Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/1999, n. 754
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Sentenza 27 gennaio 1999

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L'opposizione alla richiesta di archiviazione deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione di un preciso tipo di investigazione, suppletiva rispetto alle indagini espletate dal pubblico ministero, anche il riferimento concreto e specifico a elementi che siano strettamente inerenti alla notizia di reato e direttamente incidenti sulle risultanze delle attività di indagine compiute e da compiere.

A differenza delle sentenze, per le quali, in caso di contrasto tra motivazione e dispositivo, vige il principio della prevalenza di quest'ultimo, in tema di ordinanze e decreti vale il principio secondo cui occorre stabilire quale sia stata l'effettiva volontà del giudice, così come emerge dal provvedimento globalmente considerato nell'insieme di motivazione e dispositivo. (Fattispecie relativa a decreto di rigetto di opposizione alla richiesta di archiviazione, emesso "de plano" dal g.i.p. dopo l'espletamento di indagini ulteriori disposte a seguito di accoglimento di una prima opposizione della persona offesa, che la S.C. ha ritenuto di dover qualificare come decreto di inammissibilità, sul rilievo che nella sua motivazione espressamente si faceva riferimento a "censura di inammissibilità dell'opposizione").

Allorché vi sia stata, da parte della persona offesa, opposizione alla richiesta di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari può disporre l'archiviazione "de plano", senza procedere alla fissazione dell'udienza prevista dal secondo comma dell'art. 409 cod. proc. pen., una volta ritenuta l'inammissibilità dell'opposizione e l'infondatezza della notizia di reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/1999, n. 754
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 754
    Data del deposito : 27 gennaio 1999

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