Sentenza 18 febbraio 2014
Massime • 1
In tema di processo avanti al giudice di pace, il termine dell'udienza di comparizione, previsto per procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato, ha natura perentoria, con la conseguenza che, in caso di inosservanza, non può essere dichiarata l'estinzione del reato, salvo che il giudice non abbia disposto la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie.
Commentario • 1
- 1. Risarcimento estingue il reato solo se tempestivo (Cass. 3052722)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2022
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, il potere del giudice nel riconoscere l'idoneità della riparazione, quale causa d'estinzione del reato, non può spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti dall'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, tra i quali vi è quello dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie Anche in tema di oltraggio a pubblico ufficiale, la causa di estinzione del reato di cui all'art. 341-bis, comma 3, c.p., per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2014, n. 9877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9877 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo - Presidente - del 18/02/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 517
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - rel. Consigliere - N. 19533/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA EL N. IL 10/08/1955 a Rossano;
avverso la sentenza n. 19/2009 TRIBUNALE di BOLOGNA, del 20/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20/06/2012, il Tribunale di Bologna ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato RA AF alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, in relazione ai delitti di ingiuria e minaccia commessi in danno di due carabinieri.
2. Nell'interesse del RA è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi che verranno illustrati di seguito. Prima di esaminare questi ultimi, occorre rilevare che la sentenza impugnata, dopo la lettura del dispositivo avvenuta il 20/06/2012, è stata depositata, completa di motivazione in data 30/08/2012, all'interno del termine di novanta giorni indicato in dispositivo, ai sensi dell'art. 544 c.p.p., comma 3. Il ricorso per cassazione è stato proposto in data 17/12/2012.
Il ricorrente, a fronte di tali dati temporali, sollecita un mutamento dell'orientamento giurisprudenziale che esclude l'applicabilità della sospensione feriale dei termini con riferimento alle attività del giudice e, in subordine, chiede la rimessione in termini, in ragione della riconducibilità dell'errore al difensore.
Sotto il primo profilo, si rileva, in particolare, che la L. n. 742 del 1969, nel fare riferimento al decorso dei termini, rende evidente che il regime della sospensione - caratterizzato da eccezioni tassative e non estensibili in via interpretativa - riguarda sia le parti del processo che i giudici, ciò che, secondo l'interpretazione proposta, appare coerente, per un verso, con l'esigenza di chiarezza e trasparenza necessarie ad un effettivo esercizio del diritto di difesa e, per altro verso, con il diritto dei magistrati a fruire per intero del periodo di ferie, senza essere esposti al rischio di sanzioni disciplinari.
2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'invocato errore scusabile, ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo del reato, e alla sussistenza della provocazione putativa ex art. 599 cod. pen.. 2.2. Il secondo motivo investe la mancata applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35.
2.3. Il terzo motivo critica la condanna dell'imputato al risarcimento del danno per equivalente, anziché in forma specifica.
2.4. Il quarto motivo lamenta l'eccessività dell'importo liquidato a titolo di spese in favore delle costituite parti civili. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in primo luogo, per la sua tardività.
In tema di impugnazioni, poiché il termine per la redazione della sentenza non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale, il dies a quo per proporre impugnazione che cada in tale periodo comincia a decorrere dalla fine di esso (Sez. 3, n. 35738 del 12/07/2007, Belviso, Rv. 237501, sulla scia della risalente Sez. U, n. 7478 del 19/06/1996, Giacomini, Rv. 205335). Invero dalla esatta considerazione che i termini per la redazione della sentenza sono termini processuali, non può inferirsi che debbano essere sospesi nel periodo feriale. E ciò perché la sospensione di diritto ha la sua ragione d'essere per termini che hanno una sanzione processuale, ossia quelli delle parti, e non quelli posti al giudice per la redazione delle sentenze, la cui inosservanza può dar luogo solo a sanzioni disciplinari. Del resto, che la legge si riferisca alle parti e ai loro difensori e non al giudice, lo si deduce dal secondo alinea della L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, il quale stabilisce che quando il decorso del termine abbia inizio "durante il periodo feriale", l'inizio stesso è differito alla fine di tale periodo. E siccome emblematico della situazione è il diritto di impugnazione e il relativo termine, se questo può avere inizio in periodo feriale, ciò vuol dire che in tale periodo non è sospeso il termine per la redazione delle sentenze.
Nè ha rilievo l'argomento circa l'intangibilità del periodo feriale dei magistrati: anche se la legge sulla sospensione dei termini e le disposizioni sulle ferie dei magistrati dell'ordinamento giudiziario hanno dei punti di contatto, perché unitari sono i criteri che ad esse presiedono, da ciò non può dedursi alcuna conseguenza, perché le due discipline operano in ambiti diversi.
Preso atto della tardività del ricorso, va anche disattesa la prospettazione difensiva che aspira ad una restituzione in termini, giacché non costituisce causa di forza maggiore o caso fortuito l'inconsapevolezza del risalente e consolidato orientamento giurisprudenziale.
2. Per completezza va rilevato che sono, del pari, inammissibili per manifesta infondatezza i motivi di ricorso, in quanto, seguendo l'ordine delle censure formulate: a) la motivazione della sentenza impugnata, che ha escluso anche la provocazione putativa, alla luce delle dichiarazioni rese dall'imputato, quanto alla correttezza del comportamento dei militari che operavano il controllo, non palesa alcuna manifesta illogicità; b) secondo l'orientamento già espresso da questa Corte (Sez. 5, n. 43174 del 04/10/2012, Iachini, Rv. 253750), il potere del giudice nel riconoscere l'idoneità della riparazione, quale causa d'estinzione del reato, non può spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, tra i quali vi è quello dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui lo stesso giudice disponga eventualmente la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparazione (Sez. 4 n. 12856 del 19 marzo 2010, Mizigoi, rv 247032); in ogni caso, che del tutto ragionevole appare l'ulteriore argomentazione del giudice d'appello, quanto alla non esaustività della condotta riparatoria concretatasi nella mera formulazione delle scuse;
c) la richiesta di un risarcimento in forma specifica può provenire, ai sensi dell'art. 2058 cod. civ., dal danneggiato e non essere imposta a quest'ultimo; inoltre, le censure concernenti l'ammontare del risarcimento sono prospettate in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. e comunque a profili che non attengono alla determinazione del ristoro, ma alle conseguenze penali del fatto;
d) del tutto generica è la critica che investe l'ammontare delle spese legali liquidate.
3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2014