Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2003, n. 12263
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Sentenza 20 agosto 2003

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La disposizione dell'art. 7 della legge n. 741 del 1959, secondo la quale i trattamenti economici e normativi minimi, contenuti nelle leggi delegate - che hanno stabilito l'efficacia erga omnes di alcuni contratti collettivi - si sostituiscono di diritto a quelli in atto, e, in particolare, il terzo comma, che stabilisce la derogabilità di detti trattamenti minimi sia con accordi o contratti collettivi che con contratti individuali, soltanto a favore dei lavoratori, richiede di accertare tale maggiore favore in base ad un'interpretazione delle sopravvenute disposizioni contrattuali effettuata nell'ambito dei singoli istituti e, a questo fine, la tredicesima e la quattordicesima mensilità devono essere ricondotte allo stesso istituto, in quanto si tratta di emolumenti analoghi nella struttura e nella funzione. (Nella specie, concernente il trattamento retributivo di un lavoratore aeroportuale, la S.C. ha affermato che, con riguardo alle mensilità aggiuntive, è corretto il riferimento alla contrattazione collettiva prevedente la tredicesima e la quattordicesima mensilità, anziché alla precedente disciplina dell'art. 17 dell'accordo interconfederale per i lavoratori dell'industria del 27 ottobre 1946 - reso efficace "erga omnes" dal d.P.R. 28 luglio 1960 n. 1070 - che prevede la corresponsione della sola gratifica natalizia, in quanto detta disciplina collettiva, complessivamente valutata, per il fatto di prevedere la duplicazione delle retribuzioni aggiuntive è più favorevole al lavoratore, nonostante l'esclusione dalla base di calcolo delle mensilità aggiuntive della maggiorazione per il lavoro notturno svolto secondo turni avvicendati).

L'art 17 dell'accordo interconfederale per l'industria 27 ottobre 1946, esteso "erga omnes" con d.P.R. n. 1070 del 1960, secondo il quale la tredicesima mensilità deve essere corrisposta sulla base della "retribuzione globale di fatto", è applicabile ai lavoratori dipendenti di tutte le imprese 'industriali' che svolgano attività riconducibile alla nozione di attività industriale posta dall'art. 2195, primo comma, cod. civ., non solo ai dipendenti di imprese che svolgano attività estrattiva e manifatturiera (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto applicabile l'accordo ai dipendenti della società Aeroporti di Roma).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2003, n. 12263
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12263
    Data del deposito : 20 agosto 2003

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