Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Di Marco Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4672 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Maddaloni (CE) alla Via Appia n. Parte_1 C.F._1
184 presso l'avv. Alfonso Di Vico (c.f. ), che la rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._2 atti allegata
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Appellante
E
(c.f. ), residente in [...] CP_1 C.F._3
Appellata - contumace
NONCHE'
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso riportandosi all'atto di appello chiedendone l'integrale accoglimento come da note scritte in atti.
Il P.G. ha concluso per il rigetto dell'impugnazione come da note scritte in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.3.2012 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio il 15.10.2005 con unione dalla quale era nato il [...] il CP_1 figlio , esponeva che il matrimonio, inizialmente sereno, era fallito per avverse vicende economiche che Per_1 lo avevano interessato tanto che la moglie si era allontanata dal domicilio domestico senza motivo apparente, portando con sé il figlio. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la separazione personale dal coniuge con addebito a quest'ultima, l'affidamento congiunto del figlio , l'indicazione dei tempi di permanenza di quest'ultimo Per_1 presso il padre e la previsione del contributo di mantenimento paterno dallo stesso dovuto in favore del figlio.
Si costituiva che non si opponeva alla domanda di separazione, ma deduceva che il marito, nel corso CP_1 della convivenza matrimoniale, aveva avuto diverse relazioni extraconiugali ed aveva più volte minacciato sia lei
1
Con ordinanza in data 11.7.2012, il Presidente, autorizzati i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affidamento in via esclusiva del figlio alla madre, con incontri protetti del padre con il figlio una volta al mese presso Per_1 il servizio sociale di Caserta, nonché l'obbligo posto a carico di quest'ultimo di contribuire al mantenimento del figlio versando la somma mensile di euro 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al contributo alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Disattese le richieste di modifica dell'ordinanza presidenziale, formulate da entrambe le parti (il Parte_1 relativamente alla modalità di affidamento prevista e la con riferimento ai provvedimenti economici), veniva CP_1 previsto che gli incontri con modalità protetta del padre con il figlio avessero luogo presso il servizio sociale di
Reggio Calabria e con una durata maggiore e con contatti telefonici o videochiamate. Tali modalità di frequentazione del padre con il figlio venivano confermate anche dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, nelle more adito, che prescriveva inoltre al di seguire un percorso di sostegno alla genitorialità. Parte_1
Espletate due consulenze tecniche di ufficio (la prima depositata il 12.4.2014 dal dott. psicologo, la Per_2 seconda l'11.7.2015 dalla dott.ssa , psichiatra), disposta più volte la comparizione personale delle parti, Persona_3 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 1859 emessa il 19.5.2022, così decideva:
a) “dichiara la separazione personale dei coniugi…;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile…;
c) rigetta le reciproche richieste di addebito;
d) dispone l'affido esclusivo del figlio minore alla madre;
dispone che il diritto di visita del padre sia esercitato nei termini indicati in parte motiva (dove è stato previsto che gli incontri del padre con il figlio si svolgano secondo modalità protette presso i servizi sociali del comune di Reggio Calabria una volta a settimana, secondo il calendario organizzato dagli stessi);
e) rigetta la richiesta di mantenimento formulata dalla resistente;
f) dispone che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minorenne versando entro il 5 di ogni mese alla madre collocataria la somma di euro 350,00 (ciascuno) rivalutabile secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie;
g) compensa le spese di lite:
h) le spese di ctu come liquidate con separato decreto sono a carico di entrambe le parti”.
Avverso tale sentenza, non notificata, proponeva tempestivamente appello il con ricorso depositato il Parte_1
5.11.2022, per i motivi di seguito indicati, dove chiedeva che venisse confermata la separazione dei coniugi, che il figlio minore venisse affidato in modo condiviso ai genitori anche con collocazione preferenziale in modo Per_1 alternato, che venissero indicati i tempi e modi di permanenza presso il padre, preferibilmente il sabato e la
2 domenica, continuativamente, giorno e note, nei periodi delle vacanze estive, Pasquali e Natalizie, che venisse data facoltà ai nonni paterni di far visita e frequentare il minore liberamente, che venisse ridotto l'assegno di mantenimento in cifra più equa per il solo minore, confermando il regime delle spese straordinarie.
Benché ritualmente citata in giudizio, non si costituiva la CP_1
Disposta la trattazione mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata in decisione.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della che ritualmente convenuta in giudizio, come da CP_1 documentazione allegata dall'appellante a seguito di ordinanza in data 7.8.2024, non si è costituita.
Tanto premesso, con un unico articolato motivo, l'appellante si duole della statuizione concernente la previsione dell'affidamento esclusivo del figlio alla madre, ritenuta illegittima e fondata su presupposti errati e non Per_1 attuali.
Il Tribunale, nell'affrontare le questioni riguardanti la relazione dei genitori con il figlio , evidenziò che Per_1 dalla prima indagine peritale era emerso che la madre rappresentava per il figlio il genitore di riferimento, essendosi sempre mostrata in possesso di sufficiente capacità riflessiva, aperta al dialogo ed all'ascolto, determinatasi al trasferimento in Raggio Calabria sia per un'esigenza di “svincolo”, che per motivi di lavoro e di miglioramento del proprio tenore di vita, mentre il non aveva manifestato di comprendere chiaramente la valenza degli Parte_1 accertamenti peritali ed era apparso poco incline al dialogo con l'altro genitore, provando dolore per l'esclusione dalla vita del figlio e vivendo con rabbia la scelta della moglie. Ciò non di meno, si legge in sentenza, il consulente ritenne che fosse importante per il corretto sviluppo psico-fisico del bambino salvaguardare la relazione con il padre, suggerendo, prima di liberalizzare le frequentazioni, di monitorare la coppia attraverso l'aiuto di figure professionali psicoterapiche e di mantenere allo stato gli incontri con modalità protette. Nella seconda consulenza, osservò ancora il primo giudice, veniva posta in luce l'utilità per il di seguire un percorso psicoterapeutico Parte_1 al fine di acquisire gli strumenti necessari per controllare la propria impulsività, gli atteggiamenti sospettosi e diffidenti verso la moglie ed i terzi e migliorare la funzione genitoriale, non apportando alcuna modifica al regime di affidamento e modalità di frequentazione del padre con il figlio già in essere. Gli approfondimenti peritali espletati, in uno alle relazioni del servizio sociale di Reggio Calabria, dalla quali era emerso che il pur Parte_1 legato affettivamente al figlio, non riusciva a cogliere gli effettivi bisogni del bambino, ostacolando l'attività degli operatori sociali, la mancata allegazione in merito ai percorsi suggeriti, determinarono il Tribunale a confermare l'affidamento esclusivo del figlio alla madre e gli incontri padre figlio con modalità protetta.
L'appellante, nel contestare le argomentazioni prospettate in prime cure, asserisce che nel secondo elaborato peritale, comunque ormai risalente nel tempo, si stato dato risalto al solo profilo della propria personalità senza considerare la lotta dallo stesso intrapresa per vedere riconosciuta la sua genitorialità, la dolorosa esclusione dalla vita del figlio già posta in luce dalla prima consulenza, la mancanza di prove in merito alla allegata violazione dell'obbligo di fedeltà e dei comportamenti violenti a lui ascritti dalla moglie, tanto che la domanda di addebito proposta nei propri confronti non è stata accolta dal Tribunale. La moglie, sostiene il avrebbe adottato Parte_1 condotte ostative alla relazione del padre con il figlio sin dall'inizio della vicenda separativa avendo deciso di trasferirsi a Reggio Calabria, in tal modo rendendo disagevoli gli incontri in questione e senza comunicare la nuova residenza. L'interesse del minore, aggiunge l'appellante, sarebbe stato sottovalutato nonostante la coniuge abbia
3 messo in atto una condotta abusante finalizzata alla distruzione del rapporto tra il padre ed il figlio, che egli non incontra da sette anni, richiamando al riguardo l'alienazione genitoriale. Egli non ritiene che vi sia mai stata la necessità di prevedere incontri protetti non essendosi mai verificato alcun rischio per la salute psicofisica del figlio, essendo uscito anche da solo durante gli incontri protetti con il bambino e rientrato nella struttura ospitante, come ebbero modo di riferire gli stessi operatori sociali del comune di Reggio Calabria.
Il motivo è infondato sebbene debbano essere diversamente regolamentate le modalità di frequentazione del padre con il figlio come di seguito si dirà. Per_1
Dagli atti di causa emerge con evidenza la costante conflittualità della coppia genitoriale nella gestione della vicenda separativa, che si è protratta per molti anni, nel corso dei quali sono stati adottati molteplici interventi finalizzati sia al miglioramento della comunicazione fra i genitori, che alla salvaguardia della relazione del padre con il figlio, che all'epoca aveva solo tre anni. Dagli atti, segnatamente dal riferito delle stesse parti, emerge che la coppia giunge alla separazione dopo un periodo di incomprensioni e conflittualità seguito alla nascita del bimbo, che la CP_1 ascrive al comportamento distaccato del coniuge, a prolungate ed immotivate assenze da casa ed a condotte aggressive verbali e fisiche nei propri confronti ed il attribuisce al distacco affettivo della donna (cfr gli Parte_1 scritti difensivi delle parti, nonché la ctu della dott.ssa pagg 5 e 6). La scelta della di lasciare la Persona_3 CP_1 casa coniugale e rientrare presso la propria famiglia di origine in Reggio Calabria unitamente al piccolo Per_1 non pare sia stata mai accettata dal marito, ma “vissuta con rabbia” essendosi sentito escluso dalla vita del figlio (così ebbe modo di rilevare il dott. nella prima consulenza). Nel corso del primo grado di giudizio, per quanto Per_2
è dato desumere dagli scritti delle parti e dai provvedimenti resi dal Tribunale (in particolare cfr gli atti del 9.11.2014
e 4.12.2014, nonché i provvedimenti del 19.4.2013 e 23.9.2013, 7.9.2014), non essendo state rinvenute nel fascicolo telematico le relazioni del servizio sociale di Reggio Calabria né i provvedimenti adottati ex art. 330 c.c. in itinere dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, più volte il ha mostrato di non riuscire a contenere il Parte_1 proprio disappunto per la vicenda in essere (si allude in particolare all'incatenamento innanzi al Tribunale per i
Minorenni, alle proteste con megafono dinanzi alla Questura perché il bimbo non era stato presente a due incontri a causa della febbre, o ancora alla minaccia di utilizzare stampa e televisione per esporre all'attenzione mediatica chiunque si fosse opposto alle sue richieste, registrazioni audio e riprese video). Il Tribunale, pertanto, ritenne di meglio approfondire la personalità di entrambi i genitori e l'incidenza della stessa “nella funzione di coppia genitoriale”, nell'ottica di garantire al figlio una crescita equilibrata (cfr la seconda ctu nella parte dedicata alla metodologia seguita), affidando l'incarico ad un consulente psichiatra, che effettuò colloqui clinici e somministrò i test.
Nell'elaborato peritale la consulente rilevò ricorrenti comportamenti impulsivi da parte dell'odierno appellante, poco rispettosi dei provvedimenti giudiziari emessi sino ad allora nel corso del giudizio in relazione al rapporto con il figlio “costantemente intrisi da un pregiudizio di sospettosità e diffidenza” specie nei riguardi della moglie, “accusata di mentire e\o inventare false malattie del piccolo per non farglielo vedere o di essere maltrattante nei confronti del piccolo”, ed analoga diffidenza è stata riscontrata nei rapporti con gli operatori sociali “accusati di complicità con la madre” ed in alcune occasioni anche nei riguardi delle Forze dell'Ordine intervenute nella vicenda. A fronte di tanto, l'esperta riscontrò un atteggiamento “collaborante e disponibile” da parte della nel garantire tempi ed occasioni di incontro tra padre CP_1
e figlio, sebbene fosse al contempo apparsa “condizionata” da un atteggiamento “difensivo”, per il timore che i comportamenti paterni potessero arrecare danni psico-fisici al figlio. La consulente, pertanto, nell'evidenziare le
4 criticità rinvenute nel comportamento del (segnatamente spiccata sospettosità, diffidenza con tratti Parte_1 persecutori, scarso controllo degli impulsi con esplosione di rabbia e aggressività, scarsa capacità di critica, costante atteggiamento accusatorio nei riguardi della moglie e di terzi) e le competenze genitoriali complessivamente adeguate della attenta ai bisogni materiali e psicologici del figlio e consapevole del diritto del padre ad avere CP_1 una relazione positiva con il figlio e della necessità del bimbo della presenza della figura paterna, suggerì di mantenere sostanzialmente le modalità di affidamento e di frequentazione padre figlio già previste dal Tribunale, ritenendo al contempo utile che il intraprendesse un percorso psicoterapico al fine di arginare le criticità Parte_1 ravvisate, in un'ottica non già punitiva, ma costruttiva e migliorativa della funzione genitoriale.
Successivamente agli accertamenti peritali da ultimo esaminati, risalenti all'11.7.2015, quando aveva Per_1 cinque anni, il Tribunale ha più volte proposto invano alle parti di addivenire ad una soluzione conciliativa sulla scorta di quanto suggerito dalla consulente (cfr ordinanza del 6.6.2017 e del 5.11.2018), recependo le statuizioni rese all'esito dell'udienza presidenziale, in parte non condivise dal con riferimento agli incontri protetti Parte_1 ivi previsti.
Ebbene, l'appellante lamenta di non incontrare il figlio da sette anni (oggi divenuti quasi dieci) attribuendo Per_1 ogni responsabilità al riguardo alla coniuge, che avrebbe ostacolato tali incontri, reiterando le medesime argomentazioni prospettate nel 2012, quando ha proposto la domanda di separazione personale. Tuttavia, nel corso del primo giudizio, corredato da plurimi interventi e da due elaborati peritali, diversamente da quanto asserito dal la si è sempre mostrata favorevole, pur con le cautele richieste dal caso, alla instaurazione della Parte_1 CP_1 relazione del figlio con il padre e consapevole dell'importanza della figura paterna per una crescita Per_1 equilibrata del bimbo. La dott.ssa non riscontrò infatti alcuna criticità al riguardo. Ciò nonostante, il Persona_3 in questi dieci anni non consta (alcuna allegazione vi è al riguardo, così come sotto il profilo economico Parte_1 non è dato sapere se abbia mai realmente contribuito al mantenimento del figlio) si sia attivato per incontrare il figlio secondo le modalità protette previste dal Tribunale, che avrebbero potuto facilitare, attraverso il Per_1 supporto degli operatori socio sanitari investiti del caso, la costituzione del rapporto del padre con il figlio in maniera graduale, avendo peraltro la madre mostrato di collaborare al riguardo. Né pare che egli abbia rivisitato i propri comportamenti in chiave critica, anche valendosi del supporto dei percorsi suggeriti dalla consulente.
Rispetto a questi ultimi, tuttavia, alcuna prescrizione poteva e può essere adottata, avendo la Cassazione più volte sottolineato che tale prescrizione, pur non vincolante, rappresenta comunque un condizionamento, in contrasto con gli artt. 13 e 32 comma due della Costituzione, essendo rimessa alla maturazione personale delle parti ed al loro diritto di autodeterminazione, a differenza dell'intervento richiesto dal giudice al servizio sociale per contenere la conflittualità (cfr da ultimo Cass. n. 17903\2023; Cass. n. 13506\2015).
Ciò che al contrario appare rilevante sottolineare è che il nonostante gli interventi attivati, è rimasto Parte_1 fermo nelle proprie posizioni, senza cogliere l'opportunità che gli è stata data di potere essere presente nella vita del figlio e costruire con quest'ultimo le basi per il consolidamento di una stabile relazione, anche se residente in altra regione.
L'affidamento condiviso, espressione del principio di bigenitorialità, ha senza dubbio come scopo principale quello di garantire la presenza comune dei genitori nella vita del figlio, al fine di assicurare allo stesso salde relazioni di vita con entrambe le figure genitoriali.
5 Tuttavia, in materia di affidamento dei figli minori, alla regola dell'affidamento condiviso della prole può derogarsi qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
Nel caso che occupa, deve ritenersi che debba trovare conferma la previsione dell'affidamento esclusivo del figlio alla madre, con la quale è cresciuto e ha vissuto stabilmente. La mancanza di dialogo tra i genitori, ancora Per_1 oggi presente non avendo l'appellante allegato alcun miglioramento in proposito, nonostante gli interventi messi in atto in sede giudiziaria, il mancato impegno da parte dello stesso nel costruire una relazione costante e consapevole con il figlio attraverso incontri protetti, di fatto interrotti successivamente all'espletamento della seconda consulenza, l'assenza di qualsivoglia allegazione prima ancora che documentazione in merito alla corresponsione o meno del contributo di mantenimento dovuto, giustificano senza dubbio tale modalità di affidamento come maggiormente rispondente all'interesse del giovane . Per_1
Devono tuttavia essere diversamente disciplinate le modalità di incontro del padre con il figlio. Gli incontri protetti, infatti, non possono avere una durata illimitata nel tempo, essendo finalizzati alla ricostruzione o facilitazione della relazione del genitore con il figlio, che nel caso di specie non ha sortito esito alcuno stante il mancato impegno in proposito mostrato dal Deve ritenersi, di conseguenza, maggiormente rispondente all'interesse del Parte_1 giovane , oggi sedicenne, che dette frequentazioni abbiano luogo liberamente, laddove il ragazzo lo Per_1 desideri e nel rispetto della sua volontà.
La sentenza sul punto, pertanto, deve essere riformata.
Devono, infine, essere disattese le ulteriori richieste avanzate.
I rapporti con gli ascendenti, invero, non possono trovare regolamentazione in questa sede essendo tali controversie di competenza del Tribunale per i Minorenni (cfr gli artt. 317 bis c.c. e 38 primo comma att. c.c.).
La richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento previsto per il figlio è stata genericamente formulata, senza indicare alcuna censura specifica rispetto a quanto stabilito in merito dal Tribunale, che reputò di quantificare detto contributo in euro 350,00 mensili (rispetto al contributo stabilito in sede presidenziale in euro 200,00 mensili) in considerazione delle aumentate esigenze del figlio, che non necessitano dimostrazione alcuna.
Le spese di lite restano a carico dell'appellante, atteso l'esito del giudizio che lo vede soccombente e la mancata costituzione dell'appellata.
Trattandosi di impugnazione introdotta in epoca successiva al 31.1.2013, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione Persona e Famiglia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 1859 emessa dal Tribunale di Santa Maria Parte_1 CP_1
Capua Vetere il 19.5.2022, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
b) in riforma parziale della sentenza appellata, nel confermare l'affidamento esclusivo del figlio minore Per_1 alla madre, dispone che gli incontri con il padre abbiano luogo liberamente, nel rispetto della volontà del figlio;
6 c) conferma nel resto la sentenza impugnata;
d) le spese di lite restano a carico dell'appellante;
e) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, già versato per l'impugnazione.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Marina Tafuri) (dott. Antonio Di Marco)
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