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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/12/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice dott.ssa IO RC, a seguito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 2339/2022 R.G.L. promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti Daniele Biagini e Francesco Bertolini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale sito in Via G.
Pascoli n. 39, Massa (MS) e presso il domicilio digitale
, giusta procura alle liti Email_1
- ricorrente-
C O N T R O
in persona del procuratore Avv. Andrea Controparte_1
Sandulli, giusta procura per atto Notaio Persona_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paola Pezzali e Ciro Cafiero ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, Via della Conciliazione 10;
-resistente-
e nei confronti di
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Ciancimino ed elettivamente domiciliato a Palermo in Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, giusto mandato ad lites del Notar;
Persona_2
-terzo chiamato-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.08.2022, il ricorrente indicato in epigrafe premettendo che:
- il Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 304 del
06.04.2022 (RL 1153/2018), accertava e dichiarava
“l'interposizione illecita di manodopera e l'esistenza tra il ricorrente
e di un rapporto di lavoro subordinato a Controparte_1
tempo indeterminato full-time a decorrere dal 01.04.1998, tuttora in essere, con inquadramento nel Livello “D” – Addetto Operativo
Trasporti Senior, di cui al CCNL del 2007, al cui trattamento economico il ricorrente ha diritto sin dall'inizio del rapporto condannando a regolarizzare il rapporto di Controparte_1
lavoro con il ricorrente nelle mansioni e con l'inquadramento predetto”;
- già nell'atto introduttivo del ricorso iscritto al R.L. n. 1153/2018 definito con la sentenza n. 304/2022 emessa dal Tribunale di
Termini Imerese in data 06.04.2022, il ricorrente aveva espresso riserva di agire con autonomo e separato giudizio ai fini della quantificazione del suo credito e/o diritto risarcitorio, conseguenza della costituzione ex tunc del rapporto di lavoro.
Adiva, pertanto, innanzi al Tribunale di Termini - sezione lavoro -
[...]
al fine di “accertare e dichiarare, per le causali di cui in Controparte_1
premessa, il diritto al trattamento giuridico ed economico proprio del Liv.
“D” CCNL tempo per tempo applicabile, con valori di differenza CP_1
rispetto a quello effettivamente percepito, comprensivi di ogni istituto contrattuale ed economico, per il periodo dal 01/04/1998, data di inizio della prestazione lavorativa con la società , accertata Controparte_1
in via giudiziale, al 06/04/2022, data di pubblicazione della sentenza
n. 304/2022 del Tribunale di Termini Imerese e, quindi, il diritto al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell'importo di € 143.964,56 pari ai valori del trattamento economico spettante in virtù del CCNL CP_1
livello professionale “D” applicabile, dell'importo di € 47.208,24 pari al valore del tfr spettante in virtù del CCNL livello “D” applicabile, CP_1
dell'importo di € 39.623,54 pari al valore dei premi di produttività spettanti in virtù dei CCNL applicabili, dell'importo di € 44.107,93 pari al valore dell'indennità per ferie non godute, rol / permessi / festività non goduti spettanti in virtù dei CCNL applicabili, e così la somma CP_1
complessiva di € 274.904,27 lordi, o quelle somme maggiori o minori ritenute di giustizia, anche ex art. 36 Cost. ed art. 2126 cod. civ., nonché ex art. 1206, 1207 cod. civ., così come meglio analiticamente descritto nell'allegato conteggio e tabelle salariali che si producono, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
2. Voglia, per le causali di cui in premessa, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al versamento dei carichi contributivi spettanti, come per legge;
3. Voglia, di conseguenza, condannare la società , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale Europa
190, 00144 Roma, cf , a pagare, in favore della parte P.IVA_1
ricorrente, l'importo di € 143.964,56 pari al valore delle retribuzioni spettanti in virtù del CCNL livello professionale “D” applicabile, CP_1
dell'importo di € 47.208,24 pari al valore del tfr spettante in virtù del
CCNL livello “D” applicabile, dell'importo di € 39.623,54 pari al CP_1
valore dei premi di produttività spettanti in virtù dei CCNL applicabili, dell'importo di € 44.107,93 pari al valore dell'indennità per ferie non godute, rol / permessi / festività non goduti spettanti in virtù dei CCNL applicabili, e così la somma complessiva di € 274.904,27 lordi, o CP_1
quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche ex art. 36
Cost. ed art. 2126 cod. civ., nonché ex art. 1206, 1207, cod. civ., così come meglio analiticamente descritto nell'allegato conteggio e tabelle salariali che si producono, nonché provvedere al conseguente versamento contributivo/previdenziale spettante;
4. Voglia, inoltre, condannare la società , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Viale Europa 190, 00144 Roma, cf , a pagare tutte le spese, diritti ed onorari del giudizio” P.IVA_1
(cfr. conclusioni del ricorso).
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio chiedendo in via preliminare dichiararsi la Controparte_1
sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. o, in subordine, facoltativa ex art. 337 c.p.c., stante il procedimento di appello pendente innanzi alla
Corte di Appello di Palermo incoato dalla stessa parte resistente avverso la sentenza 304/2022 emessa dal Tribunale di Termini Imerese in data
06.04.2022; sempre in via preliminare, eccepiva la prescrizione del diritto alla corresponsione delle differenze retributive e al versamento dei contributi previdenziali e, nel merito, contestava la fondatezza del ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
Si costituiva in giudizio l , il quale chiedeva, previo accertamento CP_2
del rapporto di lavoro, la condanna della datrice di lavoro al pagamento della contribuzione omessa, gravata di sanzioni ed interessi come per legge, nei limiti della prescrizione.
Con ordinanza del 28.05.2024, Codesto Organo Giudicante disponeva la sospensione del processo fino alla conclusione del sotteso giudizio di appello.
Con ricorso in riassunzione del 30.07.2025, entrambe le parti proponevano istanza congiunta di fissazione di nuova udienza ed estinzione del giudizio per intervenuto accordo giudiziale di cui al verbale di conciliazione n. 12/2025 Cron. N. 3566/2025 proc.to RG
1038/2022 della Corte d'Appello di Palermo.
Rilevavano, al riguardo, che, con provvedimento del 22.07.2025, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere ed il giudizio di appello iscritto al n. R.G. n. 1038/2022 è stato estinto e cancellato dal ruolo;
chiedevano, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La causa, istruita documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 19.11.2025 per il deposito di note.
***
Deve osservarsi che, a seguito dell'accordo giudiziale di cui al verbale di conciliazione n. 12/2025 Cron. N. 3566/2025 proc.to RG
1038/2022 della Corte d'Appello di Palermo, è venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio.
Tanto premesso, non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
***
Le spese vengono compensate, atteso la richiesta formulata da tutti i procuratori.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
Dichiara cessata la materia del contendere;
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, il 17.12.2025
IL GIUDICE IO RC
SEZIONE LAVORO
Il Giudice
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice dott.ssa IO RC, a seguito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 2339/2022 R.G.L. promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti Daniele Biagini e Francesco Bertolini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale sito in Via G.
Pascoli n. 39, Massa (MS) e presso il domicilio digitale
, giusta procura alle liti Email_1
- ricorrente-
C O N T R O
in persona del procuratore Avv. Andrea Controparte_1
Sandulli, giusta procura per atto Notaio Persona_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paola Pezzali e Ciro Cafiero ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, Via della Conciliazione 10;
-resistente-
e nei confronti di
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Ciancimino ed elettivamente domiciliato a Palermo in Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, giusto mandato ad lites del Notar;
Persona_2
-terzo chiamato-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.08.2022, il ricorrente indicato in epigrafe premettendo che:
- il Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 304 del
06.04.2022 (RL 1153/2018), accertava e dichiarava
“l'interposizione illecita di manodopera e l'esistenza tra il ricorrente
e di un rapporto di lavoro subordinato a Controparte_1
tempo indeterminato full-time a decorrere dal 01.04.1998, tuttora in essere, con inquadramento nel Livello “D” – Addetto Operativo
Trasporti Senior, di cui al CCNL del 2007, al cui trattamento economico il ricorrente ha diritto sin dall'inizio del rapporto condannando a regolarizzare il rapporto di Controparte_1
lavoro con il ricorrente nelle mansioni e con l'inquadramento predetto”;
- già nell'atto introduttivo del ricorso iscritto al R.L. n. 1153/2018 definito con la sentenza n. 304/2022 emessa dal Tribunale di
Termini Imerese in data 06.04.2022, il ricorrente aveva espresso riserva di agire con autonomo e separato giudizio ai fini della quantificazione del suo credito e/o diritto risarcitorio, conseguenza della costituzione ex tunc del rapporto di lavoro.
Adiva, pertanto, innanzi al Tribunale di Termini - sezione lavoro -
[...]
al fine di “accertare e dichiarare, per le causali di cui in Controparte_1
premessa, il diritto al trattamento giuridico ed economico proprio del Liv.
“D” CCNL tempo per tempo applicabile, con valori di differenza CP_1
rispetto a quello effettivamente percepito, comprensivi di ogni istituto contrattuale ed economico, per il periodo dal 01/04/1998, data di inizio della prestazione lavorativa con la società , accertata Controparte_1
in via giudiziale, al 06/04/2022, data di pubblicazione della sentenza
n. 304/2022 del Tribunale di Termini Imerese e, quindi, il diritto al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell'importo di € 143.964,56 pari ai valori del trattamento economico spettante in virtù del CCNL CP_1
livello professionale “D” applicabile, dell'importo di € 47.208,24 pari al valore del tfr spettante in virtù del CCNL livello “D” applicabile, CP_1
dell'importo di € 39.623,54 pari al valore dei premi di produttività spettanti in virtù dei CCNL applicabili, dell'importo di € 44.107,93 pari al valore dell'indennità per ferie non godute, rol / permessi / festività non goduti spettanti in virtù dei CCNL applicabili, e così la somma CP_1
complessiva di € 274.904,27 lordi, o quelle somme maggiori o minori ritenute di giustizia, anche ex art. 36 Cost. ed art. 2126 cod. civ., nonché ex art. 1206, 1207 cod. civ., così come meglio analiticamente descritto nell'allegato conteggio e tabelle salariali che si producono, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
2. Voglia, per le causali di cui in premessa, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al versamento dei carichi contributivi spettanti, come per legge;
3. Voglia, di conseguenza, condannare la società , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale Europa
190, 00144 Roma, cf , a pagare, in favore della parte P.IVA_1
ricorrente, l'importo di € 143.964,56 pari al valore delle retribuzioni spettanti in virtù del CCNL livello professionale “D” applicabile, CP_1
dell'importo di € 47.208,24 pari al valore del tfr spettante in virtù del
CCNL livello “D” applicabile, dell'importo di € 39.623,54 pari al CP_1
valore dei premi di produttività spettanti in virtù dei CCNL applicabili, dell'importo di € 44.107,93 pari al valore dell'indennità per ferie non godute, rol / permessi / festività non goduti spettanti in virtù dei CCNL applicabili, e così la somma complessiva di € 274.904,27 lordi, o CP_1
quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche ex art. 36
Cost. ed art. 2126 cod. civ., nonché ex art. 1206, 1207, cod. civ., così come meglio analiticamente descritto nell'allegato conteggio e tabelle salariali che si producono, nonché provvedere al conseguente versamento contributivo/previdenziale spettante;
4. Voglia, inoltre, condannare la società , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Viale Europa 190, 00144 Roma, cf , a pagare tutte le spese, diritti ed onorari del giudizio” P.IVA_1
(cfr. conclusioni del ricorso).
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio chiedendo in via preliminare dichiararsi la Controparte_1
sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. o, in subordine, facoltativa ex art. 337 c.p.c., stante il procedimento di appello pendente innanzi alla
Corte di Appello di Palermo incoato dalla stessa parte resistente avverso la sentenza 304/2022 emessa dal Tribunale di Termini Imerese in data
06.04.2022; sempre in via preliminare, eccepiva la prescrizione del diritto alla corresponsione delle differenze retributive e al versamento dei contributi previdenziali e, nel merito, contestava la fondatezza del ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
Si costituiva in giudizio l , il quale chiedeva, previo accertamento CP_2
del rapporto di lavoro, la condanna della datrice di lavoro al pagamento della contribuzione omessa, gravata di sanzioni ed interessi come per legge, nei limiti della prescrizione.
Con ordinanza del 28.05.2024, Codesto Organo Giudicante disponeva la sospensione del processo fino alla conclusione del sotteso giudizio di appello.
Con ricorso in riassunzione del 30.07.2025, entrambe le parti proponevano istanza congiunta di fissazione di nuova udienza ed estinzione del giudizio per intervenuto accordo giudiziale di cui al verbale di conciliazione n. 12/2025 Cron. N. 3566/2025 proc.to RG
1038/2022 della Corte d'Appello di Palermo.
Rilevavano, al riguardo, che, con provvedimento del 22.07.2025, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere ed il giudizio di appello iscritto al n. R.G. n. 1038/2022 è stato estinto e cancellato dal ruolo;
chiedevano, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La causa, istruita documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 19.11.2025 per il deposito di note.
***
Deve osservarsi che, a seguito dell'accordo giudiziale di cui al verbale di conciliazione n. 12/2025 Cron. N. 3566/2025 proc.to RG
1038/2022 della Corte d'Appello di Palermo, è venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio.
Tanto premesso, non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
***
Le spese vengono compensate, atteso la richiesta formulata da tutti i procuratori.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
Dichiara cessata la materia del contendere;
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, il 17.12.2025
IL GIUDICE IO RC