Sentenza 28 febbraio 2014
Massime • 1
In tema di processo avanti al giudice di pace, il termine dell'udienza di comparizione, previsto per procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato, ha natura perentoria, con la conseguenza che, in caso di inosservanza, l'imputato decade dall'accesso al trattamento di favore.
Commentario • 1
- 1. Risarcimento estingue il reato solo se tempestivo (Cass. 3052722)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2022
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, il potere del giudice nel riconoscere l'idoneità della riparazione, quale causa d'estinzione del reato, non può spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti dall'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, tra i quali vi è quello dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie Anche in tema di oltraggio a pubblico ufficiale, la causa di estinzione del reato di cui all'art. 341-bis, comma 3, c.p., per …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/02/2014, n. 35273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35273 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 28/02/2014
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco - rel. Consigliere - N. 400
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 43204/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VE ME (PC) N. IL 23.01.1980;
nei confronti di:
ET GI N. IL 16.08.1957;
avverso la sentenza del GIUDICE DI PACE DI FIRENZE in data 30 maggio 2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CIAMPI Francesco Maria;
udite le conclusioni del PG in persona del Dott. PRATOLA Gianluigi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza. È presente per la ricorrente parte civile l'avvocato LAVORATTI Roberto Arturo del foro di Firenze che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata sentenza il Giudice di Pace di Firenze dichiarava non doversi procedere nei confronti di PO UI per il reato di cui all'art. 590 c.p. per essere il reato estinto per aver l'imputato riparato il danno cagionato ed eliminato le conseguenze dannose D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 35. 2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la parte civile ER RR lamentando l'inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, n. 1, per tardività della riparazione nonché la inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 35 n. 2 stesso decreto e la mancanza ed illogicità della motivazione circa la integralità del risarcimento del danno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso merita accoglimento nei termini di seguito precisati. È infatti assorbente il rilievo operato dal ricorrente, secondo il quale il termine previsto dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35 ha natura perentoria, sicché le condotte riparatorie non possono che intervenire prima dell'udienza di comparizione, pena l'impossibilità che queste estinguano il reato. È infatti principio posto dalla giurisprudenza di questa Corte, che "in tema di processo avanti al giudice di pace, il termine, rappresentato dalla udienza di comparizione, previsto per procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato ha natura perentoria, con conseguente decadenza dell'imputato dall'accesso al trattamento di favore qualora egli non rispetti le decadenze normativamente fissate" (cfr. recentemente, Sez. 4^, n. 15882 del 28/02/2013, Rv. 255021; Sez. 5^, n. 43174 del 04/10/2012, Iachini, Rv. 253750). Invero, in una diversa decisione si è sostenuto che i termini di cui all'art. 35, comma 1 non sono assistiti da nullità o decadenza per il caso della loro violazione;
che il giudice non può qualificare perentorio un termine che la legge non definisce espressamente tale;
che l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, la quale tenga conto della indicazione proveniente dal giudice delle leggi per la quale "l'udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice, risulta sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzioni alternative" (C. cost., ord. n. 231/2003), impone di qualificare come non perentori i termini in parola. Tuttavia, la sentenza in causa Iachini, del tutto consapevolmente e in termini che questo Collegio reputa condivisibili, ha osservato da un canto che l'intervento della Corte Costituzionale appena citato si è dispiegato a riguardo del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20 e non già dell'art. 35, in riferimento alla questione della mancata previsione nella citazione a giudizio dell'imputato dell'avviso al medesimo della facoltà di presentare istanza di obiezione prima dell'apertura del dibattimento. Dall'altro lato, ha evidenziato come "le peculiari scansioni temporali dettate dal legislatore perché le condotte riparatorie assumano nel procedimento dinanzi al giudice di pace non solo valore attenuante nell'ottica della dosimetria del trattamento sanzionatorio - com'è in relazione agli illeciti penali di competenza del giudice ordinario - ma addirittura efficacia estintiva del reato, non possono che essere interpretate nel senso della loro perentorietà, con conseguente decadenza dell'imputato dall'accesso al trattamento di favore qualora non rispetti le scadenze normativamente fissate. E ciò sia in ragione della lettera della disposizione menzionata e del suo coordinamento sistematico con quanto previsto nello stesso art. 35, comma 3 (che consentendo la sospensione del procedimento per provvedere all'adempimento tardivo pone come condizione, altrimenti inutile, che l'imputato non abbia potuto tempestivamente procedere al risarcimento), sia alla luce della ratio della disposizione, che vuole promuovere in chiave deflattiva composizioni comunque conciliatorie del conflitto scaturito dal reato. In tale ottica è dunque logico che il legislatore abbia condizionato l'accesso all'effetto estintivo alla garanzia del più elevato risparmio sui tempi processuali, prevenendo altresì possibili tecniche dilatorie da parte dell'imputato".
Nel medesimo senso, d'altro canto, si pone la più parte della giurisprudenza di legittimità (Sez. 4^ n. 12856 del 19/3/2010, P.G. in proc. Mizigoi, rv. 247032; Sez. 5^ n. 40818 del 22/9/2005, P.m. in proc. Mirabelli, rv. 232802).
4. Nel caso di specie la condotta riparatoria è intervenuta il 9 febbraio 2012, mentre, l'udienza di comparizione è stata celebrata il 9 giugno 2011, senza che in quella sede l'imputato avesse provveduto, appunto, alla riparazione del danno cagionato ne' chiesto di poter provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 35 citato, dimostrando di non averlo potuto fare in precedenza. Non vi è quindi alcun dubbio in ordine alla avvenuta celebrazione dell'udienza di comparizione in tempo antecedente alla condotta riparatoria.
5. La sentenza merita quindi di essere annullata con rinvio, con trasmissione degli atti al Giudice di pace di Firenze. Spese della parte civile al definitivo.
P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza con rinvio al giudice di pace di Firenze. Spese della parte civile al definitivo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 febbraio 2014. Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2014