Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2015, n. 41282
CASS
Sentenza 24 aprile 2015

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Massime1

In tema di procedimento davanti al giudice di pace, il termine dell'udienza di comparizione, previsto dall'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, per procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato, ha natura perentoria a condizione che l'imputato - prima dell'udienza di comparizione - sia stato effettivamente edotto della possibilità di estinguere il reato contestatogli, dando corso alle attività riparatorie.

Commentario1

  • 1Risarcimento estingue il reato solo se tempestivo (Cass. 3052722)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2022

    In tema di procedimento davanti al giudice di pace, il potere del giudice nel riconoscere l'idoneità della riparazione, quale causa d'estinzione del reato, non può spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti dall'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, tra i quali vi è quello dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie Anche in tema di oltraggio a pubblico ufficiale, la causa di estinzione del reato di cui all'art. 341-bis, comma 3, c.p., per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2015, n. 41282
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41282
Data del deposito : 24 aprile 2015

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