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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE
DI
NAPOLI NORD
-Terza Sezione Civile-
Il giorno 10/04/2025 innanzi al Giudice dott.ssa Maria De Vivo sono presenti:
per la società il praticante avvocato Maria Ambrosino, che chiede la revoca Parte_1
dell'ordinanza emessa all'udienza del 16.01.2025 relativamente al rigetto dell'istanza ex art. 216
c.p.c., ed insiste per l'accoglimento della predetta istanza. In subordine, chiede di trattenere la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.;
per la parte opponente l'avv. praticante Chiara Antonia Brodella, la quale si riporta ai propri scritti e chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice
Invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ordina la discussione orale della causa.
A questo punto i difensori illustrano le ragioni poste a fondamento delle conclusioni alle quali si riportano.
Terminata la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito decide la controversia pronunziando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile - in persona della dr.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
1 SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 603 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. e vertente
TRA
(c.f. e (C.F: Parte_2 C.F._1 Parte_3
, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. VERGARA C.F._2
FRANCESCO SAVERIO (c.f. ), con domicilio digitale come in atti;
C.F._3
OPPONENTI
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea C.F._4
Ornati (C.F. , con domicilio digitale come in atti;
C.F._5
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come alla discussione di cui al verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.01.2022, e Parte_2 [...]
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3794/2021, emesso dal Parte_3
Tribunale di Napoli nord il 20/09/2021 in favore di per l'importo capitale di Parte_1
euro 26.681,28, oltre interessi e spese, quale debito residuo del prestito personale n. 291426604080 richiesto da con quale coobbligata, a . Parte_2 Parte_3 CP_1
A fondamento dell'opposizione, hanno eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo, in quanto tardivamente notificato, nonché la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta. Hanno chiesto, pertanto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio contestando in fatto ed in diritto le avverse difese, e Parte_1 concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria. All'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale osserva quanto segue.
2 L'opposizione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso.
Vale la pena di sottolineare introduttivamente che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente quello di dimostrarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Il presente giudizio trae origine dalla pretesa di al pagamento del debito Parte_1 residuo del finanziamento stipulato da – e quale Parte_2 Parte_3
coobbligata – con , in virtù della cessione del credito derivante dal predetto CP_1
rapporto.
Carattere assorbente, in punto di prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, riveste l'esame della legittimazione attiva - sub specie di titolarità del diritto - in capo all'opposta, oggetto di contestazione da parte degli opponenti.
Sul piano sistematico occorre distinguere tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto controverso. La legittimazione ad agire rientra tra le cd. condizioni dell'azione, valendo ad individuare la titolarità del diritto di agire in giudizio. Come ribadito dalla Corte della nomofilachia,
“Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio).
Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore
3 come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. […] Come si è visto, è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perchè si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. E' comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio” (Cass., SS.UU., n. 2951/2016).
Discorso diverso va fatto con riferimento alla titolarità del rapporto controverso, che attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda. Con la citata pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che la titolarità del diritto è un fatto costitutivo che l'attore ha l'onere di provare. Esso può formare oggetto di contestazione da parte del convenuto con un comportamento processuale che, allorquando si traduca in una mera negazione, non essendo riconducibile alle eccezioni in senso stretto, può formare oggetto di eccezione o di rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio, senza alcuna preclusione che non sia quella derivante dal riconoscimento, da parte del convenuto, del fatto costitutivo, o dalla formulazione di difese incompatibili con la negazione del medesimo, o dall'operatività del principio di non contestazione.
Tanto premesso sul piano generale, occorre analizzare il particolare regime giuridico della cessione di credito, da cui deriva una modificazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
A norma degli artt. 1260 ss. c.c. il creditore può trasferire ad altri il proprio credito anche senza il consenso del debitore ceduto (e salvi i divieti di cessione posti dalla legge). L'art. 1264 c.c. stabilisce che: “[I]. La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. [II]. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione”.
Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la cessione di credito si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario ed indipendentemente dall'accettazione o notificazione al debitore (cfr. Cass. n. 23463/2009; Cass. n. 5786/1984; Cass. n. 3400/1979). Quanto allo scopo dell'accettazione o notifica di cui all'art. 1264 c.c., parte della dottrina sostiene che il cessionario, in conseguenza dell'efficacia immediatamente traslativa della cessione, è da subito legittimato a pretendere la prestazione dovuta dal ceduto poiché l'accettazione o la notifica al debitore sono necessari ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al
4 cessionario;
secondo altri, invece, la cessione non produrrebbe effetti nei confronti del debitore sino all'accettazione o alla notifica, sicché prima di tale momento la prestazione sarebbe inesigibile dal cessionario. La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che la cessione di credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela ai sensi dell'art. 1264 c.c., in forza del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che gli è stata notificata o in caso di sua accettazione, vale soltanto a tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento (cfr. Cass. n. 15364/2011; Cass. n. 20548/2004; Cass. n. 1510/2001).
Nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla G.U. (cfr.
Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 5997/2006).
Quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi
(Cass. n. 9761/2005). La notifica può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005; Cass. n.
14610/2004). L'art. 1264 c.c., invero, non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché tale operazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cass. n.
5869/2014).
Da quanto esposto si evince che, in ipotesi di cessione del credito, altro è il profilo della titolarità del diritto, che discende dal perfezionamento del contratto consensuale di cessione del credito, altro
è il diverso aspetto della opponibilità della intervenuta cessione al debitore ceduto, legata agli adempimenti di cui agli artt. 1264 c.c. e/o art. 58 d.lgs. 385/1993.
Nel caso che ci occupa, l'opposta ha dedotto di aver acquistato il credito da Banca Ifis s.p.a.
Tuttavia, nessuna allegazione, tantomeno prova, vi è in ordine all'acquisto del credito da parte di
Banca Ifis s.p.a. Nulla è detto, invero, circa le modalità e le circostanze con cui il credito sarebbe
5 stato trasferito dalla originaria titolare a Banca Ifis s.p.a., dante causa dell'odierna CP_1
opposta.
Ebbene, non essendo in alcun modo provato l'acquisto della titolarità del credito da parte di Banca
Ifis s.p.a. e, dunque, la legittimazione di quest'ultima a disporne, non risulta integrato un presupposto di efficacia della successiva cessione del credito che si assume intervenuta tra Banca
Ifis s.p.a. ed Parte_1
In definitiva, difetta la prova dell'acquisto del credito da parte dell'odierna opposta.
In mancanza di un elemento costitutivo quale la titolarità del diritto fatto valere, la domanda si appalesa infondata, con assorbimento di ogni altro profilo.
Per le ragioni che precedono, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della parte opposta e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona della dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nel procedimento iscritto al n. 603 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, pendente tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3794/2021 del
Tribunale di Napoli nord;
2. condanna alla refusione delle spese di lite in favore della parte opponente, che Parte_1
qui si liquidano in euro 3.809,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, nonché euro 286,00 per contributo unificato ed esborsi, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, il 10 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
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