Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/2015, n. 31628
CASS
Sentenza 22 gennaio 2015

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In tema di reati tributari, la disposizione di cui all'art. 14, comma 4-bis, L. n. 537 del 1993 - come modificato dall'art. 8 del D.L. n. 16 del 2012, conv. in L. n. 44 del 2012 - non esplica alcuna rilevanza ai fini della determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, perchè trattasi di previsione che, nel prevedere l'indeducibilità dei soli componenti negativi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi, si limita a stabilire una regola per le procedure di accertamento tributario ai fini delle imposte sui redditi, ma non implica la deducibilità di costi e spese esposti in fatture riferite a soggetti diversi da quelli effettivi.

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  • 1Reati tributari: il Decreto fiscale innalza le pene e abbassa le soglieAccesso limitato
    Fabio Di Vizio · https://www.altalex.com/ · 7 novembre 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/2015, n. 31628
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31628
Data del deposito : 22 gennaio 2015

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