Sentenza 27 gennaio 1999
Massime • 3
L'opposizione alla richiesta di archiviazione deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione di un preciso tipo di investigazione, suppletiva rispetto alle indagini espletate dal pubblico ministero, anche il riferimento concreto e specifico a elementi che siano strettamente inerenti alla notizia di reato e direttamente incidenti sulle risultanze delle attività di indagine compiute e da compiere.
A differenza delle sentenze, per le quali, in caso di contrasto tra motivazione e dispositivo, vige il principio della prevalenza di quest'ultimo, in tema di ordinanze e decreti vale il principio secondo cui occorre stabilire quale sia stata l'effettiva volontà del giudice, così come emerge dal provvedimento globalmente considerato nell'insieme di motivazione e dispositivo. (Fattispecie relativa a decreto di rigetto di opposizione alla richiesta di archiviazione, emesso "de plano" dal g.i.p. dopo l'espletamento di indagini ulteriori disposte a seguito di accoglimento di una prima opposizione della persona offesa, che la S.C. ha ritenuto di dover qualificare come decreto di inammissibilità, sul rilievo che nella sua motivazione espressamente si faceva riferimento a "censura di inammissibilità dell'opposizione").
Allorché vi sia stata, da parte della persona offesa, opposizione alla richiesta di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari può disporre l'archiviazione "de plano", senza procedere alla fissazione dell'udienza prevista dal secondo comma dell'art. 409 cod. proc. pen., una volta ritenuta l'inammissibilità dell'opposizione e l'infondatezza della notizia di reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/1999, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE GIORGIO Presidente del 27.01.1999
1.Dott. DE NARDO EP Consigliere SENTENZA
2.Dott. CAMPO STEFANO " N.754
3.Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N.29821/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) LI EP n. il 17.06.1942
2) UI IA NEL PROC PEN. C/ n. il 19.02.1941
3) IO LT n. il 20.02.1967
avverso sentenza del 20.04.1998
G.I.P. TRIBUNALE di MATERA
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr.VANCHERI ANGELO lette le conclusioni del P.G. Dr. MELONI, che ha chiesto il dichiararsi inammissibile il ricorso, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con decreto del 20.4.1998, il IP del Tribunale di Matera, a seguito di un supplemento di indagini espletate in base ad ordinanza 7.1.1998 del medesimo giudice, rigettava (rectiUs dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 410, comma 2, c.p.p., l'opposizione delle parti offese RI US e FU LI alla richiesta di archiviazione, formulata dal P.M., degli atti relativi al procedimento penale a carico di IO LT, sottoposto ad indagini per l'ipotizzato reato di duplice omicidio relativamente al decesso di RI LU e ND MA, e disponeva, previa dichiarazione di infondatezza della notizia di reato, l'archiviazione degli atti relativi al suddetto procedimento.
Osservava il giudice suindicato:
- che l'atto di opposizione si caratterizzava per una. personale interpretazione del risultato delle indagini espletate, ed aveva indicato elementi di investigazione suppletiva del tutto astratti ed ininfluenti, o comunque flutto di illazioni e di mere ipotesi sia per quanto riguardava la tesi che l'evento mortale fosse dovuto ad una causa eteroprodotta piuttosto che accidentale, sia per quanto riguardava l'attribuibilità di tale evento ad una qualsiasi condotta dell'indagato;
- che, sulla base degli elementi emersi, non era con certezza prospettabile una vera e propria notizia di reato ne', tanto meno, era formulabile una qualsiasi accusa nei confronti dell'indagato. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore delle persone offese RI e FU, lamentando:
1) violazione degli artt. 409, comma 6, e 410, in relazione all'art.127 c.p.p., sotto il profilo che, nella specie, il IP avrebbe dovuto pronunciarsi a seguito di fissazione di udienza in carriera di consiglio, al fine di garantire il contraddittorio;
2) mancanza ed illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, basato su argomentazioni costituenti travisamento del fatto e che non consentivano di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice.
Va innanzitutto precisato che, anche se nel dispositivo del decreto impugnato si legge testualmente "rigetta le opposizioni delle persone offese", la pronuncia deve invece considerarsi a tutti gli effetti come una declaratoria di inammissibilità, dato che tutta la motivazione è riferita esplicitamente alla "inammissibilità delle opposizioni di parte", così come si rileva dalla intitolazione del paragrafo B), dedicato all'esame delle opposizioni, e dalla parte introduttiva del medesimo paragrafo, laddove si legge "l'opposizione alla richiesta del P.M., avanzata dai coniugi RI, non appare caratterizzata dai requisiti di legge e pertanto incorre nella censura di inammissibilità". Come è noto, infatti, a differenza delle sentenze, per le quali, in caso di contrasto tra motivazione e dispositivo, vige il principio della prevalenza di quest'ultimo, in tema di ordinanze o di decreti vale il principio secondo cui occorre stabilire quale sia stata la effettiva volontà del giudice, così come emerge dal provvedimento globalmente considerato nell'insieme di motivazione e dispositivo (v. Cass., Sez. III, sent. n. 528 del 05 - 03 - 1996, Vanacore;
Sez. II, sent. n. 1613 del 03-05-1993, De Rosa;
Sez. III, sent. n. 414 del 07-05-1992, Bolognini ecc.). Ciò precisato, si osserva che il ricorso, in quanto manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile.
Ed infatti, come più volte affermato da copiosa giurisprudenza di questa Corte, quando, come nella specie, vi sia stata, da parte della persona offesa, opposizione alla richiesta di archiviazione, il IP, a norma del secondo comma dell'art.410 c.p.p., può disporre l'archiviazione de plano in presenza di due condizioni: la ritenuta inammissibilità dell'opposizione e la infondatezza della notizia di reato.
Sicché, una volta constatata la presenza di tali due condizioni, l'archiviazione può essere disposta con decreto, senza procedere alla fissazione dell'udienza prevista dal secondo comma dell'art.409 c.p.p.- Nel valutare l'ammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, il giudice è tenuto quindi a verificare preliminarmente se l'opponente abbia adempiuto l'onere, impostogli dall'art. 410, primo comma, del codice di rito, di indicare l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova e, qualora ritenga non sussistenti le condizioni legittimanti l'instaurazione del contraddittorio, deve comunque adeguatamente "motivare circa le ragioni della ritenuta inammissibilità, indipendentemente dall'apprezzamento o meno della fondatezza della notizia di reato, costituendo la delibazione d'inammissibilità momento preliminare all'instaurazione del procedimento di archiviazione". (V. Cass., Sez. Un., sent. n. 2 del 15-03-1996, Testa). Nell'ambito della medesima pronuncia la stessa Corte ha precisato altresì che l'ammissibilità della opposizione dipende anche dalla pertinenza e dalla inerenza delle nuove investigazioni rispetto alla notizia di reato, oltre che dalla rilevanza delle ulteriori indagini richieste dalla persona offesa. Nè è configurabile, sulla base della normativa vigente, un obbligo del IP di disporre la fissazione dell'udienza in camera di consiglio ai sensi del comma 3 dell'art.410 c.p.p., quando, come nella specie, a seguito di una precedente opposizione della persona offesa, sia stato disposto un supplemento di indagine. All'esito dell'espletamento delle ulteriori indagini, rimane impregiudicato il potere del IP di pronunciare, qualora siano sussistenti le condizioni richieste dalla legge, il decreto di inammissibilità di cui al comma 2 del citato art.410.
Nella fattispecie, a prescindere da ogni valutazione circa la fondatezza della "notizia criminis" e ad onta delle doglianze del ricorrente, il IP ha pienamente adempiuto all'obbligo della motivazione in ordine alla assoluta ininfluenza delle investigazioni suppletive da espletare.
Va infatti precisato che l'indicazione della investigazione ulteriore e dei relativi elementi di prova non deve essere del tutto generica ed apparente, ma deve riguardare in maniera specifica - come è chiaramente deducibile dalla norma di cui al primo comma dell'art.410 c.p.p. - sia l'oggetto della investigazione, sia i dati relativi alle prove da raccogliere. Ciò va fatto in termini di concretezza, di pertinenza e di rilevanza, nel senso che si deve trattare di indicazioni specifiche, che pongano il giudice nella condizione di valutare se le stesse siano inerenti alla notizia di reato e siano idonee ad incidere sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari.
Questa Corte ha in proposito più volte precisato che la disciplina contenuta nell'art. 410, comma primo, cod. proc. pen., considera come condizione di ammissibilità dell'opposizione l'indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e dei relativi mezzi di prova, e che da tale norma si ricava in maniera evidente il principio che l'opposizione deve contenere oltre all'indicazione di un preciso tipo di investigazione, suppletiva rispetto a quella espletata dal pubblico ministero, anche il riferimento concreto e specifico ad elementi che siano strettamente inerenti alla notizia di reato e direttamente incidenti sulle risultanze delle attività di indagine compiute e da compiere (v., fra le tante, Cass., Sez. VI, sent. n. 3680 del 07-01-1997, Manenti;
Sez. V, sent. n. 4585 del 12.12.1994, Triglia, ecc.).
Nella specie era stato chiesto il compimento di atti in parte ripetitivi di attività di indagine già più volte espletate - come l'interrogatorio dell'indagato, il confronto tra lo stesso ed un teste, l'audizione di persone informate sui fatti - ed in parte del tutto ininfluenti, come l'espletamento di un esperimento giudiziale, consistente nella riproduzione dinamica dei fatti che avrebbero verosimilmente condotto all'evento mortale, che non avrebbe potuto in nessun caso apportare elementi utilmente apprezzabili come certi e svolgere una funzione decisiva in ordine al coinvolgimento dell'indagato.
Prive di pregio le considerazioni dei ricorrenti relative alla asserita esistenza, nel sistema processuale vigente, di una "parte accusatrice" privata, in posizione quasi alternativa al rappresentante della pubblica accusa, al contributo all'esercizio dell'azione penale che la stessa parte privata sarebbe chiamata a dare, o alla tutela dell'interesse della persona offesa, fondata sul principio della obbligatorietà dell'azione penale. Si tratta di affermazioni non in linea con il sistema attualmente in vigore, nel quale unico ed esclusivo titolare dell'azione penale è il pubblico ministero, mentre è del tutto erroneo mettere l'interesse della persona offesa dal reato in relazione al principio della obbligatorietà dell'azione penale, essendo tale interesse tutelato da alcune norme specifiche, che regolano l'intervento della parte offesa entro limiti circoscritti e con modalità ben precise. Per quanto riguarda l'altra condizione, e cioè la infondatezza della notitia criminis, le valutazioni fatte dal IP, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, sono pienamente corrette sia sul piano giuridico che sul piano della logica.
È indubbio, infatti, che la persistente inesistenza, malgrado il supplemento di indagini già espletato, di elementi idonei a sostenere l'accusa nei confronti dell'indagato -inesistenza sulla quale gli stessi ricorrenti non hanno proposto alcuna doglianza - non avrebbe potuto che condurre all'accoglimento della richiesta di archiviazione formulata dal P.M.-
Sotto tale profilo, le altre censure avanzate dai ricorrenti, riguardanti chiaramente considerazioni attinenti al merito, non sono esaminabili in questa sede.
Tali sono, ad esempio: le considerazioni relative al contenuto dell'interrogatorio dell'indagato; quelle concernenti l'ora del decesso delle vittime;
l'eventuale incidenza delle acquisizioni riguardanti un procedimento penale a carico di altri soggetti;
le valutazioni relative all'alibi asseritamente falso dell'indagato, ritenuto invece indimostrato dal GLP;
le considerazioni concernenti le fotografie acquisite agli atti ecc.-
Del tutto privo di pregio, poi, l'assunto del ricorrente, secondo cui, nella specie, il fatto che nel corso del confronto tra l'indagato ed il teste RO IC il difensore avesse rivolto una domanda ne comporterebbe la totale inutilizzabdità. Invero, a prescindere dalla considerazione che, a norma dell'art. 191 c.p.p., la sanzione della inutilizzabilità consegue alla violazione di un divieto stabilito dalla legge - e non vi è nessuna norma che vieti al difensore di rivolgere domande all'indagato nel corso del confronto condotto dal P.M. - la eventuale inutilizzabilità (ammesso che sia configurabile) riguarderebbe soltanto la risposta data dall'interrogato e non certo l'intero atto.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, conformemente al parere espresso dal P.G. presso questa Corte, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di L.500.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e della somma di L. 500.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 1999