Sentenza 28 febbraio 2013
Massime • 1
In tema di processo avanti al giudice di pace, il termine dell'udienza di comparizione, previsto per procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato, ha natura perentoria, con la conseguenza che, in caso di inosservanza, l'imputato decade dall'accesso al trattamento di favore.
Commentario • 1
- 1. Risarcimento estingue il reato solo se tempestivo (Cass. 3052722)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2022
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, il potere del giudice nel riconoscere l'idoneità della riparazione, quale causa d'estinzione del reato, non può spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti dall'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, tra i quali vi è quello dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie Anche in tema di oltraggio a pubblico ufficiale, la causa di estinzione del reato di cui all'art. 341-bis, comma 3, c.p., per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/02/2013, n. 15882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15882 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 28/02/2013
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 487
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 24212/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TERAMO;
nel procedimento penale a carico di:
RI NA AU, N. IL 1.11.1961;
avverso la sentenza n. 37/2008 pronunciata dal Giudice di pace di Notaresco il 21.12.2012;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Francesco Salzano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Giudice di Pace di Notaresco ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di TO AU, tratta a giudizio per rispondere delle lesioni colpose cagionate a Di IC AN con condotta di guida trasgressiva delle regole della circolazione stradale, perché il reato era estinto per le condotte riparatorie e risarcitorie dell'imputata, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35. Si duole, il ricorrente, della violazione di legge che affetterebbe la decisione impugnata concretizzata dall'esser stata pronunciata l'improcedibilità dell'azione penale nonostante il risarcimento del danno fosse giunto solo dopo l'udienza di comparizione, laddove l'art. 35 cit. dispone che quello deve intervenire prima di tale momento, salvo che il giudice non disponga la sospensione del processo per consentire all'imputato che ne abbia fatto richiesta di eseguire la riparazione.
Inoltre il ricorrente lamenta che sia stata pronunciata l'estinzione del reato nonostante le lesioni riportate dalla minore persona offesa non possano definirsi lievi e il relativo danno non possa essere quantificato in maniera definitiva per l'esistenza di postumi permanenti non accertati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
4.1. Il rilievo operato dal ricorrente, secondo il quale il termine previsto dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35 ha natura perentoria, sicché le condotte riparatone non possono che intervenire prima dell'udienza di comparizione, pena l'impossibilità che questa estinguano il reato, è conforme al principio posto dalla giurisprudenza di questa Corte, per la quale "in tema di processo avanti al giudice di pace, il termine, rappresentato dalla udienza di comparizione, previsto per procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato ha natura perentoria, con conseguente decadenza dell'imputato dall'accesso al trattamento di favore qualora egli non rispetti le decadenze normativamente fissate" (Sez. 5, n. 43174 del 04/10/2012, Iachini, Rv. 253750).
4.2. Per vero, in una diversa decisione si è sostenuto che i termini di cui all'art. 35, comma 1 non sono assistiti da nullità o decadenza per il caso della loro violazione;
che il giudice non può qualificare perentorio un termine che la legge non definisce espressamente tale;
che l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, la quale tenga conto della indicazione proveniente dal giudice delle leggi per la quale "l'udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice, risulta sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzioni alternative" (C. cost., ord. n. 231/2003), impone di qualificare come non perentori i termini in parola. Tuttavia, la sentenza in causa Iachini, del tutto consapevolmente e in termini che questo Collegio reputa condivisibili, ha osservato da un canto che l'intervento della Corte Costituzionale appena citato si è dispiegato a riguardo del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20 e non già dell'art. 35, in riferimento alla questione della mancata previsione nella citazione a giudizio dell'imputato dell'avviso al medesimo della facoltà di presentare istanza di obiezione prima dell'apertura del dibattimento. Dall'altro lato, ha evidenziato come "le peculiari scansioni temporali dettate dal legislatore perché le condotte riparatone assumano nel procedimento dinanzi al giudice di pace non solo valore attenuante nell'ottica della dosimetria del trattamento sanzionatorio - com'è in relazione agli illeciti penali di competenza del giudice ordinario - ma addirittura efficacia estintiva del reato, non possono che essere interpretate nel senso della loro perentorletà, con conseguente decadenza dell'imputato dall'accesso al trattamento di favore qualora non rispetti le scadenze normativamente fissate. E ciò sia in ragione della lettera della disposizione menzionata e del suo coordinamento sistematico con quanto previsto nello stesso art. 35, comma 3 (che consentendo la sospensione del procedimento per provvedere all'adempimento tardivo pone come condizione, altrimenti inutile, che l'imputato non abbia potuto tempestivamente procedere al risarcimento), sia alla luce della ratio della disposizione, che vuole promuovere in chiave deflattiva composizioni comunque conciliatorie del conflitto scaturito dal reato. In tale ottica è dunque logico che il legislatore abbia condizionato l'accesso all'effetto estintivo alla garanzia del più elevato risparmio sui tempi processuali, prevenendo altresì possibili tecniche dilatorie da parte dell'imputato".
Nel medesimo senso, d'altro canto, si pone la più parte della giurisprudenza di legittimità (Sez. 4 n. 12856 del 19/3/2010, P.G. in proc. Mizigoi, rv. 247032; Sez. 5 n. 40818 del 22/9/2005, P.m. in proc. Mirabelli, rv. 232802).
4.3. Nel caso oggetto del presente esame, come si evince dalla sentenza impugnata, la condotta riparatoria è intervenuta il 26.2.2009. L'udienza di comparazione venne celebrata il 16.7.2008;
nell'occasione il Giudice, dopo aver verificato la regolare costituzione del rapporto processuale dispose il rinvio del procedimento per consentire un esito conciliativo. Quindi non vi fu la sospensione del procedimento prevista dall'art. 35, comma 3, che avrebbe potuto legittimare il sopraggiungere della condotta riparatoria, ma unicamente un rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 29, comma 4, il quale prevede che "il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti" e se lo ritiene utile può a tal fine rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi. Non vi è quindi alcun dubbio in ordine alla avvenuta celebrazione dell'udienza di comparizione in tempo antecedente alla condotta riparatoria. Del tutto privo di rilievo, alla luce delle osservazioni sopra svolte, è che la riparazione sia avvenuta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sopraggiunta all'udienza del 18.5.2011.
La sentenza merita quindi di essere annullata con rinvio, con trasmissione degli atti al Giudice di pace di Notaresco.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio degli atti al Giudice di pace di Notaresco.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 febbraio 2013. Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2013