Sentenza 10 dicembre 2003
Massime • 1
Nel procedimento di riesame l'inosservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell'avviso di udienza e quello dell'udienza stessa è causa di nullità generale (a regime intermedio) dell'atto che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione, non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2003, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 10/12/2003
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 1847
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 1827/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI EN, PU ZI, e LE MO;
avverso la sentenza in data 23.4.2002 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. G. Fumu;
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal S.P.G. Dr. E. Cesqui che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito per i ricorrenti PU e LE l'Avv. Baffa in sostituzione degli Avv. Bova e Longo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. GI EN, PU ZI e LE MO impugnano la sentenza della Corte di appello di Milano confermativa della decisione del tribunale con la quale sono stati dichiarati colpevoli i primi due del delitto di concorso in estorsione aggravata tentata (p.o. Luzzio, capo 14) ed il terzo di estorsione aggravata tentata e reati satellite (p.o. Belvedere, capi 89, 90, 91), commessi - secondo l'ipotesi accusatoria - nell'ambito delle varie attività delinquenziali di un'associazione per delinquere avente a capo tale IA AT, coimputato condannato non ricorrente. Entrambi i giudici di merito fondavano il proprio convincimento sulle dichiarazioni auto ed etero accusatorie del coimputato RÈ IU, ritenute assistite da adeguati riscontri obbiettivi.
2. GI EN denuncia:
violazione dell'art. 192.3 c.p.p. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Osserva il ricorrente come la Corte di appello, pur avendo esposto principi corretti in tema di valutazione della chiamata in correità, non ne abbia concretamente fatto applicazione, così pervenendo all'affermazione di responsabilità sulla base di supposizioni apodittiche, illogiche e prive di riscontro, dunque su mere ipotesi carenti di valenza specifica ed individualizzante, anche con riferimento al ruolo, alle mansioni ed all'eventuale attività da lui svolta in relazione al reato contestato.
PU ZI denuncia:
- violazione dell'art. 192.3 c.p.p. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione;
rileva il ricorrente come la sentenza impugnata, dopo aver motivato per relationem con la posizione del coimputato GI, non indichi alcun riscontro oggettivo ed individualizzante;
- violazione degli artt. 2, 629, 56, 132, 133 c.p. in ordine al trattamento sanzionatorio, irrogato in misura immotivatamente elevata ed illegale, essendo stata applicata una legge successiva alla commissione del fatto ed essendo stato applicato un erroneo criterio di calcolo.
Le doglianze concernenti il vizio della motivazione, che prospettano questioni analoghe, possono essere trattate congiuntamente anche per la stretta connessione esistente fra le posizioni dei ricorrenti. Osserva il collegio, innanzi tutto, come i riscontri "esterni" alla dichiarazione accusatoria, richiesti ai fini della sua valutazione dall'art. 192.3 c.p.p., debbano essere certi, nel senso che non può fungere da elemento di conferma un dato di cui è dubbia l'esistenza, nonché specifici ed individualizzanti, nel senso che devono riferirsi sia al fatto da dimostrare, in qualsiasi sua componente, sia alla persona che lo ha commesso. In altre parole essi devono essere idonei a confermare l'attendibilità della propalazione con riguardo sia all'accadimento materiale narrato, alla sua effettiva sussistenza e svolgimento, sia alla partecipazione ad esso, morale o materiale, del soggetto accusato.
Ciò premesso, si deve rilevare come nel caso di specie, poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità le dichiarazioni del collaboratore RÈ, ritenute intrinsecamente credibili, i giudici di merito non ne abbiano individuato riscontri esterni tali da potersi considerare idonei secondo i criteri più su indicati a confermare la partecipazione dei soggetti chiamati in correità all'episodio criminoso contestato. Ed invero la circostanza di fatto, valorizzata in entrambe le decisioni di condanna, secondo cui fu il ricorrente PU a presentare al IA, capo del sodalizio, il predetto RÈ, non ha infatti nessuna attinenza con lo specifico episodio estorsivo da provare;
e di ancor minor valenza dimostrativa essa è dotata nei confronti del coimputato GI, la cui avvenuta "presentazione" al IA, sempre da parte del PU, risulta peraltro ipotizzata in via meramente congetturale dalla Corte territoriale sulla base della considerazione, del tutto generica, che PU, GI e GI avessero in precedenza lavorato insieme nel settore edile, per cui sarebbe "verosimile" che il predetto IA avesse deciso di avvalersi di tre persone accomunate da pregressi rapporti di conoscenza e di frequentazione.
Detti elementi, pertanto, si palesano privi dei requisiti della specificità e della certezza. Parimenti carente di concreta efficacia individualizzante nei confronti dei ricorrenti è la considerazione, assunta quale riscontro di tipo logico, che fosse opportuna per il IA, che intendeva far apparire agli estorti come la minaccia provenisse da un gruppo criminale diverso dal suo per potersi proporre come mediatore, l'utilizzazione di "neofiti" del sodalizio (dunque non identificabili come appartenenti al suo nucleo "storico" di sodali), quali erano lo RÈ ed il GI;
essa si pone peraltro in contraddizione antagonista sia con la circostanza (descritta a f. 18) che il IA fosse stato accompagnato proprio dagli imputati (insieme ad altri soggetti) ad un incontro con la persona offesa, sia con la diversa interpretazione del medesimo episodio fornita dalla sentenza di primo grado (f. 67), a conferma comunque dell'equivocità del dato fattuale e dell'assunto che su esso si fonda, contrastante con il requisito della certezza che anche il riscontro logico deve avere.
La motivazione del provvedimento impugnato è pertanto priva del contenuto valutativo richiesto dall'art. 192.3 c.p.p. e, dunque, mancante ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p., dovendosi ancora una volta precisare che la violazione delle disposizioni sulla valutazione della prova, non sanzionate con la nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, ridonda nel vizio della motivazione e non nell'error in procedendo di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p.. Rimangono assorbite le censure concernenti l'entità ed il calcolo della pena.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata;
il giudice di rinvio rivalutare le emergenze di causa tenendo conto dei principi di diritto su esposti.
3. LE MO denuncia:
- violazione degli artt. 601, 181.3, 420.2 c.p.p.; rileva il ricorrente come la Corte di appello, nel corso della prima udienza in cui era stata eccepita la violazione del termine di comparizione, anziché dichiarare l'invalidità della vocatio ed ordinare la rinnovazione della citazione, aveva disposto la separazione della sua posizione differendone la trattazione di sette giorni, senza peraltro neppure provvedere ad informare l'imputato, che non era presente;
e, nell'udienza successiva, aveva rigettato la rinnovata eccezione di nullità, illegittimamente ritenendo che il rinvio, ed il conseguente cumulo dei due termini di comparizione per la prima e la seconda udienza, avessero sanato l'invalidità;
- mancata assunzione di una prova decisiva e contraddittorietà della motivazione, per avere i giudici di merito deciso in assenza di un accertamento peritale, disposto ai sensi dell'art. 507 c.p.p. per la sua indispensabilità, ma poi dichiarato inutilizzabile per l'incompatibilità del perito e non rinnovato;
- vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta attendibilità del dichiarante ed all'esistenza dei riscontri oggettivi di conferma.
Il primo ricorso è fondato ed assorbente.
Una volta accertata la violazione del termine a comparire per il dibattimento il giudice è infatti tenuto, ove sia stata proposta - come nel caso di specie - l'eccezione di nullità (che impedisce la sanatoria dell'invalidità ex art. 184.1 c.p.p.), a concedere un termine a difesa non inferiore ai venti giorni (artt. 184.3 e 429.3 c.p.p.). Nel caso in esame risulta viceversa essere stato concesso un rinvio - operato con la tecnica della separazione del processo relativo all'imputato irritualmente citato - di soli sette giorni, di talché risulta violata una disposizione posta a presidio della difesa e dunque sanzionata dalla nullità generale di tipo intermedio prevista dall'art. 178, lett. e), c.p.p.. Nè vale sostenere che l'illegittimo termine di comparizione possa sommarsi alla dilazione concessa successivamente, attesa la chiara volontà legislativa di attribuire al soggetto comparente, una volta accertata l'irritualità della vocatio, la medesima dilazione funzionale alla preparazione della difesa di cui avrebbe potuto beneficiare se la citazione fosse stata regolare, in applicazione, peraltro, di un principio generale che vuole "interi" i termini di comparizione, come di recente affermato dalle sezioni unite di questa Corte a proposito dell'udienza di riesame (sez. un., 30.1.2002, Munerato Carlino, rv 220841).
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata anche sul punto con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e dispone che gli atti siano trasmessi ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004