TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 17/04/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
N. 577/2020
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Barcellona P.G., dott.ssa Maria Rita Cuzzola, in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.577 /2020 del Registro Generale Contenzioso
TRA
c.f. , in persona dei procuratori speciali dott. Parte_1 P.IVA_1
Andrea Benettin e avv. Lorenza Prati, rappresentata e difesa dall'Avv. MARISA OLGA MERONI e Avv.
PAOLO MARRA, come da procura in atti.
ATTORE
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, c.f. , rappresentato e RO P.IVA_2 difeso dall'Avv. BONFIGLIO NATALE come da procura in atti.
CONVENUTO
avente per OGGETTO: Somministrazione CONCLUSIONI DELLE PARTI: Le parti hanno precisato le conclusioni (il cui verbale deve intendersi in questa sede richiamato), riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa ed, insistendo nelle domande in esse formulate, hanno chiesto la decisione della causa con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.. All'esito il Giudice Istruttore ha assunto la causa in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con citazione, ritualmente notificata al convenuto, la premettendo Parte_1 di essersi resa cessionaria di crediti vantati nei confronti del , da vari fornitori quali RO
Hera Comm S.r.l., Eni Gas e Luce S.p.A. e Azione Sociale Coop., chiedeva accogliersi le seguenti domande:
Cont In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in narrativa, è creditrice nei confronti del dei seguenti importi: RO
a. € 15.024,08 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da al-meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d. € 1.760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
e. € 662,16 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla prece-dente lettera a., portati dalle fatture
(cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04;
f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da al-meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
g. € 440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui CP_ ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.; e conseguentemente condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo RO
Cont pagamento in favore di;
Cont In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del delle diverse RO somme, a titolo di:
a. sorte capitale;
b. interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
e. interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a.;
f. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi;
g. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd. Note Debito Interessi;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il in persona del legale RO
Cont rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di;
In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in persona del legale rappresentante pro RO
Cont tempore al pagamento in favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dal a qual-siasi RO titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
Si costituiva il il quale contestava le domande avverse ed, in via principale, chiedeva RO
: ritenere e dichiarare l'inammissibilità e, comunque, la nullità e/o l'infondatezza delle domande formulate da
[...] con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, previa declaratoria di inesistenza e/o di Parte_1 nullità ex art. 1418 c.c. per carenza di forma scritta e sottoscrizione, e, comunque, per carenza di impegno di spesa e di attestazione di copertura finanziaria ex art. 191 del Dl.vo n. 267/2000, dei contratti e/o dei rapporti giuridici, in tesi, stipulati e/o esistenti tra Eni Gas e Luce s.p.a., Hera Comm s.r.l. e e Controparte_4 il o, in subordine, previo annullamento dei detti contratti e/o rapporti giuridici e/o delle determine CP_1 CP_1
e/o atti di acquisizione delle forniture, ove esistenti, per la carenza del presupposto del contratto stipulato in forma scritta con sottoscrizione contestuale di entrambi i contraenti, Eni Gas e Luce s.p.a., Hera Comm s.r.l.
[...]
da un lato, e il dall'altro, e, in via derivata degli atti di cessione Controparte_5 RO intercorsi con la e prodotti in giudizio, e comunque, per la carenza del presupposto dell'adozione di previa Controparte_6 determina a contrarre ex art. 32 del Dl.vo n. 50/2016 e s.m.i. e della previa adozione di delibera di impegno spesa e dell'attestazione di copertura finanziaria ex art. 191 del Dl.vo n. 267/2000 e s.m.i., ritenendo e dichiarando pure che in ragione della detta carenza non può instaurarsi alcun rapporto tra l'Ente Locale opponente e il preteso fornitore cedente, e per esso della cessionaria e per l'effetto ritenere e dichiarare l'inopponibilità e/o la nullità delle Parte_1 cessioni di credito azionate nei confronti del RO
Concessi i termini per il deposito di note istruttorie, stante la natura documentale della causa, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e, dopo una serie di rinvii, la stessa veniva assunta in decisione, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
La domanda di parte attrice e non merita accoglimento per i motivi di seguito espressi.
Preliminarmente è utile precisare che la disciplina relativa alla cessione dei crediti nei confronti della
Pubblica Amministrazione deroga alla comune legge che governa la cessione del credito tra privati.
La doglianza espressa da parte convenuta, relativa alla violazione dell'art. 191 del d.lgs. n. 267/2000 è fondata. Infatti nel caso di specie è necessario applicare i principi generali posti a tutela dell'interesse pubblico volti a tutelare l'equilibrio economico e finanziario degli Enti Locali.
L'art. 191, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000 (cd. T.U.E.L.), nel disciplinare l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese da parte degli enti locali, così recita: "Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati".
La Suprema Corte ha ritenuto che: “il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 1, nel consentire l'effettuazione di spese da parte degli enti locali soltanto in presenza di un impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria, prevede infatti espressamente, nel caso di spese riguardanti somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, l'obbligo del responsabile del procedimento di spesa di comunicare al destinatario le relative informazioni. Tale obbligo di comunicazione si pone in diretta correlazione con le conseguenze previste dal medesimo articolo, comma 4, ai sensi del quale, in mancanza dell'impegno contabile e della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Del resto, a partire dal R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 284 e s.s. (seguiti dal D.L. 28 aprile 1989, n. 66, art. 23, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1989, n. 144, poi sostituito dal D.Lgs.
25 febbraio 1995, n. 77, art. 35, comma 4, a sua volta modificato dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, art. 4), la giurisprudenza della Suprema Corte, in modo uniforme, ha dichiarato che la mancanza dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria comporta la nullità del contratto (Cass., Sez. Un.,
10/06/2005, 12195; Cass., Sez. II, 11/06/2018, n. 15050; Cass., Sez. I, 13/06/2018, n. 15410), indipendentemente dall'osservanza della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione, e dalla predetta comunicazione, che ha invece la finalità di portare a conoscenza dell'altro contraente della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e di consentire l'eventuale diniego alla stipulazione.
Nel caso di specie, essendo il debitore un ente locale, sebbene le prestazioni a cui si riferisce il credito azionato in giudizio siano state rese in regime di salvaguardia, deve ritenersi comunque necessario, ai fini della valutazione in ordine alla validità del rapporto contrattuale insorto tra le parti, il rispetto delle norme dettate in materia di impegno di spesa dall'art. 191 del d.lgs. 267/2000.
Pertanto, considerato che nel caso che ci occupa non è stato prodotto alcun documento che attesti l'assunzione da parte del di di un impegno di spesa riferibile alle prestazioni per cui è CP_1 CP_1 causa, la domanda va rigettata.
La precisazione che tali spese, comunque, purchè sprovviste da preciso impegno, sono stati inseriti nei bilanci dell'Ente convenuto, trova piena risposta nella ordinanza della Corte di Cassazione n.17197/24, che questo Giudice condivide, che così ha ritenuto: “In tema di spese degli enti locali, gli atti che comportano obbligazioni contrattuali sono validi e vincolanti solo se accompagnati dal relativo impegno di spesa, registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione con attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 191 TUEL. La mancanza di tale impegno determina la nullità sia della deliberazione autorizzativa che del conseguente contratto, non potendo l'obbligazione sorgere in capo all'ente ma solo in capo al funzionario o amministratore che ha autorizzato la prestazione, i quali ne rispondono personalmente. Tale nullità è rilevabile anche d'ufficio e non è sanata dall'avvenuta esecuzione della prestazione da parte del terzo. L'ente locale può riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 TUEL, ma solo con apposita deliberazione consiliare che verifichi espressamente l'utilità e l'arricchimento per l'ente, nonché la compatibilità con gli equilibri di bilancio. Tale riconoscimento non può desumersi implicitamente dal mero comportamento degli organi rappresentativi, dovendo risultare da una valutazione globale che consideri l'incidenza della spesa sulla situazione economico-finanziaria dell'ente e sugli impegni già assunti. In assenza di riconoscimento espresso del debito fuori bilancio, il rapporto obbligatorio intercorre esclusivamente tra il terzo contraente e il funzionario/amministratore che ha autorizzato la prestazione, i quali restano responsabili nei limiti della parte non riconosciuta mediante la procedura di contabilizzazione dei debiti fuori bilancio.”
Alla luce di quanto sopra espresso, si rigettano le domande di parte attrice. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nei valori medi tabellari, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornato..
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 577/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. rigetta le domande di parte attrice;
Parte_1
2. parte attrice soccombente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in misura pari ad euro
5.077,00 oltre rimborso generale al 15% IVA, CPA come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 17/04/2025.
IL GIUDICE ONORARIO
(Dott. Maria Rita Cuzzola)
.