Sentenza 24 giugno 2008
Massime • 1
In tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, il conducente di un veicolo non può essere chiamato a rispondere delle conseguenze lesive di uno scontro per non avere posto in essere una manovra di emergenza, qualora si sia venuto a trovare dovuta all'altrui condotta di guida illecita, non utilmente ed agevolmente percepibile, tenuto conto dei tempi di avvistamento, della repentinità della condotta del soggetto antagonista, dei concreti spazi di manovra, dei necessari tempi di reazione psicofisica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/06/2008, n. 29442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29442 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LICARI Carlo - Presidente - del 24/06/2008
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 1259
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 30229/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
parti civili AN Lea, nata a [...] l'[...], AN BR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 3 aprile 2007 dalla Corte di appello di Ancona;
nei confronti di:
OL GI, nato a [...] il [...];
udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. BUA RA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore di fiducia delle parti civili ricorrenti, avv. DE CAPRIO Mario di Roma che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
udito il difensore di fiducia dell'imputato, avv. ZUCCONI GALLI FONSECA Corrado di Camerino che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 10 maggio 2002, il Tribunale di Camerino assolveva GI OL, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, dall'accusa di omicidio colposo, commesso in danno di AN
RO, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (segnatamente del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, art. 143, comma 1), in San Severino Marche il 7 novembre 1999.
2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva OL GI perché il fatto non costituisce reato "ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 1".
2.1. Spiegava la Corte territoriale:
che, nelle prime ore del mattino del 7 novembre 1999, AN RO, alla guida della propria IA Uno, stava percorrendo la strada statale n. 361 quando, all'uscita da una curva destrorsa, era entrato in collisione con l'autovettura condotta da OL GI proveniente "dal senso opposto di marcia";
che l'autovettura del AN (una Alfa Romeo 164) si era "spezzata in due tronconi" (quello posteriore, con l'abitacolo, si era arrestato nella semicarreggiata destra;
quello anteriore era andato ad urtare l'autovettura - una Volkswagen Golf - condotta da RA DI RA e che trasportava AD UR CO);
- che il AN era deceduto, mentre DI RA, AD, l'imputato e RA AN (che viaggiava con lui) avevano riportato lesioni personali;
- che lo stesso giudice di primo grado, nella parte conclusiva della sentenza, aveva affermato che l'imputato non avrebbe potuto evitare l'impatto neppure se avesse tenuto una "condotta di guida osservante delle regole di condotta asseritamente violate" (in particolare, se "avesse marciato, all'interno della semicarreggiata di sua pertinenza, all'estremo margine di destra e non verso la linea di delimitazione della mezzeria") e che era stata l'eccessiva velocità tenuta dal AN a determinare "la sbandata, l'invasione della semicarreggiata e ... la collisione";
- che a dette argomentazioni il primo giudice avrebbe dovuto far seguire l'assoluzione dell'imputato "a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 1" (e non, invece, ai sensi del comma 2 del cit. art.);
che effettivamente l'imputato aveva tenuto una condotta di guida "osservante delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e delle norme di comune prudenza";
- che "marciava", infatti, ad una velocità di circa settanta chilometri orari, inferiore pertanto al limite massimo che in quel tratto di strada era di 90 chilometri orari e, in ogni caso, ad una velocità "adeguata alle condizioni ambientali ... (ora notturna, strada caratterizzata da una serie di curve e controcurve, a visuale parzialmente limitata, con manto reso viscido dalla pioggia)";
- che teneva regolarmente la propria destra "pur mantenendo una certa distanza dall'estremo margine destro della strada";
- che, d'altra parte, confinando con una "parete di montagna a picco", non sarebbe stato prudente "costeggiare per la possibile presenza di ostacoli non prevedibili (massi o eventuali pedoni)";
- che l'imputato non avrebbe potuto porre in essere alcuna manovra di emergenza "data la repentinità e l'imprevedibilità della manovra" del AN;
- che quest'ultimo "viaggiava a velocità folle" rispetto alle condizioni ambientali e stradali descritte (aveva affrontato la curva, per lui destrorsa, ad una velocità stimata in 110 chilometri orari).
3. Avverso la predetta decisione hanno proposto ricorso per cassazione le sopra indicate parti civili, chiedendone l'annullamento ed affidando le proprie doglianze a cinque motivi.
3.1. Con il primo motivo deducono violazione ed erronea applicazione degli artt. 192 e 597 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Osservano:
- che la Corte non fornisce motivazione alcuna in ordine ai criteri logico - deduttivi adottati per pervenire ad una valutazione dei risultati probatori diversa da quella prospettata dal consulente tecnico del pubblico ministero;
- che, secondo il consulente tecnico, l'imputato non aveva posto in essere alcuna manovra di emergenza (frenare, rallentare, agire sullo sterzo per tentare quanto meno un'istintiva deviazione) ne' quando, tre secondi prima dell'urto, sarebbe stato in grado di avvistare, percependo la luce dei fari, l'Alfa Romeo 164 del AN, ne' quando, circa due secondi prima della collisione, aveva distintamente avvistato il veicolo antagonista;
- che, pertanto, se l'imputato avesse usato la necessaria prudenza e la dovuta attenzione, si sarebbe reso conto che l'autovettura del AN aveva già, in piena curva, invaso l'opposta semicarreggiata e "stava per venirgli contro ... già in traversata rispetto all'asse stradale";
- che vi era, in sostanza, "assoluta certezza probatoria" in ordine al fatto che l'evento "fosse dipeso dal modo, cioè dalla traiettoria, posizione ed angolazione e, soprattutto, dal punto in cui l'autovettura dell'imputato, alla velocità riscontrata", aveva "penetrato" quella del AN, in prossimità della linea di mezzeria, violando l'obbligo "di tenere strettamente la destra, pur potendolo fare" sancito dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 143. Secondo le parti ricorrenti, i giudici di appello avevano "supplito" con la loro "scienza privata alla soluzione di problemi di natura tecnico-scientifica", mentre è principio consolidato quello secondo cui il giudice che non condivida le conclusioni del consulente tecnico è tenuto "ad una motivazione tecnico - scientifica".
3.2. Con il secondo motivo lamentano la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata "in relazione al contenuto delle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 19 gennaio 2001 da IO TE. Questi aveva, invero, affermato che RA AN, che - come si è detto - viaggiava come trasportata sull'autovettura dell'imputato, era stata trovata dai primi soccorritori "accasciata, in posizione china, e incuneata nell'alloggio del conducente, intenta verosimilmente ad un atteggiamento di disturbo dello stesso come se stesse cercando qualcosa". Anche alla luce di dette dichiarazioni - sostengono i ricorrenti sarebbe "del tutto apodittica" l'affermazione secondo cui l'imputato avrebbe tenuto una condotta di guida "scrupolosamente ossequiosa delle norme del codice della strada".
3.3. Con il terzo motivo lamentano la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, pur rilevando che l'imputato aveva mantenuto "una certa distanza dall'estremo margine destro della strada", aveva ipotizzato, al fine di trovare una giustificazione all'inosservanza dell'art. 143, l'eventuale presenza di massi o di pedoni "mai riscontrata dai verbalizzanti".
Si aggiunga che non era in alcun modo emersa la sussistenza di pericoli reali lungo il margine della carreggiata percorsa dall'imputato, come confermato anche dall'assenza di apposita segnaletica.
Le conclusioni del consulente tecnico avevano, per contro, attestato che il decesso del AN si era verificato "a causa del punto preciso (asse dello sportello anteriore) ... in cui l'autovettura era stata penetrata" da quella dell'imputato e "dell'angolazione con cui quest'ultimo veicolo aveva urtato quello della vittima" (e ciò in conseguenza della condotta di guida inosservante delle norme scritte del codice della strada, nonché disattenta ed imprudente dell'imputato).
3.4. Con il quarto motivo denunciano l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 43 c.p., comma 3 e art. 589 c.p., D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 140, 141 e art. 143, commi 1 e 3.
L'imputato avrebbe violato le disposizioni dei sopra citati articoli, soprattutto dell'art. 143, commi 1 e 3, che "rappresenta una norma di comportamento rigida ed inderogabile, la cui inosservanza da luogo automaticamente a colpa".
Non aveva osservato la regola di cui al primo comma, che impone che i "veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera".
E neppure quella di cui al terzo comma, che stabilisce che i veicoli "devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata" quando "si incrociano ovvero percorrono una curva" (a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione).
In ogni caso, l'evento era prevedibile nel senso che "considerate le condizioni ambientali e le caratteristiche assai pericolose di quel tratto di strada (curve, ora notturna, clima piovoso, ecc.) era facile prevedere che altri veicoli, provenienti dalla direzione opposta" avrebbero potuto invadere "l'altra corsia". L'imputato avrebbe dovuto, pertanto, prestare la massima attenzione ed evitare di viaggiare "a ridosso della linea di mezzeria ... a distanza di circa 1,45 metri dal margine destro estremo della propria carreggiata". L'imputato aveva violato, inoltre, l'art. 140, comma 1, alla stregua del quale "gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale". L'imputato aveva violato, infine, anche le regole cautelari contemplate dall'art. 141; segnatamente dal comma 1 secondo il quale "è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo ... alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione" e dal comma 3 che impone al conducente di "regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve ... nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche ...".
L'imputato transitava "come minimo" a 72 chilometri orari, ossia ad una velocità che doveva considerarsi inadeguata per quelle condizioni ambientali e per le caratteristiche stradali. Se avesse, come avrebbe potuto e dovuto, frenato o rallentato per tre o due secondi prima della collisione, se avesse tenuto una velocità adeguata alle condizioni del momento e se avesse rispettato la destra rigorosa - concludono i ricorrenti - l'imputato sarebbe riuscito ad evitare l'incidente.
3.5. Con l'ultimo motivo deducono l'omessa applicazione del "concorso di colpe ... ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 c.p., commi 1 e 2".
Ritengono, in sostanza, i ricorrenti, richiamandosi alle considerazioni svolte, che avrebbe dovuto quantomeno essere riconosciuto il concorso di colpe.
4. Con memoria successivamente trasmessa il difensore dell'imputato chiedeva rigettarsi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. I ricorsi non sono meritevoli di accoglimento.
La sentenza non è affetta dai vizi motivazionali e dalle violazioni di legge denunciate dalle parti civili ricorrenti.
Risulta anzi imperniata su una valutazione logica delle risultanze probatorie.
I giudici di appello hanno, anzi tutto, ritenuto che all'origine dell'incidente vi fosse stata l'imprevedibile invasione, da parte del AN, dell'opposta corsia di marcia.
Detta ingiustificata invasione aveva generato la situazione di pericolo che aveva coinvolto l'imputato.
Questi procedeva regolarmente all'interno della corsia di pertinenza e, più in generale, era venuto a trovarsi - secondo la Corte - senza alcuna colpa in quella situazione.
Non poteva, pertanto, addebitarsi al medesimo di avere omesso di effettuare una manovra di emergenza.
Sul punto il ragionamento si sviluppa in termini puntuali e logici. La vettura antagonista era sopraggiunta a velocità elevata e OL aveva potuto avvistarla soltanto all'ultimo momento;
il lasso temporale a disposizione dell'imputato (per assumere una qualsivoglia decisione sul da farsi) era stato irrisorio. Non poteva, pertanto, pretendersi che l'imputato, nei pochi istanti a disposizione, attuasse la soluzione idonea (sempre che la si potesse attuare) ad evitare l'impatto o, quantomeno, ad attenuarne gli effetti.
Si tratta di motivazione che si rifà a principi più volte affermati da questa Corte nell'interpretazione dell'art. 54 c.p.. Il conducente di un veicolo non può essere chiamato a rispondere delle conseguenze lesive di uno scontro "per non aver posto in essere una manovra di emergenza" qualora si sia venuto a trovare, senza sua colpa, causalmente rilevante, in una situazione di pericolo, improvvisa e dovuta all'altrui condotta di guida illecita, non utilmente ed agevolmente percepibile, tenuto conto dei tempi di avvistamento, della repentinità della condotta del soggetto antagonista, degli spazi di manovra, dei necessari tempi di reazione psicofisica (cfr., ex plurimis, Cass. 4, 30 ottobre 2002, De Marco, RV 223709; Cass. 4, 20 settembre 1989, Barillà, RV 182227). Non è dubitabile che i conducenti di veicoli debbano prevedere le imprudenze altrui ed adeguare la propria condotta al fine di evitare incidenti.
Tale principio trova, tuttavia, un limite nella possibilità di una logica previsione dell'imprudenza altrui.
Non può, in altre parole, in tema di eventi colposi, ritenersi responsabile chi non adegui la propria azione alla condotta di altri quando questa assuma caratteri totalmente anormali da renderla assolutamente imprevedibile (cfr. in tal senso Cass. 4, 7 marzo 1983, Mugrai, RV 159285).
Si aggiunga cha il ricorso è imperniato su censure che, pur se articolate con diffuse argomentazioni, attengono alla ricostruzione della dinamica dell'incidente.
E la ricostruzione di un incidente, nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei protagonisti, accertamento delle relative responsabilità, ecc. - integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti, come nel caso di specie, da adeguata motivazione.
La sentenza impugnata si avvale dei dati certi a disposizione per delineare argomentazioni persuasive.
Lo stesso ricorrente parla di tre o due secondi per reagire a fronte di un'autovettura che ormai si era messa di traverso nella corsia opposta e le cui dimensioni erano significative.
Salvo poi ritenere che quel tempo sarebbe bastato per un mutamento utile di traiettoria che non pare tuttavia essere logicamente conciliabile con l'asserita violazione dell'obbligo di tenere la destra rigorosa atteso che certamente sulla destra l'imputato non aveva vie di fuga.
Nè possono i Giudici di appello essere accusati di avere messo al bando la prova scientifica in favore di non meglio giustificati convincimenti personali.
È la condizione di emergenza, che si consuma in un attimo, con le intuibili implicazioni psichiche, ad escludere l'esigibilità di scelte oculate (o della necessaria prudenza - come si esprimono i ricorrenti - con parole che sono il frutto di una valutazione ex post che tende a dimenticare la fulmineità dell'accaduto). Va detto ancora, per concludere, che quanto esposto nel secondo motivo in relazione all'asserita azione di disturbo della AN è, a tutta evidenza, frutto di mere illazioni.
Altrettanto prive di pregio sono le considerazioni svolte con il terzo motivo del ricorso, atteso che la Corte si era limitata a sostenere, tra l'altro ragionevolmente, che le condizioni della strada suggerivano di mantenere una certa distanza dal margine destro data la presenza di una "parete di montagna a picco".
Nessun senso ha, pertanto, affermare che non fosse stata riscontrata la presenza di massi o di pedoni o, comunque, di altri reali pericoli lungo il margine della carreggiata percorsa dall'imputato.
6. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2008