Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/05/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di conIGlio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 55 /2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BALLANZINO VALERIA e con domicilio eletto presso il suo studio in e da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
FERRARI PIERO e con domicilio eletto presso il suo studio in VIA GARIBALDI N.11
27038 ROBBIO
i quali hanno contratto matrimonio in Tunisia in data 26/01/2008, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Palestro alla Parte II,
Serie C n. 3, dell'anno 2008; separati consensualmente con verbale in data 6.11.2022 e relativo decreto di omologa del 5.11.2022;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“a) Affidare i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare della madre. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione,
b) Il padre potrà vedere e tenere con sé i propri figli quando lo vorrà, previo preavviso alla madre di almeno 24 ore, e in caso di disaccordo comunque secondo il seguente protocollo: - il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori quando lo vorrà previo preavviso telefonico alla madre di almeno 24 ore e compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago dei medesimi, nonché una giornata durante la settimana da decidersi tra i coniugi con pernottamento presso il medesimo, oltre a trascorrere con loro fine settimana alternati dalle ore 18.00 del venerdì sino alle ore 20,00 della domenica, con impegno di entrambi i genitori di favorire il contatto telefonico dei figli con l'altro genitore nel periodo di permanenza degli stessi presso di sé; i figli trascorreranno continuativamente con il padre 15 giorni durante le vacanze estive, nel periodo che lo stesso dovrà comunicare alla madre entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
durante le festività natalizie i minori trascorreranno, ad anni alterni, Natale
e Capodanno con un genitore, NT AN ed PI con l'altro; anche durante le festività pasquali i figli resteranno con i genitori alternativamente il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo.
a) A titolo di contributo per il mantenimento dei figli il IG verserà entro il Pt_1
giorno 20 di ogni mese la somma di euro 650 mensili a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso oltre rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT con periodicità annuale ed oltre al 50 % delle spese extra assegno documentate. Per quanto riguarda le spese extra assegno i genitori si atterranno al Protocollo del Tribunale di
Pavia del 09/11/2016 che dichiarano di aver ricevuto e di ben conoscere.
b) L'assegno unico per i figli che è stato percepito dal Sig. sino a luglio 2023 e Pt_1 che giustificava l'esborso di euro 800 mensili a titolo di mantenimento dei minori, da circa un anno viene percepito dalla IG.ra . A titolo di regolamentazione dei Pt_2
rapporti fra le parti nonché relativamente al mantenimento e alle spese straordinarie riguardanti i figli i ricorrenti riconoscono che il IG. ha versato quanto dovuto o Pt_1
Pag. 2 di 4 tramite versamento in denaro o accollandosi in via esclusiva altre spese relative ai minori. Le parti danno altresì atto che su accordo fra loro ed in ragione del fatto che l'assegno unico viene da tempo percepito dalla IG.ra , le medesime hanno Pt_2 ridotto l'assegno di mantenimento ad euro 600 mensili a decorrere dal novembre 2023.
c) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, nulla avendo a pretendere reciprocamente per il proprio mantenimento o per qualunque altro titolo.
d) Le parti dichiarano di aver regolato tutte le questioni tra loro pendenti e di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente per nessuna ragione o titolo.
e) Le spese relative alla procedura di separazione consensuale verranno sostenute dalle parti ciascuna in relazione al compenso esposto dal proprio avvocato.
f) A tale scopo gli avv.ti Ballanzino e Ferrari con la sottoscrizione del presente ricorso rinunciano alla solidarietà prevista dall'articolo 13 della legge professionale”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
09.01.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Infatti, le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 5.11.2022 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della prima udienza di comparizione dei coniugi
Pag. 3 di 4 nel giudizio di separazione, tenutasi in modalità cartolare il 6.11.2022. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
da in Tunisia il giorno 26/01/2008 e trascritto nel Parte_2
registro degli atti di matrimonio del Comune di Palestro ( atto n. 3 parte II, serie
C, anno 2008);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in data 5.5.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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