Sentenza 10 luglio 2014
Massime • 1
L'inosservanza dei termini di cui all'art. 35, comma primo, D.Lgs. n. 274 del 2000 - per il quale l'adempimento riparatorio deve avvenire prima dell'udienza di comparizione - non determina alcuna nullità o decadenza non essendo tali sanzioni previste espressamente dall'art. 173 cod. proc. pen., né potendo il giudice qualificare perentorio un termine che la legge non definisce espressamente tale.
Commentario • 1
- 1. Risarcimento estingue il reato solo se tempestivo (Cass. 3052722)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2022
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, il potere del giudice nel riconoscere l'idoneità della riparazione, quale causa d'estinzione del reato, non può spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti dall'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, tra i quali vi è quello dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie Anche in tema di oltraggio a pubblico ufficiale, la causa di estinzione del reato di cui all'art. 341-bis, comma 3, c.p., per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2014, n. 40027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40027 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 10/07/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - N. 2335
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 36120/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE SA N. IL 16/01/1971;
LL BA N. IL 12/07/1971;
nei confronti di:
BO TE N. IL 26/03/1970;
avverso la sentenza n. 74/2013 GIUDICE DI PACE di RAVENNA, del 18/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il PG in persona del Sost.Proc.Gen. Dott. GALASSO A., che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udito il difensore avv. Pananti B. in sost. avv. Lenzini G. per l'imputato che si è associato alla richiesta del PG.. RITENUTO IN FATTO
Il Gdp di Ravenna nel procedimento a carico di OR TT, imputato di diffamazione in danno di ON SA e IO BA, con la sentenza di cui in epigrafe, ha dichiarato ndp a carico del predetto, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, per estinzione del reato conseguente a condotta riparatoria. Ricorre per cassazione il difensore delle PP.CC, con atti separati ma identici nel contenuto e deduce:
a) violazione di legge nella parte in cui l'offerta riparatoria è stata accettata oltre il termine previsto dall'art. 35 sopraindicato in quanto non si è verificata prima dell'udienza di comparizione e in quanto è stata omessa l'audizione delle PP.OO..
b) carenza dell'apparato motivazionale nella parte in cui si assume che l'offerta risarcitoria sia idonea alla soddisfazione sia dall'esigenza di riprovazione del reato, sia delle esigenze di prevenzione. In merito la motivazione è addirittura assente, in quanto il giudice ha tratto il suo convincimento semplicemente sulla base di quanto affermato, neanche dell'imputato, ma dal difensore del predetto, il quale ha attestato che OR sarebbe portatore di patologia psichiatrica, circostanza peraltro non rispondente al vero. Se il GdP avesse ascoltato le parti avrebbe potuto inoltre valutare la reale gravità del fatto, che viceversa è stata completamente ignorata. Trattasi di un fatto avvenuto all'interno di un contesto aziendale e la denigrazione di ON e IO ha avuto, e non poteva non avere, significativa incidenza, atteso che, oltretutto, l'imputato concludeva il suo scritto con la proposta di licenziare la prima e relegare la seconda ad un ruolo marginale. OR non si è nemmeno scusato della sua condotta, ma ha pensato di supplire alla mancanza di scuse con una modesta offerta di denaro. L'imputato è soggetto già querelato dalla ON e con precedenti penali per furto. Lo stesso dunque non era meritevole dell'atto di clemenza;
c) violazione dell'art. 541 del codice di rito nella parte in cui la sentenza impugnata omette di pronunciarsi sulle spese della parte civile, atteso che quella prevista dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, è una forma anticipata del risarcimento del danno cui non può
non accompagnarsi il rimborso delle spese sostenute dalla parte civile. In merito la sentenza non ha minimamente motivato. Ha depositato memoria il difensore del OR con la quale contesta il fondamento delle censure sopra riportate. Quanto alla prima, ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che dal mancato rispetto del termine non determina alcuna nullità. Per quanto specificamente attiene alla mancata audizione delle parti civili, fa rilevare che il loro difensore fu presente e che nulla obiettò; per quanto attiene alla seconda censura la ritiene inammissibile atteso che non è certo il danneggiato l'arbitro della adeguatezza del quantum del ristoro, come più volte chiarito dalla giurisprudenza. La valutazione della congruità della somma spetta unicamente al giudicante.
Nè risponde al vero il fatto che la patologia psichiatrica del OR sia un fatto autoreferenziale e non provato, tanto che esiste in atti (il difensore la allega alla sua memoria) certificazione del competente servizio sanitario regionale. Nè si può inoltre sostenere che le affermazioni dell'imputato abbiano avuto peso all'interno della compagine aziendale per l'importanza che rivestiva la sua famiglia, atteso che, dalle parole dello stesso imputato, si comprende come il padre del OR non ha certo seguito l'indicazione del figlio. Con riferimento alla terza censura, rileva che il difensore di parte civile non ha formulato conclusioni e che all'udienza precedente il predetto difensore aveva solo eccepito la non congruità dell'offerta. In ogni caso, il Gdp di Ravenna ha ritenuto congrua la somma corrisposta dall'imputato a titolo di rimborso delle spese di assistenza legale alle ricorrenti, che non ammonta a Euro 650, ma a Euro 1300, considerata l'identità delle posizioni processuali delle ricorrenti stesse. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La prima censura è infondata. Invero è stato chiarito (ASN 200827392-RV 241173) che l'inosservanza dei termini di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, comma 1, - per il quale l'adempimento riparatorio deve avvenire prima dell'udienza di comparizione - non determina alcuna nullità o decadenza, non essendo tali sanzioni previste espressamente dall'art. 173 c.p.p., ne' potendo il giudice qualificare perentorio un termine che la legge non definisce espressamente tale.
1.1. Per quanto poi riguarda l'audizione delle parti, si legge in sentenza che vi è stata opposizione da parte delle PP.OO., il che ovviamente sta a significare che le stesse sono state ascoltate.
2. La seconda censura, viceversa, è fondata, atteso che manca in sentenza qualsiasi giustificazione motivazionale sulla congruità della somma. Invero il GdP ha fatto ricorso ad espressioni tautologiche e prive di effettivo contenuto valutativo.
3. Tanto basta per annullare con rinvio (al medesimo ufficio giudiziario) la sentenza impugnata. L'annullamento, come è ovvio, rileva, non solo ai fini civili, ma anche a quelli penali (ASN 201040876-rv 248657).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame all'ufficio del giudice di pace di Ravenna.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2014