TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 25/06/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio e con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 661/2025 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
GALLO ARMANDO
Ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
Mariagrazia Carnovale
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., previsto al giorno 25.06.2025.
Parte ricorrente ha contestato, in sede di opposizione, le risultanze del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. volto al riconoscimento del diritto ad usufruire dell'Esenzione Ticket ex art.6 DM
1.2.1991, dell'assegno mensile di cui all'art. 2 e 13 l.118/71 e s.m.i e dello status di handicap ex art. 3, comma 1 o 3, della l. 104/92 rispetto ai quali l'espletata CTU aveva sortito esito negativo, sottovalutando la sua reale condizione clinica.
L' nel costituirsi in giudizio, in via preliminare chiedeva dichiararsi l'inammissibilità CP_1 del ricorso per insussistenza di interesse ad agire ex art. 100 c.pc. stante il superamento dei limiti reddituali previsti dalla norma per ottenere l'assegno mensile rivendicato;
nel merito, insisteva per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo della fase sommaria, ritenuto di non disporre il rinnovo delle operazioni peritali, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. la causa è così decisa. ***
Nel merito, il ricorso è infondato.
La consulenza medico–legale disposta nel corso della fase sommaria, all'esito di un'approfondita ed accurata valutazione obiettiva nonché di un'attenta disamina di tutta la documentazione medica in atti, ha accertato che le patologie da cui è affetto parte istante non sono di gravità tale da determinare la sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento dei benefici invocati.
Orbene, nell'introdurre a seguito di dichiarazione di dissenso il presente giudizio, parte ricorrente si è limitata a procedere ad una elencazione di patologie senza sottoporre al
Tribunale alcun preciso elemento sulla scorta del quale poter dubitare circa la correttezza della valutazione operata dal CTU;
in particolare, parte ricorrente non spiega per quali ragioni ed in che misura siffatte infermità sarebbero idonee ad incidere sul giudizio già espresso dal CTU.
Da ultimo, quanto alla documentazione medica prodotta con il ricorso in opposizione si rileva che a) il certificato a firma del dott. , datato 26.9.2023, è già stato valutato dal Per_1
CTU nel corso della visita peritale del 13.5.2024, in quanto ad essa precedente ( cfr. punto
9 pag. 4 relazione peritale depositata in data 31.12.2024); b) il certificato del 14.2.2025, invece, ha ad oggetto una mera prescrizione farmacologica non supportata da alcun esame diagnostico, in quanto tale non idonea a determinare un aggravamento del quadro patologico già valutato dal CTU;
c) il certificato specialistico del 17.3.2025, depositato in data 18.3.2025, con diagnosi di “depressione maggiore” non consente a questo giudice di procedere al rinnovo delle operazioni peritali senza che le stesse assumano carattere meramente esplorativo, in quanto parte ricorrente non ha precisato per quali ragioni e in che misura tale patologia sia idonea a mutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU nella propria relazione peritale.
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame (Cass. 12703/2015).
Invero, “qualora il giudice di merito fondi la propria decisione sulle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche - e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità
e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (tra le tante, Cass., n. 12244 del 2015
e n. 7341 del 2004)
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento.
Il tenore della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
Le spese della CTU vanno poste a carico di parte ricorrente secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 661 / 2025 RG, così provvede:
- rigetta il ricorso;
-compensa le spese di lite;
-pone a carico del sig. le spese di consulenza separatamente liquidate Parte_1
Crotone, 25/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei