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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/05/2024, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 471 R.G.A. 2022 , promossa in grado di appello D A
n.q. di titolare e legale rappresentante della ditta di Parte_1 generi monopolio e , ricevitoria ricevitoria n. Org_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 rappresentata e difesa dall'Avvocato RANDAZZO VINCENZO
- Appellante - C O N T R O
rappresentata e difesa dall'Avv. LAURIA MARIA Controparte_1
- Appellata - All'udienza del 18/04/2024 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palermo il 19 dicembre 2018
premettendo di aver lavorato dal 14.06.2013 al 31.12.2016 Controparte_1 come commessa, osservando un orario di otto ore giornaliere su sei giorni alla settimana, alle dipendenze di titolare della Parte_1 [...]
sita in Carini, Corso Umberto I n. 67, ed Organizzazione_2 assumendo di non aver ricevuto la retribuzione per 18 mensilità, ne chiedeva la condanna al pagamento per un importo di € 32.400,00; deducendo, inoltre, che, a causa del mancato inoltro all' da parte della convenuta degli Uniemens, avrebbe perso il diritto all'indennità di disoccupazione spettante per la cessazione del rapporto di lavoro, chiedeva condannarsi la resistente anche al suo pagamento. Costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, Parte_1 eccependo l'infondatezza della pretesa avversaria alla luce dell'asserita simulazione del rapporto di lavoro, che avrebbe celato l'accordo di cui alla scrittura privata
1 dell'1 febbraio 2013 (finalizzato a consentire il subentro di nella Parte_1 gestione della suddetta ricevitoria, dietro pagamento di un corrispettivo per la rinuncia, da parte delle sorelle e Controparte_1 Persona_1 all'esercizio di tale diritto); in via riconvenzionale chiedeva condannarsi CP_1 alla restituzione di € 37.371,73, corrispondenti alla differenza tra la
[...] retribuzione eventualmente spettante per la prestazione da costei resa, pari a 27 ore settimanali, e quella superiore, indebitamente erogatale. Con sentenza n. 938/2022 del 23.03.2022 il Tribunale osservava:
- in assenza di acquisizione di prove testimoniali (pure ammesse), dalle quali la ricorrente era decaduta, non essendo comparsa all'udienza fissata per la sua assunzione, ed alle quali parte resistente aveva rinunciato, la fondatezza delle contrapposte pretese doveva essere vagliata esclusivamente in base alla documentazione versata in atti ed al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.; riteneva, dunque, sotto quest'ultimo profilo, che il rapporto di lavoro doveva ritenersi pacifico quanto meno nei limiti di una prestazione part time, ammessa dalla convenuta che, contraddicendosi rispetto alla diversa deduzione della simulazione del rapporto di lavoro, aveva così motivato la propria domanda riconvenzionale di restituzione di quanto asseritamente pagato in eccesso rispetto alla prestazione dalla ricorrente effettivamente resa;
- il rapporto di lavoro dedotto in ricorso non risultava neppure sconfessato dalla citata scrittura privata dell'1 febbraio 2013, che anzi aveva previsto proprio l'obbligo di di assumere alle Parte_1 Controparte_1 proprie dipendenze;
- dai documenti acquisiti era inoltre emersa la prova che detto rapporto si fosse svolto a tempo pieno, ciò desumendosi dall'importo della retribuzione mensile (circa € 1.800,00) riportato nelle buste paga allegate al ricorso ed effettivamente pagato, per alcune mensilità, come da bonifici prodotti dalla resistente, importo chiaramente riferibile ad una prestazione full time;
- la resistente, dal canto suo, non aveva provato l'adempimento dell'obbligazione retributiva, prova che non poteva essere assolta dai quattro bonifici di cui all'allegato n. 4 della memoria di costituzione – imputati dalla convenuta alle retribuzioni delle mensilità di luglio, agosto, settembre ed ottobre 2015 – atteso che, a fronte di un rapporto protrattosi per un tempo maggiore ed un inadempimento allegato per 18 mensilità, per assolvere al proprio onere probatorio, la resistente avrebbe dovuto dimostrare di aver corrisposto l'intero importo dovuto.
2 In definitiva, il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale e - considerato che la ricorrente non aveva esattamente individuato le mensilità non corrisposte, producendo soltanto alcune delle buste paga relative al rapporto ed indicando una retribuzione mensile media di € 1.800,00 - condannava la parte datoriale al pagamento dell'importo di € 32.299,67, calcolata sommando gli importi delle diciotto buste paga più basse tra le venti allegate al ricorso;
rigettava, infine, la seconda domanda proposta dalla ricorrente per difetto di legittimazione passiva della convenuta (gravando l'obbligazione previdenziale esclusivamente in capo all' . Org_3
In ragione della reciproca soccombenza, compensava, infine le spese di lite. Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 22.04.2022, chiedendone la riforma. Ha resistito al gravame Controparte_1
All'udienza del 18/04/2024, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Con il primo motivo di appello si duole che il Tribunale Parte_1 non abbia accertato il carattere fittizio del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, che avrebbe invece dovuto desumere dalla scrittura privata del 1°.
2.2013 con cui, convenendo le condizioni per il trasferimento dell'azienda di generi di monopolio in favore della deducente, si sarebbe fittiziamente prevista l'assunzione della per il periodo di 42 mesi. Controparte_1
In secondo luogo contesta ogni valenza indiziaria delle buste paga al fine di affermare la sussistenza di un rapporto di lavoro full time, allegando che il corrispettivo in esse indicato era stato convenuto al solo scopo di raggiungere la somma che si sarebbe dovuta pagare per la rinuncia - da parte delle sorelle e già coadiutrici del fratello Controparte_1 Persona_1 CP_2
– alle concessioni del monopolio, già intestate a quest'ultimo. Soggiunge che
[...] nessuna prova la ricorrente aveva fornito della natura subordinata della prestazione lavorativa asseritamente svolta, non potendosi ciò trarre dalla citata scrittura privata che, come detto, avrebbe dovuto, anzi, dimostrare l'assoluta simulazione del rapporto di lavoro. L'appello non può essere accolto. Esso si fonda sostanzialmente sull'asserita natura simulata del rapporto di lavoro che avrebbe, a dire dell'appellante, dissimulato l'effettivo rapporto negoziale intercorso tra le parti, il cui contenuto era racchiuso nella scrittura privata del 1°.2.2013; di tale simulazione, tuttavia, non è stata fornita alcuna prova.
3 L'accordo formalizzato con la menzionata scrittura, in atti, aveva un contenuto variegato e complesso il cui nucleo principale era costituito dalla previsione di un corrispettivo che si obbligava a riconoscere alle Parte_1 sorelle e a fronte della loro rinuncia al diritto di Controparte_1 Per_1 prelazione (quali coadiutrici) sulle concessioni governative ( e ricevitoria Org_2
) di cui era stato titolare il fratello , dalle stesse decaduto;
tale Pt_3 CP_2 corrispettivo era stato pattuito in € 213.000,00 che, tuttavia, non era stato subito pagato: infatti, poiché, fino a concorrenza di tale importo, le suddette sorelle si erano rese garanti per eventuali pregresse esposizioni debitorie CP_1 dell'azienda, si era stabilito che la superiore somma venisse trattenuta dalla proponente sino a decorrenza dei termini di prescrizione di eventuali debiti erariali dell'azienda. Parallelamente a tale accordo, al punto 7 della menzionata scrittura, era stato altresì previsto: “ , entro il mese successivo alla data in cui diverrà titolare Parte_1 provvisoria delle concessioni sia dei tabacchi che delle lotterie, si obbliga a procedere all'assunzione di con la mansione di commessa di riferimento, per un periodo non Controparte_1 Org_4 inferiore a mesi 42. La retribuzione mensile verrà calcolata tenuto conto che il costo complessivo del lavoratore a carico dell'azienda, per stipendi, mensilità aggiuntive, tredicesima e quattordicesima mensilità e contributi dovrà essere non inferiore ad € 33.432,00 annue”. Ciò posto, appare di tutta evidenza come tale scrittura non fornisca alcun elemento che riveli la dedotta simulazione. L'accordo – stando al suo tenore letterale ed al normale significato attribuibile al testo - prevedeva piuttosto l'obbligo, a carico di di Parte_1 instaurare, al verificarsi delle condizioni ivi previste, un effettivo rapporto di lavoro a tempo determinato con una delle due coadiutrici (l'odierna appellata) e tale pattuizione si aggiungeva, senza sostituirsi ad esso, al patto di rinuncia al diritto di prelazione per l'acquisto delle concessioni governative;
non emerge, infatti, dalla lettura della menzionata scrittura, alcun collegamento causale tra i due diversi negozi giuridici con essa stipulati, entrambi diretti, ciascuno per la sua parte, a regolare i rapporti tra le parti secondo gli interessi ad essi rispettivamente riferibili, secondo la causa giuridica ad essi propria. In particolare nessun elemento del contratto autorizza ad ipotizzare – come dedotto dall'appellante - che l'importo complessivo della retribuzione fosse stato parametrato al corrispettivo pattuito per la rinuncia al diritto di prelazione (importo che, peraltro, si ricorda, le parti avevano previsto venisse temporaneamente trattenuto dalla subentrante) apparendo invece palese il riferimento al CCNL di
4 settore non solo quanto alla mansione da attribuire ma anche agli istituti retributivi e contributivi tipici del contratto di lavoro subordinato. Può, ancora, aggiungersi che l'impegno della subentrante ad assumere, per un certo periodo, l'odierna appellata assume verosimiglianza anche alla luce degli interessi che possono ragionevolmente ipotizzarsi come ad esso sottesi: da una parte, quello dell'odierna appellante di avvalersi, per un certo periodo di
“avviamento”, dell'esperienza lavorativa già maturata da quale Controparte_1 coadiutrice sotto la precedente gestione della ricevitoria;
dall'altra, quello dell'odierna appellata, di assicurarsi una fuoriuscita graduale dal lavoro che le consentisse di reperire, in tempi ragionevoli, una nuova occupazione lavorativa. Deve, ancora, precisarsi che, a fronte di un'evidenza documentale inequivoca nel senso della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno (buste paga, prive di alcun riferimento ad un patto di part time), dell'assenza di valida prova sia della dedotta simulazione che di una pattuizione scritta di part time, nonché, ancora, della stessa ammissione, da parte dell'odierna appellante, della prestazione di un attività di lavoro (seppur per un orario ridotto) da parte dell'appellata, quest'ultima era esonerata dal fornire altra dimostrazione del concreto svolgersi del rapporto secondo quanto dedotto nel ricorso di primo grado. Pertanto l'appello va respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.938/2022 resa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo il 23.03.2022. Condanna l'appellante a rifondere a le spese processuali che Controparte_1 liquida per compensi in € 3.473,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo, 18/04/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
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