Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/02/2016, n. 36280
CASS
Sentenza 18 febbraio 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di processo avanti al giudice di pace, il termine dell'udienza di comparizione, previsto per procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato, ha natura perentoria, con la conseguenza che, in caso di inosservanza, l'imputato decade dall'accesso al trattamento di favore.

Commentario1

  • 1Risarcimento estingue il reato solo se tempestivo (Cass. 3052722)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2022

    In tema di procedimento davanti al giudice di pace, il potere del giudice nel riconoscere l'idoneità della riparazione, quale causa d'estinzione del reato, non può spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti dall'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, tra i quali vi è quello dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie Anche in tema di oltraggio a pubblico ufficiale, la causa di estinzione del reato di cui all'art. 341-bis, comma 3, c.p., per …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/02/2016, n. 36280
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36280
Data del deposito : 18 febbraio 2016

Testo completo