Sentenza 28 settembre 2006
Massime • 1
L'attività di esercizio di concorso a premi che riproduce il meccanismo del "gratta e vinci" richiede l'autorizzazione dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ai sensi dell'art. 4, comma primo, L. 13 dicembre 1989 n. 401, non essendo sufficiente la comunicazione al Ministero delle attività produttive, prevista dall'art. 10 d.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430, riservata a quei concorsi a premi aventi scopo promozionale di prodotti o servizi, la partecipazione ai quali ha carattere gratuito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2006, n. 42098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42098 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 28/09/2006
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 906
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 21277/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA IN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 23 marzo 2006 dal Tribunale del riesame di Agrigento;
udita nella udienza in Camera di consiglio del 28 settembre 2006 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Favalli Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Agrigento rigettò l'istanza di riesame proposta da VA IN avverso il decreto del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento del 7 marzo 2006 che aveva disposto il sequestro preventivo di diversi biglietti ad estrazione istantanea e cartoline in relazione al reato di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 1. Osservò il Tribunale del riesame che non era sufficiente la mera comunicazione al ministero delle attività produttive al posto della autorizzazione della amministrazione dei monopoli di Stato, in quanto nella specie non era applicabile il D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, trattandosi di concorso a premi che riproduceva il meccanismo del "gratta e vinci".
L'indagato propone ricorso per Cassazione deducendo violazione della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, e dell'art. 321 c.p.p., ed insussistenza del fumus del reato ipotizzato. Osserva in particolare che il fatto che una manifestazione a premio riproduca il meccanismo del "gratta e vinci" non comporta che sia sempre necessaria la autorizzazione dei monopoli di Stato. L'ordinanza impugnata, inoltre, non ha esaminato le caratteristiche dei tagliandi e delle cartoline sequestrate, dalle quali emergeva lo scopo promozionale, in quanto era indicato che i premi consistevano in buoni d'acquisto da consumarsi nell'esercizio in cui la cartolina era stata venduta o in altri esercizi convenzionati. Emergeva altresì che le ditte produttrici avevano effettuato la comunicazione ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001, n.430, art. 10. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato dal momento che esattamente il Tribunale del riesame ha ritenuto che alla attività di esercizio di giuoco o di scommesse esercitata nella specie mediante il meccanismo del c.d. "gratta e vinci" non fosse applicabile la disciplina dei concorsi a premio dettata dal D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, e che, pertanto, per l'esercizio della suddetta attività, non fosse sufficiente la comunicazione al ministero delle attività produttive prevista dal citato D.P.R. n. 430 del 2001, art. 10, ma occorresse l'autorizzazione della amministrazione autonoma dei monopoli di Stato richiesta dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art.
4. Va, infatti, innanzitutto rilevato che il D.P.R. 26 ottobre 2001, n.430 (recante il Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi della L. 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 19, comma 4) contiene norme di fonte regolamentare che non abrogano o derogano a norme poste da atti aventi forza di legge. Sarebbe quindi in ogni caso irrilevante la circostanza che il giuoco in questione rientrasse per ipotesi anche nella disciplina dettata dal D.P.R. n. 430 del 2001, perché esso deve comunque rispettare le disposizioni del L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, e nel caso di violazione si devono comunque applicare le sanzioni ivi stabilite.
In ogni modo, ai sensi del D.P.R. n. 430 del 2001, art. 1, l'ambito applicativo del regolamento sui concorsi a premio è costituito dai concorsi "consistenti in promesse di premi al pubblico dirette a favorire, nel territorio dello Stato, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi, aventi, comunque, fini anche in parte commerciali". Nel caso di specie non è stato in alcun modo indicato in base a quali elementi e sotto quali profili il giuoco tipo "gratta e vinci" in questione avrebbe solo uno scopo promozionale essendo solo diretto a favorire la conoscenza di prodotti o ditte o marchi o la vendita di determinati prodotti. Non vi è quindi alcuna prova della esistenza di un marchio o una ditta da far conoscere o di un prodotto da promuovere.
In secondo luogo, il D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, art. 1, comma 5, dispone che la partecipazione ai concorsi a premio deve essere "gratuita" e che è "vietata la diretta maggiorazione del prezzo del prodotto promozionato". Nel caso di specie risulta dallo stesso ricorso per Cassazione che non sussiste la condizione della gratuità del giuoco, perché le cartoline con le quali partecipare al giuoco venivano "acquistate" in pubblici esercizi e non distribuite gratuitamente.
In terzo luogo, il D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, art. 5, comma 1, prescrive che i concorsi a premi possono essere effettuati soltanto da imprese produttrici commerciali fornitrici o distributrici dei beni promozionali, mentre nel caso in esame non è stato nemmeno indicato che le cartoline destinate al giuoco del "gratta e vinci" sarebbero state distribuite da una impresa produttrice o da una impresa commerciale fornitrice o distributrice così come non sono stati indicati i beni prodotti o commercializzati da promuovere. Va infine ricordato anche il D.P.R. n. 430 del 2001, art. 8, comma 1, lett. b), il quale dispone che non è consentito lo svolgimento di manifestazioni a premio quando "vi è elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali". Nel caso di specie si verserebbe comunque proprio in una situazione di questo genere, perché, per le ragioni indicate, manca un reale scopo promozionale, non essendovi la prova dell'esistenza di alcun prodotto o ditta o marchio di cui favorire la conoscenza o di alcun prodotto di cui promuovere la vendita. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 28 settembre 2006. Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2006