Sentenza 20 agosto 2003
Massime • 2
La disposizione dell'art. 7 della legge n. 741 del 1959, secondo la quale i trattamenti economici e normativi minimi, contenuti nelle leggi delegate - che hanno stabilito l'efficacia erga omnes di alcuni contratti collettivi - si sostituiscono di diritto a quelli in atto, e, in particolare, il terzo comma, che stabilisce la derogabilità di detti trattamenti minimi sia con accordi o contratti collettivi che con contratti individuali, soltanto a favore dei lavoratori, richiede di accertare tale maggiore favore in base ad un'interpretazione delle sopravvenute disposizioni contrattuali effettuata nell'ambito dei singoli istituti e, a questo fine, la tredicesima e la quattordicesima mensilità devono essere ricondotte allo stesso istituto, in quanto si tratta di emolumenti analoghi nella struttura e nella funzione. (Nella specie, concernente il trattamento retributivo di un lavoratore aeroportuale, la S.C. ha affermato che, con riguardo alle mensilità aggiuntive, è corretto il riferimento alla contrattazione collettiva prevedente la tredicesima e la quattordicesima mensilità, anziché alla precedente disciplina dell'art. 17 dell'accordo interconfederale per i lavoratori dell'industria del 27 ottobre 1946 - reso efficace "erga omnes" dal d.P.R. 28 luglio 1960 n. 1070 - che prevede la corresponsione della sola gratifica natalizia, in quanto detta disciplina collettiva, complessivamente valutata, per il fatto di prevedere la duplicazione delle retribuzioni aggiuntive è più favorevole al lavoratore, nonostante l'esclusione dalla base di calcolo delle mensilità aggiuntive della maggiorazione per il lavoro notturno svolto secondo turni avvicendati).
L'art 17 dell'accordo interconfederale per l'industria 27 ottobre 1946, esteso "erga omnes" con d.P.R. n. 1070 del 1960, secondo il quale la tredicesima mensilità deve essere corrisposta sulla base della "retribuzione globale di fatto", è applicabile ai lavoratori dipendenti di tutte le imprese 'industriali' che svolgano attività riconducibile alla nozione di attività industriale posta dall'art. 2195, primo comma, cod. civ., non solo ai dipendenti di imprese che svolgano attività estrattiva e manifatturiera (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto applicabile l'accordo ai dipendenti della società Aeroporti di Roma).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2003, n. 12263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12263 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AEROPORTI ROMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 1, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO TERENZIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OR IO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 19076/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 16/06/00 R.G.N. 79010/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/03 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato TERENZIO ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, accoglimento del secondo per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Roma IO RR proponeva appello contro la sentenza in data 27.9.1993 con cui il Pretore di Roma aveva accolto solo con riferimento al trattamento di fine rapporto la domanda da lui proposta contro la Soc. Aeroporti di Roma al fine di conseguire l'inclusione della maggiorazione retributiva percepita per prestazioni di lavoro notturno, eseguito continuativamente secondo turni avvicendati, nella base di computo del trattamento di fine rapporto, delle mensilità supplementari, della retribuzione feriale, del trattamento economico corrisposto per lavoro festivo e in occasione di assenze per malattie.
Il Tribunale accoglieva l'appello relativamente alla sola incidenza sulla tredicesima mensilità, nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale, condannando la datrice di lavoro al pagamento della somma di L. 664.041, oltre interessi e rivalutazione, con riferimento agli anni dal 1986 al 1989.
Riteneva applicabile infatti, in relazione all'incontestata appartenenza della società convenuta al settore industriale, l'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, reso efficace erga omnes, con d.P.R. 28 luglio 1960 n. 1070, secondo cui detto emolumento deve essere corrisposto sulla base della retribuzione globale di fatto. Nè riteneva rilevante in senso ostativo che fosse prevista contrattualmente l'erogazione anche di una quattordicesima mensilità. Al riguardo, premesso che il confronto tra la disciplina introdotta da successivi contratti collettivi di diritto comune e il trattamento minimo inderogabile assicurato da contratti con efficacia estesa erga omnes deve essere compiuto mediante una valutazione complessiva nell'ambito del singolo istituto, osservava che alla 13a e alla 14a non può riconoscersi carattere unitario, dato che si tratta di emolumenti con genesi storicamente e negozialmente diverse:
la tredicesima o gratifica natalizia è corrisposta in occasione delle festività natalizie e la 14a in occasione del periodo estivo, quando il lavoratore si trova ad affrontare le spese connesse alle ferie, salvo il collegamento della medesima erogazione all'andamento aziendale, in taluni settori.
Contro questa sentenza la s.p.a. Aeroporti di Roma propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. L'intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 12 disp. prel. c.c. in relazione agli artt. 2195 e 2082 c.c., dell'art. 2 l. 10 novembre 1973 n. 755, come modificata dalla legge 21 dicembre 1977 n. 985, unitamente a omissione e contraddittorietà di motivazione su un punto decisivo.
Deduce che la società Aeroporti di Roma, avendo ad oggetto sociale la ordinaria e straordinaria manutenzione del sistema aeroportuale, è un'azienda esercente un'attività terziaria di servizi, cui non è applicabile l'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, che fa riferimento non già alla ampia nozione di impresa industriale di cui al codice civile, ma alla nozione classica, più restrittiva, di attività industriale, intesa quale attività estrattiva o manifatturiera. Lamenta, inoltre, l'omessa motivazione sul punto, malgrado la parte avesse svolto contestazioni sul punto sia in primo che in secondo grado, in assenza peraltro di illustrazione da parte del lavoratore dei motivi che avrebbero potuto giustificare l'applicazione dell'accordo del 1946 nella specie. Il motivo non è fondato.
Poiché non è contestato che la società ricorrente svolga attività riconducibile all'ampia nozione di attività industriale di cui all'art. 2195, 1 comma, n. 1, c.c., appare indubbia l'applicabilità alla medesima dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, esteso erga omnes dal d.P.R. 28 luglio 1960 n. 1070 (ai fini dell'inderogabilità dei relativi minimi di trattamento economico e normativo) "nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali" (cfr. Cass. 23 dicembre 1976 n. 4734). Può comunque rilevarsi anche l'apoditticità dell'affermazione, formulata in questa sede, circa la non riferibilità dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, stipulato dalla Confederazione generale dell'industria italiana e dalla Confederazione generale italiana del lavoro "per la disciplina del trattamento economico dei lavoratori dell'industria" (come si evince dalla trascrizione compiutane nel d.P.R. n. 1070 del 1960), ad attività industriali diverse da quelle estrattive e manifatturiere. Analogamente deve rilevarsi la genericità della doglianza circa la mancata considerazione da parte del giudice di merito di contestazioni svolte sulla questione già nel giudizio di merito.
Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione dell'art. 2108 e degli artt. 1362 e segg. c.c., in relazione all'art. 7 del c.c.n.l. di categoria del 1988 e dell'art. 17 dell'accordo interconfederale 27.10.1946 (reso efficace erga omnes con il d.P.R. 28 luglio 1960 n.1070), e dell'art. 7 l. 14 luglio 1959 n. 741, unitamente a omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione.
Osserva che il maggiore compenso riconosciuto dalla contrattazione collettiva per il lavoro notturno prestato in regolare turni periodici, in deroga all'art. 2108, secondo comma, c.c., deve essere qualificato come eccezionale, ciò che comporta la non inclusione del medesimo nella retribuzione globale di fatto, come peraltro confermato dalla contrattazione collettiva del settore, la cui definizione di retribuzione globale di fatto fa riferimento allo stipendio di fatto (minimo tabellare, più aumenti periodici di anzianità, più eventuali aumenti di merito o altre eccedenze sul minimo tabellare) e all'indennità di contingenza.
Rileva, inoltre, che, anche con specifico riferimento all'accordo interconfederale del 1946, esteso erga omnes, deve escludersi il computo della maggiorazione per lavoro notturno prestato in turno nella tredicesima mensilità, e ciò sia perché tanto l'accordo stesso quanto il c.c.n.l. di categoria fanno riferimento alla "retribuzione di fatto" del dipendente", sia perché deve considerarsi di maggior favore la previsione da parte della successiva contrattazione collettiva di diritto comune di un'ulteriore mensilità aggiuntiva, giustificata dalla medesima causa.
Il motivo è palesemente non fondato quanto alla contestazione della riconducibilità alla nozione di "retribuzione globale di fatto" (utilizzata dall'art. 17 del citato accordo interconfederale ai fini della misura della tredicesima) di una maggiorazione retributiva (maggiorazione per prestazioni di lavoro notturno) corrisposta sistematicamente, in quanto correlata alle costanti modalità di svolgimento (articolazione dell'orario di lavoro in turni avvicendati) dell'ordinaria attività lavorativa del prestatore di lavoro.
Il motivo è invece meritevole di accoglimento nella parte con cui si deduce la violazione del principio relativo alla derogabilità dei trattamenti minimi assicurati da contratti collettivi estesi erga omnes nel caso di riconoscimento ai lavoratori di condizioni di maggior favore. Al riguardo è opportuno preliminarmente ricordare che l'art. 7 l. 14 luglio 1959 n. 741 al primo comma prevede la sostituzione dei trattamenti economici e normativi minimi, contenuti nei provvedimenti legislativi delegati, rispetto a quelli in atto, "salvo le condizioni, anche aziendali, più favorevoli ai lavoratori," mentre al terzo comma recita: "alle norme che stabiliscono il trattamento di cui sopra si può derogare, sia con accordi o contratti collettivi che con contratti individuali, soltanto a favore dei lavoratori".
In riferimento alla prevalente giurisprudenza, secondo cui, per verificare l'esistenza di un trattamento più favorevole, il confronto deve essere eseguito istituto per istituto, appare condivisibile l'orientamento secondo cui, per le mensilità aggiuntive, tale confronto deve essere compiuto considerando le stesse unitariamente. Al riguardo è stato osservato che non può sostenersi che la 13a e la 14a mensilità siano istituti diversi e incomparabili tra loro, rappresentando esse voci retributive rientranti nell'ambito delle ed. mensilità aggiuntive, e che quindi non è dubitabile che il riconoscimento successivo di una 14a mensilità da parte del contratto collettivo debba considerarsi migliorativo rispetto alla previsione della sola 13a mensilità (Cass. 2 novembre 2000 n. 14344). Si è rilevato anche, analogamente, che l'unitarietà dell'istituto mensilità aggiuntive è desumibile dal fatto che si tratta di mensilità attribuite ciascuna in un'unica soluzione nel corso dell'anno e di regola in corrispondenza di importanti ricorrenze festive, e che le stesse sono dirette ad incrementare la retribuzione complessiva annuale:
esse si configurano quindi come emolumenti tra loro analoghi e similari nella causa e nelle finalità (Cass. 8 luglio 2002 n. 9871;
cfr. anche Cass. 3 novembre 2000 n. 14407 e 17 ottobre 2001 n. 12683, nonché Cass. 3 novembre 2000 n. 14392 e 13 giugno 2002 n. 8501). Con specifico riguardo alle considerazioni contenute nella sentenza impugnata, può osservarsi infine che la circostanza che storicamente la quattordicesima mensilità sia stata introdotta dalla contrattazione collettiva di taluni settori in tempi più recenti, e che possono individuarsi ragioni che spiegano la diversa epoca di erogazione della 13a (in coincidenza con le festività natalizie) e della 14a (in prossimità del periodo di più usuale godimento delle ferie), non contraddice il fatto che le mensilità aggiuntive abbiano una caratterizzazione strutturale identica e la funzione, sostanzialmente unitaria, di favorire la capacità del lavoratore di far fronte alle spese straordinarie di tutto l'anno. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata e la causa deve essere rinviata per nuovo esame ad altro giudice che si atterrà al seguente principio di diritto: "con riferimento alla disciplina della cosiddetta estensione erga omnes, in applicazione l. 14 luglio 1959 n. 741, di trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva di diritto comune, e alla precisazione dell'art. 7, terzo comma, della medesima legge, secondo cui alle norme che stabiliscono detti trattamenti minimi 'si puo' derogare, sia con accordi o contratti collettivi che con contratti individuali, soltanto a favore dei lavoratori, la comparazione dei trattamenti deve essere effettuata istituto per istituto e a tal fine la tredicesima e la quattordicesima mensilità devono essere considerate come appartenenti al medesimo istituto, in quanti emolumenti analoghi nella struttura e nella funzione".
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata rinvia la causa alla Corte d'Appello di Roma, che provvedere anche in merito alle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 30 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2003