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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2024, n. 18618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18618 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1146/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. sciogliendo la riserva assunta nell'udienza del 13.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(C.F. , nata in [...], il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv.to Riccardo Corbetta e dell'avv.to Sara Dotti, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso i difensori;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Guidonia Montecelio (RM), Via Monte Venere n. 16;
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.11.2024
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, con pedissequo decreto di fissazione di udienza,
[...] adiva l'intestato Tribunale al fine di richiedere: lo scioglimento del Parte_1 matrimonio, l'affidamento esclusivo dei figli minori con collocamento presso di sé, la conferma della sentenza di separazione personale in punto di mantenimento per i figli.
Premetteva che: in data 14.07.11 in Steinkjer-Norvegia contraeva matrimonio civile, non trascritto in Italia, con modificando il proprio cognome da a Controparte_1 Per_1 Parte_1 dalla citata unione nascevano i figli (09.08.2010) e (19.09.2011); con sentenza n. CP_1 Per_2
153/2018 pubblicata il 14.03.2018 - N.R.G. 2164/2016-, passata in giudicato il 16.10.2018, il
1 Tribunale di Imperia, pronunciava la separazione dei coniugi disponendo l'affido congiunto dei figli minori e con collocazione presso l'abitazione della madre e con diritto di visita del CP_1 Per_2 padre e ponendo a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento dei medesimi - mediante versamento alla madre di un assegno mensile di € 4.500,00, rivalutabile, oltre l'80% delle spese straordinarie – oltre all'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie – mediante versamento alla stessa di un assegno mensile di € 4.000,00.
rimaneva contumace. Controparte_1
All'udienza del 13.11.2024 compariva solo parte ricorrente;
il G.D. dichiarava la contumacia di parte resistente e riservava la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio
Sullo scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Le dichiarazioni rese dalla ricorrente e la documentazione prodotta comprovano che le parti vivono separate in modo continuativo in forza di un titolo definitivo- sentenza n. 153/2018 pubblicata il
14.03.2018 - N.R.G. 2164/2016- passata in giudicato il 16.10.2018, del Tribunale di Imperia, con la quale è stata dichiarata la separazione personale tra le parti, e che le stesse non si sono più riconciliate.
Pertanto, in assenza di contraddittorio della controparte rimasta contumace per l'intero procedimento, il Collegio non ha potuto che ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e, conseguentemente, dovuta la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto fra le parti.
Accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n.2 lett. b della legge n. 898/70, deve quindi pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Milano in data
18.02.2008, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Sull'affidamento e sul mantenimento dei figli
In merito questo Collegio rileva quanto segue.
Con riferimento alla giurisdizione sulle domande relative alla responsabilità genitoriale (nella cui nozione sono ricompresi i diritti e doveri di cui è investito il genitore nei confronti dei figli minori e, in particolare, il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita), la disciplina è dettata dall'art. 7 Reg. UE Bruxelles II-ter che attribuisce la competenza giurisdizionale all'autorità dello
Stato membro nel cui territorio "il minore risiede abitualmente" alla data di proposizione della domanda.
Sulla base dei sopra esposti principi, quindi, va declinata la giurisdizione italiana in favore di quella francese. Sul punto è opportuno anzitutto rilevare che la disciplina applicabile si ricava dalla lettura degli artt. 7, 10, 11, 12 e 13 del Regolamento Bruxelles II ter.
In via preliminare, occorre constatare che il regolamento de quo non contiene alcuna definizione della nozione di «residenza abituale» del minore.
In assenza, in detto regolamento, di una definizione della nozione di «residenza abituale» del minore o di un rinvio al diritto degli Stati membri al riguardo, la Corte ha più volte dichiarato che si tratta di una nozione autonoma del diritto dell'Unione, che dev'essere interpretata alla luce del contesto delle disposizioni che la menzionano e degli scopi del Regolamento (UE) 2019/1111,
2 segnatamente quello ricavabile dalle norme in materia di competenza, concepite in funzione dell'interesse superiore del minore e, in particolare, del criterio di vicinanza (cfr. sentenze del 2 aprile 2009, A, C-523/07, EU:C:2009:225, punti 31, 34 e 35; del 22 dicembre 2010, Per_3
C-497/10 PPU, EU:C:2010:829, punti da 44 a 46; del 9 ottobre 2014, C, C-376/14 PPU,
EU:C:2014:2268, punto 50, nonché dell'8 giugno 2017, OL, C-111/17 PPU, EU:C:2017:436, punto
40).
Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, la residenza abituale del minore dev'essere stabilita sulla base delle peculiari circostanze di fatto che caratterizzano ogni caso di specie. Oltre alla presenza fisica del minore sul territorio di uno Stato membro, si devono considerare altri fattori idonei a dimostrare che tale presenza non è in alcun modo temporanea od occasionale e che essa denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare (v., in tal senso, sentenze del 2 aprile 2009, A, C-523/07, EU:C:2009:225, punti 37 e 38; del 22 dicembre 2010,
C-497/10 PPU, EU:C:2010:829, punti 44, da 47 a 49, nonché dell'8 giugno 2017, OL, Per_3
C-111/17 PPU, EU:C:2017:436, punti 42 e 43).
Da tale giurisprudenza risulta che la residenza abituale del minore, ai sensi del Regolamento (UE)
2019/1111, corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita. Secondo quanto prescritto dall'art. 10, “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro hanno competenza in materia di responsabilità genitoriale se ricorrono le condizioni seguenti: a) il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché: i) almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente;
ii) in tale Stato membro si trovava la precedente residenza abituale del minore;
o iii) il minore è cittadino di quello Stato;
b) le parti e qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale hanno: i) liberamente convenuto la competenza giurisdizionale al più tardi alla data in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o ii) accettato espressamente la competenza giurisdizionale nel corso del procedimento e l'autorità giurisdizionale si è assicurata che tutte le parti siano informate del loro diritto di non accettare la competenza;
e c) l'esercizio della competenza giurisdizionale è conforme all'interesse superiore del minore”.
In tale ambito occorre aver riguardo, in linea generale, a fattori quali la durata, la regolarità, le condizioni e le ragioni del soggiorno del minore nel territorio dei diversi Stati membri in questione, il luogo e le condizioni della frequenza scolastica di quest'ultimo nonché le relazioni familiari e sociali del minore in detti Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2009, A, C-523/07,
EU:C:2009:225, punto 39).
Nel caso di specie, dall'istruttoria complessivamente svolta è risultato che attualmente i due genitori, legalmente separati con sentenza passata in giudicato, vivono, come detto, uno in Guidonia
Montecelio (RM) e uno in Francia.
Inoltre, all'udienza del 13.11.2024 la madre ha dichiarato che attualmente i figli minori risiedono in
Francia con lei.
Pertanto, la conclusione secondo la quale deve ritenersi carente la giurisdizione italiana in ordine alle decisioni che riguardano l'affidamento dei minori e risulta certamente CP_1 Per_2 conforme al principio di vicinanza.
Nel caso in esame, alla luce di quanto sin qui evidenziato, deve essere pertanto declinata la competenza di codesto Tribunale in favore dell'autorità giurisdizionale francese, per quanto relativo alla decisione in ordine alla responsabilità genitoriale.
Quanto alla domanda relativa al mantenimento per i figli va declinata la competenza di codesto
Tribunale in favore di quello francese.
3 Invero, nella fattispecie in esame, trovano applicazione le disposizioni del Regolamento (CE) n.
4/2009 del 18 dicembre 2008 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”, in vigore dal 30 gennaio 2009 ed applicabile dal 18 giugno 2011, a seguito della ratifica da parte dell'Unione Europea, avvenuta in data 8 aprile 2010, del Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007. L'applicabilità del citato Regolamento infatti è stata espressamente sancita dalla legge 31 maggio 1995, n. 218, il cui art. 45, nel testo modificato dall'art. 1, primo comma, lettera b), del D. Lgs. 19 gennaio 2017, n. 7, dispone espressamente che “le obbligazioni alimentari nella famiglia sono regolate dalla legge designata dal Regolamento 2009/4/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, e successive modificazioni”. Ed invero, la nozione di obbligazioni alimentari va intesa nell'autonoma accezione propria del diritto dell'Unione Europea, caratterizzata dalla prevalenza dello scopo di sostentamento del soggetto bisognoso, così come indicato dalla corte di Giustizia (cfr. Corte giustizia CE, sez. V, 27 febbraio 1997, b. 220, van den Boogaard v. Laumen, causa C-220/95, pt. 22), che deve essere esteso a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, considerate in senso ampio, e quindi comprensive dei diversi istituti delle obbligazioni di mantenimento e delle obbligazioni di alimenti previste dall'ordinamento italiano (Cass. Sez. Un. n.
21053 del 2009).
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 4/2009, va quindi qualificata come alimentare quell'obbligazione che, a prescindere dalla denominazione utilizzata, ha la propria fonte nella legge o in un provvedimento giudiziale – cioè in un titolo diverso dal mero accordo delle parti – e si connota per la prevalenza dello scopo di sostentamento, che presiede alla determinazione dell'ammontare della relativa prestazione in base a parametri correlati ai bisogni del creditore ed alle condizioni economiche del debitore, indipendentemente dalle diverse modalità di esecuzione della prestazione che ne costituisce l'oggetto. Trova pertanto applicazione nel caso di specie l'art. 3 del regolamento (CE) n. 4/2009, il quale stabilisce che “Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri: a) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente;
o b) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente;
o c) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti;
o d)
l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti”. Occorre avere riguardo, tuttavia, ad una recente pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea (sentenza del 5 settembre 2019 - Causa C-468/2018), la quale, richiamando il principio contenuto nella sentenza del 16 luglio 2015, A, causa C-184/14, (in applicazione del quale “una domanda relativa alle obbligazioni alimentari nei confronti dei figli minori è intrinsecamente legata all'azione per responsabilità genitoriale” in quanto “il giudice competente a conoscere delle azioni relative alla responsabilità genitoriale è nella posizione migliore per valutare in concreto gli interessi in gioco legati alla domanda relativa a un'obbligazione alimentare in favore di un minore e per fissare l'importo di tale obbligazione destinata a contribuire alle spese di mantenimento e di
4 educazione del minore, modulandolo in base al tipo di affidamento stabilito – condiviso o esclusivo
–, al diritto di visita, alla durata di detto diritto e agli altri elementi di natura fattuale relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale sottoposti al suo esame.”), ha precisato come dalla
“sentenza del 16 luglio 2015, A (C-184/14), non risulta che, qualora, come nel procedimento principale, un giudice si sia dichiarato incompetente a statuire su un'azione relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale su un minore e abbia designato un altro giudice come competente a statuire su di essa, solo quest'ultimo giudice sia competente, in ogni caso, a statuire su qualsiasi domanda relativa alle obbligazioni alimentari a favore di tale minore.”. Sula base della argomentazioni riportate la Corte di Giustizia ha concluso affermando: “Che l'articolo 3, lettere a) e d), …del regolamento n. 4/2009 devono essere interpretati nel senso che, quando un giudice di uno Stato membro è investito di un ricorso contenente tre domande riguardanti, rispettivamente, il divorzio dei genitori di un figlio minore, la responsabilità genitoriale su tale minore e l'obbligazione alimentare nei confronti di quest'ultimo, il giudice che si pronuncia sul divorzio che si è dichiarato incompetente a statuire sulla domanda relativa alla responsabilità genitoriale dispone tuttavia di una competenza a statuire sulla domanda relativa all'obbligazione alimentare riguardante detto minore qualora esso sia anche il giudice del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente o il giudice dinanzi al quale quest'ultimo è comparso, senza eccepirne l'incompetenza.”
Pertanto, applicando il sopra richiamato art. 3 con riferimento alla domanda di mantenimento dei figli, nel caso di specie sussiste la giurisdizione del Giudice francese, in quanto giudice competente a conoscere dell'azione di responsabilità genitoriale a cui la domanda di obbligazione alimentare è accessoria.
Ed invero, tale conclusione risulta altresì conforme all'orientamento consolidato della
Giurisprudenza comunitaria secondo il quale il giudice competente in materia di responsabilità genitoriale “è nella posizione migliore per valutare in concreto gli interessi in gioco legati alla domanda relativa a un'obbligazione alimentare in favore di un minore” e, quindi, a stabilire l'importo che un coniuge deve versare prendendo in considerazione se l'affidamento è condiviso o esclusivo e gli “altri elementi di natura fattuale relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale sottoposti al suo esame”.
Spese di giudizio
Le spese di lite, in ragione della materia trattata e della contumacia della controparte, devono considerarsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14.07.11 in Steinkjer-Norvegia tra
[...]
(C.F. , nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F. , nato a [...] il [...];
[...] C.F._2
- dichiara la propria carenza di giurisdizione in favore della giurisdizione francese in ordine alla domanda di affidamento e di collocamento oltre che di mantenimento dei figli minori;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 20.11.2024
5 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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