Sentenza 11 ottobre 2011
Massime • 1
Gli animali sono considerate "cose", assimilabili - secondo i principi civilistici - alla "res", anche ai fini della legge processuale, e, pertanto, ricorrendone i presupposti, possono costituire oggetto di sequestro preventivo.
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1. Con la sentenza qui pubblicata, la Corte costituzionale chiarisce i termini effettivi della disciplina che regola il trattamento cautelare per i tossicodipendenti accusati d'aver commesso reati particolarmente gravi. L'occasione è data da una questione di legittimità concernente il comma 4 dell'art. 89 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La norma pone un limite al regime di favore disegnato dai primi due commi dello stesso articolo per i tossicodipendenti nei confronti dei quali sussisterebbero i presupposti per la custodia in carcere, e che tuttavia - se sono impegnati, o intendono impegnarsi, in un programma di recupero con determinate caratteristiche - vanno sottoposti agli arresti …
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1. Non imprevedibilmente, una ulteriore ipotesi di custodia in carcere «obbligatoria» è caduta sotto la scure del controllo di legittimità costituzionale. Con la sentenza qui pubblicata, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente, nel caso sussistano elementi utili a dimostrare nel caso concreto l'adeguatezza di misure alternative alla custodia in carcere, che dette misure siano applicate con riguardo al delitto associazione per delinquere, quando finalizzato alla commissione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p. Le citate fattispecie sostanziali, com'è noto, …
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1. È caduto, con una decisione non imprevedibile ma niente affatto scontata, un altro «pezzo» dell'ormai famigerata disciplina della carcerazione «obbligatoria», di cui al terzo comma dell'art. 275 c.p.p. Un altro caso, dunque, nel quale la presunzione assoluta di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere si è rivelata priva di un'adeguata giustificazione razionale. Non si trattava, come accennato, di un caso «facile», nonostante l'ormai lunga serie di pronunce manipolatorie con le quali la Corte, in relazione ogni volta ad una delle singole fattispecie comprese nella previsione processuale, ha trasformato il divieto assoluto di misure alternative alla carcerazione in una …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/10/2011, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 11/10/2011
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1407
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 20249/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AP CE N. IL 22/05/1942;
avverso l'ordinanza n. 66/2011 TRIB. LIBERTÀ di LECCE, del 19/04/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il PG in persona del sost. proc. Dott. C. Stabile, che ha chiesto annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Il TdR di Lecce, con il provvedimento impugnato, ha rigettato "l'istanza di revoca" del decreto di sequestro preventivo di 12 cani, che si trovavano all'interno di un giardino che circonda alcune abitazioni nella predetta città.
Detto sequestro era avvenuto in danno dei CA NC, proprietario degli animali e residente (quale conduttore) in abitazione sita all'interno del suddetto parco.
Il CA è indagato con riferimento al reato di violenza privata aggravata in danno di AR NN, la quale - nominata custode giudiziaria di alcuni immobili, e, tra questi, di un vano sito all'interno del predetto giardino- ebbe a presentare querela nei confronti del CA, assumendo che la presenza dei cani le aveva impedito di attraversare il giardino e di accedere alla vano del quale era stata nominata, appunto, custode.
Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato e deduce violazione di legge con specifico riferimento all'erronea valutazione circa la sussistenza del presupposto, sia in termini sostanziali che processuali, del pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato, nonché violazione di legge sostanziale e processuale per omessa e contraddittoria motivazione con specifico riferimento all'erronea valutazione circa la sussistenza del presupposto e alla omessa valutazione degli elementi a disposizione del giudicante. Argomenta come segue.
Il sequestro preventivo si giustifica con riferimento alle cose utilizzate per commettere il reato, cose che tuttavia siano anche funzionali alla possibile reiterazione criminosa. La controversia tra la AR e il CA è di natura squisitamente civilistica. Il reato di violenza privata non è mai stato commesso atteso che la AR non aveva titolo per accedere al giardino, legittimamente condotto in locazione dal ricorrente. Va chiarito che la querelante non è stata mai nominata custode giudiziaria anche del giardino, per cui l'accesso della stessa in un'area di pertinenza del CA costituisce una violazione della privacy e un'insidia ai pacifico possesso dell'immobile da parte dell'indagato. In realtà, nella condotta della AR potrebbero addirittura ravvisarsi estremi di reato, quali la violazione di domicilio, l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed altro.
Il ricorrente, per consentire il pacifico accesso della custode al vano in questione, ha anche realizzato alcuni recinti, muniti di cancelli nei quali rinchiudere i cani. I lavori sono stati ultimati il 14 febbraio 2011, vale a dire a distanza di due mesi dalla messa in possesso del custode giudiziario. La veridicità di quanto appena sostenuto emerge dall'esame della relazione di servizio dei Carabinieri, che riferirono al PM procedente circa la esistenza nel parco di pedane e reti metalliche, utilizzate per realizzare un recinto allo scopo di tenere lontani i cani.
Il TdR ha completamente ignorato poi le dichiarazioni di tale CA IC, autrice di un tentativo di conciliazione. EI è a conoscenza del fatto che il CA aveva fornito i suoi recapiti telefonici allo scopo di essere sempre rintracciabile per poter consentire in ogni momento alla AR di accedere al vano all'interno del parco. La stessa CA ebbe a dichiarare di aver attraversato il giardino senza aver ricevuto alcuna molestia da parte degli animali. È dunque di tutta evidenza che non può essere valutata in danno dell'indagato una occasionale mancanza, perché non all'episodio sporadico bisogna guardare, quanto piuttosto alla costanza della condotta dell'indagato. Se una volta, all'alba, i cani furono trovati liberi nel giardino, ciò non significa che essi siano stati "utilizzati" per impedire alla AR di accedere al vano predetto. Peraltro la ricordata Sig.ra CA ha anche affermato che altre volte la AR ha avuto modo di accedere al vano più volte indicato.
Tanto premesso, si deve anche affermare che la motivazione è del tutto carente perché il TdR ha fondato il suo convincimento unicamente sulle parole della PO, che, nel caso in esame, aveva tutto l'interesse a descrivere una situazione diversa da quella reale. Inoltre, il Collegio cautelare dimostra di non aver esaminato neanche gli elementi posti a sua disposizione. Quando infatti afferma che, dalla stessa planimetria prodotta dal difensore dell'indagato, si evince come al vano in questione si poteva accedere solo attraversando il giardino, sostiene cosa non vera, atteso che dalla predetta planimetria si evince esattamente il contrario, vale a dire che il vano era raggiungibile anche con un percorso che non presupponeva l'attraversamento della zona di esclusiva competenza del CA. Altro aspetto che rende insussistente la motivazione consiste nel fatto che il Collegio cautelare si è rifatto integralmente (e l'ha detto apertis verbis) alla motivazione esibita dal gip, cosa non consentita quando la motivazione del primo giudice è stata oggetto di precise censure da parte dell'impugnate. Infine è da notare che il tribunale si limita a considerare solo il verbale redatto dal personale delle volanti, tralasciando di valutare gli altri elementi (anche prospettati in sede di discussione), i quali dimostrano, in modo inequivoco, la insussistenza del presupposto qualificante la fattispecie di reato. In realtà, la condotta della AR è finalizzata all'appropriazione dell'eredità di LE EL, della quale ella falsamente assume essere figlia ed erede universale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va innanzitutto chiarito che, nel nostro ordinamento, gli animali sono considerati "cose", non potendo essere considerati "persone" e dovendo, quindi, necessariamente essere assimilati, anche ai fini della legge processuale, secondo i principi civilistici, alla res (ASN 199500373-RV 200434). Trattasi indubbiamente di una concezione arcaica e superata dalla moderna mentalità e sensibilità, ma, allo stato, vigente.
Gli animali, pertanto, possono essere oggetto di sequestro e, ricorrendone i presupposti, anche di sequestro preventivo. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perché articolato in fatto.
Nel caso in esame, innanzitutto, non può parlarsi di "revoca del sequestro" nel senso di cui all'art. 321 c.p.p., comma 3, ma, come anticipato, di provvedimento che decide sull'istanza di riesame. Va ancora ricordato, in premessa, che, in tema di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, non anche per carenze dell'apparato motivazionale.
Ciò nonostante, il ricorso indulge in considerazioni fattuali, in alternative ricostruzioni dell'accaduto, in dettagliate critiche, appunto, all'apparato motivazionale del provvedimento impugnato. E noto che solo la carenza assoluta -grafica e/o concettuale- della motivazione può integrare il vizio di violazione di legge. Tale non è il caso in esame atteso che, oltre ad un generico rinvio alla motivazione del provvedimento impugnato, il Collegio cautelare produce una sua, sia pur sintetica, motivazione. Per tali motivi, è inammissibile in radice la seconda censura. Quanto alla prima, è da notare che è lo stesso ricorrente ad ammettere che, almeno in un'occasione, al custode fu, di fatto, impedito di accedere al vano sito all'interno del giardino e che tale ostacolo fu costituito dalla presenza dei cani. Tanto basta per ritenere, in linea del tutto astratta -come necessario e sufficiente nel caso di valutazione della conformità alla legge di una misura cautelare reale- la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del sequestro di cui all'art. 321 c.p.p.. Se l'ipotesi d'accusa fonda, non irragionevolmente, sul presupposto fattuale che la presenza di ben 12 cani nel giardino costituì ostacolo per la AR, la quale voleva accedere al vano del quale era stata nominata custode giudiziaria, è evidente che può ritenersi che gli animali siano stati effettivamente utilizzati per intimorire la donna e per impedirle di attraversare il giardino per giungere all'immobile nel quale aveva diritto di entrare. E chiaro che, se la querelante tale diritto aveva e a tale vano poteva accedere solo attraversando il giardino condotto in locazione dal CA, l'attraversamento di detto spazio era condotta necessitata e, dunque, da consentire (o, se si preferisce, da tollerare), sia pure con criteri, modalità e in orari tali da conciliare il diritto della AR con la privacy del CA. Ovviamente, accertamenti fattuali circa l'accessibilità del vano e i percorsi da seguire per giungere ad esso non possono essere richiesti accorte di legittimità.
Altrettanto ovviamente, si deve osservare che le doglianze e le considerazioni che arricchiscono, per 18 pagine, il ricorso proposto nell'interesse del CA ben potrebbero essere poste a base di una richiesta di revoca della misura cautelare reale (questa volta ai sensi del ricordato dell'art. 312 c.p.p., comma 3), in modo da conciliare le prerogative del custode giudiziario con le esigenze di 12 innocenti animali, "ostaggi" di una contesa cui avrebbero dovuto rimanere estranei.
Consegue condanna del ricorrente alle spese del grado e al versamento di somma a favore della Cassa ammende;
si stima equo determinare detta somma in Euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di mille Euro a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2011. Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2012