Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2013, n. 15862
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Sentenza 7 marzo 2013

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In tema di procedimento di prevenzione, la violazione dell'obbligo di procedere, su richiesta della parte, in udienza pubblica integra una nullità relativa, la quale, ove verificatasi alla presenza della parte, è sanata se non eccepita immediatamente dopo il compimento dell'atto, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2013, n. 15862
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15862
    Data del deposito : 7 marzo 2013

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