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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/07/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 27606/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Serafina Aceto Presidente rel.-est.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v. g. 27606/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BOSI CARLO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Torino il 19/9/1993.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 1230 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993).
Dal matrimonio sono nate le figlie: , il 13/08/1995 e il 24/02/2002. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 14/4/2005.
Con ricorso depositato il 22/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che la figlia maggiorenne soggetta a provvedimento di interdizione, percepisce Per_2 una pensione di invalidità di circa € 1.200,00 mensili, e che il padre la tiene con sè settimanalmente dal martedì al giovedì con pernottamento, esonerare il padre da ogni ulteriore contributo al mantenimento.
DISPONE che nelle settimane nelle quali il padre non terrà con sè quest'ultimo dovrà Per_2 corrispondere in favore della madre l'importo di € 100,00 per ciascuna settimana;
Parte_1
DISPONE a carico del sig. ed in favore della figlia , e sino a quando Parte_2 Per_1 quest'ultima non sarà economicamente autosufficiente, contributo al mantenimento nella misura di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione Istat annual, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese in favore della madre Parte_1
DISPONE che il padre contribuisca in misura pari al 50% alle spese che si renderanno necessarie per entrambe le figlie, secondo i criteri riportati nel “Protocollo d'Intesa fra Magistrati ed Avvocati” adottato dal Tribunale di Torino che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare.
DA' ATTO che il padre sig. riconosce in favore della madre l'intero Parte_2 Parte_1 importo dell'assegno unico universale erogato dall'INPS per la figlia a carico impegnandosi a sottoscrivere l'eventuale documentazione necessaria affinchè l'intera somma venga erogata in favore della stessa.
DA' ATTO che le deduzione per figli a carico saranno godute nella misura del 100% dalla madre
Parte_1 DA' ATTO che le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni e qualsiasi richiesta di contributo al mantenimento.
DA' ATTO che le parti dichiarano di aver definito ogni e qualsiasi questione/ rapporto tra loro insorto a seguito del matrimonio e di nulla aver più reciprocamente a pretendere, per qualsiasi titolo e/o ragione, per i rapporti di natura economica/patrimoniale tra essi oggi e retro insorti.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/7/2025.
Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Serafina Aceto Presidente rel.-est.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v. g. 27606/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BOSI CARLO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Torino il 19/9/1993.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 1230 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993).
Dal matrimonio sono nate le figlie: , il 13/08/1995 e il 24/02/2002. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 14/4/2005.
Con ricorso depositato il 22/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che la figlia maggiorenne soggetta a provvedimento di interdizione, percepisce Per_2 una pensione di invalidità di circa € 1.200,00 mensili, e che il padre la tiene con sè settimanalmente dal martedì al giovedì con pernottamento, esonerare il padre da ogni ulteriore contributo al mantenimento.
DISPONE che nelle settimane nelle quali il padre non terrà con sè quest'ultimo dovrà Per_2 corrispondere in favore della madre l'importo di € 100,00 per ciascuna settimana;
Parte_1
DISPONE a carico del sig. ed in favore della figlia , e sino a quando Parte_2 Per_1 quest'ultima non sarà economicamente autosufficiente, contributo al mantenimento nella misura di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione Istat annual, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese in favore della madre Parte_1
DISPONE che il padre contribuisca in misura pari al 50% alle spese che si renderanno necessarie per entrambe le figlie, secondo i criteri riportati nel “Protocollo d'Intesa fra Magistrati ed Avvocati” adottato dal Tribunale di Torino che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare.
DA' ATTO che il padre sig. riconosce in favore della madre l'intero Parte_2 Parte_1 importo dell'assegno unico universale erogato dall'INPS per la figlia a carico impegnandosi a sottoscrivere l'eventuale documentazione necessaria affinchè l'intera somma venga erogata in favore della stessa.
DA' ATTO che le deduzione per figli a carico saranno godute nella misura del 100% dalla madre
Parte_1 DA' ATTO che le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni e qualsiasi richiesta di contributo al mantenimento.
DA' ATTO che le parti dichiarano di aver definito ogni e qualsiasi questione/ rapporto tra loro insorto a seguito del matrimonio e di nulla aver più reciprocamente a pretendere, per qualsiasi titolo e/o ragione, per i rapporti di natura economica/patrimoniale tra essi oggi e retro insorti.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/7/2025.
Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.