Sentenza 4 aprile 2014
Massime • 1
In materia di misure di prevenzione, la competenza per territorio nei procedimenti relativi a soggetti la cui pericolosità si fonda su indizi di appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso, va individuata con riferimento al luogo ove si trova il centro organizzativo e decisionale del gruppo criminale, in quanto luogo di manifestazione della capacità di intimidazione del gruppo medesimo. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che, con riferimento ai gestori di imprese di un gruppo criminale, assumesse rilevanza la diversità del luogo in cui gli stessi esercitavano il potere di condizionamento del mercato, rispetto a quello in cui si trovava il centro decisionale della cosca, osservando che il predetto potere di condizionamento era il frutto di una pregressa riconoscibilità di quest'ultima).
Commentario • 1
- 1. Assolto nel penale, ammissibile miura di prevenzione? (Cass. 11846/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2014, n. 51076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51076 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 04/04/2014
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI EP - Consigliere - N. 1082
Dott. CAPRIOGLIO Piera MA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 32169/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO EP N. IL 18/06/1980;
ZZ RM NT N. IL 10/06/1944;
ZZ OS N. IL 02/10/1946;
CO PA N. IL 21/02/1985;
ZZ EP N. IL 20/09/1984;
CO RM N. IL 17/08/1947;
BO UN N. IL 05/06/1954;
ZZ NA N. IL 12/06/1983;
BO CO N. IL 17/06/1959;
avverso il decreto n. 9/2013 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 15/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA AN che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di ZA IU e CO ME con rigetto dei restanti ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di RE AB, Sezione per le Misure di Prevenzione, in data 2.7.2008 (udienza conclusiva della procedura) 28.6.2010 (data del deposito) decideva in primo grado su proposta applicativa di misure di prevenzione personali e/o patrimoniali depositata il 13 luglio 2007 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PA nei confronti - per quanto qui rileva, data la qualità di ricorrenti - di:
- CO EP classe 1980;
- ZA ME AN classe 1944;
- ZA IO classe 1946;
- CO LE classe 1985;
- ZA EP classe 1984;
- CO ME classe 1947;
- BO UN classe 1954;
- ZA IU classe 1983;
- BO CE classe 1959.
Il Tribunale applicava la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nei confronti di CO EP (anni quattro), ZA ME (anni tre), ZA IO (anni tre), CO LE (anni tre), ZA EP (anni tre), CO ME (anni due) nonché nei confronti dei non ricorrenti CO LE e OS MA EL, per anni due.
Disponeva altresì la confisca di numerosi beni già oggetto di sequestro in data 19.7.2007, ritenuti nella disponibilità dei soggetti destinatari della misura personale, ed in particolare :
- quote sociali e patrimonio aziendale della srl TRA.CO.CEM (unico socio e amministratore CO EP del 1980);
quote sociali e patrimonio aziendale della srl TRA.REC. (unico socio e amministratore CO LE del 1985);
- quote sociali e patrimonio aziendale della srl C.M.G. (unico socio e amministratore ZA EP del 1984):
- ditta individuale MI CATERINA;
- patrimonio aziendale della ditta individuale ZZ NA;
- patrimonio aziendale della ditta individuale BO UN;
- patrimonio aziendale della ditta individuale ET IA CARMELA;
- in riferimento a ZA ME n. 1 fabbricato e n. 5 terreni, meglio descritti nel dispositivo del decreto;
- in riferimento a BO UN (coniuge di ZA ME) n. 1 fabbricato e n. 5 terreni, meglio descritti nel dispositivo del decreto;
- in riferimento a CO EP n. 1 fabbricato e n. 1 terreno, meglio descritti nel dispositivo del decreto;
in riferimento a CO LE n. 1 fabbricato, meglio descritto nel dispositivo del decreto;
- in riferimento a OS MA EL n. 1 terreno meglio descritto in dispositivo;
- numerose autovetture indicate nel dispositivo del decreto. La Corte d'Appello di RE AB, decidendo sulle impugnazioni ivi proposte con decreto del 15 novembre 2012 :
- rigettava la proposta applicativa di misura di prevenzione nei confronti di OS MA EL e CO LE soggetti non ricorrenti disponendo la restituzione dei beni correlati a OS EL;
- dichiarava non luogo a provvedere nei confronti di CO ME (ricorrente);
- disponeva la restituzione di un saldo attivo di conto corrente intestato a ZA LE;
- riduceva la durata delle misure personali (anni tre per CO EP, anni due e mesi sei per ZA ME, ZA IO, CO LE, ZA EP);
- confermava nel resto il decreto di primo grado.
1.1 La vicenda oggetto del procedimento concerne essenzialmente il - ritenuto - condizionamento mafioso operato dalla cosca ZA- IM nel territorio di PI ME nel settore della distribuzione del cemento attraverso la gestione di imprese commerciali e di trasporto, che agivano come distributori/grossisti del materiale in questione, prodotto dalla centrale della TA spa sita in BO LE.
Il potere di intimidazione della cosca ZA-IM viene ricollegato all'agire di IM IC (latitante dal 1998 e sino al luglio del 2012, condannato all'ergastolo per omicidio e associazione mafiosa) e del cognato di costui, ZA EP classe 32.
Tali soggetti risultano - per gli esiti di pregresse vicende giudiziarie - inseriti nella associazione criminale denominata 'ndrangheta ed operante nell'intera regione AB. ZA EP del 32 veniva raggiunto già negli anni 70 da provvedimenti applicativi di misure di prevenzione (nel 1971 e nel 1976) in cui venne esaminata la sua ascesa economica nel settore del trasporto del cemento dalla centrale di BO Marina ed i suoi rapporti con il capo storico della 'ndrangheta MA AM di Gioia Tauro.
La condanna per estorsione (del gennaio 1980) nei confronti della ditta CO (appaltatrice di lavori stradali) non ne frenava l'ascesa imprenditoriale, caratterizzata nel corso del tempo da un piu' intenso rapporto intercorso con la società TA s.p.a.(destinatane nel corso del procedimento di un provvedimento di sospensione temporanea dalla amministrazione dei beni - ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 3 quater - relativo al ramo calabrese della durata di mesi 12) che ne consentiva di fatto il ruolo di mediatore tra il produttore industriale e gli acquirenti finali del prodotto.
Secondo quanto esposto nella decisione di primo grado è evincibile una linea di continuità nell'agire mafioso del gruppo Mazzagati, sin dagli anni 70, posto che le attività originariamente intraprese da ZA EP del 32 vengono nel corso del tempo - date le vicende giudiziarie che colpiscono tale soggetto - trasferite a - rectius di fatto proseguite da - persone legate allo stesso da stretti vincoli di parentela: ZA ME del 44 è il fratello di EP ed è il gestore della ditta MI, altro fratello è ZA IO del 46 anch'esso di fatto coinvolto nella gestione della MI, CO ME del 47 è il genero di ZA EP per aver sposato la figlia SC e risulta fideiussore della TR e della LI, i fratelli CO EP del 1980 (socio unico e amministratore della TR), CO LE del 1985 (socio unico e amministratore della EC) e CO LE del 1981 sono i nipoti di ZA EP (figli di CO ME e ZA SC, così come ZA EP del 1984 (figlio di ZA LE), socio unico e amministratore della CM. Costoro proseguono, si ritiene con analoghe modalità operative, il rapporto di sostanziale monopolio nella distribuzione del cemento prodotto dalla EN calabrese.
Tale attività viene operata anche svuotando di significato i provvedimenti di sequestro e confisca che nel corso del tempo avevano colpito le entità economiche riferibili alla famiglia ZA - IM.
Risulta altresì - secondo quanto affermato nella decisione di primo grado (a pag. 19) - che la ditta MI, riferibile a ZA ME riusciva ad ottenere prezzi di favore dalla TA per l'acquisto del prodotto, che veniva successivamente posto in commercio ad un prezzo decisamente superiore a quello di mercato (circa il 30% in più) con margini di guadagno ampiamente anomali - in eccesso - e del tutto estranei ad una ordinaria logica di mercato, dunque spiegabili solo in rapporto alla capacità di condizionamento derivante dalla caratura mafiosa del gruppo, sia sul produttore che sugli acquirenti finali.
Va precisato, sul tema, che la EN s.p.a. (società fondata nel 1864, quotata in borsa) risulta essere il quinto produttore di cemento nel mondo (è presente in 22 paesi). In Italia, dopo aver acquisito il controllo - nel 1997 - di LC spa è l'impresa leader nazionale nel settore e possiede sul territorio nazionale 16 impianti produttivi di cemento (nonché 24 cave e 132 impianti di calcestruzzo). L'impianto di BO LE è l'unico per la regione AB. Risulta inoltre dalle attività di indagine che nonostante la precaria organizzazione aziendale e le scarse garanzie formali di solvibilità (in contrasto con le linee-guida di una azienda come la TA) le ditte riferibili ai ZA (in particolare la MI, la TR, la CM e la LI NA) erano 4 dei 6 grossisti distributori del cemento prodotto dalla centrale calabrese di BO LE.
Ciò significa che una quota stimata tra il 30% e il 40% delle vendite di cemento sfuso dell'impianto TA calabrese avveniva - in larga misura - attraverso tali imprese "intermediarie" verso i clienti finali. Le imprese del gruppo ZA, prima descritte, vengono pertanto ritenute imprese "mafiose" sia in rapporto all'origine dei capitali investiti che in riferimento alle descritte modalità operative, in quanto capaci di imporsi nel mercato - ottenendo trattamenti di favore da parte della TA - nonostante la precaria strutturazione aziendale, attraverso il potere di condizionamento derivante dal rapporto di parentela dei gestori con esponenti di rilievo della consorteria mafiosa. Gli indizi di pericolosità qualificata (L. n. 575 del 1965) personale venivano desunti (si vedano le pagg. 53 e ss. del decreto di primo grado) dal contributo prestato - a vario titolo - nella gestione delle citate aziende, posto che l'attività economica risultava essere - per le sue concrete modalità di svolgimento - funzionale agli interessi dell'organizzazione economico-mafiosa e fondava gli ampi margini di guadagno sulla capacità di intimidazione e di alterazione delle regole della concorrenza derivanti dall'operare del gruppo mafioso di riferimento. I beni aziendali e personali riferibili ai proposti risultano pertanto strettamente correlati all'operare mafioso delle aziende e non possono essere ritenuti di lecita provenienza.
Ciò portava il Tribunale ad applicare le misure di prevenzione personali e patrimoniali prima descritte.
1.2 La Corte d'Appello di RE AB, nel decreto emesso il 15 novembre 2012:
- dava atto della sopravvenuta revoca della misura personale applicata a CO ME, intervenuta in data 10.11.2011 per sopravvenuto difetto di attualità della pericolosità sociale;
- riassumeva i contenuti del decreto di primo grado in punto di constatazione della profonda alterazione delle regole di mercato nel settore della distribuzione del cemento nell'area interessata e di riconducibilità di tale alterazione al potere di intimidazione della cosca ZA - IM;
- in particolare evidenziava la sequenza cronologica in punto di costituzione delle diverse imprese aventi comune settore operativo (TR anno 2001, EC anno 2004, CM anno 2005) e in punto di incremento del volume d'affari delle altre ditte già esistenti (ditta MI) in concomitanza con azioni giudiziarie dirette verso le compagini societarie già individuate nei precedenti decreti di prevenzione (in particolare la LI IU s.a.s.);
- illustrava il contenuto degli atti di appello . Quanto alla parte motiva, la Corte territoriale:
A) rigettava due questioni di competenza, territoriale e funzionale. La prima riguardava la competenza del Tribunale di RE AB (luogo di celebrazione della procedura di primo grado) posto che secondo alcune difese il luogo ove si era manifestata la contestata pericolosità era non già quello del comune di PI ME (ricadente in provincia di RE AB) ma quello di Catanzaro, sede delle società TR e EC, o al più quello BO LE per i contestati rapporti privilegiati con la centrale TA (luoghi entrambi ricadenti nella giurisdizione di Catanzaro).
La Corte sul tema precisava in primis che la ditta MI (anch'essa in sequestro) operava nel territorio di PI ME e che quasi tutti i proposti erano residenti in tale comune. Ma soprattutto evidenziava che il centro decisionale del gruppo criminoso era indubbiamente in PI ME, luogo che rappresentava - al di là dell'agire commerciale - il territorio su cui si esprimeva il radicato potere di intimidazione della cosca. Dunque era corretta l'attribuzione di competenza al Tribunale di RE AB, in quanto tale attribuzione seguiva il criterio giurisprudenziale del luogo di concreta manifestazione della pericolosità del gruppo di stampo mafioso. La seconda, di tipo funzionale, riguardava la titolarità del potere di proposta. La proposta era stata infatti elaborata dalla Procura della Repubblica di PA (circondario di PI ME) vigenti le norme che - nel 2007 -regolamentavano il potere in questione senza attribuzione del medesimo alla Procura sita nel capoluogo di provincia. Solo con D.L. 23 maggio 2008, n. 92 (conv. in L. 24 luglio 2008, n. 125) è intervenuta modifica normativa in tal senso, non incidente sulla validità dell'atto compiuto e depositato in epoca antecedente (secondo il noto principio tempus regitactum).
B) rigettava questione relativa al limite temporale annuale tra sequestro e confisca (nel caso in esame superato) affermando, sulla scia di consolidata giurisprudenza, che tale limite non trova applicazione in ipotesi di richiesta congiunta di misure personali e patrimoniali. C) così motivava circa la censure di merito:
- convalidava il giudizio di "appartenenza" dei proposti alla consorteria mafiosa ZA/IM nel senso precisato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità nel campo della prevenzione personale;
- riteneva infondata la prospettata autonomia imprenditoriale tra l'azienda MI (ZA ME e IO) e le iniziative intraprese dai fratelli CO (la TR, la EC) nonché da ZA EP classe 84 (la CM) mentre riteneva fondata l'incidenza mafiosa sulla costituzione e sul modus operandi di tali imprese.
La Corte ampliava la ricostruzione in fatto del ruolo e della figura criminale di ZA EP del 32, riprendendo temi trattati in sede giudiziaria (sentenza per la vicenda CO, successivo decreto di prevenzione del 1984, sentenza emessa dalla Corte di Assise d'Appello di RE AB nel 2003, ulteriore sentenza di primo grado emessa dal GUP di RE AB nel 2003) che consentivano di apprezzare l'intensità del percorso associativo oggetto di tali precedenti giudizi (condanna per associazione di stampo mafioso dal 1992 sino ai primi anni 2000, condanna per concorso in triplice omicidio avvenuto nel 1997, collegamenti con esponenti di vertice della 'ndrangheta).
In una di tali vicende giudiziarie era stata sottoposta a sequestro la LI NA s.a.s. per le stesse ragioni - agire mafioso nel settore della distribuzione del cemento - che sono state evidenziate nel decreto di primo grado a sostegno della confisca delle aziende qui scrutinate.
Si evidenzia continuita' gestionale tra tale società LI e la TR srl, il che dimostra il finalismo elusivo posto a base della costituzione delle nuove imprese.
Vi è prova, secondo la Corte territoriale, della vitalità della cosca di riferimento almeno sino al 2001.
Viene inoltre ricostruita la serie di relazioni tra ZA EP ed i gestori dei complessi aziendali e viene pertanto ribadita l'unitarietà del gruppo imprenditoriale e la sua diretta derivazione dalle precedenti iniziative del ZA EP classe 32.
Circa la quota di incidenza delle società del gruppo nel settore interessato (trasporto e vendita del cemento prodotto dalla centrale TA calabrese) la Corte esaminava le argomentazioni del consulente di parte prof. PI e le riteneva non idonee a contrastare in modo adeguato le conclusioni cui era giunto il giudice di primo grado.
Ciò perché l'incidenza va considerata nell'ambito territoriale calabro e rispetto alla "quota" che TA aveva deciso di lasciare affidata ai cd. grossisti.
In tale ambito le imprese riferibili ai ZA-CO coprivano la quota del 45% (sul totale vendite a grossisti, campione anno 2006, antecedente al sequestro) ritenuta "di assoluto rilievo, soprattutto se posta in relazione alle ridotte dimensioni e alla carenza dei mezzi che caratterizzavano alcune delle imprese del gruppo". Viene ritenuto significativo il fatto che CO EP gestisse - di fatto - in costanza di amministrazione giudiziaria di quest'ultima, la LI s.a.s. (sequestrata in danno del capo- cosca) ed al contempo dava avvio alla TR, il che dimostrava l'esistenza di quella linea di continuità già individuata dal giudice di primo grado.
A nulla rilevava, su tale aspetto, l'esistenza di una copertura per la presenza in azienda (la LI) del CO (autorizzazione chiesta dagli amministratori giudiziari) posto che il dato rilevante risulta essere, appunto, la continuità di azione valutata nel suo complesso ed ex posi.
Inoltre, l'esistenza - in realtà - di un unico gruppo aziendale (di cui le diverse soggettività giuridiche rappresentavano una mera facciata) è comprovata - per la Corte di merito - dal confronto tra la scarsezza di mezzi in uso alla ditta MI (solo due automezzi, un unico autista) e il volume di affari della medesima, circostanza idonea a documentare il travaso di commesse con le altre compagini societarie (si vedano i calcoli effettuati dalla Corte e riportati a pag. 51, nonché le ulteriori considerazioni ivi espresse). Inoltre la stessa ditta CM operava addirittura senza disporre di mezzi di trasporto e si serviva del parco automezzi della TR.
Anche sul piano commerciale trovava ampia conferma la abnorme maggiorazione del prezzo imposto agli acquirenti del prodotto dalle imprese del gruppo ZA-CO (si vedano gli elementi di fatto riportati da pag. 59 a pag. 66 del decreto impugnato), in ciò ravvisandosi ampia conferma del radicato potere di intimidazione ricollegato alle circostanze prima evidenziate (i clienti iniziano a lamentarsi solo dopo l'intervenuto sequestro di una delle aziende, in diverso procedimento penale).
Da ciò derivava, essenzialmente, la conferma della maggior parte delle statuizioni contenute nel provvedimento di primo grado (come ricordato in apertura).
Si riteneva, in particolare:
- compreso nella decisione di confisca di primo grado (pag. 66) il consistente patrimonio mobiliare (titoli per circa cinque milioni di Euro) oggetto di sequestro (già in diverso procedimento penale) presso il Banco di Napoli di PI ME nella disponibilità di ZA ME e BO UN, ritenuto non solo di per sè ingiustificato rispetto alle dimensioni dell'azienda di famiglia (ditta MI) e ai redditi dichiarati (anche considerando il verosimile apporto dato dall'azienda agricola riferibile alla BO) ma soprattutto la prova (non essendovi altra fonte di reddito) dell'incredibile vantaggio economico di cui il ZA di fatto godeva nel rapporto da un lato con la TA, dall'altro con la clientela degli acquirenti;
- circa tale aspetto non poteva dirsi ostativa la decisione con cui nell'anno 1999 venne ritenuta assente (sempre in sede di prevenzione) la pericolosità sociale del ZA ME, in virtù delle successive acquisizioni probatorie e della particolare natura del giudicato in tema di misure di prevenzione (peraltro già in quella sede veniva evidenziata la consistente sproporzione di valori tra i redditi e gli investimenti ma non veniva realizzata confisca alcuna per la inesistenza della possibilità giuridica di confisca disgiunta);
- pienamente dimostrato, in virtù dell'esame dei dati contabili, dei volumi di affari, dei costi di avviamento e delle altre circostanze di fatto già illustrate, il nesso di derivazione tra le imprese TR, EC, CM e le precedenti attività del ZA EP del 32, anche attraverso il travaso di clientela dalla LI IU s.a.s. in regime di sequestro;
- si riteneva altresì ricompresa nel decreto di confisca (pag. 87) la consistenza patrimoniale in titoli e valori riferibile a ZA IO e BO CE (pur non espressamente menzionata nel dispositivo di primo grado) attesi i riferimenti contenuti in motivazione, la natura del provvedimento e l'evidente refuso contenuto nel dispositivo (nel cui ambito si compie riferimento iniziale ai beni oggetto di sequestro in data 19 luglio 2007). La statuizione di confisca (pag. 89) ricomprende, pertanto, tanto i valori mobiliari sequestrati in danno di ZA ME (e BO UN) che quelli sequestrati in danno di ZA IO (e BO CE).
Si confermavano pertanto le misure personali nei confronti di ZA ME, ZA IO, CO EP, CO LE e ZA EP classe 84 (con i limiti di durata indicati in apertura) nonché le misure patrimoniali (con le esclusioni riportate in premessa) posto che la capacità reddituale derivante dalla attività imprenditoriale mafiosa dei proposti è da considerarsi - per se stessa - illecita e dunque inidonea (data la modestia delle altre fonti reddituali) a giustificare gli acquisti e gli investimenti. La Corte pertanto conferma la natura sostanzialmente pertinenziale della confisca, nel senso di derivazione delle ricchezze dall'attività di impresa mafiosa. Nei confronti di CO ME, essendo sopravvenuta la revoca si dichiarava non luogo a provvedere per difetto di interesse.
2. Il contenuto essenziale dei ricorsi.
Avverso detto decreto da ultimo indicato hanno proposto ricorso per cassazione i destinatari delle misure personali CO EP, ZZ RM NT, ZZ OS, CO PA, ZZ EP, nonché CO RM (soggetto cui la misura era stata nelle more revocata) ed i terzi intestatari di beni confiscati BO UN, ZZ NA e BO CO.
2.1 il ricorso proposto nell'interesse di CO EP dal difensore avv. Gaito articola più motivi.
Con il primo si deduce la nullità del decreto per intervenuta violazione delle norme regolatrici della competenza. Il luogo di manifestazione delle condotte pericolose attribuite a CO EP era - si ribadisce - Catanzaro, luogo ove operava l'impresa TR ritenuta assistita dal condizionamento mafioso.
Dunque la Procura competente (circondariale o distrettuale) era quella di Catanzaro ed il Tribunale competente era parimenti da individuarsi in quello di Catanzaro.
Si indicano i dati normativi di riferimento e la linea interpretativa giurisprudenziale sulla nozione di "dimora" e sulla natura funzionale del difetto di competenza rilevabile ex officio sino in sede di legittimità.
Si sottopone a critica la motivazione con cui la Corte territoriale ha rigettato la questione in quella sede proposta. Ciò perché il sistema della prevenzione non prevede l'ipotesi della competenza per connessione ed inoltre l'introduzione di criteri discrezionali (individuazione del luogo ove la cosca avrebbe radicato il potere di intimidazione condotte di maggior spessore o rilevanza etc.) finirebbe con il violare il precetto costituzionale di cui all'art. 25 Cost.. Con il secondo motivo si propone di sollevare incidente di costituzionalità in riferimento alla disposizione (L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11) limitativa dei contenuti del ricorso per cassazione (esclusione dei tipici vizi motivazionali ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E) e limitazione alla sola "violazione di legge").
Il motivo è particolarmente articolato. Si confronta l'attuale disciplina con i principi costituzionali del giusto processo1 e si prende in esame la pronunzia (321 del 2004) con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'infondatezza della questione. Si ribadisce che l'attuale disciplina limitativa (alla violazione di legge, intesa come assenza grafica della motivazione o apparenza della medesima) è frutto di un vizio di coordinamento tra le norme vigenti all'epoca di introduzione della L. del 1956 (il codice del 1930 prevedeva come ipotesi di nullità della sentenza anche il vizio di contraddittorietà della motivazione) e la nuova sistemazione organica dei vizi della decisione adottata con il codice del 1988 (nullità per mancanza della motivazione diversa articolazione del motivo di ricorso avverso i vizi della motivazione), assetto non più sopportabile - sul piano sistematico - dopo la definitiva giurisdizionalizzazione delle misure di prevenzione. Si citano, su tale ultimo tema, gli approdi giurisprudenziali più recenti e significativi di questa Corte di legittimità e della CEDU, tali da superare - in chiave sistematica - le ragioni di diniego opposte dalla Corte Costituzionale nella decisione del 2004. Con il terzo motivo si denunzia violazione di legge circa la ricorrenza dei presupposti applicativi della misura personale. Non vi sono concreti indizi di "appartenenza" di CO EP ad una associazione mafiosa. La Corte avrebbe in realtà utilizzato per definire i contorni della misura personale elementi di fatto che al più potevano dar luogo alla sola misura patrimoniale (pericolosità dell'agire economico).
Ma tale inversione metodologica non è consentita dalle norme, posto che anche dopo l'entrata in vigore del principio della confisca "disgiunta" resta necessaria la verifica - anche in via incidentale - della pericolosità della persona.
CO EP è incensurato e non è sottoposto ad alcun procedimento per reati collegati all'area della mafiosità. Il fatto di essere il nipote di ZA EP del 32 non può determinare alcuna qualificazione di appartenenza nel senso previsto dalla legge.
Nè tale appartenenza può farsi derivare dall'analisi dei rapporti commerciali, restando indimostrato il dato di partenza, ossia l'incidenza di un preteso gruppo mafioso sul contenuto delle contrattazioni.
La Corte si affida a presunzioni non basate su dati obiettivi e contrastate dalla consulenza di parte del prof. PI in modo efficace e sottovalutato.
Si contesta in particolare il rilievo attribuito al dato cronologico di costituzione della TR nel 2001 in corrispondenza del sequestro e della gestione giudiziaria della ditta IM. Vi era stata richiesta di ausilio da parte dei custodi giudiziari (accolta dal giudice procedente) della IM motivata in relazione alle capacità imprenditoriali del CO e la TR non può essere definita una prosecuzione della IM.
Dunque mancherebbe del tutto il substrato fattuale per poter giungere ad una qualificazione di appartenenza di CO EP ad un sodalizio mafioso, nemmeno specificato nei suoi contorni soggettivi. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione alla disposta confisca (quote e beni della TR).
La mancanza del presupposto della pericolosità qualificata rende invalida anche la misura patrimoniale.
In ogni caso non vi è un reale ragionamento giustificativo, posto che la Corte fa derivare dal preteso agire mafioso dell'impresa la confisca dei beni, ritenuti tutti di illecita provenienza. La difesa aveva invano allegato rappresentazione delle modalità di costituzione dell'azienda TR e della legalità del suo operare, con radicamento nel mercato derivante da strategie commerciali in punto di dilazione dei pagamenti, al fine di contrastare l'ipotesi di accusa. Tali allegazioni non risultano, di fatto, esaminate.
2.1 bis sempre nell'interesse di CO EP è stato proposto un secondo ricorso dal difensore avv. Gambardella.
Con tale ricorso si deduce ulteriore vizio di nullità del decreto di secondo grado, correlato alla mancata presenza in udienza del proposto in data 8 marzo 2012.
Per tale data, infatti, CO EP - sottoposto all'obbligo di soggiorno (in Catanzaro) in forza della esecutività del decreto di primo grado - aveva prodotto istanza tesa ad ottenere autorizzazione a recarsi in udienza e successivamente presso uno studio professionale.
La Corte non autorizzava il temporaneo allontanamento dal comune di residenza (decreto del 6 febbraio 2012) in ciò rendendo impossibile la partecipazione all'udienza.
Sussiste, pertanto, nella prospettiva del ricorrente la violazione del contraddittorio partecipativo con conseguente nullità del decreto impugnato.
2.2 Il ricorso proposto nell'interesse di CO LE dal difensore avv. D'Ascola articola più motivi.
Con il primo motivo si ripropone la questione di nullità del decreto per vizio di competenza funzionale dell'organo proponente (Procura di PA) e dell'organo decidente (Trib. e C.App. RE AB). Anche l'attività della EC - impresa gestita da CO LE - si svolgeva nel territorio di Catanzaro, ove il proposto era residente e dove avevano sede gli uffici commerciali della società (nonché sede legale la medesima).
Gli argomenti a sostegno si allineano, pertanto, al contenuto del primo motivo del ricorso - già illustrato - proposto nell'interesse di CO EP.
Con il secondo motivo si deduce violazione di legge ed assenza di motivazione circa la sussistenza dei presupposti applicativi della misura personale e patrimoniale.
Anche CO LE risulta incensurato e non è mai stato coinvolto nelle dinamiche di accertamento della cosca ZA- IM.
La EC si occupava del solo trasporto per conto terzi (del cemento) e il decreto impugnato non individua prassi commerciali che possano risultare indicative della riedizione di un potere di intimidazione ritenuto appartenente al nonno materno. Il rapporto commerciale intrattenuto con l'azienda del fratello (TR) era trasparente e non può costituire indizio di appartenenza ad una consorteria mafiosa, nel senso richiesto dalla norma di riferimento.
Gli indizi posti a base del ragionamento decisorio non possono dirsi, pertanto, assistiti da certezza, il che travolge interamente la motivazione espressa.
Nessun accertamento è stato compiuto, infatti, sulla ritenuta circolarità del rapporto economico tra le varie imprese, posto che il decreto si limita ad affermare che i volumi di affari della ditta MI erano maggiori rispetto alle ordinarie possibilità aziendali, ma da ciò non deriva la conseguenza ipotizzata dalla Corte (trasferimento di fatto delle commesse sulle altre imprese del preteso gruppo).
Da ciò la considerazione della inconsistenza indiziaria, anche in riferimento alla esistenza di un potere di intimidazione che sarebbe derivato solo dalla spendita del nome di ZA EP del 32.
La motivazione in punto di confisca risulta, inoltre, astratta e generalizzante.
La stessa, peraltro, non tiene conto delle specifiche produzioni operate dalla difesa in rapporto alla provenienza dell'investimento iniziale e alla lineare condotta commerciale della EC.
2.2bis Il ricorso proposto nell'interesse di CO LE dal difensore avv. Managò articola unico motivo comprendente più censure.
Si deduce violazione di legge per assenza di motivazione circa i presupposti applicativi della misura, mancato esame della memoria a discarico sulla attività commerciale della EC, vizio in punto di competenza funzionale (argomenti già evidenziati nei precedenti ricorsi, alla cui illustrazione si opera rinvio).
Si afferma inoltre che sarebbe stata formulata richiesta di trattazione in pubblica udienza non accolta dalla Corte di secondo grado.
Si contesta la valenza indiziante degli elementi posti a carico del CO LE, in particolare per quanto riguarda la comune strategia imprenditoriale ritenuta sussistente nel decreto. La Corte ha inoltre trascurato la valenza neutralizzante di elementi a discarico di natura testimoniale che confermavano l'assenza di intimidazioni nello svolgimento dei rapporti commerciali della EC. Si ribadiscono le censure relative al provvedimento di confisca in modo analogo a quanto già evidenziato nell'illustrare il ricorso di cui al punto 2.1.
2.3 il ricorso proposto nell'interesse di ZA EP classe 84 dal difensore avv. Milicia articola più motivi. Con il primo si ripropone la duplice questione di competenza funzionale (in riferimento all'organo proponente e all'organo decidente) già illustrata in relazione ai precedenti ricorsi. In particolare, pure avendo nel caso in esame l'azienda CM (riferibile al ricorrente) sede legale nel territorio di PI ME, è pur vero che i rapporti commerciali prevalenti si svolgevano nel territorio di Catanzaro e BO LE (luogo ove era ubicata la centrale produttiva TA).
A tali rapporti è stata attribuita una qualifica di illiceità, il che comportava l'attribuzione del potere di azione alla Procura di Catanzaro e di giudizio al Tribunale di Catanzaro.
Con il secondo si deduce violazione di legge relativa ai presupposti applicativi della misura.
L'azienda CM è stata costituita solo nel novembre 2006 (il sequestro è del luglio 2007) e nel breve periodo di operatività libera da vincoli non risultano poste in essere azioni lesive della altrui libertà di determinarsi.
Dunque non può ritenersi la gestione aziendale produttiva di una appartenenza ad alcun sodalizio mafioso.
Nè l'ipotesi di essersi avvantaggiato di condizioni preesistenti potrebbe comportare tale conseguenza, in virtù dei caratteri tipici della fattispecie evocata, nel caso in esame assenti (non vi è prova di impiego di capitali mafiosi o di diretta strumentalità dell'agire con gli interessi della cosca).
Il ZA EP del 1984 ha subito, pertanto, conseguenze negative non correlate ad un suo agire ma derivanti da una pretesa continuità delle attività di impresa rispetto a quelle gestite, anni addietro dal nonno. Ciò risulta essere un ampliamento non consentito della nozione di "appartenenza" prevista dalla L. n. 575 del 1965. Il ricorrente rivendica pertanto una piena autonomia da tali precedenti attività, non apparendo possibile una sorta di permanente interdizione generazionale lì dove siano stati utilizzati metodi mafiosi anni addietro.
Vi è pertanto anche in tal caso la già segnalata "circolante" del ragionamento probatorio, posto che dalle stesse modalità di esercizio dell'impresa (peraltro del tutto lecite) si pretende di ricavare la qualità di appartenente alla consorteria mafiosa. Con il terzo motivo si deduce la carenza assoluta di motivazione circa i presupposti delle misure imposte.
Si contesta la valenza indiziante degli indicatori riportati dalla Corte al fine di dimostrare la "continuità di azione" tra l'agire di ZA EP del 32 e le iniziative intraprese dal 2001 in poi da nipoti o fratelli dello stesso.
Si assume trascurata la consulenza difensiva nella parte in cui viene esaminata la correttezza dell'agire commerciale della CM. Si evidenzia altresì che la verifica circa la maggiorazione del prezzo di vendita ha riguardato un solo cliente della ditta MI e le conclusioni sono state arbitrariamente estese alle altre ditte in contrasto con le acquisizioni di natura testimoniale. Ciò determina nullità del decreto per assenza di motivazione e non può essere confinato nel non rilevabile vizio per illogicità della motivazione.
2.4 il ricorso proposto nell'interesse di ZA IO e BO CE dal difensore avv. Staiano articola più motivi. Con il primo si deduce nullità della decisione in riferimento al vizio di incompetenza funzionale della autorità proponente. Si tratta di motivo solo apparentemente comune a quelli già illustrati (la comunanza riguarda la natura del vizio ma non le sue ragioni concrete).
Qui, infatti, va evidenziato che si deduce il vizio sotto altro e diverso profilo, posto che si afferma l'incompetenza funzionale della Procura della Repubblica di PA in favore di quella TU di RE AB (e non in favore di quella di Catanzaro). Ciò in riferimento ai contenuti della D.L. n. 92 del 2008 che attribuiva al Procuratore TU la competenza in rapporto alle ipotesi di pericolosità mafiosa.
Tale norma risultava ricognitiva di un precedente orientamento giurisprudenziale ed in ogni caso ne era stata invocata l'applicazione prima dell'apertura del procedimento camerale di primo grado.
Da ciò sarebbe dovuta derivare la sua immediata applicazione con declaratoria di inammissibilità della proposta formulata dal Procuratore di PA.
Con il secondo si deduce violazione di legge in rapporto alla decisione di confisca, adottata ad oltre un anno dal sequestro. Il termine previsto dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter è perentorio (si cita sul punto Sez. U. n. 32 del dicembre 2000) e ciò anche in rapporto all'assenza di impugnabilità del sequestro. Decorso detto termine il giudice è privo del potere di emettere il decreto di confisca, affetto da vizio di nullità.
Con il terzo motivo si deduce violazione di legge sud specie assenza di motivazione circa la ricorrenza dei presupposti focalizzanti le misure disposte.
Il difensore assume l'assenza di una formale statuizione circa la confisca di titoli di investimento pari ad Euro 150.000 e libretto di deposito con giacenza pari ad Euro 7.200,00, cointestati ai ricorrenti.
Non vi è menzione espressa di detti beni nel dispositivo di primo grado, ne' può essere condivisa l'affermazione della Corte territoriale che sostiene trattarsi di un mero refuso essendo chiara la volontà (attraverso l'esame della motivazione) del giudice di primo grado di non occuparsi del tema.
Ciò perché tale (pretesa) motivazione manca del tutto. Peraltro non si è dato conto dell'esame delle ragioni difensive contenute in una memoria depositata per l'udienza del 2.7.2008 (riprodotta integralmente nel ricorso).
Con il quarto motivo si deduce ulteriore motivo di nullità in riferimento alle modalità di celebrazione del procedimento in appello.
Le difese avevano chiesto trattazione in pubblica udienza. La Corte tuttavia ha notificato avviso di trattazione in camera di consiglio per l'udienza del 9 giugno 2011.
Solo alla successiva udienza del 10 novembre 2011 la Corte di secondo grado - su sollecitazione dei difensori presenti - ha dato disposizioni tese alla prosecuzione del procedimento in pubblica udienza.
A ciò tuttavia non è seguita una formale rinnovazione degli avvisi, secondo i ricorrenti necessaria.
Il vizio si sarebbe sanato - si assume - solo mediante rinnovazione dell'avviso di trattazione nelle forme dell'udienza pubblica. Con il quinto motivo si deduce nullità per omessa o apparente motivazione sulla ricorrenza dei presupposti di legge per l'adozione delle misure.
La Corte ritiene di attribuire a ZA IO una qualità di appartenente al gruppo mafioso in relazione alla mera attività di collaborazione prestata alla gestione operativa della ditta MI.
Non affronta alcun reale tema ricostruttivo in campo patrimoniale, limitandosi a qualificare come illecita la percezione di utili da tale attività, definibile quale impresa mafiosa.
In ciò vengono enfatizzati aspetti risalenti ad epoca diversa ed all'agire di un soggetto diverso (ZA EP del 32). La critica viene altresì sviluppata in rapporto all'omessa motivazione circa i contenuti della memoria difensiva, di cui si riedita il testo.
I depositi finanziari erano il frutto di risparmi progressivamente accantonati e derivanti dall'attività lavorativa dell'intero nucleo familiare, come emerge proprio dalla elaborazione dei dati operata dal consulente.
Peraltro manca l'analisi - nel provvedimento impugnato - dei profili di redditività lecita di detto nucleo, il che contrasta con l'obbligo di qualificare ogni bene sottoposto a confisca in riferimento alla pertinenza o meno con l'ipotizzata attività illecita.
ZA IO non ha elaborato le strategie aziendali della ditta MI, nel cui ambito ha sempre e solo svolto compiti operativi.
Non vi è pertanto alcuna concreta manifestazione di pericolosità tale da giustificare sia la misura personale che la confisca.
2.5 il ricorso proposto nell'interesse di ZA ME AN, BO UN e BO CE dall'avv. Veneto articola più motivi.
Con il primo vengono riproposte le questioni di competenza territoriale, sotto un duplice profilo. Il primo attiene alla competenza funzionale dell'organo proponente (Procura di PA) atteso che - pur ritenendo fondata in ipotesi l'attribuzione dei poteri decisori in capo al Tribunale di RE - sarebbe stata competente la Procura TU. Il secondo profilo riguarda l'affermazione operata dalla Corte reggina per cui il centro decisionale del gruppo criminoso e il luogo di radicamento del potere di intimidazione sarebbe da individuarsi in PI ME. Tale affermazione - a parere dei ricorrenti - contrasta con la ricostruzione fattuale realizzata nel decreto, posto che le pretese condotte di alterazione del mercato sarebbero in realtà state realizzate (rapporto con la TA luogo delle forniture) nel territorio di BO LE e dunque nella provincia di Catanzaro.
Con il secondo motivo si sostiene la nullità della disposta confisca in virtù del superamento del termine perentorio di validità del sequestro. Si tratta di censura già illustrata nel dare atto dei contenuti del ricorso proposto nell'interesse di ZA IO e BO CE.
Con il terzo motivo si deduce violazione di legge relativa alla preclusione derivante da precedente giudicato.
In data 10.5.1999 era stata rigettata proposta applicativa di misura di prevenzione nei confronti di ZA ME per assenza di attualità della pericolosità sociale.
Si contesta la ricorrenza di elementi nuovi, tali da determinare il "superamento" del precedente giudicato, come affermato dalla Corte territoriale.
Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in riferimento alla ritenuta sussistenza della pericolosità sociale. L'impianto motivazionale è meramente congetturale e non si fonda su reali dati indizianti.
Si ribadiscono le censure formulate nell'atto di appello e comuni a tutti i ricorrenti circa l'evanescenza degli indicatori posti a base delle deduzioni della Corte circa l'esistenza di una sostanziale continuità tra l'agire di ZA EP del 32 e le realtà imprenditoriali oggetto di sequestro nel 2007 e di successiva confisca.
Si contesta espressamente la corrispondenza al reale di tutti gli indicatori utilizzati dalla Corte, non essendovi stato alcun rapporto privilegiato tra la ditta MI e il fornitore TA ed essendosi svolte normali relazioni commerciali con gli acquirenti finali del prodotto.
Peraltro, la mera esistenza di clienti in comune tra la MI e le società IM IU s.as. e RA non può ritenersi indicativa di una comunanza di interessi tra le varie realtà di impresa, dato che trattasi di mera coincidenza derivante dalla comunanza di oggetto sociale.
La fortuna commerciale della ditta MI è stata costruita attraverso la fidelizzazione dei clienti, cui venivano concesse dilazioni sui tempi di pagamento e non attraverso l'intimidazione mafiosa.
Anche la struttura aziendale era idonea allo scopo, come dimostrato nella consulenza di parte, ingiustamente sottovalutata. Inoltre, nell'ambito di un procedimento penale ove si era contestata la fattispecie di intestazione fittizia di beni è stata accertata l'assenza di rapporti e cointeressenze tra i fratelli ZA EP e ME e di ciò la Corte non ha tenuto conto, pur essendo stata la circostanza evidenziata nei motivi di appello. Mancavano del tutto, dunque, i presupposti applicativi delle misure. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge in relazione alla confisca dei beni riferibili a BO UN (coniuge del ZA ME ed erede della madre SA Caterina) e BO CE (erede SA Caterina).
Non vi è stata reale analisi della provenienza, a fronte di consulenza di parte che giustificava gli investimenti. Con successiva memoria, depositata in data 28.3.2014 si ribadiscono gli argomenti difensivi e si contestano le conclusioni scritte - tese ad evidenziare l'infondatezza del ricorso - del sig. Procuratore Generale presso questa Corte.
2.6 il ricorso proposto nell'interesse di ZA IU (terza intestataria) dall'avv. Infantino introduce un unico motivo. Con lo stesso si deduce violazione di legge ed assenza di motivazione circa la disposta confisca.
Si denunzia l'assenza di presupposti della confisca in virtù della mancata riferibilita dell'impresa individuale della ricorrente al settore oggetto dell'indagine (trattandosi di rivendita di articoli di abbigliamento) e dell'assenza di elementi idonei a ritenere detta impresa riferibile al fratello ZA EP, destinatario di misura personale.
Con successiva memoria si contesta la richiesta di inammissibilità del ricorso contenuta nella requisitoria del sig. Procuratore Generale presso questa Corte e si allega copia della nomina difensiva.
2.7 il ricorso proposto nell'interesse di CO ME dal difensore avv. Staiano articola più motivi.
Con il primo si deduce vizio di nullità per violazione delle regole attributive di competenza.
Le imprese oggetto di attenzione hanno operato nel territorio della provincia di Catanzaro ed è pertanto in tale luogo che si è espressa - in ipotesi - la valenza condizionante della intimidazione mafiosa.
Il contributo fornito da CO ME (padre di CO EP) sarebbe stato di tipo agevolativo alla attività della ditta TR, operante e avente sede legale in Catanzaro. Le condotte poste in essere nei confronti del fornitore TA sarebbero avvenute in BO LE, dunque in luogo sottoposto alla giurisdizione del Tribunale di Catanzaro.
Le argomentazioni sostenute dalla Corte territoriale per radicare la competenza presso il Tribunale di RE AB risultano inconferenti e, peraltro, anche se fossero fondate portavano ad una attribuzione di titolarità del potere di proposta in capo alla Procura TU (RE AB) e non circondariale (PA). Con il secondo motivo si ripropone l'ipotesi di nullità per le modalità di trattazione della procedura di secondo grado (in modo conforme a quanto già esposto al punto 2.4.
Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e assenza di motivazione circa la ricorrenza dei presupposti di legge per l'emissione della misura personale.
Va premesso che nei confronti di CO ME la Corte di secondo grado ha dichiarato non luogo a provvedere per carenza di interesse essendo sopravvenuta (il 10 novembre 2011) alla proposizione della impugnazione la revoca della misura (per carenza di pericolosità sociale, anche correlata alla presa d'atto delle gravi condizioni di salute).
Vi è stata sottoposizione alla misura personale (in forza della esecutività del decreto di primo grado) per più di un anno e pertanto il difensore contesta la decisione di non provvedere sull'oggetto della impugnazione.
L'interesse era sussistente - ad ottenere una pronunzia di merito - al fine di escludere in fatto e in diritto la ricorrenza dei presupposti, pur essendo intervenuta la revoca.
Peraltro l'esclusione della pericolosità sociale per una condotta analoga - quella posta in essere dalla OS MA - rende ancor più stridente con i diritti del ricorrente l'omessa pronunzia di merito.
Il ricorrente pertanto illustra le censure all'impianto motivazionale, evidenziando l'assenza di concreti indicatori di pericolosità nel senso imposto dalla norma di riferimento. Si rieditano in larga misura le argomentazioni di critica già illustrate a proposito dei ricorsi proposti nell'interesse di CO EP e CO LE.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte - con articolata requisitoria scritta - ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità dei ricorsi presentati nell'interesse di CO ME e ZA IU, nonché rigettarsi i restanti ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi proposti nell'interesse di CO ME e ZA IU sono - per ragioni diverse tra loro - da dichiararsi inammissibili, mentre i restanti ricorsi risultano infondati.
1.1 Le questioni poste all'attenzione di questa Corte - con i corposi ricorsi -possono essenzialmente dividersi in due gruppi, il primo riguarda aspetti di carattere strettamente procedurale (competenza funzionale, modalità di trattazione del procedimento di secondo grado, superamento del limite di durata del sequestro, vizio partecipativo per CO EP, preclusione derivante da precedente giudicato per ZA ME) mentre il secondo concerne la sussistenza dei presupposti di legge in punto di pericolosità soggettiva e di derivazione dei beni confiscati dall'attività illecita (anche in rapporto all'assenza o apparenza della motivazione).
Vi è poi specifica richiesta di valutare la rilevanza e non manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale relativa alla conformazione normativa del ricorso per cassazione in tema di misure di prevenzione. Alcune censure sono comuni ai diversi ricorrenti, mentre altre fondano le proprie ragioni su situazioni di fatto o di diritto esclusive per il ricorrente. Conviene pertanto esaminare il primo blocco di censure relativo agli aspetti strettamente procedurali, per poi passare a valutare le restanti questioni.
2. Questioni in rito.
2.1 competenza territoriale/funzionale dell'organo proponente Procura della Repubblica di PA e del Tribunale di RE AB. La questione - cui si riferiscono a vario titolo i motivi di ricorso (primo motivo ricorso avv. Gaito, primo motivo avv. D'Ascola, parte del motivo unico avv. Managò, primo motivo avv. Milicia, primo motivo avv. Staiano per ZA IO, primo motivo avv. Veneto, primo motivo avv. Staiano per CO ME) è infondata.
Va, in premessa, condivisa la nozione di "dimora" quale luogo di manifestazione della pericolosità soggettiva che risulta sottesa alla formulazione dei ricorsi ed alle stesse argomentazioni della Corte territoriale.
Per costante orientamento espresso da questa Corte di legittimità ai fini dell'individuazione della competenza territoriale nel procedimento di prevenzione occorre aver riguardo non tanto alla residenza anagrafica o alla dimora del proposto, ma ai luoghi in cui sono state poste in essere, sia pure in occasione di brevi e saltuari soggiorni, le manifestazioni di pericolosità assunte come rilevanti agli effetti della formulazione della proposta., (tra le molte, Sez. 6, 14.4.2003, rv n. 225686). Ciò deriva dalla stessa connotazione del giudizio di prevenzione non già come tipico giudizio ricostruttivo di "un fatto", quanto come giudizio ricostruttivo di una "condizione soggettiva", rappresentata dalla pericolosità dell'agire di una persona.
È evidente, pertanto, che i luoghi di manifestazione di detta pericolosità tendano a influenzare il criterio regolatore della competenza a proporre e a decidere, posto che l'intera disciplina - specie sul piano personale - risulta finalizzata ad una "inibizione" verso il compimento di ulteriori condotte pericolose, e l'attribuzione decisoria - correlata al luogo di manifestazione della pericolosità - risulta in linea con il principio di ragionevolezza sotteso alla norma costituzionale di cui all'art. 25 Cost.. Come si è detto a tale nozione "di base" aderiscono sia la Corte territoriale che i ricorrenti.
La diversità di prospettiva è tuttavia data - in primis - dalla "concreta individuazione" del luogo ove si sarebbero manifestate le condotte pericolose.
Per la Corte tale luogo è il territorio di PI ME (da qui RE AB come organo decidente e Procura PA come organo proponente, al 2007) posto che in detto luogo è ubicato il centro decisionale della associazione criminale di riferimento (cosca ZA - IM) ed in detto luogo si è manifestato, nel corso del tempo, il radicamento del potere di intimidazione, poi sfruttato dagli attuali proposti nell'ambito delle relazioni commerciali. Per le difese dei ricorrenti tale luogo è invece la provincia di Catanzaro, posto che le imprese coinvolte operavano - per lo più - in tale territorio e pertanto l'equazione tra attività di impresa e condizionamento mafioso porta a ritenere le manifestazioni di pericolosità avvenute, appunto, in Catanzaro o al più in BO LE (sempre rientrante in competenza Catanzaro) luogo - quest'ultimo - ove era ubicata l'impresa fornitrice TA. Ora, nel caso in esame è stata attivata una proposta di prevenzione personale e patrimoniale modellata sul presupposto della ricorrenza di indizi di "appartenenza" dei soggetti destinatari ad una associazione di stampo mafioso (della L. n. 575 del 1965, art. 1). Ciò porta - come ben evidenziato nella requisitoria scritta del Procuratore Generale presso questa Corte - ad identificare la nozione di "dimora" in senso correlato alla ricorrenza territoriale dei tratti identificativi del sodalizio criminoso di riferimento. Se è vero infatti che nel procedimento di prevenzione la competenza si radica - in stretta correlazione con il criterio dell'attualità della pericolosità sociale - nel luogo in cui, al momento della proposta, o, per essere più precisi, della decisione, la pericolosità si manifesti: e, nell'ipotesi in cui plurime siano le manifestazioni del tipo in esame e si verifichino, poi, in luoghi diversi, dove le condotte di tipo qualificato appaiano di maggior spessore e rilevanza ... (affermazione che risale a Sez. Un., 3. 7/96, n. 18, ric. Simonelli) da ciò deriva che la selezione delle condotte pericolose plurime (di certo esistenti nel caso in esame) non può che condurre, in ossequio al dato normativo azionato, a ritenere prevalente (per tutti i soggetti indiziati di appartenenza) il criterio della "localizzazione" del gruppo associativo di riferimento e della manifestazione di quel potere di intimidazione che, da sempre, rappresenta il vero elemento specializzante della fattispecie associativa di stampo mafioso.
Non è un caso, infatti, che il principio si trovi affermato nella giurisprudenza di questa Corte già in epoca risalente: la competenza per territorio per l'applicazione delle misure di prevenzione agli affiliati di vaste associazioni criminose, con numero elevato di componenti, facenti capo ad un unico centro organizzativo e decisionale, appartiene al Tribunale, nel cui circondario trovasi tale centro e ove esplica in modo prevalente la sua attività illecita l'associazione medesima. Non hanno perciò a tal fine alcuna rilevanza eventuali "ramificazioni" o "derivazioni" della stessa associazione nel circondario di altri tribunali. Il procedimento di prevenzione nei confronti degli affiliati a tali associazioni prescinde infatti dalle risultanze anagrafiche e sottintende invece un giudizio di pericolosità del soggetto con stretto e diretto riferimento all'associazione, nel cui ambito organizzativo è inserito e al cui vertice decisionale è collegata, direttamente o in via mediata l'esecuzione dell'attività illegale esplicata (Sez. 1 n. 559 del 17.3.1982, rv 154479). Con tale orientamento - ancora caratterizzato da pregnante attualità per la chiarezza logica sottostante - si intende affermare, in modo del tutto condivisibile, che lì dove l'ipotesi di pericolosità sia "qualificata" nel senso dell'indizio di appartenenza al sodalizio mafioso, ciò che rileva, a fini di competenza, è l'individuazione del luogo ove si trova il centro decisionale del gruppo e dove si è manifestata (ab origine) la capacità di intimidazione del gruppo medesimo.
Tale luogo, nel caso in esame è stato correttamente individuato nel territorio di PI ME, in relazione alle vicende giudiziarie pregresse che hanno svelato l'esistenza della cosca ZA-IM.
Nell'impostazione di accusa - unica rilevante a fini determinativi della competenza, posto che la stessa è basata sulla prospettazione - il potere di condizionamento del mercato esercitato dalle imprese del gruppo è dunque frutto di una pregressa riconoscibilità della associazione di stampo mafioso manifestatasi in PI ME e che in tal luogo continua a mantenere il centro decisionale in tema di strategie criminose.
In tale dimensione le diverse attività di impresa rappresentano il frutto di tale "condizione di base" di maggior spessore e rilevanza e pertanto, seppure in parte avvenute in luoghi diversi (prescindendo dal fatto che in taluni casi risultano radicate in territorio reggino) non risultano idonee a determinare alcuna modifica del criterio di competenza territoriale e funzionale.
Ciò, si badi bene, non rappresenta l'applicazione di criteri assimilabili a quello della "connessione" (di stampo processualpenalistico) ma piuttosto rappresenta la razionale combinazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in punto di "dimora" (da un lato) e l'applicazione del criterio di "selezione" dei plurimi fattori incidenti sulle manifestazioni di pericolosità lì dove sia evocata la nozione di "appartenenza" ad organizzazioni mafiose di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 1 (dall'altro).
Vanno pertanto respinte le questioni relative alla competenza territoriale/funzionale dell'autorità giudicante reggina e dell'autorità proponente (PA) lì dove si ipotizzava la diversa competenza di Tribunale e Procura di Catanzaro.
Vanno altresì respinte le questioni relative alla incompetenza della sola Procura di PA (in favore della Procura TU di RE AB).
Qui la questione è stata correttamente risolta nella decisione impugnata, trattandosi di fenomeno successione delle norme nel tempo. La norma attributiva della competenza alla Procura TU è infatti contenuta nel D.L. 23 maggio 2008, n. 92 successivo al promovimento dell'azione da parte della Procura di PA, all'epoca competente.
In assenza di espressa disciplina transitoria (non dettata all'epoca) non vi è dubbio circa la necessità di applicare il generale principio tempus regit actum, con piena validità dell'atto (la proposta) compiuto secondo la legge vigente al momento della sua venuta ad esistenza (si veda, tra le molte sul tema, Sez. 6 n. 10373 del 16.1.2002, rv 221351). Nè può ritenersi fondata l'ipotesi di una invalidità sopravvenuta della proposta, già depositata, per il fatto che non fosse ancora iniziata la formale trattazione del procedimento in contraddittorio. Se l'atto è valido - secondo la legge del tempo di sua manifestazione esteriore, con il deposito - l'atto medesimo produce l'effetto tipico di "promovimento" del giudizio ed è pertanto insensibile a modifiche successive della normativa di riferimento. Tutte le questioni proposte non hanno dunque fondamento.
2.2 mancata autorizzazione alla presenza in udienza di CO EP in data 8 marzo 2012.
Si tratta del motivo di ricorso proposto dal difensore avv. Gambardella.
Il motivo è infondato.
L'istanza proposta da CO EP in data 1.2.2012 aveva un contenuto più ampio rispetto alla mera richiesta di partecipazione all'udienza del 8.3.2012.
Può affermarsi che la presenza in udienza - nel contesto espressivo utilizzato - appare esclusivamente un antecedente della effettiva autorizzazione, necessaria non tanto per raggiungere il luogo di celebrazione del procedimento (cosa in realtà scontata, trattandosi di diritto soggettivo pieno) ma per potersi successivamente recare da una consulente fiscale e aziendale e - a riunione ultimata - nel comune di PI ME (diverso da quello di soggiorno obbligato, in Catanzaro).
Può affermarsi, pertanto, che il diniego alla complessa istanza autorizzativa - intervenuto in data 6.2.2012 (un mese prima della data di celebrazione dell'udienza) appare del tutto legittimo in riferimento ai contenuti della L. n. 1423 del 1956, art. 7 bis norma di riferimento che non consentiva l'allontanamento dal comune di Catanzaro per le ragioni indicate dall'istante e diverse da quella di essere presente in udienza.
Vero è che il Presidente della Corte d'Appello, nel respingere l'istanza non precisa che resta ferma l'autorizzazione a recarsi in udienza, ma tale omissione non produce l'effetto ipotizzato dal ricorrente.
Ciò perché da un lato il rigetto corrisponde alla domanda, caratterizzata da una complessità di contenuti che, evidentemente, la Corte territoriale ha ritenuto inscindibili (nè può dirsi sussistente un dovere assoluto di risposta parziale) dall'altro essendo intervenuto il rigetto un mese prima dell'udienza nulla impediva - in ipotesi di esclusiva volontà partecipativa e di dubbio in capo al CO circa l'esistenza del diritto partecipativo, derivante dalla citazione - la proposizione di una nuova istanza da parte del sottoposto ad obbligo, limitata a ribadire la mera richiesta partecipativa.
La mancata proposizione di ulteriore istanza - in detti termini - e la mancata presenza in udienza del CO in data 8.3.2012 consentono di ritenere assente la sua volontà partecipativa a detta udienza, il che esclude la violazione del diritto al contraddittorio partecipativo.
2.3 mancato rispetto del termine di durata del sequestro. Si tratta del secondo motivo del ricorso proposto dal difensore avv. Staiano e del secondo motivo del ricorso proposto dall'avv. Veneto. I motivi sono infondati. Va infatti qui ribadito che, per consolidato indirizzo interpretativo delle norme di riferimento ... in tema di misure di prevenzione patrimoniale, il termine annuale di decadenza del sequestro, eventualmente prorogabile, previsto dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3 riguarda i casi in cui il provvedimento di confisca venga emanato dopo l'applicazione di una misura di prevenzione personale, mentre non trova applicazione qualora la confisca sia stata adottata contestualmente al provvedimento che ha disposto la misura di prevenzione personale (di recente Sez. 1 n. 16237 del 1.3.2006, rv 234378). Nel caso in esame vi è stata decisione contestuale su proposta applicativa di misure personali e patrimoniali, il che esclude che il provvedimento di sequestro fosse sottoposto al limite di durata invocato dai ricorrenti.
2.4 modalità di celebrazione del procedimento di appello. Si tratta del quarto motivo del ricorso proposto dal difensore avv. Staiano per ZA IO, di parte del motivo proposto da avv. Managò, del secondo motivo del ricorso proposto dall'avv. Staiano per CO ME.
I motivi sono infondati.
La procedura di appello è stata - in concreto - trattata in pubblica udienza, con provvedimento emesso dalla Corte in sede di verifica degli aspetti preliminari di regolarità della procedura, su sollecitazione dei difensori presenti (udienza del 10 novembre 2011). La tesi dei ricorrenti si fonda sulla tardività di tale disposizione, sulla assenza di previsione della forma della pubblicità nell'avviso di fissazione e pertanto su una necessità di rinnovazione formale degli avvisi.
Tuttavia, va qui ricordato che i provvedimenti emessi in udienza - ai sensi dell'art. 148 c.p.p., comma 5 e art. 477 c.p.p., comma 3- hanno valore immediato di notificazione e vincolano, per quanto riguarda la conoscenza legale degli avvisi, non solo i presenti ma anche i soggetti che devono considerarsi tali in quanto non comparsi. È evidente, dunque, che la questione avrebbe un suo fondamento solo nel caso in cui alla omessa indicazione di "pubblicità" dell'udienza nell'originario avviso di fissazione fosse ricollegabile una nullità almeno di ordine generale perché ricadente sui diritti di intervento, assistenza o rappresentanza dell'imputato (in tal caso non si sarebbe prodotto l'effetto di conoscenza legale per i soggetti assenti in udienza perché non regolarmente citati). Ciò è del tutto da escludersi, posto che il contenuto "essenziale" dell'avviso di comparizione riguarda in effetti data, luogo e ora di svolgimento del procedimento (sì da mettere in condizione il destinatario di esercitare i suoi diritti partecipativi) e non anche la modalità di trattazione dell'udienza in sede di giudizio di merito (dunque non ricade nell'ambito applicativo dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. e).
In tali casi infatti la pubblicità è condizione di validità per il semplice "svolgimento" dell'udienza, posto che la trattazione in udienza camerale è - in ogni caso - partecipata e dunque il destinatario dell'avviso (anche se emesso per l'udienza di trattazione camerale) è posto nella condizione di intervenire. Dunque si tratta di una ipotesi di nullità - quella per omessa trattazione in udienza pubblica, pur richiesta - che non può colpire l'avviso ma che, in ipotesi, colpisce le difformi modalità di trattazione (posto che la Corte Cost. nella nota decisione n. 93 del 2010 ha esclusivamente previsto che su istanza dell'interessato la procedura venga trattata in udienza pubblica) come ritenuto in caso analogo da Sez. 5 n. 15862 del 7.3.2013 (ove si qualifica in modo esplicito l'ipotesi di nullità come nullità relativa). È evidente pertanto che la sollecitazione delle parti interessate ha determinato, con immediato provvedimento della Corte, la sanatoria di una nullità che stava per verificarsi in corso d'opera ma che non si è verificata, posto che l'effettiva trattazione della procedura si è svolta in udienza pubblica.
Da tali argomentazioni deriva l'infondatezza dei motivi sul tema.
2.5 preclusione derivante da precedente giudicato favorevole. Si tratta del terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di ZA ME.
Anche detto motivo risulta infondato.
Nessun rilievo, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, può essere attribuito alla pronunzia favorevole intervenuta nell'anno 1999, data la particolare natura del giudizio di prevenzione e il conseguente rilievo limitato della preclusione del giudicato.
Come è noto, il giudizio di prevenzione non è ontologicamente destinato alla ricostruzione di uno specifico fatto di reato ma è finalizzato alla ricostruzione - tramite adeguati indici rivelatori fattuali - della condizione di pericolosità soggettiva di cui un soggetto è portatore.
Da ciò deriva una potenziale mobilità delle pronunzie, in ragione del fatto che il livello cognitivo sul tema della pericolosità sociale può variare nel corso del tempo ed alimentarsi tramite circostanze ulteriori rispetto a quelle oggetto di verifica già compiuta.
L'affermazione giurisprudenziale del principio è del tutto pacifica e risale alla decisione delle Sezioni Unite del 3.7.96, n. 18, ric. Simonelli: quanto all'asserita violazione dell'art. 649 c.p.p. è appena il caso di rilevare che appaiono esatte le affermazioni della Corte di appello secondo cui, attesa la peculiarità del procedimento di prevenzione, la preclusione derivante dal giudicato opera sempre rebus sic stantibus: non impedisce, pertanto, la rivalutazione della pericolosità qualificata ove sopravvengano nuovi elementi indiziari - non precedentemente noti - che comportino una valutazione di maggior gravità della pericolosità della stessa ed un giudizio di inadeguatezza delle misure in precedenza adottate. In tali casi, pertanto, può darsi luogo ad un aggravamento delle misure e, occorrendo, all'eventuale irrogazione di altre di tipo diverso ..." Ora, nel caso in esame è del tutto evidente - e risulta ampiamente dal testo del provvedimento impugnato - che nell'anno 1999 non erano note importanti e significative circostanze di fatto (in tema di formazione della rete commerciale tra la ditta MI e le imprese TR, EC e CM, tutte impiantate in anni successivi, nonché in tema di effettivo condizionamento del mercato della distribuzione del cemento) emerse successivamente ed oggetto di valutazione nel presente procedimento. Il motivo va pertanto dichiarato infondato.
3. La questione di legittimità costituzionale relativa ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione.
Detta questione è stata formulata nel ricorso proposto dall'avv. Gaito, con riferimenti contenuti anche in altri ricorsi. Sul punto il Collegio ritiene non sussistente il presupposto di "promovibilità" espresso dalla legge nel senso della non manifesta infondatezza (risulta essere presente, invece, quello della rilevanza) della proposta questione ai sensi dell'art. 23, comma 2 cit. L..
Tale valutazione è influenzata - in modo decisivo - dai contenuti della decisione n. 321 del 2004 emessa dalla Corte Costituzionale in data 5 novembre 2004. Come lo stesso ricorrente non fa mistero di evidenziare, il giudice delle leggi, posto di fronte al dubbio di legittimità costituzionale della disciplina limitativa (rectius non corrispondente, tra settori diversi dell'ordinamento penalistico) in punto di conformazione del ricorso per cassazione avverso decisioni di secondo grado in tema di prevenzione personale e patrimoniale, ha affermato, in un momento storico successivo all'entrata in vigore delle modifiche al testo dell'art. 111 Cost. (Legge cost. n. 2 del 23.11.1999) che ... la questione sollevata, pur essendo focalizzata sui limiti di proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti che decidono in sede di appello sulla applicazione delle misure di prevenzione, presuppone quindi il problema più generale dei rapporti tra il vizio di violazione della legge processuale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e: "inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ...) e il vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e: "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato"). Ciò premesso, qualunque sia sul terreno interpretativo la soluzione di tale problema, le censure di legittimità costituzionale prospettate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sul presupposto che la disciplina impugnata precluderebbe di comprendere nello specifico motivo di ricorso per violazione di legge previsto dall'art. 4, comma 11, della cit. L. anche il vizio di illogicità manifesta della motivazione, così come definito dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non sono fondate, per la ragione assorbente che il risultato perseguito dal rimettente non può essere ritenuto costituzionalmente obbligato. In particolare, la Corte muove dall'assunto che l'impossibilità di controllare la congruenza della struttura logica della motivazione comporti una ingiustificata contrazione delle garanzie difensive apprestate in un procedimento potenzialmente idoneo, al pari del processo penale, ad incidere sulla libertà personale, e che la disciplina censurata introduca una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per le misure di sicurezza e per le misure contemplate dalla L. n. 401 del 1989, art.
6. Tali rilievi tuttavia si basano sul confronto tra settori direttamente non comparabili, posto che il procedimento di prevenzione, il processo penale e il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza sono dotati di proprie peculiarità, sia sul terreno processuale che nei presupposti sostanziali. D'altra parte è giurisprudenza costante di questa Corte che le forme di esercizio del diritto di difesa possano essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione ... . Di conseguenza non può ritenersi lesivo dei parametri evocati che i vizi della motivazione siano variamente considerati a seconda del tipo di decisione a cui ineriscono.. (Corte Cost., sentenza citata). Ora, l'esistenza e i contenuti di tale pronunzia rappresentano un insuperabile ostacolo ad una nuova trasmissione alla Corte del quesito di costituzionalità, non risultando intervenute sopravvenienze normative tali da realizzare le premesse di una disparità di trattamento costituzionalmente rilevante. In termini più generali, va precisato che non essendo previsto ne' dalla Costituzione ne' dalle Convenzioni Internazionali l'ambito effettivo dei poteri di controllo esercitabili in sede di giudizio di ultima istanza (l'art. 111 Cost. fa riferimento alla violazione di legge, l'art. 2 del Protocollo aggiuntivo n. 7 alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo stabilisce l'inderogabilità del doppio grado di giurisdizione con riserva di legge sui motivi proponibili, analoga previsione risulta contenuta nell'art. 14, comma 5 del Patto internazionale sui diritti civili e politici) il legislatore italiano risulta titolare di una potestà conformativa sui contenuti legali del ricorso per cassazione esercitabile in termini di ragionevolezza (evitare disparità di trattamento di situazioni analoghe) e in termini di "non soppressione" del contenuto essenziale del diritto azionato (che risulta essere quello di difesa, nella parte in cui la difesa contribuisce - tramite la critica dei provvedimenti emessi - alla realizzazione del superiore interesse pubblico alla riconoscibilità di errori commessi in decisioni limitative dei diritti).
Ciò posto - in un sistema che garantisce il doppio grado di giurisdizione di merito, anche in sede di prevenzione personale e patrimoniale - non può dirsi "soppressivo" del contenuto essenziale del diritto di difesa un assetto che limita l'ambito del ricorso per cassazione alla sola violazione di legge, il che comporta, nel settore qui in rilevo, la possibile denunzia del vizio in chiave di "mancanza" del percorso giustificativo della decisione (nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi dì coerenza, completezza e logicità) o di "motivazione apparente" (redazione di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice, come ritenuto, tra le altre, da Sez. 1 26.2.2009, rv 242887). La violazione di legge - sostanziale e processuale - include infatti la verifica del fondamento cognitivo della decisione nei sui requisiti minimi (presenza di una trama logica capace di sostenere le statuizioni cui si perviene nel decreto) ed esclude al contempo la presa in esame del vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà (vizi interni di tale apparato motivazionale) intesi come verifica dell'assenza di vizi logici in quella particolare operazione (tipica del giudizio di merito) di apprezzamento del contributo conoscitivo effettivo apportato da ogni elemento di prova nell'ambito di una valutazione necessariamente complessa. In ciò - come ritenuto, almeno in modo implicito, dalla Corte Costituzionale nel 2004 - non può dirsi che il contenuto essenziale del diritto di critica sia pregiudicato da tale "conformazione" dei motivi di ricorso, restando integra una capacità di denunzia di vizi anche ricadenti nell'ambito cognitivo, sia pure in modo più limitato di quanto può avvenire in riferimento alle decisioni affermative della penale responsabilità. Il tema, indubbiamente ha una sua dignità, specie in riferimento alla limitazione dei vizi denunziabili in punto di misure strettamente patrimoniali (l'effetto ablativo della confisca risulta del tutto assimilabile a quello derivante dalla trattazione di procedimenti penali con statuizioni analoghe) ma non risulta risolvibile in chiave di incidente di costituzionalità, non essendovi argomenti decisivi - per quanto sinora detto - per superare la valutazione espressa dalla Corte Costituzionale nella decisione del 2004.
La stessa progressiva assimilazione di alcune forme procedurali tra il giudizio applicativo delle misure di prevenzione e quello strettamente dibattimentale (decisione del 2010, prima citata, in punto di pubblicità dell'udienza) non appare utile in detta prospettiva posto che da un lato non elimina l'ontologica differenza tra procedimento di prevenzione e procedimento penale - si pensi alle modalità di acquisizione probatoria, rimaste immutate - dall'altro si limita a valorizzare aspetti di "giurisdizionalità" del procedimento di prevenzione già ampiamente recepiti dalla giurisprudenza costituzionale anche in precedenza (si pensi alla elisione della categoria criminologica dei proclivi a delinquere operata con sentenza n. 177 del 22.12.1980) senza che ciò determinasse un diverso approdo sul tema qui in discussione. Va pertanto dichiarata la manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale, il che comporta la mancata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e la prosecuzione del presente giudizio.
4. I motivi di ricorso relativi all'assenza dei presupposti di legge per l'applicazione delle misure personali e/o patrimoniali. Vanno trattate qui in modo congiunto, data la comune impostazione logica tanto del decreto impugnato che dei ricorsi, le doglianze relative all'assenza di un reale percorso motivazionale capace di dare conto della ricorrenza dei presupposti di legge per l'applicazione di misure personali e/o patrimoniali. Si tratta dei motivi proposti, con varia articolazione, nel seguente ordine espositivo di parte narrativa : terzo e quarto motivo avv. Gaito, secondo motivo avv. D'Ascola, motivo unico e promiscuo avv. Managò, secondo e terzo motivo avv. Milicia, terzo e quinto motivo avv. Staiano per ZA IO, quarto e quinto motivo avv. Veneto. I motivi risultano infondati.
Vanno premesse alcune considerazioni di ordine generale. Il giudizio di pericolosità espresso in sede di prevenzione va scisso - nelle sue componenti logiche - in una prima fase di tipo "constatativo" rapportata alla importazione di dati cognitivi idonei a rappresentare l'avvenuta condotta contraria alle ordinarie regole di convivenza tenuta - in passato - dal soggetto proposto, cui si unisce una seconda fase di tipo essenzialmente prognostico, per sua natura alimentata dai risultati della prima, tesa a qualificare come "probabile" il ripetersi di condotte antisociali, inquadrate nelle categorie criminologiche di riferimento previste dalla legge. L'esistenza di tale duplice profilo consente - anche in chiave di rispetto dei valori costituzionali di tutela dell'individuo - di adottare le limitazioni alla sfera di libertà del soggetto raggiunto da tale prognosi.
Giova precisare, infatti, che anche il giudizio di prevenzione, lungi dal consistere in una mera valutazione di pericolosità soggettiva (la parte prognostica del giudizio) si alimenta in primis dall'apprezzamento di "fatti" storicamente apprezzabili e costituenti a loro volta "indicatori" della possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge (la parte constatativa e dunque ricostruttiva del giudizio). Il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione, in altre parole, non viene ritenuto "colpevole" o "non colpevole" in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto "pericoloso" o "non pericoloso" in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza) elevato ad "indice rivelatore" della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza di precise disposizioni di legge che "qualificano" le diverse categorie di pericolosità (attualmente il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 1 e 4). L'iscrizione in tali categorie criminologiche - rapportata ai sottostanti elementi di fatto - è condizione necessaria ma non sufficiente per l'applicazione della misura di prevenzione personale, dato che tali categorie rappresentano, a loro volta, indicatori della pericolosità sociale del soggetto come chiaramente evidenziato dalla disposizione contenuta nella Legge-Delega 13 agosto 2010, n. 136, art. 1, comma 3 (recante il piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia) che in tal modo esplicitava il criterio direttivo alla stregua del quale riordinare la materia ... che venga definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all'esistenza di circostanze di fatto che giustificano l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e, per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della pericolosità del soggetto.
Ciò, peraltro, rappresenta l'approdo inevitabile della fisionomia costituzionale assunta da tale versante della giurisdizione a seguito di numerose decisioni della Corte Costituzionale, tra cui va ricordata la sentenza n. 177 del 22.12.1980, con cui proprio in ragione della difficoltà dimostrativa dei generici presupposti di fatto venne cancellata la categoria criminologica dei soggetti proclivi a delinquere ... invero, se giurisdizione in materia penale significa applicazione della legge mediante l'accertamento dei presupposti di fatto per la sua applicazione attraverso un procedimento che abbia le necessarie garanzie, tra l'altro di serietà probatoria, non si può dubitare che anche nel processo di prevenzione la prognosi di pericolosità (demandata al giudice e nella cui formulazione sono certamente presenti elementi di discrezionalità) non può che poggiare su presupposti di fatto previsti dalla legge e, perciò, passibili di accertamento giudiziale ..., nonché l'altrettanto fondamentale sentenza del 23 marzo 1964, n. 23, con cui la Corte Cost. ebbe a dichiarare infondate le numerosi questioni all'epoca sollevate dai giudici di merito sul testo della L. n. 1423 del 1956: "... non è esatto che dette misure ... possano essere adottate sul fondamento di semplici sospetti;
l'applicazione di quelle norme, invece, richiede una oggettiva valutazione di fatti, da cui risulti la condotta abituale e il tenore di vita della persona ... . Ora, nell'ipotesi in cui - come nel caso in esame - la catena criminologica di riferimento sia rappresentata dalla contiguità mafiosa (indizi di appartenenza, L. n. 575 del 1965, ex art. 1) la "parte constatativa" del giudizio di prevenzione deve essenzialmente rispondere a due quesiti di fondo, che consentono - o meno - l'attribuzione al soggetto proposto della condizione prevista dalla legge.
Il primo è rappresentato dall'esistenza della consorteria criminosa "di riferimento", avente caratteristiche tali da poter essere iscritta nel novero delle associazioni di stampo mafioso. Il secondo è rappresentato dalla esistenza di "dati indicativi" di una relazione tra detto sodalizio e l'agire del soggetto proposto. È evidente, sul punto, che la relazione - espressa dalla legge in termini di indizi di appartenenza - può presentarsi con diversi livelli di intensità, nelle sue manifestazioni concrete. La relazione può identificarsi in termini di compenetrazione piena (il soggetto partecipe, stabilmente inserito nella dinamica organizzativa del gruppo o addirittura il soggetto con responsabilità organizzative e decisionali), di stabile sostegno esterno (agevolazione al conseguimento dei fini, pur in assenza di inserimento), di coincidenza di interessi limitata a determinati settori di intervento (alleanza in campo economico o in campo politico).
In campo prevenzionale - data la finalità inibitoria delle misure di prevenzione, basate sul presupposto della pericolosità dell'agire - non è necessario che i caratteri concreti di manifestazione di tale "relazione" raggiungano la consistenza della "partecipazione punibile" ai sensi dell'art. 416 bis c.p. (in tal senso l'intera elaborazione giurisprudenziale della nozione, ampiamente riepilogata e sintetizzata nell'ampia requisitoria scritta del Procuratore Generale presso questa Corte, tra cui, di recente, Sez. 2 n. 19943 del 21.2.2012, rv 252841; Sez. 6 22.1.2009, n. 17229). Con ciò si vuole dire che il dato essenziale è rappresentato dalla esistenza di indizi che rivestano capacità espressiva di una "relazione" , essendo compito del giudice della prevenzione la qualificazione di detto legame non già al fine di ritenere sussistente un reato, quanto al fine di inibire - attraverso limitazioni della libertà di movimento e inibizioni in campo economico - la prosecuzione di comportamenti ritenuti pericolosi.
4.1 Tale precisazione risulta - nel caso in esame - necessaria in rapporto alla concreta vicenda oggetto di scrutinio ed in rapporto al contenuto dei ricorsi.
Si contesta, infatti, la natura "indiziante" degli indicatori posti dai giudici del merito a sostegno della decisione in tema di pericolosità soggettiva e confisca, posto che gli stessi sono essenzialmente tratti da verifiche in fatto che riguardano l'agire economico e imprenditoriale dei proposti, che non risultano stabilmente inseriti in alcun gruppo criminale di stampo mafioso. Ma nell'articolare - in vario modo - la critica, i ricorsi non tengono conto di alcuni dati di fondo, ben espressi nel provvedimento impugnato.
Il primo è rappresentato dalla esistenza della consorteria criminale mafiosa "di riferimento" e dagli elementi posti a sostegno di tale affermazione.
La Corte d'Appello - e già prima il Tribunale - indicano in modo ampio e preciso i dati documentali (sentenze definitive, precedenti decreti di prevenzione) da cui si desume con assoluta logicità e certezza l'esistenza della cosca ZA - IM ed il suo consistente livello non solo di pericolosità ma di specifica infiltrazione nel tessuto economico territoriale, in un settore altamente strategico e remunerativo come quello della distribuzione capillare del principale materiale da costruzione. Questo è il primo dato - che neanche i ricorsi indubbiano - di una articolata proposizione indiziaria che lega l'agire economico dei soggetti proposti, almeno dal 2001 al 2007 (momento del sequestro) da un lato alla necessità di "non disperdere" la dote intimidatoria e le capacità di intervento in detto settore già appartenenti a ZA EP del 32, dall'altro a quella di perpetuare la presenza del gruppo mafioso in tale contesto economico, così contribuendo a realizzare le due condizioni tipizzanti dell'associazionismo di stampo mafioso.
Non va dimenticato, infatti, che il terreno della constatazione in punto di prevenzione (sul piano dell'inquadramento della pericolosità personale) è terreno indiziario, dunque se le basi fattuali della proposizione convergono in modo univoco verso una spiegazione ragionevole dei fatti, tali fatti possono legittimamente formare la base cognitiva del giudizio di pericolosità. Nè va dimenticato che l'agire economico - connotato da alterazioni della logica concorrenziale e di mercato assistite dal radicamento di un gruppo criminale - è espressamente previsto dall'art. 416 bis come precipua finalità dell'agire mafioso (nella parte in cui detta norma qualifica come mafiosa - ove sostenuta dal potere di intimidazione - la finalità di acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche). Prive di pregio, pertanto, risultano le prospettazioni difensive tese a parcellizzare e "banalizzare" in chiave di logica dimostrativa degli aspetti essenziali della ricostruzione proposta dai giudici del merito.
Il rapporto di parentela, in primis (tra ZA EP del 32 e tutti gli odierni ricorrenti destinatari di misura personale) non assume rilievo in quanto tale e non è fonte di alcuna inammissibile responsabilità riflessa.
Lo stesso, infatti, va letto unitamente ad altre circostanze di fatto (cronologia delle iniziative economiche in corrispondenza con precedenti interventi repressivi, medesimezza del settore interessato, scambio di commesse interno alle imprese del gruppo, facilitazioni abnormi nell'ingresso o nel mantenimento di quote di mercato in quanto grossisti della TA, abnormi vantaggi nelle contrattazioni con i clienti finali cui veniva imposto un prezzo decisamente superiore a quello di mercato) che lette congiuntamente portano - in modo niente affatto privo di coerenza logica - a quel risultato di continuità dell'agire descritto nei provvedimenti di merito.
In tal senso, dunque, il rapporto di parentela (fratelli + nipoti del ZA EP del 32) lungi dal rivelarsi elemento neutro, altro non è che la percepibile conferma della esattezza di una massima di esperienza - ampiamente sperimentata nel settore - che vede le iniziative imprenditoriali mafiose trasmesse tendenzialmente in ambito familiare in virtù del particolare ed istintivo legame fiduciario sottostante (si veda, di recente, sul rilievo del potere intimidatorio derivante dalla nota qualità mafiosa di un ascendente e sulla prosecuzione di attività di impresa agevolata da tale condizione Sez. 1 n. 39543 del 24.6.2013, rv 257447). Nè può dirsi che gli indicatori utilizzati dai giudici del merito siano privi del carattere di certezza.
Fermi restando i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti di prevenzione - ricordati in precedenza - va qui evidenziato, in ragione dei contenuti delle doglianze, che i giudici del merito hanno - in modo particolarmente preciso - estratto dal carteggio processuale delle circostanze di obiettiva valenza indiziante (la cui combinazione logica resta fuori dal controllo di legittimità, per le ragioni prima ricordate). Non può evitarsi, infatti, di evidenziare che lo stesso regime di particolare favore - riscontrato ed ampiamente documentato - che ha caratterizzato il rapporto dei ZA/CO con il produttore TA (società destinataria di provvedimento di sospensione gestionale del ramo produttivo calabro, come si è detto in parte narrativa) appare già di per sè circostanza dall'elevato spessore indiziante in punto di "continuità" dell'agire mafioso delle imprese in questione e ciò in relazione alle particolari dimensioni della società produttrice, colosso mondiale del settore che consente, in AB, la violazione dei protocolli di selezione dei grossisti - distributori del prodotto, cui attribuisce, peraltro, una quota estremamente significativa delle vendite (come ricostruito nel provvedimento impugnato).
Anche in tal caso, pur con i limiti tipici della fase di legittimità, va detto che la spiegazione di tali circostanze fornita dalla Corte d'Appello in chiave - quantomeno - di soggiacenza ad un forte condizionamento ambientale è l'unica ragionevole, anche alla luce delle verifiche documentate nel decreto impugnato in punto di (modeste) garanzie fornite e di (precarie) strutture aziendali delle società del gruppo ZA-CO.
Se a ciò si aggiunge il risultato in tema di verifica dei prezzi concordati tra la ditta MI e il cliente PUGLIESE BUILDING, ampiamente evocato nel provvedimento impugnato, va detto chiaramente che le critiche formulate all'impianto motivazionale non si confrontano in modo adeguato con i contenuti resi.
Come ritenuto dalla Corte territoriale, tale dato assume un particolare valore indiziante proprio in ragione delle modalità (per certi versi casuali) della sua scoperta, dovuta al reclamo - in costanza di custodia giudiziaria - dei clienti della MI per il furto commerciale cui in precedenza erano stati sottoposti. La libertà di espressione del cliente - dovuta alla gestione giudiziaria - svela la reale natura della precedente soggiacenza omertosa, il che rappresenta un ulteriore e ragionevole indicatore della tipologia dei rapporti intrattenuti dalle imprese oggetto di verifica.
Non può accogliersi, pertanto, la critica relativa alla inconsistenza degli indicatori fattuali e alla parzialità della verifica operata dai giudici del merito.
Le consulenze di parte, infatti, sono state oggetto di valutazione ma smentite nelle loro conclusioni in virtù del contrasto dimostrativo con dati fattuali idonei a svelare la reale natura dei rapporti intrattenuti, il che - essendo frutto di analisi di dati reali, qui in parte rievocati - si sottrae al sindacato di legittimità. L'ipotesi alternativa, di fortune commerciali derivanti da politiche di dilazione dei pagamenti offerte alla clientela, è stata dunque disattesa in modo razionale, con percorso basato sulla particolare valenza indicativa de dati indizianti a carico.
Tutti i soggetti raggiunti dalla misura personale hanno operato in tale - unitario - contesto aziendale - con ruoli operativi o di sostegno finanziario - il che rende fondata la parte "constatativa" del giudizio di pericolosità soggettiva.
La parte "prognostica" del giudizio risulta anch'essa sostenuta dal fatto che l'agire mafioso dei nuclei di impresa ha rappresentato sfruttamento e continuazione del precedente radicamento mafioso ed è stata interrotta solo dall'azione di sequestro, estranea alla volontà dei ricorrenti.
4.2 Parimenti infondate sono le critiche alla proiezione patrimoniale della ritenuta pericolosità soggettiva (i provvedimenti di confisca).
Non risulta fornita - e sul punto vi è motivazione espressa della Corte di secondo grado (si veda quanto affermato da pag. 67 a pag. 72 in riferimento alle prospettazioni di ZA ME e BO UN) - una effettiva dimostrazione della incidenza, sugli investimenti, di fonti di reddito "alternative" rispetto a quelle derivanti dalla attività di impresa contaminata.
Ciò consente di ritenere gli investimenti realizzati in termini di 'derivazione direttà dall'attività di impresa realizzata con metodo mafioso, sfruttando il potere di intimidazione della cosca di riferimento ZA/IM.
In effetti, i giudici del merito hanno impostato il tema essenziale della confisca non già sull'argomento della "sproporzione" tra il reddito e gli investimenti (fermo restando che sono state spese considerazioni anche circa tale aspetto) quanto sul ben più consistente (sul piano dimostrativo) nesso di "derivazione" delle risorse - realizzate tramite l'attività di impresa - dal rapporto funzionale tra le imprese e la cosca mafiosa, ampiamente descritto in precedenza.
Compito di questa Corte, a fronte delle critiche mosse dai ricorrenti, è pertanto esclusivamente quello di ritenere o meno esatta la dimensione giuridica attribuita al tema dai giudici di merito, ossia la legittimità di un provvedimento di confisca basato sulla considerazione della "inscindibilità" dei profitti di impresa leciti (ove evi nei bili) da quelli illeciti perché funzionalmente ricollegabili alla influenza mafiosa esercitata dai proposti. Sul punto, va affermata - seguendo un preciso orientamento già maturato nella presente sede di legittimità ed espresso, in vario modo, da Sez. V 5 30.01.2009, n. 17988, rv 244802; da Sez. 6, 22.01.2009 n. 17229, rv 243664, da Sez. 1 n. 14280 del 16.2.2012;
nonché da Sez. 6 n. 25647 del 6.6.2012 - l'esattezza di un simile ragionamento giustificativo, posto che la norma di riferimento facoltizza il sequestro e la successiva confisca quando vi è motivo di ritenere che i beni rinvenuti nella disponibilità del proposto siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. La giustificazione (eventuale) della provenienza dei beni, per escludere la confisca, deve essere legittima, il che porta a ritenere come il legislatore abbia voluto escludere l'assicurazione - al soggetto pericoloso - di beni che siano "correlati" alla sua stessa manifestazione di pericolosità.
In tale versante, la confisca di prevenzione si atteggia a strumento di recupero con natura "pertinenziale", pur se la pertinenza non va intesa in senso "classico", ossia con la specifica condotta di reato, ma in senso prevenzionale, con la intervenuta manifestazione di pericolosità.
La sproporzione di valori (tra redditi e investimenti), pertanto, funge esclusivamente ed in prima battuta da "parametro indicatore" e da criterio di semplificazione probatoria ma cede il passo alla "prova indiziaria" della esistenza del nesso di derivazione dei beni dall'attività illecita svolta dal proposto, che rappresenta la "porta principale" aperta sul meccanismo ablatorio (teso a ristabilire, in chiave preventiva, condizioni di parità del mercato, escludendo il godimento di redditi derivanti dalla condizione di pericolosità). Nè può dirsi che la differenza di proposizione letterale tra sequestro e confisca (sulla base di sufficienti indizi sia ha motivo di ritenere che i beni siano il frutto di attività illecite ... per il sequestro i beni che risultino essere frutto di attività illecite ... per la confisca) ponga un criterio di diversificazione che vada oltre l'ordinaria distinzione logica tra fase cautelare e fase post-contraddittorio. È evidente infatti che per esservi qualificazione del "nesso di derivazione" deve maturare, sul tema, una consistenza probatoria in termini di certezza, ma tale certezza ben può derivare da una plurima e convergente coesistenza di indizi, primo tra i quali la mancata dimostrazione - nel corso del procedimento - della esistenza di fonti di reddito lecito, diverse da quello derivante dall'attività di impresa ritenuta mafiosa. In effetti, l'orientamento cui si aderisce non fa altro che prendere atto dell' "ontologica dinamicità" di una realtà aziendale, per cui lì dove le attività economiche si sono alimentate, nel corso del tempo, dal rapporto con l'organizzazione (per l'avviamento iniziale, per l'ottenimento di vantaggi nelle forniture, nella limitazione della concorrenza, nella imposizione dei prezzi del prodotto), risulta sostanzialmente impossibile - ad una verifica ex post - operare una scissione tra componente (astrattamente) lecita (perché correlata ad una transazione commerciale non inquinata) e componente illecita del redito di impresa in tal modo conseguito. Risulterebbe vana, infatti, l'opera di ricerca della specifica "quota" di reddito agevolata dal rapporto funzionale tra impresa e gruppo mafioso per l'impossibilità - di fatto - stabilire in modo chirurgico dove siano state allocate, all'interno dell'azienda le risorse ottenute grazie a tale rapporto (sotto forma di avviamento, di incremento dei prezzi, di ridimensionamento delle esposizioni debitorie, di agevolazione nelle forniture etc.).
La realtà è che il vantaggio ottenuto in modo illecito finisce - in tali casi - con il condizionare e dominare la fattibilità delle strategie aziendali in quanto tali e si pone come fattore di alterazione della intera redditività aziendale e delle sue ricadute sul patrimonio riferibile all'imprenditore ritenuto pericoloso. Ciò nel caso in esame viene sostenuto in modo del tutto congruo dalla trama motivazionale, posto che da un lato si è ritenuta viziata nelle sue stesse manifestazioni operative l'attività di impresa, dall'altro non sono emerse significative e autonome fonti di reddito dei soggetti proposti e dei nuclei familiari di riferimento (con motivazione in fatto, non sindacabile nei suoi profili di interna coerenza logica nella presente sede).
I ricorsi vanno pertanto rigettati, anche sotto tale profilo.
5. L'ipotesi di contrasto tra dispositivo e motivazione del decreto di primo grado. In riferimento al terzo motivo avv. Staiano per ZA IO (e BO CE) nonché in riferimento ad analoga censura formulata per ZA ME (e BO UN) va affermato che corretta risulta la ricostruzione operata dalla Corte territoriale del contenuto del provvedimento di confisca di primo grado.
Vero è che la consistenza in titoli oggetto di sequestro nei confronti dei ricorrenti non è stata espressamente richiamata nel dispositivo del decreto, ma il contenuto della motivazione esprime chiara e decisa opzione nel senso di sottoporre a confisca detti valori, trattandosi di investimenti ricollegabili in via diretta all'esercizio dell'attività di impresa mafiosa.
Del resto, pur avendo natura assimilabile a quella della sentenza, il provvedimento decisorio del giudizio di prevenzione resta - sul piano formale - un decreto, il che comporta la prevalenza dei contenuti motivazionali anche in ipotesi di omissioni o incompletezze della parte dispositiva ... a differenza delle sentenze, per le quali, in caso di contrasto tra motivazione e dispositivo, vige il principio della prevalenza di quest'ultimo, in tema di ordinanze e decreti vale il principio secondo cui occorre stabilire quale sia stata l'effettiva volontà del giudice, così come emerge dal provvedimento globalmente considerato nell'insieme di motivazione e dispositivo (così Sez. 1 n. 754 del 27.1.1999, rv 212750). Non può pertanto riconoscersi alcuna nullità della disposta confisca, ricomprendente in parte motiva (in modo più ampio nella decisione di secondo grado, che resta emessa da un giudice di merito) anche i valori mobiliari di cui si tratta.
6. Le declaratorie di inammissibilità.
I ricorsi proposti nell'interesse di ZA IU e di CO ME vanno dichiarati inammissibili.
Nel primo caso, come correttamente indicato nella requisitoria scritta del sig. Procuratore Generale presso questa Corte manca la procura speciale di cui all'art. 100 c.p.p. (da ritenersi condizione di validità dell'intervento del terzo intestatario, tra le molte, Sez. 1 n. 8361 del 10.1.2014, rv 259174; Sez. 6 n. 13798 del 20.1.2011, rv 249873). La nomina prodotta dal difensore non può considerarsi tale, trattandosi in realtà di una comune nomina difensiva modellata sui contenuti dell'art. c.p.p. e tesa a facoltizzare poteri tipici correlati alla difesa di un imputato in un procedimento penale (richiesta di rito abbreviato o di applicazione pena su richiesta delle parti). Non vi è pertanto una specificazione - da ritenersi necessaria - della condizione di soggetto terzo della ZA IU e del potere di costituirsi per la difesa di interessi patrimoniali nella procedura di prevenzione.
Nel secondo caso, attesa la revoca della misura da parte della stessa Corte d'Appello va affermato che vi è carenza di interesse al ricorso.
Va ricordato, sul punto che l'interesse ad impugnare va individuato nella richiesta di rimozione di un effetto pregiudizievole concreto della pronunzia, posto che il sistema delle impugnazioni non può assecondare una pretesa - meramente teorica - alla esattezza della decisione tale da non condurre ad alcuna modifica degli effetti del provvedimento (di recente, Sez. 3 n. 23485 del 5.6.2014). Il ricorrente non ha individuato tale interesse concreto, essendo stati rimossi gli effetti della esecutività del decreto di primo grado e non residuando a carico del CO ME effetti pregiudizievoli che la legge (L. n. 575 del 1965. art. 10) ricollega alla "definitività" della misura di prevenzione personale (si veda Sez. 1 n. 3639 del 28.9.1987, rv 177431), nel caso in esame oggetto di revoca antecedente alla sua conferma da parte del giudice di secondo grado.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di CO ME e di ZA IU consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in Euro 1,000,00.
Al rigetto dei restanti ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di CO ME e ZA IU, che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 ciascuno a favore della cassa delle ammende.
Rigetta i ricorsi di CO EP, ZA ME AN, ZA IO, CO LE, ZA EP, BO UN, e BO CE che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2014