Sentenza 24 aprile 2015
Massime • 1
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, il termine dell'udienza di comparizione, previsto dall'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, per procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato, ha natura perentoria a condizione che l'imputato - prima dell'udienza di comparizione - sia stato effettivamente edotto della possibilità di estinguere il reato contestatogli, dando corso alle attività riparatorie.
Commentario • 1
- 1. Risarcimento estingue il reato solo se tempestivo (Cass. 3052722)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2022
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, il potere del giudice nel riconoscere l'idoneità della riparazione, quale causa d'estinzione del reato, non può spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti dall'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, tra i quali vi è quello dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie Anche in tema di oltraggio a pubblico ufficiale, la causa di estinzione del reato di cui all'art. 341-bis, comma 3, c.p., per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2015, n. 41282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41282 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2015 |
Testo completo
4 12 8 2 / 1 5 le REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da · Presidente - Sent. n. sez. 1452 Maria Vessichelli Rosa Pezzullo PU - 24/04/2015 R.G. N. 36476/2014 Relatore - Paolo Micheli Giuseppe De Marzo Gabriele Positano ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino avverso la sentenza emessa il 06/03/2014 dal Giudice di pace di Torino, all'esito del processo celebrato nei confronti di DE AL, nato a [...] il [...] visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
quale ha concluso udito per l'imputato non ricorrente l'Avv. Luigi De Rosa, chiedendo il rigetto del ricorso del P.M. RITENUTO IN FATTO Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Giudice di pace della stessa città risulta avere dichiarato estinti i reati contestati ad AL DE (cui si addebitavano lesioni personali ed ingiurie, in ipotesi commesse in danno di MA MA ND), ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000. Il P.M. lamenta erronea applicazione della norma appena richiamata, dettata in tema di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, facendo presente che in occasione dell'udienza di comparizione, tenutasi lo stesso - 06/03/2014 - l'imputato risulta avere offerto 300,00 euro in contanti in favore della persona offesa, nonché ulteriori 200,00 euro da devolvere in beneficenza;
la successiva declaratoria di estinzione del reato, conseguente alla sospensione dell'udienza ed all'effettivo versamento delle somme suddette, deve pertanto ritenersi erronea in rito, atteso che la condotta riparatoria non intervenne prima dell'udienza di comparizione, come imposto dal comma 1 del citato art. 35, e senza la dimostrazione da parte del DE di una precedente situazione di impossibilità a darvi corso. Il Procuratore della Repubblica richiama un precedente della giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. V, n. 44394 del 17/07/2013, ric. Meloni), secondo cui una condotta riparatoria avvenuta dopo termine di legge da ritenere - perentorio può comunque dirsi tempestiva, purché l'imputato sia stato - concretamente informato della possibilità della procedura liberatoria solo in occasione dell'udienza di comparizione. Situazione certamente non verificatasi nel caso di specie, atteso che: il DE non allegò alcunché circa le ragioni del mancato risarcimento fino a quel momento;
non risulta dal verbale che il giudice illustrò all'imputato il contenuto della norma di cui all'art. 35; fu lo stesso imputato, che risultava assistito da un difensore di fiducia - sino dalla fase delle indagini, ad avanzare la richiesta risarcitoria in apertura dell'udienza, direttamente e di propria esclusiva iniziativa. Con atto depositato il 21/04/2015, il difensore del DE ha fatto pervenire una memoria con la quale contesta le ragioni addotte dal P.M. a sostegno del proprio ricorso;
richiamando a sua volta la sentenza Meloni di questa Sezione, la difesa evidenzia che il Giudice di pace dispose una sospensione dell'udienza di comparizione per consentire all'imputato di provvedere all'attività riparatoria, come deve intendersi consentito alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2 2. Secondo i primi tre commi dell'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, “il Giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con : sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato" (comma primo); "il Giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1, solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione" (comma secondo); "il Giudice di pace può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede nell'udienza di comparizione di poter provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza;
in tal caso, il giudice può imporre specifiche prescrizioni" (comma terzo).
3. In ordine alla perentorietà o meno del termine indicato dal comma 1 si : registra nella giurisprudenza di questa Corte un contrasto interpretativo: secondo un primo orientamento, «l'inosservanza dei termini di cui all'art. 35, comma primo, d.lgs. n. 274 del 2000 - per il quale l'adempimento riparatorio deve avvenire prima dell'udienza di comparizione - non determina alcuna nullità o decadenza non essendo tali sanzioni previste espressamente dall'art. 173 cod. proc. pen., né potendo il giudice qualificare perentorio un termine che la legge non definisce espressamente tale» (Cass., Sez. V, n. 40027 del 10/07/2014, Corbolini, Rv 260933; nello stesso senso, v. già Cass., Sez. V, n. 27392 del 06/06/2008, Di Rienzo, nella cui motivazione si segnala che l'affermazione della non perentorietà appare in linea con le indicazioni dettate dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 333 del 2005). Secondo un diverso - e maggioritario indirizzo, invece, «il termine dell'udienza di comparizione, previsto per procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato, ha natura perentoria, con la conseguenza che, in caso di inosservanza, non può essere dichiarata l'estinzione del reato, salvo che il giudice non abbia disposto la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie» (Cass., Sez. V, n. 9877 del 18/02/2014, Beraldi, Rv 260479; v. anche Cass., Sez. IV, n. 35273 del 28/02/2014, Caponetto). Il collegio ritiene di aderire a quest'ultima interpretazione, dovendosi soltanto precisare che il termine è da intendere perentorio laddove l'imputato sia stato effettivamente reso edotto della prospettiva dell'estinzione del reato dando corso a condotte riparatorie;
in una pronuncia del 2013, questa stessa Sezione ha infatti, e più 3 diffusamente, ricordato che «il requisito dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione di cui all'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, deve essere interpretato alla luce dei principi posti dalla giurisprudenza costituzionale in materia, di guisa che, qualora l'udienza di comparizione serva a colmare, mediante una breve sospensione della stessa, il vuoto di conoscenza dell'imputato in ordine alla possibilità di effettuare l'offerta riparatoria, la riparazione successiva alla predetta sospensione di udienza è produttiva degli effetti previsti dalla legge» (Cass., Sez. V, n. 44394 del 17/07/2013, Meloni, Rv 257548). Nella motivazione della sentenza Meloni correttamente richiamata dal P.M. ricorrente si segnala che, di regola, «il potere del giudice nel riconoscere - l'idoneità della riparazione, quale causa d'estinzione del reato, non può spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti dall'art. 35 cit., tra i quali vi è quello dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie [...]. Sul punto, di recente la Corte costituzionale ha anche osservato, nella sentenza n. 206 del 2011, che lo "sbarramento" procedimentale rappresentato dall'udienza di comparizione risponde non solo alla logica deflattiva, che pure caratterizza la disciplina dettata dall'art. 35 del cit. d.lgs., ma altresì alla necessità di assicurare [...] la "spontaneità" della condotta dell'imputato. E' in questa prospettiva, del resto, ha proseguito la Corte Costituzionale, che la Corte di cassazione ha letto l'analogo "sbarramento" previsto dall'art. 62 cod. pen., n. 6, che prevede, come circostanza attenuante, la riparazione del danno prima del giudizio, ritenendo che lo stesso non dia luogo ad una "irragionevole compressione del diritto di difesa", ma si ponga "in sintonia con la ratio dell'attenuante, che è di dare rilevanza solo a comportamenti che, precedendo gli sviluppi del giudizio e i condizionamenti derivanti dalle connesse, contingenti esigenze difensive, possano considerarsi sintomatici di ravvedimento" [...]. Tuttavia, lo stesso giudice delle leggi, nella ordinanza n. 333 del 2005 (in tema di sospetto di illegittimità costituzionale dell'art. 20 ed anche dell'art. 35 del cit. d.lgs., ritenuta insussistente) aveva anche posto l'accento - richiamando l'ordinanza n. 231 del 2003 e la n. 11 del 2004 - sul fatto che nell'udienza di comparizione l'imputato è obbligatoriamente assistito "da un difensore, di fiducia o d'ufficio, sì che risultano pienamente garantite la difesa tecnica e l'informazione circa le varie forme di definizione del procedimento, anche alternative al giudizio di merito (conciliazione tra le parti, oblazione, risarcimento del danno, condotte riparatorie)", e che "l'udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice, risulta sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzioni alternative". Per tale ragione, il giudice delle leggi ha ritenuto che non potesse dirsi sostanzialmente leso il diritto alla difesa dal fatto che nell'atto di citazione a giudizio non sia previsto l'avvertimento all'imputato della possibilità di estinzione del reato a seguito di riparazione del danno cagionato. Inoltre, nello stesso contesto, il medesimo giudice ha ricordato che l'art. 35, comma 3 stabilisce che il giudice di pace può disporre la sospensione del processo per un periodo non superiore a tre mesi ove l'imputato chieda nell'udienza di comparizione di poter provvedere alle condotte riparatorie e dimostri di non avere potuto farlo in precedenza, "ovviamente anche per non essere stato informato di tale possibilità"». In definitiva, deve ritenersi che il termine previsto ex lege, da considerare perentorio in ragione delle peculiarità e della stessa ratio dell'istituto, possa essere superato soltanto laddove l'imputato non si sia trovato prima - dell'udienza di comparizione - in condizione di dare corso ad attività riparatorie, in ipotesi anche perché mai reso concretamente edotto della possibilità di estinguere per tale via il reato addebitatogli. Soluzione che appare del tutto in linea con la lettura offerta dalla giurisprudenza di legittimità a proposito della omologa e già ricordata circostanza attenuante ex art. 62, n. 6, cod. pen., per la cui concessione si è da tempo indicato quale presupposto indefettibile che il risarcimento del danno «avvenga "prima del giudizio", cioè in una fase antecedente alle formalità di apertura del dibattimento di primo grado. La ragione di tale limite temporale va individuata nella possibilità di verifica, da parte del giudice, del sincero ravvedimento, la cui prova può essere data dall'imputato, secondo la presunzione logica che si evince dalla norma, solo prima che egli si sia sottoposto al vaglio del giudizio. E', invece, oggettivamente preclusa l'applicabilità di detta attenuante sulla base di qualsiasi dimostrazione di ravvedimento, pur nel senso previsto dalla norma, ma successivamente all'inizio del giudizio di primo grado, nell'ambito del quale, una volta visto l'andamento del dibattimento, ancor prima della sentenza, l'imputato potrebbe determinarsi, seguendo un calcolo di opportunità, a risarcire il danno ovvero al comportamento alternativo previsto dalla norma in esame» (Cass., Sez. VI, n. 897 del 25/11/1993, Ceglie, Rv 197360). Coerentemente, si è affermato che, nelle ipotesi in cui il giudizio si celebri nelle forme del rito abbreviato, il risarcimento del danno debba avere luogo, ai fini del riconoscimento della circostanza de qua, prima che sia emessa l'ordinanza prevista dall'art. 438, comma quarto, cod. proc. pen., mediante la quale si dispone il rito speciale in argomento (v. Cass., Sez. II, n. 45629 del 13/11/2012, Lucchesi). 5 4. Tornando alla fattispecie concreta oggi sub judice, appare evidente come l'imputato si dimostrò ab initio perfettamente edotto circa la possibilità di definire il giudizio ai sensi del più volte citato art. 35: dal verbale dell'udienza tenutasi il 06/03/2014, risulta infatti che egli, senza ricevere alcuna informazione sulla portata della norma suddetta, formulò le proprie scuse alla persona offesa (che non vennero accettate), quindi offrì le somme sopra ricordate "in ordine al risarcimento del danno", offerta cui immediatamente fece seguito - da parte del difensore del DE - la richiesta di applicazione della “disciplina dell'art. 35 d.lgs. n. 274/2000". Malgrado la corretta opposizione del difensore della persona offesa, nel rilevare che l'imputato non aveva esposto le difficoltà in ipotesi incontrate nel corrispondere in data anteriore le somme indicate, il giudicante dispose una sospensione affinché il DE provvedesse in concreto al versamento dei complessivi 500,00 euro di cui all'istanza. Come si legge nella memoria difensiva depositata nell'interesse del DE, dove si riprende la lettera della massima ufficiale della sentenza Meloni, l'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione non è presupposto indefettibile, laddove l'udienza medesima serva a colmare, mediante una breve sospensione della stessa, il vuoto di conoscenza dell'imputato in ordine alla possibilità di effettuare l'offerta riparatoria»: tuttavia, nel caso in esame, la sospensione dell'udienza di comparizione non valse affatto a porre il prevenuto in condizione di effettuare un versamento la cui valenza estintiva dei reati in rubrica gli era sino a quel momento ignota, giacché egli dimostrò di ben sapere, al contrario, che quella condotta sarebbe stata valutabile a fini riparatori.
5. Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di pace di Torino, per il giudizio. Così deciso il 24/04/2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Maria VessichelliMull Paolo Miche DEPORTATA IN CANCELLERIA addi 14 OIT You Luxe IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO