Articolo 5 della Legge 19 aprile 1962, n. 173
Articolo 4Articolo 6
Versione
18 maggio 1962
Art. 5.
L'assegno mensile previsto dalla presente legge e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilita', di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed e' sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.
Entrata in vigore il 18 maggio 1962