Sentenza 28 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2003, n. 4757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4757 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
( 1 ) ZEN 1661-11-12 1683-9 V OTION NI IN VOI ELNEST REPUBBLICA ITALIANA -- - - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REMA DICASSAZIONE 103SA P LA CO Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILÉCIVILE ŰLJŠKE DI MARE SECONDO EQUIT_2 At Recuato Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: VELLA Presidente Dott. Antonio R.G.N. 10227/00 ד MENSITIERI Consigliere Cron. Dott. Alfredo lot 17 Ī Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rep, -- CIOFFI Rel. Consigliere ud.19/12/02 |Dott. Carlo MAZZIOTTI DI CELSO Dott. Lucio Consigliere + ha pronunciato la seguente ! SEN TENZA Isul ricorso proposto da: IO RT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato LAURO PEPE, che lo difende unitamente all'avvocato ROBERTO DI IO, giusta delega in atti;
-- ricorrente- 11
contro
T COND AUTORIMESSA VIA STEFANO BORGIA 84, in persona dell'Amministratore pro tempore;
|-
- intimato -
- т - avverso la sentenza n. 14/00 del Giudice conciliatore 2002 - 1693 di ROMA, depositata il 07/02/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Roma ha rigettato l'opposizione che GI ER aveva proposto contro il decreto ingiuntivo con cui era stato condannato a pagare al condominio Autorimessa Via Stefano Borgia 84, Roma, la somma di lire 658.000, a titolo di oneri condominiali. Il Giudice di pace di Roma ha rigettato tale opposizione perché GI ER non aveva impugnato la deliberazione as- sembleare con cui il condominio aveva approvato la spesa, nel ter- mine di cui all'art. 1137 cod. civ.. GI ER ha chiesto la cassazione di tale sentenza per un solo motivo. condominio Autorimessa Via Stefano Borgia 84, Roma, non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del suo ricorso il ricorrente denunzia violazione dell'art. 1137 cod. dlv., e vizi di motivazione. La censura è inammissibile. É ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (dopo la sentenza delle Sezioni Unite del 15 ottobre 1999, n. 716) il principio a termini del quale contro le sentenze del Giudice di pace in cause di valore non superiore a due milioni di lire, come quella di specie, e perciò da decidere secondo equità (abbia il giudice appli- cato un proprio criterio equitativo o si sia comunque rifatto a norme di 3 legge) il ricorso per cassazione è ammesso solo per il mancato ri- spetto delle nome processuali, o di norme sostanziali di rango supe- riore a quelle ordinarie, ossia delle norme costituzionali e di quelle comunitarie, e con esso non è consentito denunziare semplici vizi della motivazione, che non si risolvano nella sua assoluta carenza. Nulla sulle spese, perché l'intimato non ha svolto attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso. Roma, 19 dicembre 2002 Il presidente (Antonio Vella) L'estensore (Carlo Cioffi) Ven IL CANCELLIERE Di NU C OGITATA IN CANCELLERIA 26 H D 2003 Og IL CANCELLIERE Di NU 4