Sentenza 15 maggio 2009
Massime • 1
L'omesso avviso a uno dei difensori di fiducia dell'udienza fissata per il riesame di un provvedimento dispositivo di misura cautelare dà luogo a nullità di ordine generale, dalla quale, tuttavia non discende l'inefficacia della misura se il Tribunale si sia pronunciato entro il termine di cui all'art. 309 comma decimo cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2009, n. 30015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30015 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 15/05/2009
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita Bianca - Consigliere - N. 861
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 035406/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA IM (n. il 17/11/1965);
avverso l'ordinanza del Tribunale di Perugia, in data 11/08/2008;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dr. Adriano Iasillo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dottor Oscar Cedrangolo, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. OSSERVA
Con ordinanza del 14/07/2008, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia dispose la custodia cautelare in carcere di RA IM (e di numerose altre persone), indagato per i reati di partecipazione ad associazione criminosa finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di rapine e di reati ad esse connesse;
inoltre allo RA con la stessa ordinanza veniva applicata la misura cautelare di cui sopra per i reati di tentata rapina aggravata, tentato omicidio, illecito porto di armi, furto di due autovetture e delle relative targhe.
Avverso tale provvedimento l'indagato propose istanza di riesame, ma il Tribunale di Perugia, con ordinanza dell'11/08/2008, la respinse. Ricorre per cassazione l'indagato deducendo:
Motivo unico. Nullità assoluta, insanabile e rilevabile ex officio in ogni stato e grado del procedimento, ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. C, e art. 179 c.p.p., dell'ordinanza di riesame impugnata, per omesso rituale avviso ad entrambi i difensori di fiducia della data di udienza camerale ex art. 127 c.p.p., commi 1 e 5, con conseguente omessa immediata ed automatica caducazione (inefficacia) dell'intero provvedimento restrittivo della libertà personale investito con l'istanza di riesame a norma dell'art. 306 c.p.p. e art. 309 c.p.p., comma 10. Il ricorrente eccepisce la notifica tardiva ad uno dei suoi difensori - Avvocato Giuseppe Squitieri - effettuata in data 09/08/2008 (Sabato) per l'udienza dell'11/08/2008; notificazione che non è stata effettuata, quindi, nel termine minimo di tre giorni prima dell'udienza come previsto dall'art. 309 c.p.p., comma 8. Il ricorrente eccepisce, poi, che non è stata mai effettuata la notifica al suo secondo difensore Giuseppe Di Biasi con studio in Roma Via Gallia n. 96. Infatti risulta dagli atti, che la notifica è stata, invece, effettuata all'Avvocato Giuseppe Di Biase avendo il Tribunale di Perugia erroneamente indicato tale avvocato come difensore dell'indagato.
Conclude, quindi, chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza e che venga disposta l'immediata scarcerazione essendo divenuta inefficace la misura restrittiva della libertà personale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Si deve, infatti, ribadire che in tema di riesame delle misure cautelari non è obbligatoria la presenza del difensore e quindi la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale al difensore non comparso, in quanto non definita assoluta dall'art. 127 c.p.p., comma 5 e non attinente ad una ipotesi in cui è obbligatoria la presenza del difensore, soggiace alla disciplina di cui agli artt.180 e 182 c.p.p., per cui, se l'imputato compare in udienza senza nulla eccepire al riguardo, ne consegue la non deducibilità dell'eccezione medesima dinanzi alla Cassazione (Sez. 4, Sentenza n. 3319 del 19/11/1998 Cc. - dep. 01/03/1999 - Rv. 213227; Sez. 1, Sentenza n. 19872 del 04/05/2005 Cc. - dep. 25/05/2005 - Rv. 233266). Nel presente procedimento non si è verificato un caso grave come quello sopra richiamato;
invero la notificazione ad uno dei due difensori è stata eseguita non rispettando, solo, il termine minimo (tre giorni prima dell'udienza) previsto dall'art. 309 c.p.p., comma 8. È evidente che a maggior ragione - alla luce di quanto sopra affermato - questa nullità non può essere ritenuta assoluta, trattandosi di una nullità di ordine generale a regime intermedio. Questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che la violazione dell'art. 309 c.p.p., comma 8 - secondo cui tra l'udienza per il riesame e la notifica al difensore, oltre che all'indagato, del relativo avviso, devono decorrere tre giorni, da ritenersi liberi ed interi, attenendo all'intervento ed alla difesa della parte, comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio, la cui efficacia invalidante, se tempestivamente eccepita, si estende al provvedimento che definisce il procedimento incidentale. Ne consegue che, ove venga eccepito il mancato rispetto di detto termine, il giudice deve disporre la rinnovazione dell'atto nullo, sempre e comunque garantendo il rispetto del termine dei tre giorni liberi e consecutivi, non essendo, peraltro, neanche sufficiente la concessione di un termine ad integrazione di quello originario (Sez. U, Sentenza n. 8881 del 30/01/2002 Cc. - dep. 07/03/2002 - Rv. 220841; Sez. 2, Sentenza n. 844 del 10/12/2003 Ud. - dep. 14/01/2004 - Rv. 227801; Sez. 4, Sentenza n. 11966 del 16/11/2006 Cc. - dep. 22/03/2007 - Rv. 236277). Nel nostro caso il difensore - Avvocato Squitieri - si è presentato in udienza e ha regolarmente concluso senza eccepire nulla in ordine al ritardo di notifica. Pertanto tale nullità si è sanata;
ne consegue la non deducibilità dell'eccezione medesima dinanzi a questa Suprema Corte di Cassazione.
Per quanto riguarda l'eccezione relativa all'omessa notifica al secondo difensore (Avvocato Giuseppe Di Biasi) dell'indagato - prescindendo da qualsiasi considerazione ed indagine sull'errore di notifica che è stata effettuata all'Avvocato Giuseppe Di Biase anziché all'Avvocato Giuseppe Di Biasi, nominato dall'indagato - si deve rilevare che la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte - anche a Sezioni Unite (si veda Sez. U, Sentenza n. 33540 del 27/06/2001 Cc. - dep. 11/09/2001 - Rv. 219229) - ha stabilito il principio, condiviso dal Collegio, che l'omesso avviso (ovvero la mancata notifica dell'avviso) della fissazione dell'udienza dibattimentale ad uno dei due difensori dell'imputato determina non già l'"assenza" della difesa, ma soltanto l'inosservanza delle disposizioni concernenti l'assistenza dell'imputato, a norma dell'art. 178 c.p.p., lett. c), e quindi da causa ad una nullità a regime intermedio, che deve essere eccepita immediatamente, stante la disciplina dell'art. 182 cod. proc. pen., dall'altro difensore di fiducia ritualmente avvisato e presente (Sez. 2, Sentenza n. 3635 del 10/01/2006 Ud. - dep. 30/01/2006 - Rv. 233339; (Sez. 6, Sentenza n. 42799 del 10/11/2005 Cc. - dep. 25/11/2005 - Rv. 232757). Quindi l'omessa notificazione dell'avviso di udienza nel procedimento in camera di consiglio (nel caso di specie, in sede di riesame di cui all'art. 309 cod. proc. pen.) ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato da luogo a nullità a regime intermedio, sanata, come nel caso di specie, con la presenza in udienza dell'altro difensore (Avvocato Squitieri), il quale svolga le sue argomentazioni senza nulla eccepire in proposito (Si veda fra le tante Sez. 6, Sentenza n. 21736 del 12/02/2008 Cc. - dep. 29/05/2008 - Rv. 240354). Si deve, infine, rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'omesso avviso ad uno dei difensori di fiducia dell'udienza fissata per il riesame di un provvedimento dispositivo di misura cautelare da luogo a nullità di ordine generale, dalla quale, tuttavia non discende l'inefficacia della misura se il Tribunale si sia pronunciato - come nel caso di specie - entro il termine di cui all'art. 309 c.p.p., comma 10 (Sez. 1, Sentenza n. 1953 del 05/05/1992 Cc. - dep. 22/06/1992 - Rv. 190682; Sez. 6, Sentenza n. 47791 del 28/10/2003 Cc. - dep. 15/12/2003 - Rv. 228444). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento;
inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi -ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2009