Sentenza 10 novembre 2005
Massime • 1
Nel procedimento di riesame avverso una misura che ha disposto una misura coercitiva, quando l'indagato è assistito da due difensori, l'omissione dell'avviso della data dell'udienza camerale ad uno dei due difensori dà luogo ad una nullità di ordine generale, a regime intermedio, sanabile quando l'indagato o l'altro difensore siano presenti all'udienza ed omettano di dedurre la relativa eccezione entro i termini fissati dall'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., e ciò anche se il difensore non sia a conoscenza della situazione di co-difesa, in quanto l'indagato presente è in ogni momento in condizione di comunicare la circostanza della nomina di un secondo difensore al proprio difensore di fiducia, mettendolo in grado di sollevare nei termini l'eccezione di nullità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/11/2005, n. 42799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42799 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 10/11/2005
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1943
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 23194/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO EM HE;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino in data 22/04/2005;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. SERPICO;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Dott. GERACI V. che ha concluso per: rigetto del ricorso.
OSSERVA
Sull'appello proposto nell'interesse di LO EM HE avverso l'ordinanza in data 25/02/2005 del G.I.P. presso il Tribunale di Torino, con la quale era stata rigettata l'istanza di dichiarazione di inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per omesso avviso della fissazione dell'interrogatorio di garanzia al codifensore avv. B. FOTI, conominato dall'indagato insieme all'avv. E. Pellegrin precedentemente alla fissazione di interrogatorio di convalida dello arresto, il Tribunale del riesame di Torino, con ordinanza in data 22/04/2005, condividendo le argomentazioni del G.I.P. a supporto del rigetto, respingeva il gravame, confermando l'ordinanza impugnata.
In particolare, i giudici del Tribunale del riesame torinese, ribadendo che l'omesso avviso dell'interrogatorio di garanzia ad uno dei due difensori di fiducia nominati dall'indagato integrasse una nullità di ordine generale a regime intermedio, ritenevano sanata detta nullità ex art. 182 c.p.p., comma 2, non avendo ne' la parte, nè l'altro difensore di fiducia, presente all'udienza, eccepito tempestivamente tale nullità prima del compimento dell'atto. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'indagato, deducendo, a motivi del gravame, la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) e) in relazione agli artt. 391, 294 e 302 c.p.p.,
con riferimento all'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 c.p.p. e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sanatoria dell'eccepita nullità, posto che il difensore presente all'udienza non era stato messo in grado di conoscere la nomina del codifensore di fiducia e lo stesso indagato, a cui non poteva farsi carico della mancata percezione dell'assenza del codifensore di fiducia perché non avvisato, era nella ragionevole impossibilità di apprezzare tale situazione processuale anche perché, in ogni caso, aveva avuto la percezione della presenza di uno dei suoi difensori di fiducia, senza che questo potesse comportare la contestuale percezione del vizio di forma del mancato avviso all'altro difensore di fiducia.
Il ricorso è infondato e va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1. Ed invero, la pur suggestiva lettura della questione in oggetto nei termini proposti dalla difesa del ricorrente, non sembra potersi utilmente attagliare al caso di specie, posto che, come efficacemente rilevato dai giudici del riesame del Tribunale torinese, fermo restando la pacifica natura di nullità a regime intermedio, quella relativa all'omesso avviso ad uno dei difensori di fiducia ex art. 294 c.p.p., comma 4, e come tale sanata ex art. 182 c.p.p., comma 2,
se non dedotta tempestivamente, è assorbente il dato secondo cui il difensore di fiducia presente all'udienza, a prescindere dall'erronea attribuzione del ruolo di difensore di ufficio (fatto meramente formale), nonostante la nomina a difensore di fiducia tempestivamente conferitagli dal ricorrente fin dall'atto del suo ingresso in carcere, non ha provveduto ad eccepire l'omesso avviso al codifensore di fiducia, la cui nomina, in ogni caso, non poteva essere sfuggita all'indagato, avendo egli stesso provveduto a tanto. Ne consegue, come esattamente dedotto nell'ordinanza impugnata, che se è vero che la parte non può essere gravata dell'obbligo di sollevare in proprio l'eccezione di nullità in parola, in quanto la previsione della necessità della difesa tecnica porta ad escludere che l'imputato possa e debba avere le conoscenze tecniche indispensabili per apprezzare le conseguenze dell'omissione di avviso al codifensore, resta impregiudicata la possibilità di comunicare al proprio difensore di fiducia presente al compimento dell'atto di aver nominato, oltre a lui, altro difensore di fiducia, non presente, così allertando il difensore presente che, in ipotesi, fosse ignaro di tanto, della necessità di far valere l'eccezione nei termini e tempi di legge a lui presumibilmente ben noti, per le intuibili conoscenze tecniche indispensabili ad assolvere il proprio mandato di difensore in termini di accettabile competenza professionale. Una diversa chiave di lettura della questione relativa all'avviso ex art. 294 c.p.p., comma 4, in combinato disposto con l'art. 391 c.p.p., comma 3, potrebbe prestare il fianco a rischiose strumentalizzazioni, nel "gioco" di asserito vizio di violazione del diritto di difesa, agli effetti della lacerante conseguenza di perdita di efficacia della misura cautelare che, per contro, impone all'operatore di diritto un saggio e ragionevole apprezzamento delle ragioni formali e sostanziali giustificatrici della serenante concretezza e fondatezza di siffatte eccezioni.
L'impugnata ordinanza ha motivato correttamente le ragioni della decisione, in piena armonia anche logico-giuridica con i principi innanzi cennati, di guisa che va immune dalle censure dedotte con il proposto gravame, che, pertanto, va rigettato con ogni conseguenza di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2005