Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2026, n. 8769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8769 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
Testo completo
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza tribunale del riesame di Catania del 12 settembre 2025 veniva confermata l’ordinanza del GIP del Tribunale della stessa città emessa in data 28 agosto 2025 nei confronti di UE ZI IC, applicativa della misura custodiale in carcere per i reati di detenzione illegale di arma clandestina, ricettazione e detenzione a fini di spaccio di crack e cocaina, in relazione a fatti contestati come commessi in data 23 agosto 2025. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di UE ZI IC, deducendo un unico, artocolato, motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge processuale in relazione agli artt. 274, comma 1, lett. c), 275, commi 3 e 3-bis, 275-bis, 292 cod. proc. pen. ed il correlato vizio di motivazione nella forma della manifesta illogicità (art. 606, comma 1, lett. e), nonché del difetto/contraddittorietà di motivazione ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen. In sintesi, lamenta la difesa il mancato rispetto nell’ordinanza impugnata dei canoni applicativi della misura cautelare di extrema ratio. Inoltre, lamenta la difesa che il Tribunale del riesame abbia desunto il pericolo di reiterazione “esclusivamente” dalla gravità del fatto e dalle sue modalità, in contrasto con il divieto espresso dall’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. (come novellato), secondo cui le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere ricavate dalla sola gravità del titolo di reato, né unicamente dalle circostanze del fatto per inferire la personalità dell’indagato. Si aggiunge che i “dati concreti” ulteriori sarebbero mancanti o irrilevanti (unico precedente contravvenzionale). Si deduce, altresì, la violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 3 Num. 8769 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: SC IO Data Udienza: 27/01/2026 (principio del “minor sacrificio necessario” ed extrema ratio della custodia), nonché dell’art. 292 cod. proc. pen. in punto di specificità e autosufficienza della motivazione cautelare, che sarebbe carente e contraddittoria. Il ricorso stigmatizza, infine, la motivazione sull’inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico, definita “formula di stile”, in contrasto con la ratio dell’art. 275-bis cod. proc. pen. (misura tecnologica vocata a rendere effettiva la custodia domestica e a prevenire la reiterazione di reati analoghi). Si insiste sulla diversità del domicilio proposto (abitazione di terzi incensurati e lontana dal luogo dei fatti), reputata decisiva per recidere contatti e abitudini criminose.
3. In data 8 gennaio 2026, il Procuratore Generale della Corte di cassazione ha fatto pervenire la propria requisitoria scritta, con richiesta di dichiarare inammissibile il ricorso, in quanto propone censure generiche prive di significato perché contrastanti con gli elementi (per come rassegnati senza manifeste aporie logiche nel provvedimento impugnato) dimostrativi del periculum, ovvero agitando questioni manifestamente infondate in diritto (quanto al requisito dell’attualità). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è inammissibile.
2. Va premesso che, in merito al vizio di motivazione, l’ordinanza offre un corpo argomentativo coerente, privo di lacune logiche manifeste tali da integrare il paradigma della manifesta illogicità sia con riferimento al vizio di violazione di legge in relazione all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., sia con riferimento al vizio di violazione di legge degli artt. 275, commi 3 e 3-bis e 275-bis cod. proc. pen.
3. In primo luogo, riguardo al profilo di violazione di legge in relazione all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., va osservato che la giurisprudenza di legittimità, all'indomani della novella normativa attuata con la legge n. 47 del 2015, ha chiarito come il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., se non consente di desumere il pericolo di fuga, come anche quello di recidiva, "esclusivamente" dalla astratta gravità del titolo del reato per il quale si procede, non osta, tuttavia, alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata, in rapporto al contenuto e alle circostanze fattuali che la connotano (Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv. 265168), in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una radicata incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (Sez. 1, n. 37839 del 2/3/2016, Biondo, Rv. 267798). Inoltre, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr. Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769).
3.1. Nel caso di specie, il tribunale del riesame applica correttamente tali principi, poiché non desume il pericolo di reiterazione soltanto dalla gravità del fatto e dalle sue modalità – a differenza di quanto asserisce la difesa – ma anche da altri dati concreti, quali: 2 la quantità non modesta, la qualità e la varietà degli stupefacenti detenuti per lo spaccio (circa 50 gr. di crack in pietra, 19 “pipotti” e altri 18 gr. di crack, 23 gr. di cocaina in pietra ancora da tagliare e confezionare); la presenza di un’arma clandestina priva di matricola leggibile;
una somma di denaro in contanti detenuta in assenza di attività lavorativa;
le dichiarazioni autoaccusatorie rese dall’indagato circa l’attività di spaccio da circa un mese, l’inutilità dell’ammissione tardiva. Si tratta di elementi ritenuti idonei a fondare il pericolo di recidiva poiché, come affermato dal tribunale del riesame, denotano uno stabile inserimento del ricorrente nel contesto di un’attività organizzata di spaccio di sostanze stupefacenti.
4. In secondo luogo, quanto al rapporto tra misura cautelare in carcere ed arresti domiciliari, il Supremo consesso di questa Corte (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651) ha riaffermato la natura di extrema ratio della custodia in carcere e, correlativamente, la sua residuale applicazione solo all'esito della ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari alla salvaguardia delle esigenze cautelari. Nel ricostruire il quadro normativo in cui si colloca la previsione dell'art. 275, comma 3- bis, cod. proc. pen., introdotta dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 – secondo la quale quando il giudice applica la misura della custodia cautelare in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per le quali ritiene inidonea nel caso concreto la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico - le Sezioni unite hanno rimarcato la finalità di imporre al giudice una valutazione rafforzata nel caso in cui operi la scelta di applicare la cautela estrema, sicché, qualora il giudice riconosca come adeguata la misura degli arresti domiciliari, deve ritenersi implicitamente escluso che la permanenza in carcere sia giustificata, a prescindere dalla disponibilità di strumenti di controllo. Si è, ulteriormente, sottolineato come il legislatore sia intervenuto ancora, indirettamente, sul tema con la legge 16 aprile 2015, n. 47, contenente "Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali", dilatandone ulteriormente il perimetro di applicazione, attraverso l'art. 4, comma 3, che ha inserito nell'art. 275 cod. proc. pen. (intitolato" Criteri di scelta delle misure") il comma 3-bis, il quale prevede che il giudice che dispone la custodia cautelare in carcere deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275-bis, comma 1; la stessa legge, con l'art. 8, ha inserito nell'art. 292, comma 2, lett. c-bis, le parole «autonoma valutazione», per cui l'ordinanza di custodia cautelare deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze cautelari di cui all'art. 274 non possono essere soddisfatte con altre misure. Richiamando l'impatto della pronuncia della Corte EDU dell'8 gennaio 2013, IA c. Italia - che ha condannato il nostro Paese per violazione dell'art. 3 CEDU e, in particolare, per la violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti, come quello inflitto ai detenuti a causa del sovraffollamento carcerario - e della Raccomandazione CM/REC (2014) del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulla Sorveglianza elettronica del 19 febbraio 2014 sulle modifiche normative intervenute e, in generale, sulla riforma in materia di misure cautelari introdotta dalla legge n. 47 del 2015, se ne è sottolineato il fine di ridurre il ricorso alla custodia cautelare ed il rafforzamento, nell'ottica di effettiva gradualità delle misure cautelari, degli arresti domiciliari controllati. Se ne è, coerentemente, ritratta una inversione del rapporto regola-eccezione, in cui «la regola è rappresentata dagli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, e l'eccezione dalla custodia cautelare»; inversione confermata anche dall'art. 2 del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, che ha introdotto, anche in relazione agli specifici delitti elencati al comma 6 dell'art. 282-bis cod. proc. pen, la possibilità di disporre il 3 braccialetto elettronico quale strumento di controllo dei soggetti nei cui confronti è disposta la misura dell'allontanamento dalla casa familiare, oltre che dall'intervento riformatore della legge 16 aprile 2015, n. 47, che ha inteso ulteriormente ridurre la possibilità di utilizzo della misura custodiale in carcere, sia nella fase applicativa che nel successivo svolgersi della vicenda cautelare. In tal senso è stato sottolineato che uno degli obiettivi principali della riforma è da individuare nella necessità di invertire la funzione della custodia cautelare in carcere come anticipazione e sostituzione della pena, in contrasto con lo spirito, se non anche con la lettera, dell'art. 27, secondo comma, Cost;
e tale obiettivo è stato perseguito, oltre che con la richiamata modifica dell'art. 275-bis cod. proc. pen., attraverso la riaffermazione della funzione di extrema rado attribuita dal sistema alla custodia in carcere, valorizzando e favorendo il ricorso a soluzioni alternative di nuovo conio (quale quella dell'applicazione congiunta delle altre misure coercitive, finora praticabile solo nelle particolari circostanze di cui agli artt. 276, comma 1, e 307, comma 1-bis, cod. proc. pen.) e intervenendo, in modo significativo, sulle disposizioni del codice che in relazione ad alcuni reati (art. 275, comma 3), a particolari condizioni trasgressive dell'indagato (art. 276, comma 1-ter), o alle sue condizioni personali (art. 284, comma 5-bis) precludevano al giudice una valutazione discrezionale circa l'individuazione della misura più appropriata, sancendo una presunzione di adeguatezza della sola misura inframuraria. Nella prospettiva delineata dalle Sezioni unite, l'approdo di tale percorso è stato individuato nella creazione di condizioni tali da ricondurre le misure cautelari al principio del "minimo sacrificio per la libertà personale", facendo leva sul principio cardine di adeguatezza in base al quale la misura deve essere commisurata alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare, che devono essere indicate nella motivazione del provvedimento, di cui l'inserimento del comma 3-bis nel corpo dell'art. 275 cod. proc. pen. costituisce diretta espressione. All'indomani della riforma, pertanto, ove non si sia al cospetto di una ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza (ormai limitata, a seguito delle declaratorie di illegittimità costituzionale, agli artt. 270, 270-bis e 416-bis cod. pen.), deve ritenersi sempre necessaria, in sede di applicazione di una misura cautelare personale, una esplicita motivazione sulla inidoneità degli arresti domiciliari controllati.
4.1. Siffatte conclusioni sono state ricondotte, in linea di continuità, con il percorso interpretativo compiuto dalla Corte costituzionale sulla presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere a partire dalla sentenza n. 265 del 2010. La tutela della libertà personale costituisce il fondamento delle numerose decisioni della Corte costituzionale (v. sentenza n. 48 del 2015), con le quali è stato ribadito che i principi costituzionali di riferimento implicano che la disciplina della materia debba essere ispirata al principio del "minore sacrificio necessario": la compressione della libertà personale va contenuta, cioè, entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto. Ciò impegna il legislatore, da una parte, a strutturare il sistema cautelare secondo il modello della "pluralità graduata", predisponendo una gamma di misure alternative, connotate da differenti gradi di incidenza sulla libertà personale;
dall'altra, a prefigurare, in corrispondenza, criteri per scelte "individualizzanti" del trattamento cautelare, coerenti e adeguate alle esigenze configurabili nei singoli casi concreti. Le valutazioni espresse dal Giudice delle leggi in questo percorso "demolitorio" hanno evidenziato come i limiti di legittimità delle misure cautelari risultino espressi, a fronte del principio di inviolabilità della libertà personale (art. 13, primo comma, Cost.) – oltre che dalle riserve di legge e di giurisdizione (art. 13, secondo e quarto comma, Cost.) – anche e 4 soprattutto dalla presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.), a fronte della quale le restrizioni della libertà personale dell'indagato o dell'imputato nel corso del procedimento debbono assumere connotazioni nitidamente differenziate da quelle della pena, irrogabile solo dopo l'accertamento definitivo della responsabilità. Questo insieme di indicazioni costituzionali, come anche sottolineato dalla sentenza n. 231 del 2011, trova puntuale espressione nella disciplina generale dettata in materia dal codice di procedura penale che, a fronte della tipizzazione di un "ventaglio" di misure, di gravità crescente (artt. 281-285), con il criterio di "adeguatezza" (art. 275, comma 1) - dando corpo al principio del "minore sacrificio necessario" - impone al giudice di scegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a tutelare le esigenze cautelari ravvisabili nel caso di specie. In un numero tutt'altro che marginale di casi, continua la Corte, «le esigenze cautelari — pur non potendo essere completamente escluse — sarebbero suscettibili di trovare idonea risposta anche in misure diverse da quella carceraria, che valgano a neutralizzare il "fattore scatenante" o ad impedirne la riproposizione. E così, anzitutto, quanto ai fatti legati a particolari contesti, tramite misure che valgano comunque ad operare una forzosa separazione da questi dell'imputato o dell'indagato: arresti domiciliari in luogo diverso dall'abitazione (art. 284), eventualmente accompagnati da particolari strumenti di controllo (quale il cosiddetto braccialetto elettronico (art. 275-bis); obbligo o divieto di dimora o anche solo accesso in determinati luoghi (art. 283) e allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis)». Ed è parimenti significativo che le innovazioni in materia di misure cautelari sono seguite anche alla necessità di dare attuazione a sentenze della Corte EDU. Il riferimento è, in particolare, alla più volte citata sentenza nel procedimento IA e altri c. Italia, che tanta rilevanza ha assunto quale spinta alle riforme normative della materia in esame.
4.2. Lineare corollario di tale percorso ermeneutico è che è rimessa al giudice, nel caso concreto, sia nel momento di prima applicazione della misura cautelare (ex art. 291 cod. proc. pen) sia nel caso di sostituzione della misura (ex art. 299), in caso di indisponibilità dello strumento elettronico di controllo, la scelta se applicare la custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari "semplici", sulla scorta di un giudizio di bilanciamento che, dato atto della impossibilità di applicare la misura più idonea, ossia gli arresti domiciliari "elettronici", metta a confronto l'intensità delle esigenze cautelari e la tutela della libertà personale dell'imputato. Non può negarsi infatti che, proprio in ragione dello stretto collegamento esistente tra la natura ed il grado delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura, ritenuta più adeguata ad affrontarle, rispetto alla misura restrittiva più grave e a quella degli arresti domiciliari semplici, la mancata reperibilità del dispositivo imponga al giudice una rivalutazione della fattispecie concreta, alla luce dei principi di adeguatezza e proporzionalità di ciascuna delle misure, in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
4.3. Deve, pertanto, ribadirsi l'esclusione di ogni automatismo nella scelta della misura: in altri termini, l'applicazione della misura inframuraria o quella meno grave degli arresti domiciliari semplici non è automaticamente ricollegabile all'accertata indisponibilità del dispositivo elettronico, ma necessita di un previo apprezzamento sulle esigenze cautelari da soddisfare in concreto. In tal senso, sono significative le modifiche apportate, oltre che al già richiamato art. 276, comma 1-ter, all'art. 284, comma 5-bis, a seguito delle quali l'applicazione della misura inframuraria non è più automaticamente ricollegata all'avvenuta trasgressione, ma necessita di un previo apprezzamento del giudice procedente in ordine all'effettivo disvalore della trasgressione medesima. 5 4.4. Dalla ricostruzione sistematica dei rapporti tra le misure in disamina, si trae la conferma - per quanto di interesse in questa sede - che il principio di extrema ratio della custodia in carcere impone al giudice la previa delibazione negativa di inadeguatezza di altre misure, rispetto allo specifico profilo di rischio ricorrente nella specie. La giurisprudenza successiva di questa Corte ha, invero, unanimemente ribadito come il giudice, chiamato a svolgere la valutazione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere rispetto ad altra misura meno afflittiva, sia chiamato a valutare l'idoneità di quest'ultima rispetto alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. anche in relazione alla prognosi di spontaneo adempimento degli obblighi e delle prescrizioni eventualmente ad essa collegati, avendo particolare riguardo alla pericolosità sociale dell'indagato (ex multis Sez. 2, n. 27272 del 17/05/2019, Cacciola, Rv. 275786). In particolare, quanto al pericolo di reiterazione del reato, la custodia cautelare in carcere sarà applicabile - in presenza dei prescritti limiti edittali - solo all'esito della valutazione negativa di idoneità in concreto degli arresti domiciliari a contenere il rischio di recidiva, all'esito di un giudizio, legato alle concrete circostanze del concreto contesto, di inaffidabilità dell'indagato; inaffidabilità rispetto al pericolo di reiterazione, al quale è strumentale la verifica di ragionevole osservanza delle prescrizioni imposte a corredo della misura che, all'evidenza, assumono la funzione di presidiare il suddetto pericolo. In altri termini, le prescrizioni, principale ed accessorie, della misura degli arresti domiciliari si sostanziano nel divieto di allontanarsi dall'abitazione e di mantenere rapporti esterni e rilevano, quindi, non quali limitazioni ex se, bensì quali presidi contenitivi del periculum cautelare, finalizzati ad impedire la reiterazione del reato. L'equiparazione ad ogni effetto degli arresti domiciliari alla custodia in carcere, del resto, fonda proprio sulla fungibilità ed omogeneità delle misure rispetto alle esigenze cautelari, quando sia positivamente svolto ex ante un complessivo giudizio di affidabilità nella capacità di autolimitazione dell'indagato.
4.5. Correlativamente, la dimostrazione dell'inosservanza delle prescrizioni esprime, ex post, l'inadeguatezza in concreto degli arresti domiciliari, al pari di qualunque circostanza dimostri l'inefficacia della misura rispetto allo specifico profilo cautelare posto a suo fondamento. In altri termini, seppure l'inosservanza delle prescrizioni non introduca alcun automatismo in riferimento alla valutazione di inaffidabilità, nondimeno l'esecuzione di altri reati nel corso della misura prova, superando il mero dato formale, l'inadeguatezza in concreto della stessa, avendo le prescrizioni fallito la precipua funzione preventiva e disvelando, in concreto, l'inaffidabilità del beneficiario. Deve essere, pertanto, qui affermato come ai fini della verifica di adeguatezza degli arresti domiciliari, costituisce circostanza neutra il fatto che a carico del medesimo indagato non siano state rilevate formali inosservanze nell'esecuzione della stessa misura, applicata in procedimenti diversi, quando risulti accertato che la stessa esecuzione non abbia impedito la reiterazione del reato (Sez. 5, n. 12095 del 20/01/2021, B., Rv. 280751-01).
5. Premesso ciò, nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha adeguatamente motivato in merito alla necessità di applicare la misura della custodia cautelare in carcere quale unica misura ritenuta idonea ad evitare la prosecuzione dell’attività illecita, escludendo, pertanto, la misura degli arresti domiciliari.
5.1. Difatti, il tribunale del riesame, esplicitando che il braccialetto elettronico costituisce uno “strumento idoneo solo a scongiurare la fuga ma non la reiterazione dei reati dal domicilio”, individua correttamente le ragioni dell’inidoneità della misura degli arresti 6 domiciliari alternativa alla custodia cautelare in carcere. In particolare, il tribunale dà rilievo ad una serie di elementi che consentono di scongiurare l’applicazione degli arresti domiciliari: un precedente penale per reati sulle armi;
l’arma da sparo clandestina;
la somma di denaro in contanti derivante dalla sua attività di spaccio in assenza di un’attività lavorativa.
5.2. In aggiunta a ciò, al fine di valutare la rilevanza della volontà manifestata dal locatore e l'ospitalità offerta dal conduttore occorre che l'abitazione sia individuata e venga considerata idonea, secondo un criterio di lontananza non tanto dal luogo di commissione del delitto, ma dall'ambiente nel quale esso è maturato, anche sotto il profilo soggettivo (Sez. 4, n. 6908 del 02/02/2021, X., Rv. 280930-01). Sebbene il ricorrente abbia indicato l’indirizzo dell’abitazione di AL IA (nonna della sua compagna) in cui poter eseguire la misura degli arresti domiciliari, occorre rilevare che si tratta di un luogo non distante dalla stessa abitazione del ricorrente – distante appena 500 mt. – dal luogo dello spaccio e di detenzione dell’arma.
5.3. Pertanto, come afferma il tribunale del riesame, gli arresti domiciliari non risultano idonei a recidere i legami e i contatti con il contesto criminale, né precludono la reiterazione dei reati dallo stesso domicilio dove il ricorrente potrebbe continuare a custodire e detenere per conto di terzi armi e droga, facilmente occultabili.
6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IO SC VITO DI NICOLA 7