Sentenza 10 febbraio 2017
Massime • 2
In tema di estradizione per l'estero, l'inosservanza della disposizione contenuta nell'art. 201 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui le domande provenienti da un'autorità straniera nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana, non dà luogo a nullità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficiente la traduzione in lingua italiana della ordinanza applicativa della misura cautelare, nella quale risultavano dettagliatamente descritti i fatti addebitati all'imputato).
In tema di estradizione per l'estero, ai fini della regolarità della procedura e a tutela delle garanzie della difesa, è necessario che l'estradando sia specificamente informato dei fatti posti a fondamento della domanda di estradizione. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato l'invalidità degli atti compiuti nel procedimento essendo risultato che l'informazione, ricevuta dall'estradando a seguito dell'arresto provvisorio, nelle forme previste dagli artt. 716 e 717 cod. proc. pen., non aveva riguardato i fatti descritti nel titolo cautelare successivamente trasmesso a corredo della domanda estradizionale).
Commentari • 2
- 1. Art. 13 - Estradizionehttps://www.filodiritto.com/
- 2. Estradizione, stesso fatto e doppia incriminabilita' (Cass. 3079/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 luglio 2020
Le domande provenienti da un'autorità straniera nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana, ma l'eventuale omissione non è sanzionata da alcuna ipotesi di nullità. L'omessa traduzione della documentazione trasmessa dallo stato richiedente ai fini estradizionali può incidere sui profili di congruità e completezza della motivazione del provvedimento impugnato, qualora il mancato espletamento dell'incombente sia tale da pregiudicare la possibilità stessa di effettuare il necessario vaglio delibativo sulle ragioni per le quali le Autorità dello Stato richiedente hanno ritenuto la fondatezza dell'ipotesi accusatoria formulata a carico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2017, n. 11548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11548 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2017 |
Testo completo
1 1548-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez. 390 Giovanni Conti Anna Criscuolo -CC 10/02/2017 Relatore - R.G.N. 46601/2016 Ersilia Calvanese Alessandra Bassi Fabrizio D'Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OC DI, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 25/10/2016 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al P.G. della Corte di appello. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Genova dichiarava la sussistenza delle condizioni per l'estradizione di DI OC, chiesta dal Governo della Moldavia per il suo perseguimento penale per il reato di truffa aggravata. La Corte di appello, preso atto che l'arresto provvisorio del OC era stato eseguito in relazione ad episodi di truffa differenti da quelli oggetto della domanda estradizionale, riteneva la procedura comunque valida, in quanto gr G l'estradando ed il suo difensore erano stati regolarmente citati per l'udienza di cui all'art. 704 cod. proc. pen., alla quale avevano deciso di non partecipare.
2. Il difensore dell'estradando ricorre per l'annullamento della suddetta sentenza, per violazione di legge, deducendo: - la mancata verifica dell'oggetto della domanda di estradizione, non avendo provveduto la Corte di appello alla sua traduzione;
-- la mancata contestazione dei fatti per i quali è stata avanzata la domanda estradizionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
2. La prima censura è infondata poiché, in tema di estradizione per l'estero, l'inosservanza della disposizione contenuta nell'art. 201, disp. att., cod. proc. pen., secondo cui le domande provenienti da un'autorità straniera, nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana, non dà a luogo ad alcuna ipotesi di nullità (tra tante, Sez. 6, n. 9896 del 19/02/2016, Hysa, Rv. 266688). Nel caso in esame era sufficiente per la verifica affidata alla Corte territoriale la traduzione in lingua italiana della misura cautelare nella quali erano stati dettagliatamente descritti i fatti ascritti all'estradando.
2. Risulta invece viziata la procedura che ha preceduto l'udienza nella quale è stata decisa la sussistenza delle condizioni per l'estradizione del ricorrente. L'estradando non è stato in vero informato dell'oggetto della procedura estradizionale. Risulta infatti che l'informazione, ricevuta nelle forme previste dagli artt. 716 e 717 cod. proc. pen., non aveva riguardato gli episodi di truffa descritti nel titolo cautelare trasmesso successivamente a corredo della domanda estradizionale. Pertanto, a tutela delle garanzie della difesa, una volta mutato l'oggetto della procedura estradizionale, era necessario che l'autorità giudiziaria disponesse la comparizione dell'interessato, a norma dell'art. 703 cod. proc. pen. (che prevede appunto che quest'ultimo sia posto a conoscenza della domanda estradizionale in ordine alla quale esprimere l'eventuale consenso). G Er 2 L'omissione ha comportato una nullità per violazione del diritto di difesa e, dunque, l'invalidità degli atti compiuti nel procedimento svoltosi dinanzi alla Corte di appello di Firenze e della sentenza oggetto dell'odierno ricorso. Pertanto consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 10/02/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Ersilia anese Giovanni Conti дошк DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 9 MAR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Fiera Esposito 3