Sentenza 16 novembre 2006
Massime • 1
La violazione dell'articolo 309, comma ottavo, cod. proc. pen. - secondo cui tra l'udienza per il riesame e la notifica al difensore, oltre che all'indagato, del relativo avviso, devono decorrere tre giorni, da ritenersi liberi ed interi -, attenendo all'intervento ed alla difesa della parte, comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio, la cui efficacia invalidante, se tempestivamente eccepita, si estende al provvedimento che definisce il procedimento incidentale. Ne consegue che, ove venga eccepito il mancato rispetto di detto termine, il giudice deve disporre la rinnovazione dell'atto nullo, sempre e comunque garantendo il rispetto del termine dei tre giorni liberi e consecutivi, non essendo, peraltro, neanche sufficiente la concessione di un termine ad integrazione di quello originario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/11/2006, n. 11966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11966 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 16/11/2006
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 1298
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 012834/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN CA, N. IL 22/06/1959;
avverso ORDINANZA del 10/03/2006 del TRIB. della LIBERTÀ di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI Giacomo;
OSSERVA
AN GI ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Genova, del 10 marzo 2006, che ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip preso il Tribunale di Savona, il 28.2.06, per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Con il provvedimento impugnato, preliminarmente all'esame del merito del ricorso proposto dall'indagato, il tribunale ha valutato e ritenuto infondata l'eccezione, proposta ex art. 309 c.p.p., comma 8, relativa all'asserito mancato rispetto del termine di tre giorni della notifica al difensore dell'avviso della data di fissazione dell'udienza di trattazione del ricorso stesso. Era avvenuto che, fissata l'udienza per il 7.3.06, il relativo avviso era stato notificato ad uno dei due difensori, precisamente all'avv. Elisa Filippi, solo in data 6 marzo. Eccepita la nullità di tale notifica, il tribunale aveva rinviato all'udienza del 10 marzo, nulla opponendo i difensori, ambedue presenti ed ambedue avvertiti formalmente dell'udienza di rinvio. All'udienza del 10 marzo era stata ancora eccepito il mancato rispetto dello stesso termine ed era stata chiesta l'adozione dei consequenziali adempimenti. Il tribunale, preso atto di tali richieste, aveva invitato i difensori a concludere nel merito, riservando la decisione sull'eccezione congiuntamente al merito. Sciogliendo la riserva, con l'impugnato provvedimento il giudice del riesame, nel confermare il provvedimento cautelare emesso dal Gip, ha motivato il rigetto dell'eccezione preliminare, sul rilievo che: a) il mancato rispetto del termine di cui al all'art.309 c.p.p., comma 8, determina una nullità a regime intermedio che, secondo quanto prevede l'art. 182 c.p.p., allorché la parte vi abbia assistito, deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non fosse possibile, immediatamente dopo;
nel caso di specie, ha ritenuto il tribunale che l'eccezione avrebbe dovuto esser proposta in occasione dell'udienza del 7 marzo, allorché lo stesso tribunale, alla presenza dei due difensori, aveva rinviato all'udienza del 10 successivo;
b) in ogni caso, il termine in questione era stato rispettato in vista dell'integrazione del termine originario con quello successivamente concesso a seguito del rinvio al giorno 10; c) che, in ogni caso, la difesa si era avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto nullo era preordinato, richiamando gli ampi motivi di riesame, circostanza che sana, a giudizio del tribunale, l'eccepita nullità, ai sensi dell'art. 183 c.p.p.; d) che la nullità, tardivamente eccepita, poteva ritenersi sanata dalla presenza e dall'intervento dei due difensori che hanno regolarmente rassegnato le proprie conclusioni.
Avverso tale decisione ricorre, dunque, il AN e deduce:
violazione ed errata applicazione di norme processuali, specificamente degli artt. 309 c.p.p., comma 8, per il mancato rispetto del termine colà previsto, e dell'art. 182 c.p.p.; ad avviso del ricorrente, eccepito dalla difesa il mancato rispetto del termine, il tribunale avrebbe dovuto provvedere alla rinnovazione della notifica dell'avviso d'udienza garantendo, in ogni caso, il rispetto del termine di tre giorni liberi e consecutivi, essendo peraltro preclusa la possibilità di integrare con il nuovo termine quello originario;
b) violazione di legge, specificamente dell'art. 183 c.p.p., per avere il giudice del riesame ritenuto sanata la nullità determinata dal mancato rispetto del termine di cui sopra per il fatto che i difensori avevano concluso nel merito, laddove, per giurisprudenza di questa Corte, la conclusine nel merito da parte della difesa non può comportare decadenze o sanatorie di sorta.
Conclude, quindi, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorso è fondato.
Secondo il dettato dell'art. 309 c.p.p., comma 8, tra l'udienza per il riesame e la notifica al difensore, oltre che all'indagato, del relativo avviso, devono decorrere tre giorni, da ritenersi liberi ed interi. In proposito, questa Corte ha costantemente affermato che la violazione di tale norma attiene all'intervento ed alla difesa della parte e quindi comporta, se violata, una nullità di ordine generale a regime intermedio la cui efficacia invalidante, se tempestivamente eccepita, si estende al provvedimento che definisce il procedimento incidentale. E dunque, ove venga eccepito il mancato rispetto di detto termine, il giudice deve disporre la rinnovazione dell'atto nullo, sempre e comunque garantendo il rispetto del termine dei tre giorni liberi e consecutivi, non essendo, peraltro, neanche sufficiente la concessione di un termine ad integrazione di quello originario. Orbene, nel caso di specie, ritualmente eccepita, all'udienza del 7 marzo, l'inosservanza di detto termine, quanto alla notifica dell'avviso d'udienza ad uno dei due difensori dell'indagato, il tribunale, nel procedere alla rinnovazione dell'atto nullo, ha fissato l'udienza del 10 marzo successivo, così incorrendo nella medesima violazione. La nullità originariamente eccepita con riguardo alla notifica del primo avviso, non è stata, dunque, sanata, riverberandosi il conseguente effetto invalidante su tutti gli atti successivi senza che, per contenere il processo degenerativo del procedimento irritualmente definito, possano richiamarsi interventi ovvero mancati interventi della parte, salvo che non fossero di rinuncia ad eccepire la ribadita nullità dell'atto.
L'ordinanza impugnata dev'essere, quindi, annullata, con rinvio al Tribunale del riesame di Genova. Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmesso al direttore del competente istituto penitenziario perché provveda L. n. 332 del 1995, ex art. 23, comma 1 bis.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Genova.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nella L. 8.8.1995, n. 332, ex art. 23, comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2007