Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2014, n. 40027
CASS
Sentenza 10 luglio 2014

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Massime1

L'inosservanza dei termini di cui all'art. 35, comma primo, D.Lgs. n. 274 del 2000 - per il quale l'adempimento riparatorio deve avvenire prima dell'udienza di comparizione - non determina alcuna nullità o decadenza non essendo tali sanzioni previste espressamente dall'art. 173 cod. proc. pen., né potendo il giudice qualificare perentorio un termine che la legge non definisce espressamente tale.

Commentario1

  • 1Risarcimento estingue il reato solo se tempestivo (Cass. 3052722)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2022

    In tema di procedimento davanti al giudice di pace, il potere del giudice nel riconoscere l'idoneità della riparazione, quale causa d'estinzione del reato, non può spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti dall'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, tra i quali vi è quello dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie Anche in tema di oltraggio a pubblico ufficiale, la causa di estinzione del reato di cui all'art. 341-bis, comma 3, c.p., per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2014, n. 40027
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40027
Data del deposito : 10 luglio 2014

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