Tribunale superiore delle acque pubbliche, quando è chiamato a decidere nelle materie in tale norma contemplate, è composto anche da un ingegnere proveniente dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, sollevata, in riferimento all'art. 102 Cost., sotto il profilo della inidoneità di tale membro tecnico a decidere questioni giuridiche di stretta legittimità, giacché - a prescindere dalla pertinenza del parametro evocato - l'"idoneità" menzionata dall'art. 102 Cost. non si identifica con la preparazione in campo giuridico, richiesta soltanto per la componente togata, ma si riferisce alla capacità specifica occorrente nello speciale settore di competenza dell'organo, nel quale dati tecnici e profili giuridici sono strettamente connessi e si influenzano reciprocamente.
L'art. 159 del testo unico 11 dicembre 1993, n. 1775 - inserito tra le norme di procedura applicabili indistintamente ai tribunali regionali e al tribunale superiore delle acque e, per quest'ultimo, sia alla sua cognizione in grado d'appello per le cause decise in primo grado dai tribunali regionali, sia alla sua cognizione diretta in unico grado nelle materie indicate dall'art. 143 dello stesso testo unico -, nel disporre che la causa non trattata o non differita è cancellata dal ruolo, detta una disciplina parziale, mancando qualsiasi previsione in ordine alle conseguenze del persistere dell'inerzia dopo la tempestiva e rituale riassunzione della causa seguita alla sua cancellazione dal ruolo; al completamento di tale disciplina provvede lo stesso testo unico attraverso l'espresso rinvio, operato dall'art. 208, alle norme del codice di procedura civile, il cui art. 307, secondo comma, stabilisce che il processo, una volta riassunto, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se, nei casi previsti dalla legge, il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo di una causa già altra volta cancellata per la stessa ragione e tempestivamente riassunta. E questa interpretazione manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost., giacché l'estinzione del processo, anche nella giurisdizione delle acque, in conseguenza della duplice cancellazione della causa dal ruolo, non incide ne' sulla possibilità di agire in giudizio ne' sull'inviolabile diritto di difendersi in ogni stato e grado del processo, attendendo soltanto all'ordinato svolgimento della procedura e alle conseguenze che ogni sistema processuale riconnette discrezionalmente all'inattività delle parti, a carico delle quali non è posto alcun ingiustificato aggravio.
Le decisioni emesse in unico grado dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in sede di giurisdizione amministrativa sono ricorribili in cassazione - oltre che per incompetenza ed eccesso di potere, a norma del combinato disposto degli artt. 143 e 201 del testo unico approvato con regio decreto n. 1775 del 1933 - anche, ai sensi dell'art. 111 Cost., per violazione di legge, sia sostanziale che processuale, e non per i soli motivi inerenti alla giurisdizione, essendo operante quest'ultima limitazione unicamente per le pronunzie del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti.
In difetto di ricusazione, la violazione dell'obbligo di astenersi da parte del giudice non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza.
In materia di procedimento davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche, tra le ordinanze del giudice delegato contemplate negli artt. 162 e 175 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, ed assoggettate al rimedio del reclamo secondo le regole dettate dal primo di tali articoli, non possono farsi rientrare le ordinanze dichiarative dell'estinzione del processo per inattività delle parti, non appartenendo queste ne' alla categoria dei provvedimenti sulle domande di ammissione di mezzi istruttori (di cui all'art. 162 cit.) ne' a quella dei provvedimenti che risolvono contestazioni insorte tra le parti sull'intervento in causa, sulla chiamata in garanzia o su altre questioni incidentali ("ex" art. 175 cit.); ne consegue che l'impugnativa dell'ordinanza di estinzione rinviene la sua compiuta disciplina nel combinato disposto degli artt. 308 e 178 del codice di procedura civile, alle cui norme fa espresso rinvio l'art. 208 del testo unico per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni contenute nel suo titolo quarto.
Commentario • 1
- 1. Corte di Cassazione: Sentenza n.13414 del 1 giugno 2010https://www.antonellapedone.com/articoli · 1 giugno 2010
Cassazione, Sez. I, 1 giugno 2010, n. 13414 (Pres.Luccioli – Rel. Felicetti) Svolgimento del processo 1. P. A. in data 23 novembre 1993 notificava all'ex marito Pa. E. atto di precetto per l'importo di lire 88.884.144, pari ad euro 45.904,83, oltre accessori, a titolo di ratei non corrisposti di contributo al mantenimento del figlio L. dall'omissis. Il Pa. proponeva opposizione, eccependo - fra l'altro - la parziale prescrizione (quinquennale) del credito. Deduceva altresì che i contributi non erano comunque più dovuti dal omissis, essendo il figlio entrato nella scuola militare omissis e avendo esso opponente provveduto direttamente al suo mantenimento. A tale giudizio di opposizione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/2001, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA VELA - Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. FRANCESCO C. ORESTANO - rel. Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14243/99 R.G. proposto da
IG & PARMA S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore IA LU, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Borghese n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Guarino che, con l'Avv. Carlo Barbanente, la difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente principale -
contro
OV DI LA SPEZIA, rappresentata e difesa come appresso,
- controricorrente -
nonché contro
COMUNE DI ARCOLA, in persona del Sindaco in carica, CONSORZIO DELLA MAGRA, in persona del legale rappresentante pro tempore, e COMUNE DI VEZZANO LIGURE, in persona del Sindaco in carica,
- intimati -
e sul ricorso incidentale iscritto al n. 17369/99 R.G. proposto da
OV DI LA SPEZIA, in persona del Presidente in carica Giuseppe Ricciardi, autorizzata con delibera di Giunta n. 433 del 31.8.1999, elettivamente domiciliata in Roma, Via Panama n. 68, presso lo studio degli Avv. B. Cucchi e I. Ferri, difesa dagli Avv. P. Barbieri e Giuseppe Picci in virtù di procura speciale a margine del controricorso - ricorso incidentale,
- ricorrente incidentale -
contro
IG & PARMA S.p.A., rappresentata e difesa come sopra,
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza 31 maggio - 14 giugno 1999 n. 87/99 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 1^ dicembre 2000, dal Cons. Dott. Cristarella Orestano;
Sentito il difensore della ricorrente Avv. Giuseppe Guarino che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto dell'incidentale;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avv. Gen. Dott. Paolo Dettori che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Provincia di La Spezia, al Comune di Arcola, al Comune di Vezzano Ligure e al Consorzio della Magra, la S.p.A. LU & PA chiese al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento 1.8.1997 n. 17070 con il quale la Provincia suddetta le aveva ingiunto l'eliminazione di alcune vasche di decantazione di materiale inerte perché realizzate illegittimamente a ridosso del fiume Magra. All'udienza del 7 dicembre 1998, seguita ad altre due nelle quali il giudice delegato si era limitato a sospendere, prima per quattro mesi e poi a tempo indeterminato, l'efficacia del provvedimento impugnato, nessuna delle parti comparve, per cui venne disposta la cancellazione della causa dal ruolo a norma dell'art. 159 T.U. 11. 12.1933 n. 1775. Con atto notificato il 2.3.1999 la società ricorrente riassunse la causa, fissando per la comparizione l'udienza del 26 aprile 1999 che andò anch'essa deserta.
A seguito di ciò il giudice delegato dichiarò estinto il giudizio e avverso tale ordinanza la società propose reclamo al Collegio ai sensi dell'art. 208 del citato T.U. e degli artt. 308 e 178 cod. proc. civ., deducendo l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 307, comma 2^, del vigente codice di procedura civile, per essere, invece, applicabili le norme regolanti il procedimento davanti al Consiglio di Stato (art. 40 T.U. 26.6.1924 n. 1054) o, in subordine, l'art. 181, comma 1^, c.p.c. in relazione all'art. 309 stesso codice, e sollevando, in via ulteriormente gradata, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt, 307 cod. proc. civ. e 159 T.U. 1775/1933 in relazione agli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost.. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha innanzitutto disatteso l'eccezione della Provincia resistente secondo cui il reclamo andava dichiarato inammissibile perché proposto nei modi previsti dal combinato disposto degli artt. 178, commi 3^, 4^ e 5^, e 308 cod. proc. civ., anziché con citazione ad udienza fissa secondo quanto stabilito dall'art. 162 del T.U. 1775/1933, osservando che tale complesso normativo non contiene una disciplina generale del controllo del Collegio sui provvedimenti del giudice delegato, ma solo la previsione di ipotesi tipiche concernenti il controllo sull'esercizio del potere istruttorio in senso stretto, ossia relativo all'ammissione dei mezzi di prova (art. 162 citato), oppure sulla soluzione di incidenti processuali insorti in corso di causa (art. 175), mentre la declaratoria di estinzione del giudizio per inattività delle parti e i rimedi contro la generalità degli atti posti in essere dal giudice delegato, compresi quelli che dichiarano detta estinzione, trovano collocazione nel codice di procedura civile al quale fa richiamo l'art. 208 del T.U.. Ciò premesso, il T.S.A.P., nel respingere il reclamo, ha osservato che, pur essendo vero che il procedimento davanti ad esso, in tema di ricorsi appartenenti alla sua cognizione diretta, è modellato su quello del Consiglio di Stato alla cui disciplina, contenuta nel T.U. 26.6.1924 n. 1054, l'art. 208 del T.U. del 1933 opera un rinvio dinamico, è altrettanto incontestabile che, in mancanza di norme processuali specifiche contenute nel citato T.U. del 1924 o nella legge sui Tribunali Amministrativi Regionali, debbono trovare applicazione le norme del codice di procedura civile alle quali parimenti è fatto rinvio dinamico dall'art. 208 del T.U. del 1933. Pertanto - prosegue la sentenza - da quest'ultima norma non si ricava affatto il principio, che nel suddetto procedimento debbano osservarsi soltanto le norme contenute nel Titolo III, capo II del T.U. 1054/1924, essendo, anzi, il suo tenore letterale nel senso che si applicano anche tali norme, come è reso evidente dall'uso dell'espressione "nonché" che precede il riferimento ad esse;
e, del resto, nel Capo II del Titolo IV del T.U. del 1933, oltre ad esservi un gruppo di norme volto a regolare il procedimento di cui sopra ed altro esclusivamente dedicato ai giudizi attribuiti in primo grado ai Tribunali Regionali, ve ne sono alcune, comuni ad entrambi, che disegnano la chiamata in giudizio con connotazioni civilistiche, configurando un ricorso che ha tutte le caratteristiche dell'atto di citazione a udienza fissa, come quelle che prevedono la cancellazione dal ruolo della "causa non trattata o non differita" (art. 159) e la perenzione (istituto del tutto diverso da quello omonimo previsto dal T.U. del 1924) in caso di inerzia processuale perdurante per sei mesi (art. 186), sicché la mancanza, nello stesso corpo normativo e in quello sul Consiglio di Stato, di un istituto, come quello dell'istanza per la fissazione dell'udienza, che serva a riattivare il processo dopo la cancellazione dal ruolo impone all'interprete di ricercare in altra sede le norme applicabili: e tale sede non può che essere rappresentata dal codice di procedura civile, anch'esso espressamente richiamato, in quanto applicabile, dall'art. 208 del T.U. 1775/1933 ed al quale lo stesso Consiglio di Stato è tenuto ad attingere allorché manchi la norma specifica, e, in particolare, dall'art. 307, comma 2^, di detto codice che disciplina l'estinzione del giudizio in caso di inerzia successiva alla riassunzione. Quanto alla prospettata questione di legittimità costituzionale, il giudice a quo ne ha ritenuto la manifesta infondatezza osservando che le differenze procedurali, rispetto al giudizio davanti al Consiglio di Stato, non incidono sulla tutela delle posizioni sostanziali e non aggravano la posizione processuale e i diritti dell'amministrato, ma sono connaturate alle differenze dei meccanismi di impulso del giudizio davanti al T.S.A.P..
Ricorre per cassazione la S.p.A. LU & PA sulla base di tre motivi, poi illustrati con memoria.
La Provincia di La Spezia resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale affidato ad un solo motivo, al quale la società LU & PA replica con controricorso. Gli altri soggetti intimati non svolgono attività difensive in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto disposta, a norma dell'art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei due ricorsi in quanto rivolti contro la stessa sentenza. Pregiudiziale ad ogni altra questione è quella, sollevata con il controricorso della Provincia ligure, dei limiti alla impugnabilità delle pronunce del T.S.A.P. nelle materie contemplate dall'art. 143 del T.U. 1775/1933, in riferimento all'art. 201 dello stesso T.U. e all'art. 362 cod. proc. civ. che consentono il ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte rispettivamente per incompetenza o eccesso di potere e per motivi inerenti alla giurisdizione, con esclusione, quindi - a dire di detta Provincia - delle semplici violazioni di norme processuali come quelle denunciate oggi dalla soc. LU e PA.
La questione, molto dibattuta in passato, deve ritenersi ormai definitivamente risolta in senso contrario a quello auspicato dalla controricorrente.
Questa Suprema Corte ha ripetutamente insegnato, infatti, che le decisioni emesse in unico grado dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in sede di giurisdizione amministrativa sono ricorribili in cassazione, oltre che per incompetenza ed eccesso di potere, a norma del combinato disposto degli artt. 143 e 201 del T.U. n. 1775 del 1933, anche ai sensi dell'art. 111 Cost., per violazione di legge, sia sostanziale che processuale, e non per i soli motivi inerenti alla giurisdizione, essendo operante quest'ultima limitazione unicamente per le pronunzie del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti (v., ex plurimis, sent. SS.TU. 6839/1986, 8346/1993, 10380/1993, 4987/95, 7402/96).
A sostegno di tale soluzione assume decisivo valore il fondamentale canone ermeneutico, recepito dalle norme sull'applicazione della legge in generale, secondo cui le disposizioni che fanno eccezione a regole generali non si applicano oltre i casi in esse considerati. Orbene, secondo l'art. 111 comma 3 Cost., la limitazione delle impugnazioni contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti ai soli motivi inerenti alla giurisdizione rappresenta una evidente eccezione alla regola generale, poco prima enunciata, della impugnabilità per violazione di legge di tutti i provvedimenti giurisdizionali, pronunziati indistintamente dai giudici ordinari e speciali, eccezione stabilita dalla Carta costituzionale sul fondamento della peculiare posizione di vertice riconosciuta, nella sfera della rispettiva competenza, soltanto agli organi giurisdizionali citati, donde l'impossibilità di estendere la disposizione eccezionale oltre i casi espressamente contemplati. Vanno ora esaminate alcune questioni, poste con il terzo motivo del ricorso principale, il cui evidente carattere di pregiudizialità impedisce di dare rilievo al fatto che la soc. ricorrente le abbia prospettate in via subordinata al mancato accoglimento degli altri motivi.
Si deduce, tra l'altro, con tale motivo - attraverso la denunzia di violazione dell'art. 158 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c. p. c. e all'art. 161, comma 1^, dello stesso codice, di incostituzionalità dell'art. 143, ult. comma, R.D. n. 1775 del 1933 rispetto agli artt. 3, 24, 104 e 108, nonché di illegittimità
costituzionale dello stesso art. 143 e del precedente art. 139 per contrasto con gli artt. 24, 102, 106, 108 e 113 Cost. - la nullità insanabile della sentenza impugnata per le seguenti ragioni:
A) Vizio relativo alla costituzione del giudice per aver partecipato al collegio, come relatore, il consigliere che aveva emesso l'ordinanza oggetto del reclamo, e ciò in violazione del divieto posto dagli artt. 749, 3^ comma, e 825, 5^ comma c.p.c. introdotti con il D.Lgsl. 19.2.1998 n. 51 e dall'art. 669 terdecies c. p. c., norme che sono espressione di un principio generale. Ove si opinasse diversamente bisognerebbe sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, u.c., T.U. 1775/1933, nella parte in cui ammette che il collegio chiamato a decidere sul reclamo possa essere composto anche dal giudice che ha pronunciato l'ordinanza reclamata, e ciò in relazione agli artt. 3, 24, 104 e 108 Cost., stante la ingiustificata disparità di disciplina rispetto ai menzionati articoli del codice di procedura civile;
B) Altro vizio di costituzione del giudice per aver fatto parte del collegio, ai sensi dell'art. 143 del T.U. del 1933, un ingegnere, componente effettivo del C.S. del LL. PP.; in primo luogo, infatti, a norma dell'art. 102 Cost. la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari ed il secondo comma di tale articolo consente soltanto l'istituzione, presso gli organi giudiziari ordinari, di sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura, con conseguente esclusione della possibilità che esse possano essere istituite presso un organo di giustizia amministrativa quale il T.S.A.P.; in secondo luogo deve escludersi in radice la sussistenza del requisito dell'idoneità di un ingegnere a far parte di un collegio chiamato a decidere esclusivamente su questioni giuridiche di stretta legittimità attinenti ad interessi legittimi, senza alcuna commistione fra dati tecnici e dati giuridici. Tali deduzioni sono tutte da disattendere.
Quella sub A) è inammissibile.
Infatti, quand'anche volesse accedersi alla tesi secondo cui gli artt 749, comma 3^, 825, comma 5^, come novellati dal D.Lgsl. n. 51 del 1998, e 669 terdecies cod. proc.civ., là dove stabiliscono che del collegio chiamato a decidere sul reclamo non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, sono espressione di un principio generale da osservare in ogni caso analogo, giammai sarebbe a parlarsi di un vizio di costituzione del T.S.A.P., ma si tratterebbe di un'ipotesi di astensione obbligatoria rientrante nella previsione dell'art. 51, comma 1^ n. 4, cod. proc. civ. (v. sent. 5193/98), di talché sarebbe stato onere della parte interessata proporre, nei modi, nei tempi e nelle forme previsti dall'art. 52 dello stesso codice, la ricusazione del giudice venuto meno all'obbligo di astenersi, cosa che la società ricorrente non ha fatto ne' deduce di aver fatto, con conseguente impossibilità di invocare in questa sede la mancata astensione come motivo di nullità della sentenza (v. sent. 5585/91, 12770/92, 8529/96), il che rende anche chiaramente irrilevante la sollevata questione di legittimità costituzionale.
Quanto alla tesi della illegittima partecipazione al collegio giudicante del membro tecnico proveniente dal C.S. del LL.PP. - tesi prospettata sia in chiave di interpretazione (conforme ai principi costituzionali) dell'art. 143 del T.U. 1775/1933, sia sotto il subordinato profilo della incostituzionalità dello stesso -, deve osservarsi che non merita considerazione il richiamo, per altro generico, agli artt. 3 e 24 Cost., non essendo dato comprendere in che modo quella partecipazione possa contrastare col principio di uguaglianza e di pari dignità sociale e con quello di inviolabilità del diritto di difesa.
Non è pertinente, poi, invocare l'art. 102 Cost. e, di conseguenza, gli artt. 106 e 108, concernenti rispettivamente le nomine dei magistrati e l'ordinamento giudiziario.
Il primo comma di detto art. 102, invero, stabilendo che la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, nulla ha a che vedere con gli organi di giustizia amministrativa, ai quali si riferisce, invece, il successivo art. 103 e nel cui ambito rientra, appunto, il T.S.A.P. allorquando decide nelle materie contemplate dall'art. 143 del T.U. n. 1775 del 1933. Nè vale addurre il divieto di istituzione di giudici straordinari o speciali sancito dal secondo comma dello stesso articolo 102, poiché tale divieto, a prescindere da ogni altra considerazione, riguarda con ogni evidenza l'organo di giustizia nel suo complesso, e non le singole persone fisiche che lo compongono.
Di nessuna consistenza, infine, è l'argomento della inidoneità di un ingegnere a comporre un collegio chiamato a decidere, come nella concreta fattispecie, questioni giuridiche di stretta legittimità, in quanto, a parte il problema se il già richiamato secondo comma dell'art. 102 Cost. - là dove consente l'istituzione di sezioni specializzate per determinate materie, "anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura" - si riferisca anche agli organi di giustizia amministrativa, deve escludersi che l'idoneità di cui parla la norma si identifichi con la preparazione in campo giuridico, richiesta soltanto per la componente togata, dovendosi ritenere, invece, che si tratti della capacità specifica occorrente nello speciale settore di competenza dell'organo, dove, come ricorda la stessa ricorrente, i dati tecnici e quelli giuridici "sono strettamente connessi e si influenzano e condizionano reciprocamente". Ed è del tutto arbitrano sostenere che nei giudizi sugli interessi legittimi manchi un siffatto intreccio e che le questioni siano sempre ed esclusivamente giuridiche, come pure arbitrario è pretendere, in evidente contrasto col disposto dell'art. 143, u.c., del T.U. sulle acque del 1933), che del collegio faccia o non faccia parte il membro "laico" a seconda del minore o maggiore coinvolgimento nella controversia (o addirittura in un segmento di essa) di questioni di natura tecnica.
A questo punto occorre esaminare il ricorso incidentale della Provincia di La Spezia, poiché il suo eventuale accoglimento comporterebbe l'assorbimento degli altri motivi formulati dalla ricorrente principale.
Infatti, con il suddetto ricorso - della cui ammissibilità non vi è ragione di dubitare, essendo esso sorretto, ad onta di quanto si sostiene a a pag. 28 della memoria avversaria, da un'adeguata esposizione dei motivi di censura con sufficiente indicazione delle norme di diritto assertivamente violate -, si insiste nel dire che il reclamo della soc. LU & PA contro l'ordinanza di estinzione del giudizio, era inammissibile in quanto proposto nelle forme e nei modi di cui agli artt. 308/178 c.p.c., anziché mediante citazione a udienza Essa a norma dell'art. 162 del T.U. sulle acque, e si censura, quindi, la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto tale assunto in base al rilievo della mancanza, nel T.U., di una disciplina generale del controllo del Collegio sui provvedimenti del giudice delegato per esservi previste solo ipotesi tipiche riguardanti il controllo sull'esercizio del potere istruttorio in senso stretto (art. 162) e sulla risoluzione di incidenti processuali insorti nel corso del giudizio (art. 175).
Si deduce, in contrario, dalla ricorrente incidentale che, pur nella inconfutabile assenza di una precisa e peculiare previsione del T.U., il caso di specie andava risolto, non col ricorso ad altre fonti normative, il cui richiamo da parte dell'art. 208 è limitato "a tutto ciò che non sia regolato dal presente titolo", bensì mediante un'applicazione analogica interna degli istituti similari disciplinati nello stesso T.U..
Orbene - prosegue il ricorso -, poiché l'art. 175, nel prevedere il potere del giudice delegato di risolvere alcune controversie con ordinanze impugnabili a norma dell'art. 162, si riferisce, oltre che a quelle "sull'intervento in causa o sulla chiamata in garanzia", anche a quelle "su altre questioni incidentali", deve ritenersi che questa espressione non sia stata adoperata in senso tecnico, bensì per indicare qualsiasi contrasto tra le parti che dia luogo ad un "incidente" da risolvere, ivi compreso quello sull'estinzione del giudizio: e non a caso l'art. 162 parla appunto di "risoluzione dell'incidente", il che, per altro, indurrebbe ad escludere, data la genericità di detta espressione, che le ipotesi previste dagli artt. 162 e 175 del T.U. siano tassative.
La censura manca di pregio.
Va pienamente condivisa, infatti, la considerazione della sentenza impugnata secondo cui tra le ordinanze del giudice delegato contemplate negli artt. 162 e 175 del T.U. 1775/1933 ed assoggettate al rimedio del reclamo secondo le regole dettate dal primo di tali articoli non possono farsi rientrare le ordinanze dichiarative dell'estinzione del processo per inattività delle parti, non appartenendo queste ne' alla categoria dei provvedimenti sulle domande di ammissione di mezzi istruttori (art. 162), ne' a quella dei provvedimenti che risolvono contestazioni insorte tra le parti sull'intervento in causa, sulla chiamata in garanzia o su altre questioni incidentali (art. 175).
Nello stesso ricorso incidentale, del resto, si parla espressamente di "inconfutabile assenza di una precisa e peculiare previsione di legge" (pag. 16), salvo poi a propugnarsi, alquanto contraddittoriamente, "nell'ottica di una interpretazione il più possibile aderente al corpo normativo di riferimento", l'esigenza di una "interpretazione analogica interna", per altro basata, non sulla pur riconosciuta mancanza di una precisa disposizione regolante la materia, bensì su una pretesa genericità ed atecnicità dell'espressione "altre questioni incidentali" usata nell'art. 162 e sulla conseguente possibilità di far rientrare direttamente in essa qualunque situazione suscettibile di essere decisa con ordinanza dal giudice delegato, ivi compresa quella relativa all'estinzione del processo.
A tale impostazione argomentativa, però, a parte le sue contraddizioni interne e una certa qual confusione tra applicazione analogica e interpretazione estensiva, non si può in alcun modo aderire, poiché, come viene esattamente rilevato nel controricorso e nella memoria della soc. LU, è quanto mai evidente che la declaratoria di estinzione del processo, ponendo termine al giudizio, salvo esito positivo dell'eventuale reclamo esperito, è concettualmente incompatibile non solo con l'ipotesi dell'incidente probatorio, ma anche con quella della questione incidentale la quale si inserisce sempre e comunque come una semplice cesura o parentesi nell'iter processuale, senza mai poter sfociare in una sentenza (art. 308, comma 2^, c.p.c.) che sancisca definitivamente la fine di esso.
Escluso, dunque, che negli artt. 162 e 175 del T.U. del 1933 possa ritenersi contemplata, ad onta di ogni sforzo ermeneutico, l'ipotesi dell'estinzione del processo, cade anche la prospettata possibilità di un'applicazione analogica ad essa della disciplina del reclamo dettata dalla prima delle citate disposizioni, e ciò per l'ovvia ragione che l'impugnativa dell'ordinanza di estinzione è compiutamente disciplinata dal combinato disposto degli artt. 308 e 178 cod. proc. civ. alle cui norme il suddetto T.U., art. 208, fa espresso rinvio "per tutto ciò che non sia regolato" dalle disposizioni contenute nel suo titolo II, il che esclude in radice l'esistenza di un vuoto normativo da colmare attraverso l'analogia iuris.
Respinto, così, il ricorso incidentale, si può passare all'esame delle altre censure avanzate con il ricorso principale. Con il primo motivo di questo - denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 159, 151 e 186 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e dell'art. 208 dello stesso T.U., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 cod.proc.civ. - si deduce che il richiamato art. 159, avente valenza assolutamente generale, prevede come conseguenza necessaria della mancata trattazione della causa, qualunque ne sia la ragione, unicamente la cancellazione dal ruolo, senza che vi sia alcun segno dal quale possa desumersi che vi sia una lacuna da colmare, cioè che la norma suddetta non abbia regolato l'intera materia degli effetti giuridici della mancata trattazione, dovendosi ritenere che, una volta avvenuta la cancellazione, siano applicabili l'art. 186 del T.U. 1775/1933, che prevede tassativamente la perenzione di qualunque istanza ove per sei mesi non siasi fatto alcun atto di procedura, e l'art. 151 dello stesso T.U. riguardante le forme e le modalità di adizione dei Tribunali delle Acque Pubbliche, sicché chi ha interesse alla prosecuzione ha l'onere di inoltrare e notificare, entro detto termine, il ricorso con la citazione a comparire per una determinata udienza, sistema, questo, molto più rigoroso di quello vigente davanti ai T.A.R. e al Consiglio di Stato dove, per riattivare l'iter processuale, è sufficiente una semplice domanda di fissazione di udienza, neppure notificata alla controparte (istanze istruttorie, deposito di documenti, costituzione a mezzo di un nuovo avvocato, ecc.).
Dunque - prosegue il motivo - vi è, nel T.U. del '33, una autonoma e completa disciplina sia della mancanza di trattazione, sia della perenzione, sicche', ove si fosse voluto aggiungere ad essa una qualche distinta causa di estinzione, lo si sarebbe fatto in qualche modo intendere, ne', del resto, sarebbe stato coerente aggravare un sistema che già si contraddistingue per il suo rigore. D'altro canto, il duplice rinvio fatto dall'art. 208 del T.U. del 1933, per i ricorsi di cui all'art. 143, alle norme del codice di procedura civile e a quelle sul procedimento davanti al Consiglio di
Stato fa sì che debbano prevalere queste ultime in quanto più specifiche e contigue al caso da decidere, trattandosi di due giurisdizioni amministrative poste sullo stesso piano dall'art. 103 Cost., per cui, ove proprio si volesse ammettere l'esistenza di una lacuna normativa nel suddetto T.U., bisognerebbe applicare l'art. 40 del T.U. 26.6.1924 n. 1054; ma ciò non sarebbe possibile perché la disciplina dettata da tale norma è molto meno rigorosa di quella delineata nel T.U. del 1933.
Allora, per potere applicare alla concreta fattispecie l'art. 307, comma 2^, cod.proc.civ. occorrerebbe ritenere che questo sia applicabile anche al procedimento davanti al Consiglio di Stato, il che è da escludere poiché la cancellazione dal ruolo nella sua integrazione con gli istituti della riattivazione del processo a mezzo di una domanda di fissazione di udienza e della perenzione quale effetto della prolungata inattività è un sistema completo che non presenta lacune e che non ha alcun bisogno di essere integrato nè con l'analogia ne' con il ricorso alle disposizioni regolanti il processo civile.
Con il secondo motivo - denunziandosi, in subordine, violazione dell'art. 307 in relazione agli artt. 309 e 181, comma 1^, cod.proc.civ., con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 4 stesso codice - si sostiene che, poiché nel caso di specie la cancellazione della causa dal ruolo era la seconda prodottasi nello stesso procedimento, con inserimento tra esse di un distinto atto di citazione a comparire notificato alle controparti dalla soc. LU e PA, non ricorrevano le condizioni per applicare il secondo comma dell'art. 307 cod.proc.civ., facendo tale norma sistema con il successivo art. 309 il quale rimanda a sua volta all'art. 181, 1^ comma, sistema in cui la sanzione della cancellazione viene fatta conseguire ad un procedimento complesso implicante la necessità della fissazione di una nuova udienza ad opera del giudice e della comunicazione di tale udienza alle parti ad opera della cancelleria, il che era mancato nel caso di specie dove la cancellazione, operata ai sensi dell'art. 159 del T.U. 1775/1933, era conseguita immediatamente alla notificazione di un atto di citazione e non era stata preceduta da alcuna comunicazione della nuova udienza.
Di qui la constatazione di una radicale ed ontologica impossibilità di applicare la sanzione dell'estinzione comminata dal 2^ comma dell'art. 307 c.p.c. al procedimento innanzi al T.S.A.P. dove la cancellazione della causa dal ruolo consegue sempre e necessariamente in modo immediato alla notificazione di un atto di citazione e dove la mancata comparizione non è mai preceduta dalla fissazione della nuova udienza e dalla comunicazione della stessa da parte della cancelleria.
Ulteriori argomenti a sostegno della tesi propugnata sono i seguenti:
- L'art. 307 dispone per la "causa", cioè per un procedimento volto alla tutela di diritti soggettivi, mentre il procedimento ex art. 143 T.U. 1775/1933 attiene alla tutela di interessi legittimi;
- Le norme che irrogano sanzioni, come appunto l'art. 307 c.p.c., hanno carattere speciale e perciò non si applicano al di là dei casi espressamente considerati.
Con la residua parte del terzo motivo si deduce, poi, che ove fosse accettata la tesi secondo cui si ha estinzione del processo a seguito di una duplice cancellazione della causa dal ruolo disposta ai sensi dell'art. 159 T.U. 1775/1933, dovrebbe essere sollevata questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di questa norma e dell'art. 307 c.p.c. per contrasto con gli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost., in quanto l'aggravamento degli adempimenti processuali, che non sia giustificato da ragioni oggettive, è considerato illegittimo dalla Corte Costituzionale (si citano le sent. 4/69, 369/9 3 3 117/97); e nel caso di specie mancherebbe qualsiasi ragione oggettiva dell'aggravamento, visto che il procedimento davanti al T.S.A.P. è molto più rigoroso di quello davanti al Consiglio di Stato. Si sostiene, inoltre, che vi sarebbe una disparità di trattamento sia rispetto al giudizio amministrativo, dove vigono soltanto l'istituto della perenzione in seguito a decorso del tempo e la riassunzione mediante semplice istanza di fissazione di udienza, sia allo stesso giudizio civile dove l'estinzione consegue ad una mancata comparizione nell'udienza fissata dal giudice e comunicata dal cancelliere e non in un'udienza fissata nella citazione di parte. Le su esposte censure esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connesse tra loro sono destituite di fondamento. Va subito rilevato che il T.U. n. 1775 del 1933 contiene, nel titolo IV, capo II, un unico blocco di "norme di procedura" (artt. da 147 a 210) applicabile indistintamente ai tribunali regionali e al tribunale superiore delle acque e, per quest'ultimo, sia alla sua cognizione in grado di appello per le cause decise in primo grado dai tribunali regionali, sia alla sua cognizione diretta in unico grado nelle materie indicate dall'art. 143 dello stesso T.U., il che consente di affermare che il procedimento davanti ad esso, per una evidente esigenza di uniformità e di semplificazione, è strutturato allo stesso modo, senza che sia dato distinguere, in linea di massima, tra giudizi sul diritti soggettivi e giudizi sugli interessi legittimi.
Ne consegue che anche in questi ultimi, come del resto non sembra dubitare neppure la società ricorrente, torna applicabile l'art. 159, u.c., del T.U. il quale, con espressione ellittica ma che non si presta a dubbi interpretativi, stabilisce che "la causa non trattata o non differita è cancellata dal ruolo".
È arbitrario, però, sostenere, come fa la società ricorrente, che tale disposizione, coordinata con quella dell'art. 186 dello stesso T.U., che prevede la perenzione di "qualunque istanza" nel caso di assenza di atti di procedura per sei mesi, e con quella dell'art. 151, che prescrive il rigoroso sistema della citazione a udienza fissa per attivare o riattivare il meccanismo processuale davanti ai tribunali delle acque pubbliche, rappresenti un sistema normativo completo, idoneo a regolare da solo ed esaustivamente l'ipotesi dell'inerzia della parte nel coltivare il procedimento una volta avviatolo.
È chiaro, infatti, che le esigenze di snellezza e di celerità cui ha inteso ispirarsi il legislatore del 1933 sarebbero frustrate ove si consentisse che ad una prima cancellazione dal ruolo a norma dell'art. 159 ne succedano (teoricamente all'infinito) altre per effetto di rituali riassunzioni entro il termine semestrale di perenzione, non seguite neppure esse dalla trattazione della causa. E ciò appunto accadrebbe ove si ritenesse che la disciplina in materia di inattività delle parti si esaurisca in quella contenuta negli artt. 159 e 186 del T.U. e che nessuna conseguenza debba, quindi, scaturire, sul piano processuale, dall'eventuale reiterarsi dell'inerzia e dalla pluralità delle cancellazioni dal ruolo. Di qui la necessità, correttamente avvertita dal T.S.A.P., di integrare detta disciplina con le norme di cui l'art. 208 del T.U. 1775/33 espressamente impone l'osservanza, "per tutto ciò che non sia regolato nel presente titolo", prime fra tutte quelle del codice di procedura civile alle quali la disposizione in parola, non a caso,
fa principalmente rinvio in ragione della particolare struttura dei Tribunali delle Acque, ivi compreso il Tribunale Superiore, e della loro peculiare posizione nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, richiamando solo sussidiariamente, anche per i ricorsi previsti nell'art. 143, le norme del titolo III, capo II, del T.U. 1054/24 delle leggi sul Consiglio di Stato, come è fatto palese dalla congiunzione "nonché" che precede tale richiamo. D'altra parte, nel caso di specie nessuna di queste ultime norme appare idonea ad integrare la disciplina dettata dall'art. 159 del T.U. sulle Acque ed è la stessa società ricorrente ad escluderlo, sia pure adducendone la non necessità a causa di un asserito maggior rigore di detta disciplina, nella sua ritenuta autosufficienza, rispetto a quella riguardante il procedimento davanti al supremo consesso amministrativo.
La verità - lo si ripete è, invece, che, mancando ogni previsione in ordine alle conseguenze del persistere dell'inerzia dopo la tempestiva e rituale riassunzione della causa seguita alla sua cancellazione dal ruolo, si tratta di una disciplina volutamente parziale, al cui completamento provvede lo stesso T.U. del 1933 attraverso l'espresso rinvio (non recettizio: v. sent. n. 5693/1981) alle norme del codice di procedura civile, il cui art. 307, secondo comma, appunto, stabilisce che il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo, situazione, questa, non diversa, pur con le peculiarità del caso, da quella della mancata trattazione, davanti al Tribunale delle Acque, di una causa già una volta cancellata per la stessa ragione e tempestivamente riassunta. Nè ha pregio l'obiezione basata su una pretesa necessità di fissazione di una nuova udienza ad opera del giudice e di comunicazione di essa alle parti, come prescritto dall'art. 309, in relazione all'art. 181, comma 1^, cod. proc. civ., poiché tale regola processuale riguarda l'ipotesi di mancata presentazione delle parti all'udienza nel corso del processo e la sua osservanza, nell'ordinario procedimento civile, costituisce il presupposto per poter disporre la cancellazione della causa dal ruolo se anche la nuova udienza fissata dal giudice vada deserta, presupposto, questo, del tutto estraneo, invece, 41 alla previsione, essa sì autonoma ed autosufficiente, dell'art. 159 T.U. 1775/33 il quale ricollega la cancellazione puramente e semplicemente al fatto della mancata trattazione o del mancato differimento della causa. Manifestamente infondata, infine, deve ritenersi l'eccezione di illegittimità costituzionale del combinato disposto di detto art. 159 e dell'art. 307 cod. proc. civ., per contrasto con gli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost., se interpretati nel senso che ad una duplice cancellazione consegue l'estinzione del processo. Tale interpretazione, infatti, non incide ne' sulla possibilità di agire in giudizio ne' sull'inviolabile diritto di difendersi in ogni stato e grado del procedimento (art. 24 Cost.), ma attiene solo all'ordinato svolgimento del processo e, in particolare, alle conseguenze che ogni sistema normativo processuale riconnette, con maggiore o minore severità, all'inattività delle parti, per cui del tutto inconferente è il richiamo alle sentenze della Corte Costituzionale n. 4 del 1969, n. 117 del 1990 e n. 369 del 1993, riguardanti ipotesi di deroga legislativa, per particolari Enti, alla normale competenza per territorio in materia di lavoro e previdenza. Neppure è a parlarsi di ingiustificato aggravamento degli adempimenti processuali a carico di una categoria di soggetti, cioè di irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altre categorie (art. 3 Cost.), sia perché, come si diceva poc'anzi, l'esigenza di sanzionare in qualche modo l'inerzia e l'incuria delle parti nel coltivare la causa dopo averla introdotta è connaturata ad ogni sistema processuale che si rispetti, sia perché eventuali differenze tra il procedimento davanti al T.S.A.P. e quello davanti ai normali organi di giustizia amministrativa sarebbero da attribuirsi ad insindacabili scelte del legislatore spiegabili con la particolarità delle situazioni considerate e con le peculiarità dell'organo giurisdizionale. E, del resto, non risponde affatto al vero che nel giudizio amministrativo sia sconosciuto l'istituto dell'estinzione, poiché l'art. 24, u.c., della legge 6.12.1971 n. 1034 istitutiva dei T.A.R., stabilisce espressamente, sia pure con riferimento all'ipotesi dell'intenzione del processo, che questo si estingue se non riassunto, mediante apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza legale dell'atto interruttivo.
Alla stregua delle osservazioni che precedono entrambi i ricorsi devono essere rigettati.
La peculiarità e la complessità delle questioni trattate consigliano di compensare tra le parti le spese del presente procedimento.
P. Q. M.
LA CORTE A SEZIONI UNITE Riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa tra le parti le spese del procedimento di cassazione.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2001