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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/09/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1196/2024 da:
, C.F. , nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._1
Roncade, Via Andrea Palladio, 4 (TV), elettivamente domiciliata presso la cancelleria del
Tribunale, rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Rita Garofalo (C.F. ); C.F._2
ricorrente
contro
:
(C.F. Controparte_2
), in persona del elettivamente domiciliato in presso la sede P.IVA_1 CP_3 CP_2
dell'Ufficio Scolastico Provinciale in Via Cal di Breda n. 116, rappresentato e difeso dal dott.
Stefano Rozza, funzionario delegato ex art. 417-bis c.p.c.;
resistente
IN PUNTO: carta elettronica docenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di
comparizione delle parti, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 21, 122 e 124, della
Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 Tribunale di Treviso
novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21
della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertare e dichiarare il diritto della
parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui,-anche eventualmente
riparametrati, in caso di contratti di durata inferiore o comunque non al 30 giugno o al 31 agosto,
in virtù del principio “Pro rata temporis” si come previsto dalla dir. 99/70 CGUE clausola 4 punto
2- tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui
all'art. I della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici: 2022/23, o per i diversi anni risultanti
dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente
condannarsi il alla corresponsione alla parte ricorrente dell'importo Controparte_2
nominale di € 500,00 o della somma che la S.V. riterrà opportuna, oltre interessi legali dalla
maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte
ricorrente. Con ogni consequenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio, tenendo in
considerazione l'intervenuta modifica da parte del D.M. n. 147 del 2022 del D.M. 55/2014, che ha
introdotto all'art. 4, il nuovo comma 1-bis che prevede l'aumento del 30% del compenso in caso di
atti navigabili: “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è
ulteriormente aumentato fino 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono
redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in
particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti
allegati, nonchè la navigazione all'interno dell'atto.” Nonché del comma 8 del medesimo articolo,
in virtù del quale, “Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito
può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della
parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.” Spese e competenze integralmente rifuse,
oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
- 2 - Tribunale di Treviso
somme da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e
non riscosso le seconde.”
Per parte resistente:
“In via principale: Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni
conseguenza di legge. Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto
con vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152-bis disp.att. c.p.c.
In via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in
considerazione la prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante
al ricorrente in relazione al servizio effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato. In
ogni caso, spese di lite compensate data la serialità della controversia.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato in data 7 aprile 2025 , la docente CP_1
ha adito l'intestato tribunale al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la cosiddetta “Carta elettronica del docente”, per l'anno scolastico 2022/2023, così come previsto per il personale docente di ruolo dalla Legge n.
107/2015. La ricorrente ha dedotto di aver prestato servizio alle dipendenze del con CP_2
contratto a tempo determinato, svolgendo mansioni del tutto analoghe a quelle dei colleghi assunti a tempo indeterminato, e ha lamentato l'illegittimità della propria esclusione dal beneficio, sostenendo che tale esclusione costituisca una discriminazione in violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE. Ha argomentato che la
Carta del docente rientri a pieno titolo nelle “condizioni di impiego” per le quali vige il divieto di disparità di trattamento, richiamando a sostegno delle proprie tesi la normativa nazionale in materia di formazione del personale docente (D.Lgs. 297/94 e CCNL di comparto), nonché i principi costituzionali di uguaglianza e buon andamento della Pubblica Amministrazione (artt. 3, 35 e 97
Cost.) e la consolidata giurisprudenza eurounitaria e nazionale, tra cui le pronunce della Corte di
- 3 - Tribunale di Treviso
Giustizia UE (causa C-450/21), del Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) e della Corte di
Cassazione (sentenza n. 29961/2023).
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, depositando memoria difensiva con cui ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la controversia attenga ad atti di macro-organizzazione, e il proprio difetto di legittimazione passiva.
Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, asserendo che la Carta del docente non costituisce una “condizione di impiego”, bensì un beneficio una tantum e uno strumento accessorio volto a sostenere l'obbligo di formazione “obbligatoria, permanente e strutturale” che grava unicamente sul personale di ruolo, ai sensi dell'art. 1, comma 124, della L. 107/2015. Ha sostenuto l'esistenza di “ragioni oggettive” che giustificherebbero il trattamento differenziato tra docenti di ruolo e a tempo determinato. In via subordinata, ha chiesto di rapportare l'importo del beneficio all'effettivo servizio prestato e ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti vantati.
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127
ter c.p.c. e decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione. Nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A.
resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Inconferente risulta anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel CP_2
- 4 - Tribunale di Treviso
dell' il soggetto giuridico che, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai docenti il CP_2
beneficio della carta elettronica del docente e tale è stato ritualmente evocato in giudizio. CP_2
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 secondo cui: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,
dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, CP_2
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei,
mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni
- 5 - Tribunale di Treviso
scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Da ultimo, ma comunque limitatamente all'anno 2023, l'art. 15 del d.l. n. 69/2023 ha previsto che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Dalla lettura di tali disposizioni emerge come i docenti con contratto a tempo determinato siano stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Di qui il rilievo secondo cui vi sarebbe una vera e propria discriminazione a danno dei docenti precari che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Secondo il C.d.S., “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. [...] Ma se così è e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di
- 6 - Tribunale di Treviso
formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, è poi recentemente intervenuta sulla questione la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. La Corte ha ritenuto che
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti,
conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_2
valorizzarne le competenze professionali”. Sulla base di tale premessa - che confuta il principale presupposto dell'argomentare della difesa del - la Corte di Giustizia ha affermato che “la CP_2
clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e CP_2
non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_2
finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può
essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,
ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (Corte Giustizia UE, sez. VI,
18/05/2022, n.450).
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Recentemente, sulle questioni oggetto della domanda giudiziale, si è espressa ex art. 363bis c.p.c. la
Corte di cassazione, esprimendo i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121,
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica,
per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121,
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta,
salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto
- 8 - Tribunale di Treviso
all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cass., sez. lav., 27/10/2023, n. 29961).
Nel caso in esame è pacifico che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato con un contratto annuale nell'a.s. 2022/2023. Il non ha poi allegato e offerto CP_2
di dimostrare l'esistenza di ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra docenti assunti a termine e quelli già in ruolo (essendo in sé irrilevante la mera natura non di ruolo del rapporto di impiego).
Risulta infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal atteso che il CP_2
ricorso è stato notificato il 7 aprile 2025 e il più risalente degli anni in contestazione è il 2022/2023,
il cui diritto è sorto il 1° settembre 2022.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500
annui per l'a.s. 2022/2023 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte CP_2
ricorrente l'importo complessivo di Euro 500,00 tramite il sistema della Carta elettronica. La
disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma l'assegnazione di una carta elettronica avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
- 9 - Tribunale di Treviso
Le spese di lite possono essere compensate per metà attesa l'evoluzione giurisprudenziale in merito alla corretta interpretazione delle norme qui rilevanti ai fini del riconoscimento della carta elettronica del docente (apparentemente favorevoli alle tesi dell'amministrazione sotto il profilo meramente letterale), con decisivo intervento anche di una recente pronuncia della Corte di
Giustizia UE e della ancor più recente pronuncia della Cassazione di cui si è dato conto. Le spese di lite, pertanto, sono poste a carico di parte resistente nei limiti della metà che viene liquidata come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente, , ad usufruire del beneficio CP_1
economico di Euro 500,00 per l'anno scolastico 2022/2023 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il CP_2
convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 500,00
tramite il sistema della Carta elettronica;
Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della metà residua in favore della ricorrente che si liquida in complessivi Euro 550,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, Avv. Annalisa Rita Garofalo, dichiaratasi antistataria.
Treviso, 12/09/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1196/2024 da:
, C.F. , nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._1
Roncade, Via Andrea Palladio, 4 (TV), elettivamente domiciliata presso la cancelleria del
Tribunale, rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Rita Garofalo (C.F. ); C.F._2
ricorrente
contro
:
(C.F. Controparte_2
), in persona del elettivamente domiciliato in presso la sede P.IVA_1 CP_3 CP_2
dell'Ufficio Scolastico Provinciale in Via Cal di Breda n. 116, rappresentato e difeso dal dott.
Stefano Rozza, funzionario delegato ex art. 417-bis c.p.c.;
resistente
IN PUNTO: carta elettronica docenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di
comparizione delle parti, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 21, 122 e 124, della
Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 Tribunale di Treviso
novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21
della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertare e dichiarare il diritto della
parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui,-anche eventualmente
riparametrati, in caso di contratti di durata inferiore o comunque non al 30 giugno o al 31 agosto,
in virtù del principio “Pro rata temporis” si come previsto dalla dir. 99/70 CGUE clausola 4 punto
2- tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui
all'art. I della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici: 2022/23, o per i diversi anni risultanti
dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente
condannarsi il alla corresponsione alla parte ricorrente dell'importo Controparte_2
nominale di € 500,00 o della somma che la S.V. riterrà opportuna, oltre interessi legali dalla
maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte
ricorrente. Con ogni consequenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio, tenendo in
considerazione l'intervenuta modifica da parte del D.M. n. 147 del 2022 del D.M. 55/2014, che ha
introdotto all'art. 4, il nuovo comma 1-bis che prevede l'aumento del 30% del compenso in caso di
atti navigabili: “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è
ulteriormente aumentato fino 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono
redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in
particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti
allegati, nonchè la navigazione all'interno dell'atto.” Nonché del comma 8 del medesimo articolo,
in virtù del quale, “Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito
può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della
parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.” Spese e competenze integralmente rifuse,
oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
- 2 - Tribunale di Treviso
somme da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e
non riscosso le seconde.”
Per parte resistente:
“In via principale: Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni
conseguenza di legge. Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto
con vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152-bis disp.att. c.p.c.
In via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in
considerazione la prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante
al ricorrente in relazione al servizio effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato. In
ogni caso, spese di lite compensate data la serialità della controversia.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato in data 7 aprile 2025 , la docente CP_1
ha adito l'intestato tribunale al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la cosiddetta “Carta elettronica del docente”, per l'anno scolastico 2022/2023, così come previsto per il personale docente di ruolo dalla Legge n.
107/2015. La ricorrente ha dedotto di aver prestato servizio alle dipendenze del con CP_2
contratto a tempo determinato, svolgendo mansioni del tutto analoghe a quelle dei colleghi assunti a tempo indeterminato, e ha lamentato l'illegittimità della propria esclusione dal beneficio, sostenendo che tale esclusione costituisca una discriminazione in violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE. Ha argomentato che la
Carta del docente rientri a pieno titolo nelle “condizioni di impiego” per le quali vige il divieto di disparità di trattamento, richiamando a sostegno delle proprie tesi la normativa nazionale in materia di formazione del personale docente (D.Lgs. 297/94 e CCNL di comparto), nonché i principi costituzionali di uguaglianza e buon andamento della Pubblica Amministrazione (artt. 3, 35 e 97
Cost.) e la consolidata giurisprudenza eurounitaria e nazionale, tra cui le pronunce della Corte di
- 3 - Tribunale di Treviso
Giustizia UE (causa C-450/21), del Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) e della Corte di
Cassazione (sentenza n. 29961/2023).
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, depositando memoria difensiva con cui ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la controversia attenga ad atti di macro-organizzazione, e il proprio difetto di legittimazione passiva.
Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, asserendo che la Carta del docente non costituisce una “condizione di impiego”, bensì un beneficio una tantum e uno strumento accessorio volto a sostenere l'obbligo di formazione “obbligatoria, permanente e strutturale” che grava unicamente sul personale di ruolo, ai sensi dell'art. 1, comma 124, della L. 107/2015. Ha sostenuto l'esistenza di “ragioni oggettive” che giustificherebbero il trattamento differenziato tra docenti di ruolo e a tempo determinato. In via subordinata, ha chiesto di rapportare l'importo del beneficio all'effettivo servizio prestato e ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti vantati.
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127
ter c.p.c. e decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione. Nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A.
resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Inconferente risulta anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel CP_2
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dell' il soggetto giuridico che, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai docenti il CP_2
beneficio della carta elettronica del docente e tale è stato ritualmente evocato in giudizio. CP_2
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 secondo cui: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,
dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, CP_2
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei,
mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni
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scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Da ultimo, ma comunque limitatamente all'anno 2023, l'art. 15 del d.l. n. 69/2023 ha previsto che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Dalla lettura di tali disposizioni emerge come i docenti con contratto a tempo determinato siano stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Di qui il rilievo secondo cui vi sarebbe una vera e propria discriminazione a danno dei docenti precari che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Secondo il C.d.S., “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. [...] Ma se così è e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di
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formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, è poi recentemente intervenuta sulla questione la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. La Corte ha ritenuto che
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti,
conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_2
valorizzarne le competenze professionali”. Sulla base di tale premessa - che confuta il principale presupposto dell'argomentare della difesa del - la Corte di Giustizia ha affermato che “la CP_2
clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e CP_2
non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_2
finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può
essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,
ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (Corte Giustizia UE, sez. VI,
18/05/2022, n.450).
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Recentemente, sulle questioni oggetto della domanda giudiziale, si è espressa ex art. 363bis c.p.c. la
Corte di cassazione, esprimendo i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121,
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica,
per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121,
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta,
salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto
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all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cass., sez. lav., 27/10/2023, n. 29961).
Nel caso in esame è pacifico che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato con un contratto annuale nell'a.s. 2022/2023. Il non ha poi allegato e offerto CP_2
di dimostrare l'esistenza di ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra docenti assunti a termine e quelli già in ruolo (essendo in sé irrilevante la mera natura non di ruolo del rapporto di impiego).
Risulta infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal atteso che il CP_2
ricorso è stato notificato il 7 aprile 2025 e il più risalente degli anni in contestazione è il 2022/2023,
il cui diritto è sorto il 1° settembre 2022.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500
annui per l'a.s. 2022/2023 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte CP_2
ricorrente l'importo complessivo di Euro 500,00 tramite il sistema della Carta elettronica. La
disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma l'assegnazione di una carta elettronica avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
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Le spese di lite possono essere compensate per metà attesa l'evoluzione giurisprudenziale in merito alla corretta interpretazione delle norme qui rilevanti ai fini del riconoscimento della carta elettronica del docente (apparentemente favorevoli alle tesi dell'amministrazione sotto il profilo meramente letterale), con decisivo intervento anche di una recente pronuncia della Corte di
Giustizia UE e della ancor più recente pronuncia della Cassazione di cui si è dato conto. Le spese di lite, pertanto, sono poste a carico di parte resistente nei limiti della metà che viene liquidata come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente, , ad usufruire del beneficio CP_1
economico di Euro 500,00 per l'anno scolastico 2022/2023 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il CP_2
convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 500,00
tramite il sistema della Carta elettronica;
Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della metà residua in favore della ricorrente che si liquida in complessivi Euro 550,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, Avv. Annalisa Rita Garofalo, dichiaratasi antistataria.
Treviso, 12/09/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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