Sentenza 7 marzo 2013
Massime • 1
In tema di procedimento di prevenzione, la violazione dell'obbligo di procedere, su richiesta della parte, in udienza pubblica integra una nullità relativa, la quale, ove verificatasi alla presenza della parte, è sanata se non eccepita immediatamente dopo il compimento dell'atto, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2013, n. 15862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15862 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 07/03/2013
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 448
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P.G. - rel. Consigliere - N. 25523/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE EN N. IL 04/11/1955;
avverso il decreto n. 12/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del 04/01/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
sentite le conclusioni del PG Dott. di inammissibilità. RITENUTO IN FATTO
1. OR ZO propone ricorso per cassazione contro l'ordinanza della Corte d'appello di Lecce che ha respinto l'appello proposto contro il decreto del tribunale di Brindisi con cui è stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per tre anni, con l'obbligo di soggiorno nel comune di Carovigno, una cauzione di Euro 10.000 e la confisca di tre beni immobili, due autovetture, rilevanti somme esistenti presso un conto corrente bancario, nonché quote della società Bora S.r.l.. 2. A sostegno del ricorso propone i seguenti motivi:
a. violazione di legge in relazione alla L. n. 1423 del 1956, art. 4 e L. n. 575 del 1965, art.
2-ter, a seguito della sentenza della Corte costituzionale numero 93/2010; sotto tale profilo si ritiene che la negazione dell'accoglimento dell'istanza di udienza pubblica sia motivata sulla base di un falso presupposto e cioè della mancanza di apposita eccezione all'udienza dinanzi al giudice di primo grado;
b. violazione di legge in relazione alla L. n. 1423 del 1956, artt. 1 e 4 e L. n. 575 del 1965, art.
2-ter per mancanza di idonea motivazione in ordine al rigetto delle richieste istruttorie;
c. violazione di legge in relazione alla L. n. 1423 del 1956, art. 1, nn. 1, 2, 3 e art. 3 e art. 4, comma 10; il ricorrente lamenta la mera apparenza di motivazione in ordine ai presupposti soggettivi per l'applicazione della misura di prevenzione;
d. violazione di legge in relazione alla L. n. 1423 del 1956, art. 4 e L. n. 575 del 1965, art.
3-ter in relazione all'attualità della pericolosità sociale L. n. 1423 del 1956, ex artt. 1 e 2;
e. violazione di legge in relazione alla L. n. 575 del 1965, artt.
3- ter e 2-ter; sotto tale profilo si lamenta l'esistenza di una motivazione solo apparente con riferimento alla origine illecita del patrimonio del prevenuto;
f. violazione di legge in relazione alla L. n. 1423 del 1956, art. 4 e L. n. 575 del 1965, art.
3-ter in relazione all'attualità della pericolosità sociale L. n. 1423 del 1956, ex artt. 1 e 2; sotto tale profilo il ricorrente lamenta che la motivazione sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità in punto accertamento delle condizioni oggettive per la confisca.
3. Il Procuratore Generale di questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
4. In data 1 marzo 2013 la difesa del ricorrente ha presentato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile;
il sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di prevenzione è limitato alla violazione di legge e non si estende al controllo dell'"iter" giustificativo della decisione, a meno che questo sia del tutto assente, nel qual caso ricorre una violazione di legge (V. Corte cost., 5 novembre 2004 n. 321 e sez. 6, n. 35044 del 08/03/2007, Bruno, Rv. 237277).
2. La riserva del ricorso in materia di prevenzione alla "violazione di legge" non consente di dedurre il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. "e", perché il motivo preveduto da tale norma si riferisce all'art. 192 c.p.p., che disciplina la valutazione di prova del fatto costitutivo di reato. Come tale si tratta di motivo inconciliabile con il fine del procedimento che, giurisdizionalizzato per affinità alla materia penale, ha ad oggetto quella amministrativa di prevenire un pericolo per se stesso, cioè presunto per "elementi di fatto". Il controllo di motivazione del provvedimento, perciò qualificato decreto, consiste solo nella verifica di rispondenza degli elementi esaminati (se necessario acquisiti ex officio dal giudice) ai parametri legali che, imposti da ciascuna norma per l'applicazione della singola misura, sono vincolanti a differenza dei liberi criteri valutativi, autorizzati dall'art. 192 per la prova del fatto costitutivo di reato. Pertanto, se il decreto offre elementi e ne trae inferenza secondo parametri prestabiliti non è censurabile, perché il motivo sfocia inevitabilmente in una alternativa di merito.
3. Nel caso di specie - se si eccettua il motivo numero uno, di cui si dirà più avanti - tutti gli altri motivi di ricorso, come correttamente osservato dal Procuratore Generale, contengono - sotto motivi rubricati come violazioni di legge - censure sulla motivazione e propongono una diversa lettura dei dati indiziari al fine di pervenire a conclusioni alternative rispetto a quelle cui perviene la Corte.
4. Il provvedimento impugnato non può dirsi totalmente privo di motivazione o corredato di motivazione apparente, sia perché fa riferimento - riportandolo integralmente - al più dettagliato provvedimento di primo grado, sia perché si sofferma con nuovo giudizio valutativo sugli aspetti più rilevanti oggetto dell'appello del OR.
5. Ed il richiamo alla motivazione di primo grado, lungi dal rappresentare un vizio del provvedimento, ne consente anzi la piena integrazione sotto il profilo motivazionale, laddove una completa riproposizione delle stesse motivazioni avrebbe rappresentato un inutile duplicato. Ed invero, posto che il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della presenza di una motivazione non meramente apparente deve fare riferimento ai provvedimenti di primo e secondo grado, che si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (cfr. Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino;
conff. Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti;
Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano;
sez. 2, n. 19947 del 15 maggio 2008), è assai arduo sostenere, come fa il ricorrente, che il provvedimento sia del tutto privo di motivazione o caratterizzato da una motivazione solo apparente e cioè non in grado di spiegare in alcun modo il ragionamento sotteso alle conclusioni raggiunte dai giudici.
6. Al contrario, attraverso una lunga disamina degli elementi indiziari e con argomentazioni maggiormente conferenti in un giudizio di merito che non di legittimità, il ricorrente cerca di scardinare il costrutto argomentativo dei giudici di merito (attività palesemente non consentita contro i provvedimenti in materia di misure di prevenzione) attraverso valutazioni puramente soggettive ed alternative a quelle operate con dovizia di argomentazione nei provvedimenti impugnati.
7. Quanto al primo motivo di ricorso, con il quale si chiede l'annullamento dell'ordinanza resa in appello, per mancata celebrazione del giudizio in pubblica udienza, trattasi di motivo che non può essere accolto.
8. La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 117 Cost., comma 1, la L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4 e la L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-
ter, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla Corte d'appello (e perciò non è accoglì bile l'istanza contenuta nella memoria del 1 marzo 2013), nelle forme dell'udienza pubblica. Le censurate disposizioni, prevedendo che le misure di prevenzione siano applicate in esito ad un procedimento camerale senza la partecipazione del pubblico, violano, infatti, l'art. 6, par. 1, della CEDU poiché, nonostante l'incidenza diretta, definitiva e sostanziale delle misure de quibus su beni dell'individuo costituzionalmente tutelati, quali la libertà personale, il patrimonio e la stessa libertà di iniziativa economica, non contemplano la possibilità per l'interessato di chiedere un dibattimento pubblico, ledendo il principio di pubblicità delle udienze giudiziarie, costituzionalmente rilevante anche in assenza di un esplicito richiamo in Costituzione. Secondo la Consulta, peraltro, l'esigenza di garantire la pubblicità del giudizio penale nelle fasi di merito del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione non pregiudica, in conformità alle indicazioni della Corte Europea dei diritti dell'uomo, il potere del giudice di disporre che si proceda, in tutto o in parte, senza la presenza del pubblico in rapporto a particolarità del caso concreto, che facciano emergere la necessità di tutelare valori contrapposti, nei limiti in cui, ai sensi dell'art. 472 cod. proc. pen., è legittimato lo svolgimento del dibattimento penale a porte chiuse.
9. Proprio quest'ultima considerazione rafforza la tesi che qualifica la violazione dell'obbligo di procedere in udienza pubblica su richiesta quale nullità relativa che, se verificatasi alla presenza della parte, è da ritenersi sanata se non eccepita immediatamente dopo il compimento dell'atto ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2. E che non si tratti di nullità di carattere assoluto risulta dal fatto che la pubblicità del procedimento non attiene ne' alla capacità del giudice, ne' all'iniziativa del pubblico ministero, nè, tanto meno, riguarda l'ipotesi di omessa citazione dell'imputato e del suo difensore.
10. Conseguentemente, sebbene la richiesta fu avanzata all'udienza del 23/06/2010, risulta dallo stesso verbale che dopo il rigetto (implicito) della predetta richiesta, la difesa non ebbe ad eccepire la nullità dell'udienza camerale, così accettando gli effetti dell'atto.
11. Non sono condivisibili le repliche della difesa, contenute nella memoria del 1 marzo, secondo cui a tenore dell'art. 182, comma 2, la nullità va eccepita subito dopo l'atto solo se non eccepita prima. O meglio, trattasi di affermazione che non può essere applicata al caso in esame, posto che la difesa - come risulta dalla copia del verbale prodotta in allegato - non eccepì la nullità del procedimento camerale, ma avanzò semplicemente un'istanza affinché il tribunale di Brindisi procedesse in pubblica udienza. È evidente la differenza tra il fare un'istanza ed eccepire la nullità di un atto del procedimento;
quindi, non essendovi stata eccezione preventiva di nullità di un atto (e d'altronde, fino alla richiesta di procedere con udienza pubblica, non poteva certo dirsi nullo il procedimento camerale), la difesa avrebbe dovuto eccepire la nullità subito dopo e cioè a fronte della prosecuzione dell'udienza in forma camerale.
12. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato;
ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2013