Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/11/2005, n. 42799
CASS
Sentenza 10 novembre 2005

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Nel procedimento di riesame avverso una misura che ha disposto una misura coercitiva, quando l'indagato è assistito da due difensori, l'omissione dell'avviso della data dell'udienza camerale ad uno dei due difensori dà luogo ad una nullità di ordine generale, a regime intermedio, sanabile quando l'indagato o l'altro difensore siano presenti all'udienza ed omettano di dedurre la relativa eccezione entro i termini fissati dall'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., e ciò anche se il difensore non sia a conoscenza della situazione di co-difesa, in quanto l'indagato presente è in ogni momento in condizione di comunicare la circostanza della nomina di un secondo difensore al proprio difensore di fiducia, mettendolo in grado di sollevare nei termini l'eccezione di nullità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/11/2005, n. 42799
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42799
    Data del deposito : 10 novembre 2005

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