Cass. pen., sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 107
CASS
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata enunciazione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili

    La Corte d'appello ha ritenuto sufficientemente esplicitate, seppur in forma sintetica, le “ragioni della domanda agli effetti civili” ex art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., evidenziando le contestazioni formulate nelle imputazioni e il ruolo delle rispettive figlie minori quali persone offese, valorizzando la lesione del bene psichico-esistenziale del nucleo familiare nei reati sessuali in danno di minori che implica evidenti danni anche di natura morale e un conseguente coinvolgimento diretto dei genitori delle persone offese. La motivazione addotta dalla Corte territoriale risulta in linea con quell’orientamento giurisprudenziale che ammette la legittimazione dei prossimi congiunti al risarcimento del danno morale riflesso nei delitti sessuali contro i figli minori.

  • Rigettato
    Riqualificazione illegittima nella forma del tentativo

    Il tentativo di violenza sessuale risulta configurabile quando, pur in mancanza del contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta dal primo denoti il requisito soggettivo dell’intenzione di raggiungere l’appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo dell’idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale. Nel caso di specie, il ricorrente, a seguito di pressanti richieste di ottenere foto intime o video ritraenti la persona offesa, dopo aver ricevuto una foto del sedere della vittima, ha continuato a rivolgere alla stessa plurime richieste online volte ad ottenere foto o video dal contenuto erotico, costituendo tale condotta diretta inequivocamente a raggiungere l’intenzione di appagare i propri istinti sessuali, configurando il tentativo del reato di cui all’art. 609-quater cod. pen., poiché tali richieste sono idonee a compromettere la sfera sessuale della vittima, costringendola, a seguito di pressioni e insistenti richieste, a fare ciò che in altre circostanze non avrebbe fatto.

  • Accolto
    Duplice condanna per lo stesso materiale

    La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il reato di pornografia minorile e quello di detenzione di materiale pornografico non integrano due distinti illeciti ma rappresentano due diverse modalità di realizzazione del medesimo reato: la prima norma incrimina la produzione di detto materiale equiparandola alla realizzazione di esibizioni o spettacoli pornografici, mentre la seconda incrimina il procurarsi o detenere il materiale in questione, con la conseguenza che non possono concorrere tra loro se riguardano il medesimo materiale, mentre potrà sussistere il concorso tra i due reati ogniqualvolta il materiale oggetto della produzione e quello oggetto della detenzione siano diversi.

  • Accolto
    Mancanza di motivazione su materiale relativo ad "altre minori"

    La motivazione della Corte di appello non appare neppure rispondente al necessario standard giustificativo con riferimento al materiale pedopornografico detenuto dal ricorrente, ai sensi dell’art. 600- quater cod. pen., così come modificato dalla l. 172/2012. Sotto tale profilo, va dunque disposto l’annullamento con rinvio perché la Corte di appello proceda a motivare sul rinvenuto materiale di altre minori.

  • Rigettato
    Parzialità del risarcimento e "frantumazione" nella continuazione

    La Corte d’appello respinge la richiesta difensiva di riconoscimento dell’attenuante ex art. 62, n. 6, cod. pen., in quanto il carattere parziale del risarcimento effettuato non integra i presupposti previsti dalla legge per l’applicazione dell’attenuante speciale in questione, restando, dunque, valorizzabile ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche. In tema di reato continuato, qualora il risarcimento sia intervenuto mediante il versamento di una somma inferiore rispetto all’importo totale del danno, gli effetti dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. devono essere valutati applicando – in mancanza di diversa indicazione da parte del danneggiante – l’imputazione del risarcimento al debito più oneroso. L’entità del danno e l’efficacia della condotta riparatoria devono essere valutate in relazione ad ogni singolo reato e non al complesso di tutti i fatti illeciti avvinti dal vincolo della continuazione.

  • Accolto
    Aumento della penabase del reato più grave su impugnazione dell'imputato

    La Corte di appello, su impugnazione del solo imputato, ha escluso il reato base originario di cui al capo c), e assunto quale nuovo reato base quello di cui al capo a), muovendo per il calcolo della pena da una pena base maggiore (anni 6 e mesi 1) rispetto a quella fissata dal giudice nella sentenza di primo grado (anni 6). Seppur la Corte di appello abbia inflitto una pena inferiore a quella irrogata dal tribunale, tuttavia, deve ritenersi esistente la violazione del principio del divieto di reformatio in peius sancito dall’art. 597, comma 4 cod. proc. pen.

  • Accolto
    Mancanza di motivazione sui criteri di determinazione della pena

    Nella sentenza di secondo grado è totalmente assente la motivazione in ordine alla rideterminazione della pena operata dal giudice di secondo grado, il quale non tiene conto di alcun parametro di cui all’art. 133 cod. pen. né illustra alcun elemento ritenuto rilevante e decisivo ai fini del calcolo della pena, limitandosi ad indicare un mero “algoritmo numerico”, ritenuto quest’ultimo non idoneo a soddisfare il canone di una motivazione congrua e non apparente.

  • Accolto
    Mancanza di motivazione sulla misura della riduzione della pena

    La Corte di appello ha ridotto la pena da 6 anni ed 1 mese a 4 anni e 9 mesi (ossia riducendo la pena di 1 anno e 4 mesi), senza offrire alcuna congrua motivazione sulla misura adottata.

  • Accolto
    Mancanza di motivazione sull'estensione delle attenuanti generiche

    La Corte di appello ha disposto l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche solo al reato più grave, senza considerarle nell’aumento per il reato satellite di cui al capo d), non ha congruamente argomentato in merito all’ applicazione di tali circostanze generiche al solo reato più grave, non specificando di quali parametri – oggettivi o soggettivi – abbia tenuto conto, mancando, sul punto, una congrua e adeguata motivazione.

  • Accolto
    Mancata rideterminazione del quantum del risarcimento del danno

    La sentenza di appello che dichiari la nullità della sentenza di condanna di primo grado con riferimento ad una delle più imputazioni contestate all’imputato e poste a base di quella condanna, dispiega efficacia diretta sulla quantificazione del risarcimento del danno, pur in assenza di specifico gravame sul punto, comportando per il giudice, in forza dell’effetto devolutivo dell’appello di cui all’art. 574, comma 4, cod. proc. pen., l’obbligo di procedere alla rideterminazione della somma che era stata liquidata a titolo risarcitorio in primo grado con riferimento a tutte le imputazioni per le quali vi era stata condanna. La Corte di appello ha riformato in bonam partem la sentenza, disponendo l’assoluzione per il capo b), l’assorbimento per il capo c) e riqualificato in forma tentata per il capo a), tuttavia, non ha tenuto debitamente conto delle modifiche relative alla responsabilità penale dell’imputato, le quali incidono sul quantum, ossia sulle statuizioni civili, senza, di conseguenza, aver effettuato una loro rideterminazione, ma soltanto avendo confermato le somme equitativamente liquidate in primo grado.

  • Accolto
    Applicazione della pena accessoria nonostante pena inferiore a 5 anni

    La sospensione ex art. 32, comma terzo, cod. pen. opera solo se la pena inflitta è non inferiore a cinque anni. Nel caso di specie, la Corte di appello ha revocato la pena accessoria dell’interdizione legale, senza però revocare la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, la quale era stata applicata con la sentenza di primo grado. Poiché la pena inflitta dai giudici di secondo grado è di anni 3, mesi 6, giorni 20 e non ricorrendo neppure la condizione legale di cui all’art. 32., comma terzo, cod. pen., tale sospensione avrebbe dovuto essere revocata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 107
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 107
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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