Sentenza 26 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/11/2002, n. 16651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16651 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN DEL OPOLD ITALIA O1 6 5 1 / 026 LA CORTE SUPRE CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Distanse fire edifici Rischi si stato.livă Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA Presidente R.G.N. 2404/00 - Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI 4433/00 Dott. Umberto GOLDONI Rel. Consigliere 4434/00 Dott. Giovanna SCHERILLO -Consigliere Cron. 35047 - Consigliere Rep. 4436 Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente Ud. 31/05/02 SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copła studio LL IM, elettivamente domiciliato in ROMA Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € presso lo studio 28 NOV. 2003 CISO VITTORIO EMANUELE 349, IL CANCELLIET che lo SANDULLI, dell'avvocato MARIA ALESSANDRA difende, giusta delega in atti;
ricorrente - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio RAFFL DOM SRL, RD SRL;
dal Sig. per diritti € 210- - intimati # 28 NOV. 2002 - IL CANCELLIE! e sul 2° ricorso n° 04433/00 proposto da: RD SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI 2002 861 MANZI, che lo difende unitamente all'avvocato KARL -1- ZELLER, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
LL IM, elettivamente domiciliato in ROMA CSO VITT EMANUELE II 349, presso lo studio dell'avvocato MARIA ALESSANDRA SANDULLI, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
WOHNBAU SRL;
- intimato e sul 3° ricorso n° 04434/00 proposto da: WOHNBAU incorporante della RAFFL srl,SRL, му domiciliato in ROMA VIA F CONFALONIERIelettivamente 5 presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende unitamente all'avvocato STEFAN THURIN, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
LL IM, elettivamente domiciliato in ROMA CSO VITT EMANUELE II 349, presso lo studio dell'avvocato MARIA ALESSANDRA SANDULLI, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
-2- RD SRL;
- intimato Corte d'Apetts of TRENTO avverso la sentenza n. 112/99 della Sezione distaccata Pello di BOLZANO, depositata il 15/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/05/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato SANDULLI Maria Alessandra, difensore uy del ricorrente che ha chiesto accoglimento ricorso principale e rigetto ricorsi incidentali R.G.4433/00 e 4434/00; udito l'Avvocato COGLITORE Emanuele per delega depositata in udienza, difensore deldell'avv.L.MANZI resistente che ha chiesto accoglimento ricorsi incidentali R.G. 4433/00 e4434/00 eigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per principale. Assorbiti i ricorsi rigetto ricorso incidentali. -3- Svolgimento del processo Le soseta Raft] OM sri e AU srl avevano ottenuto dal Comune di a la concessione edilizia n.92 in data 12.03.1992 per la costruzione di un a age interrato e per la demolizione e ricostruzione di un edificio in Means Piazza Duomo sulle p. ed. 260/1 (sulla quale esisteva di fatto un gainge 3, 2681/2, 260/3 257 e 163 C.C. Merano, p. ed. confinanti con la p. ed. 25% (C) Merano, di proprietà di MA IR, cosicchè sulle p. ed. 26 1 200 2.260-3 e 257 venivano costruiti due piani di garage interrati. ars i, sostenendo che nell'esecuzione di tali lavori non si sarebbe tenuto conto della distanza dai confini, né delle finestre e luci esistenti nella liuj la proprieta attorea, che detti lavori avrebbero messo in pericolo la stabil, i di tale proprietà e che, nel corso degli stessi, gli sarebbero stati pr a dei danni (rottura dell'isolazione di copertura, rottura della capai ta di scarico dell'acqua piovana, rottura della terrazza in eternit e di му dijers prenatte di laterizio del solaio sottostante la terrazza), aveva propostposto data 3.8.1992 denuncia di nuova opera avanti al Pretore di Meran 11 Presore aveva rimesso le parti avanti al Tribunale di Bolzano per il di merito. con o di citazione in riassunzione in data 28.5.1993 il IR conveniva aslant al Tribunale di Bolzano le predette Società sostenendo che la cosunu ione che gli stessi stavano realizzando non avrebbe tenuto in alcun conto a distanza dai confini, come pure dalle finestre e dalle luci esistenti sulta murofà proprietà attorea, giungendo a porre in pericolo la stabilità di quest lumo fabbricato, per cui chiedeva la condanna delle convenute appeli te alla riduzione in pristino delle particelle fondiarie/edificiali 260/1, 4 2602 2603 257 e 163 C.C. Merano, oltre al risarcimento dei danni accent-nda con unica comparsa di costituzione si costituivano entrambe le convenite societa, le quali, nel merito, chiedevano il rigetto delle richieste av us une, oltre alla rifusione delle spese legali. male con sentenza del 3.12.1997 ha ritenuto che la scala di accesso al piatio uperiore esistente nel cavedio fosse abusiva poiché realizzata a soli om di distanza dalla proprietà attorea, cosicchè doveva essere 30 1. L'apertura di luci nell'edificio dei convenuti, purchè nel rispetto dei ring di cui all'art.901 cc. era legittima. Se le varie luci, come re concretamente realizzate, erano irregolari il IR ne poteva pretendere la regoli izzazione a norma del 2° comma dell'art.902 c.c., i convenuti avevano diritto di sopraelevare e di aprire luci, con la conseguenza che il vidne non aveva titolo per richiedere la remissione in pristino, ma esqlus vamente la regolarizzazione di eventuali luci irregolari;
per quanto rig nava cernari, non potendo essere qualificati né come vedute né come aci potevano essere realizzati iure proprietatis, quanto alle finestre app nella p ed 257 e prospicienti sul cortile interno dell'attore, parte cover uta aveva ormai usucapito il diritto di veduta. L u nam attore MA IR proponeva appello avverso tale seme L imane convenute RA OM srl e AU srl si erano costituite sepala amente, svolgendo entrambe appello incidentale. Consentenza in data 29.5:15.9.99, la Corte di appello di Trento revocava la conda na della società AU srl a ridurre in pristino la scala nel cavedio espek cessata la materia del contendere;
condannava la convenuta appelista AU srl a pagare all'attore appellante MA IR un injlmazzo di L 5.000.000 (lire cinque milioni), oltre agli interessi legali dalla domanda G 6.1993) al saldo;
condannava l'attore appellante MA 15 NE a rifondere alla convenuta appellata RA OM srl le spese di lite relave ad entrambi i gradi di giudizio, spese che liquidava per il primo graje i giudizio in complessive L.10.000.000; dichiarava integralmente compensate fra l'attore appellante MA IR e la convenuta appeli ta AU srl le spese di lite ad entrambi i gradi di giudizio;
confermava nel resto. Osjet ava la Corte tridentina che quanto alle sopraelevazioni effettuate dalja cieta AU srl rispetto alla terrazza di proprietà IR adiacente all p! mm 17. 18 e 19 della ped. 1450 C.C. Merano, andava rilevato che il precetto disponeva esclusivamente di un semplice cortile interno, cosicchè paies evidente che da una siffatta "terrazza" non potesse essere materalmente esercitato alcun diritto di veduta in alcuna direzione. Se era poj vero che la parete della neocostituita p.ed. 1450 era sempre più alta rispetto al livello della cosiddetta terrazza, non era dato capire quali му "dista za legali" dovessero essere rispettare dalla società AU srl rispetto alla terrazza" di proprietà del IR. Per quanto riguardava infine le aperture della ped. 1450 sulla "terrazza" stessa, non poteva che essere copter nate che il firelli poteva senz'altro pretendere che le eventuali luci noin egolari fossero regolarizzate, ma non certo pretendere alcuna rifies one in pristino, per quanto riguardava le aperture preesistenti sulla prometa IR che, sarebbero state “sacrificate" alla nuova costruzione espuma dalla società AU srl, andava osservato che le contestazioni effettuate dal IR apparivano estremamente generiche e non idonee ad in uare a quali aperture l'appellante si volesse riferire. Siffatta lacuna nda risultava colmata nemmeno con il richiamo alle fotografie eseguite dal con sente tecnico di parte geom. Raschillà, dal momento che tali fotografie risultaravane eseguite nell'anno 1993, mentre la situazione finale dell'edificio era assai diversa rispetto a quanto realizzato e poi demolito dalla società 6 Nejdiu si in corso d'opera. Per quanto riguardava, in particolare, la pariae occlusione dell'ultima finestra visibile nella fotgrafia n.5 allegata all plaborato del CTU in data 30.6.1996 andava rilevato che la società Noid a si già durante il corso della causa di primo grado, aveva rinądź do a tale abuso rimuovendo la parte di edificio che occludeva partamente tale finestra, per cui la questione deve essere considerata defļur vaniente risolta? per quanto riguardava le critiche mosse sia all'opera del C che alle conseguenti valutazioni del Tribunale, esse apparivano tal ere oscure e generiche da essere decisamente incomprensibili, cosicchè nor et possibile chiarire quali siano esattamente i punti sui quali avrebbe en af CPU, ne in che cosa consistessero gli errori interpretativi del Tohumle Pel ante riguardava poi i lucernari, era evidente che il CTU ed il بهست Tribu le non si erano occupati del 5° lucernario, dal momento che esso si trevave a distanza ancora maggiore, rispetto agli altri quattro, dal confine proprieta del IR ed era comunque pacifico che, per la reja izione di lucemari non era prevista alcuna specifica limitazione;
quinte ali usucapione della servitù di veduta a favore della p. ed. 257, non coispondeva a verità che il primo giudice avesse accertato l'acquisto di selva alcuna dal momento che, come esattamente evidenziato da parte . con ti appellata AU srl, il Tribunale si era limitato ad accogliere Pecce pione sollevata da tale convenuta, riconoscendo quindi esclusivamente che nei sussistevano i presupposti per accogliere la richiesta di rimessione in pa ino avanzata dal IR in quanto era ormai maturata l'usucapione a ore della AU srl;
quant, ai danni lamentati dal IR a seguito dei lavori eseguiti dalla Nord us andava rilevato che, sebbene la costruzione di proprietà del The losse sostanzialmente un rudere disabitato ed in notevole stato di ५ degl io la società AU srl era effettivamente incorsa nella violazione delle distanze dal confine sia con la costruzione del tetto della p.m. 11 della 45 davanti ad una finestra dell'immobile IR per cui si riteneva p che ebbene entrambe tali costruzioni fossero state rimosse prima della della zone della causa di primo grado, potesse essere riconosciuto al IR un indennizzo, che si liquidava in via equitativa di L.
5.000.000. poich tale indennizzo conseguiva all'esecuzione di opere edilizie neme da parte della società AU srl, gli interessi legali su tale so m dovevano decorrere dalla relativa domanda, cioè dalla notifica della citaz e avanti al Tribunale di Bolzano (3.6.1993); quânt - all'appello incidentale proposto dalla convenuta - appellata AU à particolare, alla richiesta di risarcimento del danno ex art.96 cpc, rile a la Corte che le parti di edificio di proprietà della AU srl in colectazione erano esclusivamente le pp. mm. 7, 9, 11, 17, 18 e 19 oltre alli pati comuni "A" e "D", mentre il IR aveva richiesto l'annotazione delia tispendenza sull'intero immobile di proprietà della AU srl, convolgendo cosi anche numerose PP. MM. (complessivamente n.61) estran, e alla comtesa in corso, il tutto sebbene l'Ufficio Tavolare di Merano aviess tenuto in sospeso la domanda tavolare in attesa di conoscere a quali PP 11 Tannotazione di litispendenza dovesse essere circoscritta e nejsos inte le numerose sollecitazioni rivolte al procuratore del IR dal legale della AU srl, affinchè provvedesse a restringere alle pp. mm. effer amente interessate l'annotazione di litispendenza. Si ana comportamento meritava di essere sanzionato nella misura che si ritene a equitativamente di determinare in L.30.000.000. Poiché tale indenszzo conseguiva allo scorretto comportamento processuale tenuto dall amore appellante nel corso del procedimento di primo grado, gli g interest legali su tale somma andavano riconosciuti a decorrere dalla rela decisione e cioè dal 3 12.1997; per qanto riguardava la rifusione delle spese legali tra il IR e la code uta appellata RA OM srl, andava riconosciuto che quest'ultima, pul as inde ottenuto dal Comune di Merano una concessione edilizia unica assiere alla società AU srl e pur avendo dato corso a lavori edilizi nel exficio continante con l'immobile di proprietà del IR, non aveva maper mente dato luogo ad alcuna violazione, per cui le spettava filesale rifusione delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di gikh originaria difficoltà di distinguere tra le attività edilizie svolte daļķa vordbau srl e dalla Raffi OM srl non giustificava tuttavia il richnescimento di specifici danni ex art. 96 cpc;
pej up into riguardava infine la questione relativa alla rifusione delle spese هر legal na kattore appellante IR e la convenuta appellata AU srl, stante la reciproca soccombenza delle parti sia in primo grado che in secondo grado, si imponeva la reciproca integrale compensazione delle spese a lite relative ad entrambi i gradi di giudizio. Afverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, basato su sei MA IR, cui resistono con controricorso entrambe le società, monix che hanno entrambe presentato ricorso incidentale, cui lo stesso IR reiste con controricorso. Tutte le parti hanno presentato memoria. Motivi della decisione ER quello principale ed i due incidentali sono proposti avverso la mevesima sentenza e vanno pertanto riuniti a norma dell'art.335 cpc. Essen o i due ricorsi incidentali dichiaratamente condizionati, occorre eșami are in primo luogo il ricorso principale. 9 no motivo contiene distinte censure;
in primo luogo si lamenta violazlazione e falsa applicazione degli artt.900 e 907 c.c., in relazione all jut 360 a 3, cpc. St ene al riguardo che la decisione impugnata sul punto sarebbe viziata dal ronca valutazione della terrazza posseduta dal IR come cortile intern deducendosi al riguardo che tale la terrazza era divenuta a seguito dell praclevazione effettuata La aglianza così proposta. lungi dall'evidenziare l'errore di diritto addeb ato alla sentenza impugnata, si risolve nel tentativo di chiedere un Te · dei fatto, inammissibile siccome è preclusą al giudice di legittimità Ta a dazione m merito alla qualificazione, che si assume erronea, del pratis bile in questione come cortile interno, trattandosi di un accertamento di jam di spettanza del giudice del merito, che ha motivato sul punto. E pena il caso di rilevare che i denunciato errore di diritto non بہت susa rebbe in se, ma in conseguenza della diversa qualificazione del manuzatte, non censurabile in relazione al vizio denunciato. Le alterion censure svolte nello stesso motivo con riferimento pure all art sud 5. cpc. lamentano una omissione di pronuncia circa la violazione delle distanze tra costruzioni autonomamente considerate. Lo stesse ricorrente peraltro riconosce che dette censure erano state esplicitate nella comparsa conclusionale di appello, cosa questa che esimeva la Corte trillen na dall'esame di siffatta questione. concernente laNo 10 dirsi in relazione all'ulteriore censura repolarizzazione delle luci che tale richiesta fosse da ritenersi compresa più ampia domanda di riduzione in pristino" formulata da parte nella trattasi infatti di richieste concettualmente diverse che non possono attic rițenes a ricomprese l'una nell'altra. Il primo motivo deve essere pertanto disatteso. 10 i di ricorso svolti nel secondo e terzo motivo, che possono essere esaim ati congiuntamente con cui di addebita alla Corte territoriale di essere incensa in plurime omissioni di pronuncia in base al richiamo delle dodiaze specificamente formulate nella comparsa conclusionale di primo e secondo grado nonché nell'atto di appello, sono riferiti a violazioni dell a 360, 15 cpc e 907 c.c. sotto svariati profili. Vajn primo luogo evidenziato che le omissioni di pronuncia sono ascrivibili a l one dell'art. 112 cpc e non ad altre norme, in ogni modo, il requisito della pecilicita completezza e riferibilità dei motivi alla decisione non può ritene si rispettato quando il ricorso per cassazione come appunto nel caso di Specie basato sul richiamo ai motivi di appello, procedimento questo che } ottempera al concetto stesso di motivo di impugnazione, up paliclarmente con riferimento ad una impugnazione di ambito limitato e chịe comporta la non chiara indicazione della critica che si intende muovere adjun um ben identificabile del giudizio espresso in sentenza. St ake base e fermo il fatto che anche in tale prospettazione la violazione di legge discenderebbe da diversa valutazione della situazione dei luoghi, cone ale non censurabile in sede di legittimità, devesi evidenziare che nellato di appello, a proposito di lucernari, non si invoca se non confusamente il concetto di nuova costituzione, che solo avrebbe gusti cato la doglianza svolta. C oscue che anche tali motivi vanno disattesi. Hq to motivo è chiaramente dipendente dall'accoglimento di quelli precedentemente esaminati e ne segue la sorte. [Esqus to motivo (violazione dell'art. 96 cpc in relazione all'art.360, n.3, cpc) Tamena in relazione alla condanna per la richiesta di iscrizione di annotazione della litispendenza sull'intero immobile della AU srl, la insussistenza di danno, essendo stata la relativa richiesta tenuta in sospeso 14 dall Ticia tavolare di Merano e difettando nella specie l'elemento SOLEC IXXK in quanto le relative particelle sarebbero state circoscritte solo successivamente In Bezione a questi specifici motivi di doglianza, va premesso che Tace amento relativo è riservato al giudice del merito, ed è incensurabile in (serie di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivato (v. Caps 3 1995 m 2475) Suj pi. ito: la Corte territoriale ha motivato nel senso che sia l'atteggiamento di kamela dell'Ufficio tavolare di Merano, sia i ripetuti interventi del legale discor roparte avrebbero dovuto indurre alla normale prudenza il IR, donde la sussistenza della responsabilità ex art.96 cpc, anche in relazione al fau. he ben sessantuno PP. mm. estranee alla contesa risultavano convedte E ppena il caso di aggiungere che la richiesta di iscrizione di annotazione deli spendenza fu avanzata consapevolmente e che la potenzialità dannesa della stessa era in re ipsa, stante anche che, in ogni momento, il omportamento dell'Ufficio poteva venir meno, con le conseguenze pijeetodizieveli che, già insite nella pendenza di una richiesta siffatta sotto il profilo della utilizzabilità (e commerciabilità) del bene, avrebbero potuto isest motivo attiene alle spese di lite;
rientra nel potere discrezionale del giuses de merito il regolamento delle spese processuali nonché la valutazione della soccombenza in relazione all'esito finale della lite, mentre il sindicato di questa Corte è limitato alla sola ipotesi di violazione del ph er io secondo cui non può essere condannata alle spese la parte totain ente Aittoriosa La valutazione circa la opportunità di una Campensazione totale o parziale delle spese nell'ipotesi di soccombenza 12 rediproca e in quella del concorso di altri giusti motivi è pertanto rimessa al gidizio del merito (v. Cass 9.4.1984, n.2261). Il motivo non può essere pertanto accolto. so principale va pertanto respinto: ne consegue l'assorbimento dei duje m eso incidentali, dichiaratamente condizionati. Sussistono giusti motivo per compensare integralmente tra le parti le spese te to a presente procedimento per cassazione.after
P.Q.M.
La Cote unisce i ricorsi, rigetta il principale;
assorbiti gli incidentali;
cojnpy sa le spese Cestoncise in Roma, il 31.5.2002 Il Presidente лепти origliere estensore به معامله که مسفر IL CANCELLIERE C1 109T1129,11 Francesc Catania 4567 41132 DEPOSITATO IN CANCELLERIA TOT. 170,531 Roma 26 NOV. 2002 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C Francesco Catania AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in datal 6. GEN 2803 ru Serie 4 190. versate € 9. (OU VENTOSEITANIA 143 p. fi Dirigente Area Servill (Cortssa Mena Grazia Responsabile Servizi (Dr. M RADLICHIDA 13