Sentenza 18 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di processo avanti al giudice di pace, il termine dell'udienza di comparizione, previsto per procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato, ha natura perentoria, con la conseguenza che, in caso di inosservanza, l'imputato decade dall'accesso al trattamento di favore.
Commentario • 1
- 1. Risarcimento estingue il reato solo se tempestivo (Cass. 3052722)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2022
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, il potere del giudice nel riconoscere l'idoneità della riparazione, quale causa d'estinzione del reato, non può spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti dall'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, tra i quali vi è quello dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie Anche in tema di oltraggio a pubblico ufficiale, la causa di estinzione del reato di cui all'art. 341-bis, comma 3, c.p., per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/02/2016, n. 36280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36280 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2016 |
Testo completo
362 8 0/ 1 6 ASR 36180 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 18/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N..N322/2016 Dott. LUISA BIANCHI Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 46995/2015 Dott. UGO BELLINI Rel. Consigliere - Dott. DANIELE CENCI Dott. GIUSEPPE PAVICH - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI CA EG N. IL 18/12/1973 avverso la sentenza n. 27/2014 TRIBUNALE di LA SPEZIA, del 03/03/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ALDO POLICASINO che ha concluso per LA INAMFISSIBILITA' DEC RECORSO : Udito, per la parte civile, l'Avv GoNA SCAGLIA, DR FORD DI MILANO, CHO CHIEDE IL RIGOTTO;
DEPOSITA CONCLUSIONI SCRITTE ENOTA SPISE. i Udit difensor Avv. DANIELE CAPRANA, DER FORO DI LA SOETA, CUP CHICDE L'ACCOGLITONTO DEL RIOpso -1- и RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 3 marzo 2015 il Tribunale di La Spezia, in funzione di giudice dell'appello, ha integralmente confermato la decisione del Giudice di pace di Sarzana del 27 marzo 2014 con la quale EG Di AN era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile, per il reato di lesioni colpose, con violazione delle regole sulla circolazione stradale, in danno di EO PO, fatto commesso in Lerici il 21 settembre 2007. 2. Dalla lettura di entrambe le sentenze di merito risulta che l'incidente stradale da cui origina il processo si è verificato per avere l'imputato, alla guida di un'autovettura, nell'immettersi in una rotatoria provenendo da un'area adibita a parcheggio, tagliato la strada al motociclo condotto da EO PO e per averlo urtato (contatto avvenuto tra lo spigolo anteriore destro dell'auto e la parte posteriore destra/marmitta dello scooter), così provocandone la caduta e conseguentemente lesioni al conducente guaribili in più di quaranta giorni.
3. Avverso la decisione della Corte di appello l'imputato ha presentato tempestivo ricorso, deducendo violazioni di legge e vizio di motivazione e chiedendo l'annullamento della sentenza.
3.1. Con un primo motivo censura la sentenza di secondo grado per non avere, secondo il ricorrente, adeguatamente motivato il rigetto dell'appello proposto sul punto della dedotta nullità dell'ordinanza del 27 marzo 2014 del giudice di pace sostanzialmente reiettiva della richiesta di applicazione della causa speciale di estinzione del reato di cui all'art. 35 d.l.vo n. 274 del 28 agosto 2000. La difesa dell'imputato, secondo il ricorrente, avrebbe inteso all'udienza, appunto, del 27 marzo 2014 depositare una proposta di risarcimento dei danni della vittima : proveniente dall'assicurazione obbligatoria Vittoria e datata 16 marzo 2009: il giudice, provvedendo in senso negativo, peraltro con motivazione stimata ' insoddisfacente, avrebbe ingiustamente precluso la possibilità di definizione della vicenda con sentenza estintiva del reato. -Il rigetto dell'impugnazione sullo specifico punto da parte del Tribunale giudice dell'appello, incentrato sulla omessa personale attivazione nella vicenda concreta dell'imputato per l'eliminazione delle conseguenze dannose e sulla non dimostrata esaustività delle condotta riparatoria, sarebbe erronea, in quanto: non spiegherebbe per quali ragioni la somma in concreto offerta sarebbe inadeguata;
non terrebbe conto che è sicuramente ammissibile, secondo il ricorrente, un'offerta risarcitoria proveniente non già personalmente dall'imputato ma -2-u dall'assicurazione; infine perché il rigetto, per di più ove apodittico, si porrebbe in contrasto con le esigenze deflattive di ordine generale cui l'istituto è mirato.
3.2. Con l'ulteriore motivo denunzia l'asserita lacunosità della motivazione della sentenza a proposito della sussistenza dell'obbligo di dare la precedenza in capo all'imputato: infatti, secondo il ricorrente, non si comprenderebbe adeguatamente in che cosa sarebbe consistita la colpa di EG Di AN.
4. La Difesa della parte civile EO PO ha fatto pervenire il 30 dicembre 2015 memoria con cui, ripercorrendo le ragioni poste a fondamento della condanna, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Va preliminarmente osservato che il ricorso è strutturato in maniera tale da non poter essere ritenuto inammissibile.
2.Ciò posto, si osserva che il reato è prescritto al 26 settembre 2015 (fatto 21 settembre 2007 + sette anni e sei mesi + 185 giorni di sospensione della prescrizione= 26 settembre 2015; sentenza di secondo grado il 3 marzo 2015) e che non ricorrono, in base al concreto contenuto delle sentenze di merito, le condizioni per l'adozione di pronunzia liberatoria (deve richiamarsi l'insegnamento delle Sezioni unite, secondo cui «in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento»: così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
3. Limitatamente alle statuizioni civili, il ricorso va rigettato.
3.1. Infatti i giudici di merito, peraltro con pronunzia costituente doppia : valutazione conforme, hanno ricavato la prova della dinamica dell'incidente e, conseguentemente, della responsabilità dell'imputato, anche ai fini civili, dai rilievi svolti, dall'assenza di tracce di frenata, dal punto d'urto, dai danni ai veicoli, dalla situazione dei luoghi, dalla ricostruzione del consulente del P.M., fornendo al 3 и riguardo un tessuto motivazionale, appunto reciprocamente integrantesi, congruo, solido ed esente da vizi logici.
3.2. Con specifico riferimento, poi, alle censure relative alla ritenuta insufficienza motivazionale del rigetto dell'appello avanzato anche contro l'ordinanza del 27 marzo 2014 con cui il giudice di pace aveva respinto la richiesta di acquisizione di documentazione proveniente dall'assicurazione Vittoria e, dunque, di implicito rigetto di provvedimento ex art. 35 d.l.vo n. 274/2000, prima ancora di prendere atto che il Tribunale di La Spezia ha fornito una risposta congrua ed immune da vizi logici all'impugnazione avanzata sul punto (v. p. 1 della sentenza impugnata), si rileva che all'udienza del 27 marzo 2014, come si legge nel verbale, la difesa dell'imputato non chiese affatto l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 35 del d.l.vo n. 274 del 2000 ma si limitò soltanto a domandare di poter produrre un documento, datato 16 marzo 2009, con il quale una compagnia assicuratrice si diceva disponibile a versare una certa somma, documento in relazione al quale il giudice come si legge nel verbale ha così provveduto: «vista la produzione e lo stato del procedimento, non l'ammette». Si osserva inoltre: che l'iniziativa è stata posta in essere all'udienza di discussione, ben oltre, quindi, quella di comparizione che si era tenuta il 9 aprile 2009, con rinvio al 26 novembre 2009, per un non utile tentativo di - - conciliazione;
che a nulla rileva la data del documento (16 marzo 2009), poiché non risulta che nella fase delle questioni preliminari sia stata avanzata richiesta di sospensione ai sensi dell'art. 35, comma 3, d.l.vo n. 274/2000; che, infine, anche a volere, in ipotesi, qualificare la criptica iniziativa del 27 marzo 2014 come un'embrionale istanza ex art. 35 d.l.vo n. 274/2000, essa sarebbe comunque in vistoso ritardo · di circa cinque anni rispetto al termine finale (fissato - nell'udienza di comparizione, con la eventuale sospensione ex art. 35, comma 3, d.l.vo n. 274/2000) che deve ritenersi, secondo l'interpretazione che il Collegio stima preferibile, perentorio (cfr. Sez. 5, n. 41282 del 24/04/2015, Candellero, Rv. 265205; Sez. 5, n. 31656 del 10/02/2015, Botta, Rv. 265295; Sez. 5, n. 9877 del 18/02/2014, Beraldi, Rv. 260479; Sez. 4, n. 35273 del 28/02/2014, Caponetto, Rv 262690; Sez. 4, n. 15882 del 28/02/2013, Pastorino, Rv. 255021; Sez. 4, n. 12856 del 19/03/2010, Mizigoi, Rv. 247032).
4. Dalle considerazioni svolte discende la statuizione in dispositivo: annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione, e reiezione del ricorso agli effetti civili. L'imputato è tenuto a rifondere le spese sostenute dalla parte civile vittoriosa, spese che si liquidano, in applicazione delle tariffe vigenti, nella misura di 1.900,00 euro per onorari, oltre accessori come per legge. 4 in
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile che liquida in euro 1.900,00, oltre accessori come per legge. Così deciso il 18/02/2016. Il consigliere estensore Il Presidente Daniele Cenciдороге Bia Si se Depositata in Cancelleria 11 SET. 2016/ Oggi, N Il Funzionario Giudiziario E H P Patrizia Ciara N O S A E L I 5