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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/05/2024, n. 20194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20194 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI ID nato a [...] il [...] avverso il decreto del 17/10/2023 della CORTE di APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La Corte di appello confermava la applicazione a AV IT della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno presso il comune di residenza, oltre che della confisca di immobili e disponibilità finanziarie a lui riconducibili. La Corte di appello confermava la sussistenza della condizione di pericolosità, sia generica che specifica (quest'ultima con riguardo alla condanna per il reato previsto dall'art. 74 d.pr. 309\90, ovvero per una associazione funzionale a condotte di spaccio, in relazione alle quali IT era stato prosciolto per prescrizione). Riteneva inoltre la sproporzione dei beni confiscati in relazione ai redditi leciti disponibili e la collocazione degli acquisti nel periodo di manifestazione della pericolosità. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20194 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 19/04/2024 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore, munito di procura speciale del proposto, che deduceva i seguenti motivi, ribaditi con memoria: 2.1. violazione di legge: si deduceva che la condizione di pericolosità sarebbe stata riconosciuta in assenza dei requisiti di legge, tenuto conto del fatto che il ricorrente aveva una condanna risalente al 1995, che era stato assolto per condotte risalenti al 2001 ed al 2002 e che si era costituito;
la mancata perpetrazione di condotte illecite dal 2003, l'allontanamento da contesti illeciti per un periodo di oltre vent'anni e la scelta di tornare in Italia per costituirsi indicherebbero l'assenza della condizione di pericolosità. Si deduceva inoltre che non sarebbe stata valutata la attualità della pericolosità. 2.2.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto non individua violazioni di legge, ma si risolve nella contestazione della tenuta logica della motivazione, che non è contestabile nella materia delle misure di prevenzione. Contrariamente a quanto dedotto, con motivazione logica che si sottrae ad ogni censura, la Corte di appello confermava la sussistenza e la attualità della condizione di pericolosità. Segnatamente: veniva rilevato che il ricorrente stato condannato alla pena di anni tredici e mesi quattro di reclusione per associazione finalizzata allo spaccio internazionale di hashish;
si rilevava, altresì, che da contenuto della sentenza di assoluzione del 21 giugno 2005 erano emersi contatti e conversazioni del proposto con persone coinvolte nel traffico di stupefacenti, il che confermava la persistente introduzione dello stesso negli ambienti dediti al narcotraffico. La condizione di pericolosità veniva riconosciuta, pertanto, sia nella dimensione generica, tenuto conto della dedizione abituale a reati lucrogenetici, che in quella specifica, correlata alla consumazione del reato previsto dell'art. 74 d.P.R. n. 309\1990. Veniva dimostrata anche la attualità della pericolosità; questa veniva dedotta dalla persistenza ed abitualità delle condotte, ma risultava inequivocabilmente confermata dalla condotta consumata nel 2021 (in relazione alla quale era ancora in corso il giudizio per l'accertamento della responsabilità), quando IT veniva arrestato in flagranza per spendita di false generalità e l'esibizione di una carta d'identità falsa. Secondo la Corte di appello confermava il giudizio di sussistenza, e persistenza, della condizione di pericolosità anche in lungo periodo di latitanza. In conclusione, il collegio rileva che la motivazione della sentenza impugnata si presenta dettagliata e priva di fratture logiche, dunque esaustiva in ordine all'identificazione dei presupposti per l'applicazione delle misure. Non si rileva, pertanto, nessuna violazione di legge. 2 2.2. Violazione di legge in ordine all'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale: si contestava sia l'assenza di motivazione in ordine alla perimetrazione temporale della pericolosità, sia quella in ordine alla provenienza e proporzione delle risorse utilizzate per l'acquisto dei beni confiscati. Si deduceva, inoltre, che i beni confiscati sarebbero stati acquistati con redditi leciti documentati, provento delle donazioni di DI e ZO;
e che mancherebbe la dimostrazione della provenienza illecita delle risorse con le quali erano stati acquistati i beni confiscati, anche tenuto conto del fatto che non era stata valutata la consulenza tecnica di RC MA TA. 2.2.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto non deduce violazioni di legge, ma si risolve nella richiesta di rivalutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle valutazioni in ordine alla sproporzione ed all'effettuazione degli acquisti dei beni confiscati nel periodo in cui era stata accertata la sussistenza della condizione di pericolosità. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello effettuava un'analitica disamina dei presupposti per l'applicazione della confisca, accertando la sussistenza della condizione di pericolosità (sia nella dimensione generica, che in quella specifica) per un lungo arco temporale, durante il quale il proposto era entrato nella disponibilità dei beni confiscati. La motivazione risulta analitica anche nella parte in cui ritiene che i beni vincolati fossero di valore del tutto sproporzionato rispetto ai redditi leciti nella disponibilità del proposto. Invero, contrariamente a quanto dedotto, non risultava dimostrata la provenienza delle risolse da DI e ZO (pagg. 29 e 30 del provvedimento impugnato). Veniva inoltre considerata, ma non ritenuta decisiva, la consulenza di RC MA MAtta. Anche in relazione alla parte del provvedimento che conferma la misura patrimoniale non si rinviene, pertanto, alcuna violazione di legge. 2.3. I motivi aggiunti non sono valutabili a causa della inammissibilità del ricorso principale. Si riafferma infatti che l'inammissibilità del motivo originario si estende ai motivi nuovi dato che in materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art. 581 lett. c) cod. proc. pen., costituisce di per sé motivo di inammissibilità del proposto gravame, anche se successivamente, ad integrazione e specificazione di quelli già dedotti, vengano depositati nei termini di legge i motivi nuovi ex art. 585, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387; Sez. 6, n. 471414 del 30/10/2008, Arruzzoli, Rv. 242129). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al 3 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 415f aprile 2024.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La Corte di appello confermava la applicazione a AV IT della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno presso il comune di residenza, oltre che della confisca di immobili e disponibilità finanziarie a lui riconducibili. La Corte di appello confermava la sussistenza della condizione di pericolosità, sia generica che specifica (quest'ultima con riguardo alla condanna per il reato previsto dall'art. 74 d.pr. 309\90, ovvero per una associazione funzionale a condotte di spaccio, in relazione alle quali IT era stato prosciolto per prescrizione). Riteneva inoltre la sproporzione dei beni confiscati in relazione ai redditi leciti disponibili e la collocazione degli acquisti nel periodo di manifestazione della pericolosità. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20194 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 19/04/2024 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore, munito di procura speciale del proposto, che deduceva i seguenti motivi, ribaditi con memoria: 2.1. violazione di legge: si deduceva che la condizione di pericolosità sarebbe stata riconosciuta in assenza dei requisiti di legge, tenuto conto del fatto che il ricorrente aveva una condanna risalente al 1995, che era stato assolto per condotte risalenti al 2001 ed al 2002 e che si era costituito;
la mancata perpetrazione di condotte illecite dal 2003, l'allontanamento da contesti illeciti per un periodo di oltre vent'anni e la scelta di tornare in Italia per costituirsi indicherebbero l'assenza della condizione di pericolosità. Si deduceva inoltre che non sarebbe stata valutata la attualità della pericolosità. 2.2.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto non individua violazioni di legge, ma si risolve nella contestazione della tenuta logica della motivazione, che non è contestabile nella materia delle misure di prevenzione. Contrariamente a quanto dedotto, con motivazione logica che si sottrae ad ogni censura, la Corte di appello confermava la sussistenza e la attualità della condizione di pericolosità. Segnatamente: veniva rilevato che il ricorrente stato condannato alla pena di anni tredici e mesi quattro di reclusione per associazione finalizzata allo spaccio internazionale di hashish;
si rilevava, altresì, che da contenuto della sentenza di assoluzione del 21 giugno 2005 erano emersi contatti e conversazioni del proposto con persone coinvolte nel traffico di stupefacenti, il che confermava la persistente introduzione dello stesso negli ambienti dediti al narcotraffico. La condizione di pericolosità veniva riconosciuta, pertanto, sia nella dimensione generica, tenuto conto della dedizione abituale a reati lucrogenetici, che in quella specifica, correlata alla consumazione del reato previsto dell'art. 74 d.P.R. n. 309\1990. Veniva dimostrata anche la attualità della pericolosità; questa veniva dedotta dalla persistenza ed abitualità delle condotte, ma risultava inequivocabilmente confermata dalla condotta consumata nel 2021 (in relazione alla quale era ancora in corso il giudizio per l'accertamento della responsabilità), quando IT veniva arrestato in flagranza per spendita di false generalità e l'esibizione di una carta d'identità falsa. Secondo la Corte di appello confermava il giudizio di sussistenza, e persistenza, della condizione di pericolosità anche in lungo periodo di latitanza. In conclusione, il collegio rileva che la motivazione della sentenza impugnata si presenta dettagliata e priva di fratture logiche, dunque esaustiva in ordine all'identificazione dei presupposti per l'applicazione delle misure. Non si rileva, pertanto, nessuna violazione di legge. 2 2.2. Violazione di legge in ordine all'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale: si contestava sia l'assenza di motivazione in ordine alla perimetrazione temporale della pericolosità, sia quella in ordine alla provenienza e proporzione delle risorse utilizzate per l'acquisto dei beni confiscati. Si deduceva, inoltre, che i beni confiscati sarebbero stati acquistati con redditi leciti documentati, provento delle donazioni di DI e ZO;
e che mancherebbe la dimostrazione della provenienza illecita delle risorse con le quali erano stati acquistati i beni confiscati, anche tenuto conto del fatto che non era stata valutata la consulenza tecnica di RC MA TA. 2.2.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto non deduce violazioni di legge, ma si risolve nella richiesta di rivalutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle valutazioni in ordine alla sproporzione ed all'effettuazione degli acquisti dei beni confiscati nel periodo in cui era stata accertata la sussistenza della condizione di pericolosità. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello effettuava un'analitica disamina dei presupposti per l'applicazione della confisca, accertando la sussistenza della condizione di pericolosità (sia nella dimensione generica, che in quella specifica) per un lungo arco temporale, durante il quale il proposto era entrato nella disponibilità dei beni confiscati. La motivazione risulta analitica anche nella parte in cui ritiene che i beni vincolati fossero di valore del tutto sproporzionato rispetto ai redditi leciti nella disponibilità del proposto. Invero, contrariamente a quanto dedotto, non risultava dimostrata la provenienza delle risolse da DI e ZO (pagg. 29 e 30 del provvedimento impugnato). Veniva inoltre considerata, ma non ritenuta decisiva, la consulenza di RC MA MAtta. Anche in relazione alla parte del provvedimento che conferma la misura patrimoniale non si rinviene, pertanto, alcuna violazione di legge. 2.3. I motivi aggiunti non sono valutabili a causa della inammissibilità del ricorso principale. Si riafferma infatti che l'inammissibilità del motivo originario si estende ai motivi nuovi dato che in materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art. 581 lett. c) cod. proc. pen., costituisce di per sé motivo di inammissibilità del proposto gravame, anche se successivamente, ad integrazione e specificazione di quelli già dedotti, vengano depositati nei termini di legge i motivi nuovi ex art. 585, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387; Sez. 6, n. 471414 del 30/10/2008, Arruzzoli, Rv. 242129). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al 3 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 415f aprile 2024.