Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2003, n. 844
CASS
Sentenza 10 dicembre 2003

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Nel procedimento di riesame l'inosservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell'avviso di udienza e quello dell'udienza stessa è causa di nullità generale (a regime intermedio) dell'atto che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione, non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2003, n. 844
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 844
    Data del deposito : 10 dicembre 2003

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