Sentenza 10 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, il potere del giudice nel riconoscere l'idoneità della riparazione, quale causa di estinzione del reato, non può spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti dall'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, tra i quali vi è quello dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo per consentire all'imputato che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie.
Commentario • 1
- 1. Risarcimento estingue il reato solo se tempestivo (Cass. 3052722)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2022
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, il potere del giudice nel riconoscere l'idoneità della riparazione, quale causa d'estinzione del reato, non può spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti dall'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, tra i quali vi è quello dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie Anche in tema di oltraggio a pubblico ufficiale, la causa di estinzione del reato di cui all'art. 341-bis, comma 3, c.p., per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2015, n. 31656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31656 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 10/02/2015
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 567
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZULLO Rosa - rel. Consigliere - N. 26037/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVA;
IL NT PP N. IL 21/03/1950;
nei confronti di:
BO RM N. IL 07/04/1950;
avverso la sentenza n. 257/2012 GIUDICE DI PACE di IMPERIA, del 28/02/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 28.2.2014 il Giudice di Pace di Imperia dichiarava non doversi procedere nei confronti di BO AR per estinzione dei reati di cui agli artt. 612 e 582 c.p. in danno di LE NI EP per intervenuta condotta riparatoria.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P.G. della Corte d'Appello di Genova, lamentando l'erronea applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, comma 1, atteso che l'offerta di risarcimento è avvenuta pacificamente oltre il termine previsto dalla norma in questione;
in particolare, successivamente alla prima udienza di comparizione delle parti ed a ben altre due udienze (udienze del 23 novembre 2012 e due successive del 12 aprile 2013 e 10 maggio 2013) si sono tenute ulteriori udienze, i cui rinvii sono stati giustificati dal giudice di prime cure unicamente "al fine di trovare un accordo transattivo tra le parti"; solo all'udienza del 10 gennaio 2014 è stata avanzata una proposta riparatoria con la quantificazione della somma di Euro 1.000,00 ed il giudice di Pace ha ulteriormente rinviato all'udienza del 31 gennaio 2014 per consentire di depositare materialmente la somma offerta, senza però sospendere il procedimento ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, comma 3; inoltre, il giudice di prime cure pur tempestivamente richiesta l'assunzione una perizia tecnica, ha implicitamente immotivatamente omesso di decidere sull'istanza, non tenendo conto dalle certificazioni dalle quali emergeva che in conseguenza del delitto di lesioni, la p.c. ha subito distacco della retina.
3. Ha proposto ricorso per cassazione, altresì, la parte civile LE NI EP a mezzo del difensore di fiducia, lamentando:
- l'erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35 del per la tempistica in cui è avvenuta la proposta di condotta riparatoria, oltre il termine previsto dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, comma 1; dalla scansione temporale degli accadimenti risulta, invero, evidente il mancato rispetto dei termini di cui alla norma citata, che, seppur non ha previsto formalmente la perentorietà del termine dell'udienza di comparizione, attribuendo un effetto estintivo alla condotta riparatoria, ha, tuttavia, previsto una garanzia sui tempi processuali, svincolati da rinvii dilatori;
lo stesso giudice di Pace, poi, nell'ammettere la costituzione di parte civile ha, altresì, ammesso una consulenza tecnica allegata e dai certificati in essa contenuta è emerso che, in conseguenza dei traumi ricevuti, la parte civile ha subito, oltre al danno refertato al pronto soccorso, il distacco della retina con conseguente intervento in laserterapia, che ha comportato un periodo di malattia di durata superiore ai 40 giorni ed un permanente indebolimento dell'organo della vista;
ciononostante il Giudice di Pace ha dichiarato il reato estinto, pur in presenza della prova di una grave lesione invalidante e del dissenso della p.o. all'accettare la riparazione offerta dal BO;
- la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, non avendo il giudice espresso un percorso logico e non contraddittorio che giustificasse le ragioni a sostegno del provvedimento adottato, pur in presenza di evidenziati elementi ostativi;
- l'inosservanza delle norme processuali, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 21 c.p.p., atteso che agli atti erano già presenti al momento della pronuncia del Giudice di Pace elementi tali da imporre una declaratoria di incompetenza per materia, da adottarsi d'ufficio, con conseguente trasmissione degli atti all'ufficio del Pubblico Ministero.
4.La difesa dell'imputato ha fatto pervenire memoria scritta, con la quale ha censurato l'interpretazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35 effettuata dalle parti impugnanti, concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
1. Risultano, infatti, assorbenti le deduzioni svolte dal P.G. e dalla parte civile ricorrenti, secondo cui l'offerta di risarcimento ed il risarcimento medesimo sono avvenuti ben oltre il termine di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, avente natura perentoria. Secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, l'offerta di risarcimento è stata effettuata solo all'udienza del 10.1.2014 - che seguiva a plurime udienze di rinvio - e nel corso di tale udienza alcuna istanza di sospensione, ai sensi dell'articolo citato, comma 3, è stata avanzata;
solo all'udienza successiva del 31.1.20134 è stata depositata offerta reale a mezzo assegno e, quindi, dichiarata l'estinzione dei reati per avvenuta condotta riparatoria.
2. Tale estinzione è stata irritualmente dichiarata dal giudice di pace, in considerazione, peraltro, del fatto che non è stato fatto ricorso alla sospensione del processo, prevista dal comma terzo del medesimo articolo.
Trovano, invero, applicazione i principi correttamente invocati dai ricorrenti, espressi dall'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di procedimento davanti al giudice di pace, il potere del giudice nel riconoscere l'idoneità della riparazione, quale causa d'estinzione del reato, non può spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, tra i quali vi è quello dell'anteriorità
della riparazione rispetto all'udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie (Sez. 4, n. 43174 del 4.10.2010, rv 247032; Sez. 5 ,n. 43174 del 4.10.12, rv 253750) Sez. 5, n. 14025 del 04/12/2012;Sez. 5, n. 9877 del 18/02/2014; Sez. 4, n. 35273 del 28/02/2014;Sez. 4, n. 5023 del 16/01/2014). 3. È vero che in qualche pronuncia di questa Corte (Sez. 5 n. 27392 del 6 giugno 2008, Di Rienzo e altri, rv 241173; Sez. 5, n. 40027 del 10/07/2014) è stato sostenuto che l'inosservanza dei termini di cui al citato art. 35, comma 1 non determina alcuna nullità o decadenza, non essendo tali sanzioni previste espressamente dall'art. 173 c.p.p., ne' potendo il giudice qualificare perentorio un termine che la legge non definisce espressamente tale, ma tale interpretazione non può essere condivisa, in quanto le peculiari scansioni temporali dettate dal legislatore perché le condotte riparatorie assumano nel procedimento dinanzi al giudice di pace, non solo valore attenuante, nell'ottica della dosimetria del trattamento sanzionatorio - com'è in relazione agli illeciti penali di competenza del giudice ordinario - ma addirittura efficacia estintiva del reato, non possono che essere interpretate nel senso della loro perentorietà, con conseguente decadenza dell'imputato dall'accesso al trattamento di favore, qualora non rispetti le scadenze normativamente fissate e ciò sia in ragione della lettera della disposizione menzionata e del suo coordinamento sistematico con quanto previsto nel cit. art. 35, comma 3 (che consentendo la sospensione del procedimento per provvedere all'adempimento tardivo pone come condizione, altrimenti inutile, che l'imputato non abbia potuto tempestivamente procedere al risarcimento), sia alla luce della ratio della disposizione, che vuole promuovere in chiave deflattiva composizioni, comunque, conciliatorie del conflitto scaturito dal reato. In tale ottica è dunque logico che il legislatore abbia condizionato l'accesso all'effetto estintivo alla garanzia del più elevato risparmio sui tempi processuali, prevenendo altresì possibili tecniche dilatorie da parte dell'imputato (Sez. 5, n. 43174 del 04/10/2012).
4.La sentenza impugnata, pertanto, in base agli indicati principi va annullata con rinvio al Giudice di Pace di Imperia per nuovo esame. Restano assorbite le ulteriori questioni proposte dai ricorrenti, atteso che in sede di nuovo esame il Giudice di Pace valuterà anche l'entità delle lesioni subite dalla p.o. e, quindi, la sua competenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Imperia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2015