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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 25/12/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1250/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OT
SEZIONE CIVILE
Volontaria Giurisdizione in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, vertente in materia di volontaria giurisdizione iscritta al n. 1250/2025 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del
05/12/2025, vertente tra
, nato il [...] a [...], Parte_1
cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Bovalino (RC), alla C.F._1
Via XXIV Maggio, n. 157 – presso lo studio dell'avv. AUTELITANO ROBERTA
IA (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per Email_1
mandato in calce al ricorso;
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Bovalino (RC), alla Via XXIV C.F._3
1 Maggio, n. 157 – presso lo studio dell'avv. AUTELITANO ROBERTA IA
(cod. fisc. - pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per Email_1
mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 28/10/2025,
e , premesso: di aver contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
con rito concordatario l'08/06/2006 nel Comune di Santa Severina (KR), trascritto nei Registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 3 – parte II – serie
A – anno 2006; di aver avuto due figli: , nato il [...] ed Persona_1
, nato il [...] (entrambi minorenni); che con decreto Per_2
dell'11/01/2018 (R.G. n. 2306/2015), il Tribunale di Crotone aveva omologato la loro separazione;
che la convivenza non era mai ripresa e che erano trascorsi più di sei mesi dalla pronuncia della separazione consensuale;
chiedevano che il
Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni già concordate ed omologate in occasione della separazione consensuale.
Con decreto del 06/11/2025, il Presidente assegnava la causa all'odierno Giudice rel., disponendo la sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., entro il termine perentorio del 03/12/2025.
In data 25/11/2025 le parti depositavano note scritte a firma congiunta con le quali dichiaravano di non voler riconciliarsi e si riportavano alle medesime
2 condizioni concordate in sede di separazione consensuale, chiedendone la conferma anche in tale sede.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 02/12/2025, letti gli atti, con ordinanza del 05/12/2025 resa in sostituzione d'udienza, la causa era trattenuta per la decisione al Collegio, in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi in sede di separazione consensuale, come recepite dal decreto di omologa sopracitato e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Va rilevato che gli accordi intercorsi tra i coniugi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti per come emersa, sicché il Collegio non può che prenderne atto.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
, nato il [...] a [...] cod. fisc.
[...]
e , nata il [...] a C.F._1 Parte_2
OT (KR), cod. fisc. - matrimonio celebrato con rito C.F._3
concordatario l'08/06/2006 nel Comune di Santa Severina (KR), con atto
3 trascritto nei Registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 3 – parte II – serie
A – anno 2006 (certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di SANTA SEVERINA (KR), di annotare la presente sentenza al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Crotone, in data
17/12/2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Sofia Nobile de Santis dott.ssa Alessandra Angiuli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OT
SEZIONE CIVILE
Volontaria Giurisdizione in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, vertente in materia di volontaria giurisdizione iscritta al n. 1250/2025 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del
05/12/2025, vertente tra
, nato il [...] a [...], Parte_1
cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Bovalino (RC), alla C.F._1
Via XXIV Maggio, n. 157 – presso lo studio dell'avv. AUTELITANO ROBERTA
IA (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per Email_1
mandato in calce al ricorso;
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Bovalino (RC), alla Via XXIV C.F._3
1 Maggio, n. 157 – presso lo studio dell'avv. AUTELITANO ROBERTA IA
(cod. fisc. - pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per Email_1
mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 28/10/2025,
e , premesso: di aver contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
con rito concordatario l'08/06/2006 nel Comune di Santa Severina (KR), trascritto nei Registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 3 – parte II – serie
A – anno 2006; di aver avuto due figli: , nato il [...] ed Persona_1
, nato il [...] (entrambi minorenni); che con decreto Per_2
dell'11/01/2018 (R.G. n. 2306/2015), il Tribunale di Crotone aveva omologato la loro separazione;
che la convivenza non era mai ripresa e che erano trascorsi più di sei mesi dalla pronuncia della separazione consensuale;
chiedevano che il
Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni già concordate ed omologate in occasione della separazione consensuale.
Con decreto del 06/11/2025, il Presidente assegnava la causa all'odierno Giudice rel., disponendo la sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., entro il termine perentorio del 03/12/2025.
In data 25/11/2025 le parti depositavano note scritte a firma congiunta con le quali dichiaravano di non voler riconciliarsi e si riportavano alle medesime
2 condizioni concordate in sede di separazione consensuale, chiedendone la conferma anche in tale sede.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 02/12/2025, letti gli atti, con ordinanza del 05/12/2025 resa in sostituzione d'udienza, la causa era trattenuta per la decisione al Collegio, in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi in sede di separazione consensuale, come recepite dal decreto di omologa sopracitato e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Va rilevato che gli accordi intercorsi tra i coniugi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti per come emersa, sicché il Collegio non può che prenderne atto.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
, nato il [...] a [...] cod. fisc.
[...]
e , nata il [...] a C.F._1 Parte_2
OT (KR), cod. fisc. - matrimonio celebrato con rito C.F._3
concordatario l'08/06/2006 nel Comune di Santa Severina (KR), con atto
3 trascritto nei Registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 3 – parte II – serie
A – anno 2006 (certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di SANTA SEVERINA (KR), di annotare la presente sentenza al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Crotone, in data
17/12/2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Sofia Nobile de Santis dott.ssa Alessandra Angiuli
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