Sentenza 30 gennaio 2004
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- 1. Cass. Civ., sez. II, 11 settembre 2018, n. 22046https://www.iusinitinere.it/
1. Il contratto sottoposto a condizione potestativa mista è soggetto alla disciplina di cui all'art. 1358 cod. civ., che impone alle parti l'obbligo giuridico di comportarsi secondo buona fede durante lo stato di pendenza della condizione, e la sussistenza di tale obbligo va riconosciuta anche per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo della condizione mista. 2. In tema di contratto condizionato, l'omissione di un'attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto l'attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico. La sussistenza di un siffatto obbligo deve affermarsi anche per il segmento non casuale della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2004, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA SPA, corrente in NT AG ( VI ), Viale Milano 56, nella persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. AN BI, assistita e rappresentata dall'avv.to Claudio Toniolo del Foro di Vicenza;
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona del ministro pro tempore, rappresentata ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1149/99 pronunciata dalla Corte di Appello di Venezia, Sez. 1^ Civ., depositata il 15 luglio 1999 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8/07/03 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 12 novembre 1993, la società BI (incorporante la spa Italmosaic, sas Vetricolor, srl Alte, srl Spilimbergo, spa Gruppo BI e spa LE ) adiva il Tribunale di Venezia per ottenere il rimborso delle somme pagate nel periodo tra il 1985 e il 1992, dalla medesima ricorrente e dalle società incorporate, a titolo di tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel Registro delle Imprese. Riteneva infatti detta tassa in contrasto con la Direttiva Comunitaria 17 luglio 1969, 69/335/CEE.
Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 3128/1994, accoglieva la richiesta avanzata e condannava l'Amministrazione al rimborso delle somme pagate, per un totale di lire 147.000.000, oltre agli interessi legali dalla data di notifica della citazione al saldo. Avverso detta sentenza proponeva appello l'Amministrazione eccependo, tra gli altri motivi, l'intervenuta decadenza ex art. 13 D.P.R. 641/1972. La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza n. 1149/99 depositata il 15 luglio 1999, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava l'Amministrazione a rimborsare la somma complessiva di lire 74.110.00.
Contro detta sentenza ricorreva per Cassazione la Società BI con tre motivi.
Non svolgeva attività difensiva l'intimata Amministrazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso la società ha lamentato la "violazione di legge - Art. 11 e 13 D.P.R. 641/1972 - Art. 2 D.P.R. 1199/1971. Carente e contraddittoria motivazione", atteso che avrebbe errato la Corte nel ritenere non dovuta la somma complessivamente pagata dalle società incorporate per l'anno 1988 (lire 37.500.000), giacché la domanda di rimborso sarebbe stata presentata quando era già decorso il termine di decadenza triennale.
Secondo la ricorrente invece, poiché la medesima società ha chiesto il rimborso a mezzo di raccomandata, la data di spedizione varrebbe quale data di presentazione. Ed essendo state tali istanze spedite il 28 giugno 1991, il termine di tre anni dai rispettivi pagamenti avvenuti in data 30 giugno 1988 sarebbe stato rispettato. Il motivo è fondato.
È infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte, dalla quale non sono state addotte nuove e valide ragioni per discostarsi, che ai fini della verifica della tempestività della domanda di rimborso delle tasse sulle concessioni governative erroneamente pagate - per la quale l'art. 13 D.P.R. 641/1972 stabilisce il termine di decadenza di tre anni dal giorno del pagamento - devesi aver riguardo alla data di spedizione e non a quella di ricezione della domanda stessa da parte dell'Amministrazione, sempre che, in caso di specifica contestazione, l'istante provi (ad esempio, mediante il cosiddetto "avviso di ricevimento") che alla spedizione della domanda sia seguita la ricezione della stessa (cfr. Cass. 11362/2001). Nel caso di specie il contribuente, oltre ad aver spedito le istanze entro il termine triennale previsto, ha depositato in atti la documentazione attestante l'avvenuta ricezione dell'istanza da parte dell'Amministrazione.
Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato la "violazione di legge, erronea e contraddittoria motivazione e violazione del diritto comunitario, atteso che l'art. 11 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 sarebbe in contrasto con la Direttiva Comunitaria 69/335/CEE del 17 luglio 1969 giacché l'importo della tassa annuale verrebbe ad essere di identico ammontare, se non superiore, a quello della tassa iniziale di iscrizione e continuerebbe ad essere cumulato con quello dovuto per l'iscrizione degli altri atti sociali e con i diritti di cancelleria richiesti per il compimento di tali operazioni. Il motivo è fondato.
Al riguardo è principio ormai pacifico che in tema di tassa d'iscrizione delle società nel registro delle imprese, la legge n. 448 del 1998 - che ha fissato nuove misure di tale tassa e di quella di mantenimento dell'iscrizione per gli anni successivi, riconoscendo alle società contribuenti il diritto al rimborso della differenza per gli anni pregressi - è conforme alla Direttiva CE n. 335.69 limitatamente al primo anno (ovvero anno d'iscrizione della società nel registro), in quanto la tassa in questione è prevista a fronte di un servizio reso. Permane, invece, il contrasto con la menzionata direttiva quanto alla tassa forfetariamente stabilita per gli anni successivi o di mantenimento, sicché tale normativa va disapplicata, con diritto del contribuente al rimborso della tassa indebitamente pagata, senza che possa essere opposto in compensazione l'importo dell'analoga tassa stabilito per gli anni successivi al primo (Cass. 28 novembre 2001, n. 15081, Cass. 22 novembre 1996 n. 10344 e 29
agosto 1996 n. 7952, nonché la recente sentenza della C. Giust. CE 10.09.2002 in procedimenti riuniti C. 216/99 e 222/99). La richiesta del Ministero è pertanto illegittima, atteso che non c'è alcun nesso fra il costo del servizio e la tassa come dovuta per la sola esistenza in vita della società (cfr. Cass. 22 novembre 1996, n. 10344; Cass. 15081/01 cit.). Nè d'altra parte vengono menzionate negli atti processuali altre comprovate iscrizioni di atti sociali. In relazione alla tassa di iscrizione della società, inoltre, non è stato precisato l'anno e pertanto, la domanda della A. F. non può trovare ingresso.
Con il terzo motivo la società ha lamentato la violazione di legge, inammissibilità della applicazione dell'art. 11 legge 448/1998, domanda nuova e diversa dall'oggetto del contendere, violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato", atteso che nel corso dell'intero giudizio non sarebbe mai stata proposta da parte dell'Amministrazione finanziaria alcuna autonoma domanda per accertare il diritto a conseguire le somme in questione a titolo di tassa di concessione governativa per attività di deposito di atti diversi dalla iscrizione dell'atto costitutivo.
L'accoglimento del secondo motivo comporta necessariamente l'assorbimento del terzo.
Il ricorso pertanto va accolto per quanto di ragione, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 8 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2004