Sentenza 19 novembre 1998
Massime • 1
In tema di riesame delle misure cautelari, la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale al difensore non comparso, in quanto non definita assoluta dall'art. 127 comma 5 cod. proc. pen. e non attinente ad una ipotesi in cui è obbligatoria la presenza del difensore, soggiace alla disciplina di cui agli artt. 180-182 stesso codice, per cui, se l'imputato compare in udienza senza nulla eccepire al riguardo, ne consegue la non deducibilità dell'eccezione medesima dinanzi alla Cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/11/1998, n. 3319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3319 |
| Data del deposito : | 19 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Paolo Fattori Presidente del 19/11/98
1. Dott. Vito Savino Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni Federico " N. 3319
3. " Francesco Malagnino " REGISTRO GENERALE
4. " UI CH " N. 36674/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da PALMISANO Nazzareno, n. 25/06/1971 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 12/8/98 ai sensi dell'art. 309 c.p.p. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Federico udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. Gianfranco Iadecola che ha concluso per l'annullamento con rinvio
Fatto e diritto
IS Nazzareno, indagato in ordine ai reati di illegale detenzione di arma e di illecita detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, avendo i militari operanti rinvenuto una pistola cal. 6 mm. Flobert, celata nella cassetta di scarico del bagno all'interno dell'abitazione del predetto, un sacchetto contenente circa 220 grammi di eroina interrato nel giardino retrostante e 88 cartucce cal. 22 occultate in un tubo murato in un sottoscala, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 27/7/98 dal G.I.P. presso il Tribunale di Palmi. Deduce a sostegno del ricorso la nullità assoluta ed insanabile dell'ordinanza impugnata e dell'intero procedimento incidentale per violazione dell'art. 2 della L. n^ 742 del 1969 sulla sospensione dei termini nel periodo feriale in relazione all'art. 178 lett. c) cpp, in quanto il difensore di esso ricorrente aveva presentato la richiesta di riesame presso la Cancelleria del Tribunale reggino il 31/7/98 senza manifestare assolutamente l'intenzione di rinunciare alla sospensione dei termini per il periodo feriale e ciononostante l'udienza era stata illegittimamente fissata per il 12/8/98, alla quale compariva, silente, il solo indagato senza potersi avvalere dell'ausilio tecnico del difensore, che si era recato all'estero certo di dover trattare il ricorso in una udienza camerale successiva al 15/9/98.
Sostiene ancora il IS che nella fattispecie debba necessariamente trovare applicazione la disposizione dell'art. 309 comma 10 cpp che impone l'immediata scarcerazione a causa dell'invocata nullità non solo dell'ordinanza gravata, ma anche e soprattutto dell'intero procedimento incidentale. Il IS faceva successivamente pervenire alla cancelleria di questa Corte una memoria difensiva, recante la data del 10/11/98, nella quale, ribadendo le eccezioni e conclusioni di cui sopra, si sottolinea in particolare l'esigenza che non possano porsi sullo stesso piano - ai fini del rispetto del termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti per la decisione del Tribunale del riesame - una decisione pienamente valida ed una che invece sia affetta da nullità, anche se in apparenza emessa nel termine indicato. Il ricorso non è fondato.
Si osserva, invero, che l'inosservanza della sospensione feriale dei termini processuali, disciplinata dalla L. n^742 del 1969, è causa di nullità - e dunque costituisce vizio di legittimità - soltanto allorché abbia influito sulla regolare costituzione del rapporto processuale, sul diritto delle parti ad intervenire all'udienza e sul diritto di difesa (cfr. Cass. pen., sez. I, 13.5.1996, n. 1147, P.G. in proc. Martinez).
Nel caso di specie, certo, la mancata osservanza della norma dell'art. 1 della legge sopra citata ha importato che mancasse nel corso dell'udienza camerale l'assistenza del difensore all'imputato, per cui l'avviso di fissazione della predetta udienza camerale deve considerarsi nullo ai sensi dell'art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p. Va però osservato che - come risulta dedotto dallo stesso IS nel ricorso per cassazione - il ricorrente è comparso regolarmente all'udienza camerale del 12/8/98 senza eccepire alcunché in ordine alla nullità in questione, inquadrabile tra quelle previste dall'art. 180 c.p.p., per cui la nullità medesima deve ritenersi sanata, a norma dell'art. 182 comma 2 c.p.p. Ne consegue che la omessa eccezione da parte dell'imputato di fronte al Tribunale del riesame della suddetta nullità che, in quanto non definita assoluta dall'art. 127 comma 5 c.p.p. e non attinente ad una ipotesi in cui è obbligatoria la presenza del difensore, soggiace alla disciplina di cui agli artt. 180-181 e 182 c.p.p., produce la non deducibilità della eccezione medesima dinanzi alla Cassazione (v. Cass. pen. Sez. I, 8.6.1993, n. 1930, Rapisarda). Per completezza di motivazione, rileva questa Corte che, anche nell'ipotesi in cui si fosse escluse la sanatoria della nullità de qua per effetto di quanto disposto dall'art. 182 comma 2 c.p.p., non si sarebbe comunque prodotto l'effetto previsto dall'art. 309 comma 10 c.p.p. e cioè la sopravvenuta inefficacia dell'ordinanza che ha disposto la misura custodiale, con la conseguenza dell'immediata scarcerazione del ricorrente, come invocato da quest'ultimo, essendo insegnamento costante di questa Corte che "in tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare a norma dell'art. 309 decimo comma si verifica nel solo caso in cui il tribunale non provveda nel termine stabilito, con esclusione, quindi, dell'ipotesi in cui il provvedimento del tribunale, emesso tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile" (Cass. pen., Sez. Un., 6.5.1993, n. 2, Piccioni). Il ricorso va, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetto il ricorso e condanna il ricorrente alle spese. Dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'Istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 23 comma 1bis L. 8/8/1995 n. 332. Così deciso in Roma, il 19 novembre 1998
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 1999