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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/12/2025, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, composta dai magistrati: dott.ssa Rossana Guzzo Presidente rel. est. dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere dott. Alfonso Pinto Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in sede di rinvio, iscritta al n. 1739 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, c.f. , in persona del Sindaco pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Caratozzolo;
attore in riassunzione/già appellato
CONTRO
, nato a [...] il giorno 18/06/1948, C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Liborio Paolo Pastorello, C.F._1 convenuto in riassunzione/già appellante
Conclusioni per l'attore in riassunzione: “ PIACCIA ALLA CORTE DI
APPELLO respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente, in accoglimento della tempestiva sollevata eccezione di prescrizione, ritenere e 2
dichiarare prescritto il credito ingiunto a carico del in favore Parte_1 dell'ing. , e ciò per l'infruttuoso decorso dei termini di Controparte_1 legge;
* nel merito, in virtù di quanto esposto in narrativa, ossia in riferimento alla circostanza che l'opera non è stata né finanziata né realizzata, ritenere e dichiarare nullo, inefficace e improduttivo di effetti giuridici il decreto emesso dal
Tribunale di Termini Imerese in data 25.09.2015, contraddistinto dal n. 818 / 2015
d.i., n. 2199 / 2015 r.g., e con qualsivoglia statuizione revocarlo, dichiarando che nulla è dovuto dal all'ing. ; * Parte_1 Controparte_1 ancora, nel merito, in virtù di quanto esposto in narrativa, ossia in riferimento alla sollevata carenza di efficacia probatoria nel giudizio di cognizione della parcella vidimata e depositata da controparte, ritenere e dichiarare nullo, inefficace e improduttivo di effetti giuridici il decreto emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 25.09.2015, contraddistinto dal n. 818 / 2015 d.i., n. 2199 / 2015 r.g., e con qualsivoglia statuizione revocarlo, dichiarando che nulla è dovuto dal all'ing. ; * condannare Parte_1 Controparte_1 [...]
al pagamento delle spese processuali dei gradi del giudizio, di CP_1 questo grado, oltre che a quelle afferenti il giudizio di cassazione. * In subordine, senza inversione dell'onere probatorio, si chiede che venga ammessa la prova testimoniale dedotta nel corpo della memoria 183 n. 2 ( doc. all. n. 11 al fascicolo di parte di questa difesa di primo grado ) riprodotta nel corpo del presente atto ( vds. pag. 11 e 12 ).. ”
Conclusioni per il convenuto in riassunzione: “1. ritenere e dichiarare inammissibili e/o infondate le eccezioni formulate dal 2. Parte_1 ritenere e dichiarare, anche alla luce delle motivazioni ed i principi indicati nell'ordinanza della Suprema Corte in uno alla fondatezza della pretesa creditoria, che il credito ingiunto a carico del in favore Parte_1 3
dell'Ing. sia valido e, per l'effetto, confermare Controparte_1 integralmente il contenuto (tutto) del decreto ingiuntivo n. 818 del 25/09/2015, emesso dal Tribunale di Termini Imerese;
3. condannare, infine, il Parte_1 al pagamento di €. 58.561,66, oltre interessi di mora maturati e
[...] maturandi, nonché alle spese, diritti ed onorari di causa di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.ro 948/2018 del 16 luglio 2018 il Tribunale di Termini Imerese, in accoglimento della opposizione proposta dal al decreto Parte_1 ingiuntivo n.ro 818/2015 emesso dal medesimo in data 25.9.2015 con cui CP_2 era stato intimato al prefato ente territoriale il pagamento in favore dell'ingegnere dell'importo di euro 58.561,66, oltre interessi e spese Controparte_1 della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo (comprensivo del rimborso delle di spese di vidimazione della parcella) per la attività di progettazione, relativa agli interventi di rifacimento delle rete fognaria del centro abitato del paese, svolta in forza della delibera comunale n.ro 108/1989 e del disciplinare di incarico datato
25.1.1990, revocava il provvedimento opposto, dichiarava inammissibile, in quanto tardiva, la domanda riconvenzionale proposta ai sensi dell'art.2041 c.c. dal e condannava quest'ultimo a rifondere alla controparte le spese di CP_1 lite.
Con pronuncia n.ro 365/2021 del 12 marzo 2021 questa Corte rigettava l'appello proposto dal professionista.
La Suprema Corte, adita dal , con ordinanza n.ro 19624/2024, CP_1 pubblicata il 16.7.2024, cassava la pronuncia di secondo grado, rinviando a 4
questo Ufficio, in diversa composizione, per un nuovo giudizio e anche per la regolamentazione delle spese della fase di legittimità.
Il ha provveduto a riassumere il processo riproponendo gli Parte_1 originari motivi di opposizione e formulando le conclusioni in epigrafe trascritte, insistendo anche per l'ammissione delle prove orali articolate nei precedenti gradi. Il , costituendosi, ha chiesto il rigetto dei suddetti motivi e la CP_1 conferma del decreto ingiuntivo.
La causa, trattata in modalità cartolare, è stata assunta in decisione il 26 giugno
2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
**********************
La Suprema Corte, accogliendo il primo motivo del ricorso avanzato dal
, ha cassato la sentenza di secondo grado laddove quest'ultima, CP_1 confermando le argomentazioni del giudice di prime cure, aveva ritenuto applicabile alla vicenda in esame il disposto dell'art.23 del D.L. 2.3.1989, convertito con Legge n.144/1989, e, conseguentemente, riscontrata la assenza da parte dell'ente territoriale di un impegno contabile registrato in bilancio, aveva ravvisato la invalidità del rapporto contrattuale intercorso tra le parti. L'ordinanza remittente ha, infatti, affermato che la citata norma, entrata in vigore il 27.4.1989, non può trovare applicazione nel caso in delibazione posto che, dovendo il discrimine temporale per la sua operatività essere individuato nella esecuzione della prestazione, era incontroverso che il progetto commissionato dall'ente pubblico fosse stato ultimato dal entro il 31.3.1989, data in cui era stato CP_1 trasmesso al dove era stato protocollato il giorno successivo. Pt_1
A seguito del dictum della Cassazione, che ha evidentemente inciso anche sul tessuto motivazionale della sentenza di primo grado, salvo che in relazione alla statuizione di inammissibilità della domanda riconvenzionale ex art.2041 c.c. su cui si è ormai foramto giudicato interno, spetta a questo giudice del rinvio 5
riesaminare la questione della sussistenza e debenza del credito contrattuale azionato nella procedura monitoria.
Il ha in questa fase riproposto le eccezioni che aveva Parte_1 sollevato nella citazione in opposizione, che possono così sintetizzarsi: 1) il credito azionato dal professionista sarebbe comunque prescritto tenuto conto che, a fronte di una prestazione ultimata nel marzo del 1989, il ne CP_1 sollecitò il pagamento solo con raccomandata del 19.5.2014, come rappresentato nello stesso ricorso monitorio;
2) il credito non sarebbe in ogni caso esigibile, non essendosi verificata la condizione che era stata prevista nel disciplinare di incarico del 25.1.1990, ossia il finanziamento dell'opera pubblica;
3) il , CP_1
a monte, non aveva fornito prova dell'effettivo espletamento della sua prestazione.
La difesa del ha contestato la ammissibilità del vaglio di tali eccezioni CP_1 deducendo che la loro riproposizione nei successivi gradi del giudizio avrebbe imposto la presentazione di apposita impugnazione da parte dell'ente deducente.
Tale assunto non è però fondato.
Premesso che il Tribunale, accogliendo l'opposizione spiegata dal Parte_1
a seguito del rilievo di un profilo di invalidità del contratto, nella ritenuta
[...] contrarietà all'art.23 del D.L. 2.3.1989, indicava espressamente come “assorbiti” gli ulteriori motivi di opposizione, per la delibazione di questi ultimi da parte del giudice di appello non era necessaria la presentazione di apposito gravame essendo sufficiente, come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n.ro 13195/2018, che gli stessi venissero ripresentati in modo chiaro dalla parte interessata, cosi come fu fatto dal nella sua comparsa di Pt_1 costituzione nel secondo grado, laddove l'ente tornò anche a sollecitare la assunzione delle prove testimoniali già dedotte onde provare l'omessa realizzazione delle opere oggetto della attività di progettazione svolta dal 6
in conseguenza della mancata effettiva attribuzione del relativo CP_1 finanziamento.
Va poi evidenziato che anche il giudice di secondo grado non esaminò tali motivi, condividendo a monte il percorso motivazionale del giudice di prima istanza, e che gli stessi non sono stati affrontati neppure nella fase di legittimità - nella quale sarebbe stato inammissibile un ricorso incidentale condizionato della parte risultata totalmente vittoriosa nei precedenti gradi - con la conseguenza che deve ritenersi consentita la loro riproposizione in questa sede (Cass. 15893/23,
19503/2018).
Per ragioni di priorità logico-giuridica, va esaminata innanzitutto il terzo motivo di opposizione, quello che contesta l'espletamento dell'incarico da parte del professionista.
Tale contestazione, che in effetti costituisce una mera difesa, è all'evidenza infondata alla luce di quanto emerge dalla copiosa produzione documentale presente in atti, ivi compresi i documenti versati in giudizio dallo stesso ente territoriale (tra cui la lettera del 27.4.2011 del Sindaco del al Prefetto di Pt_1
Palermo di cui si dirà), documentazione che attesta lo svolgimento della attività di progettazione da parte del . Del resto, e a monte, la questione deve CP_1 considerarsi non più proponibile in questa fase del processo atteso che l'espletamento dell'attività professionale è un dato fattuale che l'ordinanza remittente ha posto come assodato, tanto che ha escluso, tenuto conto dell'epoca della sua ultimazione, l'applicabilità del citato art.23.
Il vaglio della terza eccezione, afferente al mancato avveramento della c.d.
“clausola di copertura finanziaria” apposta dalle parti in calce al disciplinare di incarico del 25.1.1990, si presenta prioritario rispetto a quello della eccezione di prescrizione, tenuto conto che la prescrizione non avrebbe potuto decorrere in 7
pendenza della condizione sospensiva, in conformità al principio generale stabilito dall'art.2935 c.c..
Va premesso, in via generale, che la validità di una clausola un tal genere – che nel disciplinare era così formulata: “Il professionista dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere neanche per rimborso spese in caso di mancato finanziamento dell'opera” – è stata ormai da anni riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, come emerge anche dalle pronunce richiamate nell'ordinanza remittente. In particolare, essa introduce nel regolamento negoziale una condizione sospensiva per la esigibilità del credito del professionista avente natura “mista” in quanto l'avveramento dipende, in parte, dalla condotta dell'ente territoriale committente, in parte da fattori terzi relativi ai soggetti finanziatori e all'iter della procedura di finanziamento (v. Cass. S.U. sent,
26657/14).
Il in fase monitoria, sollecitato dal giudice a documentare l'avveramento CP_1 della condizione, aveva depositato, a suffragio, un decreto del Direttore dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, privo di data, ma indicato dalle parti come determina n.ro 590/2009 (nuovamente prodotto come all.4 della comparsa di costituzione in questa fase del giudizio), con il quale veniva
“concessa all'ATO Idrico di Palermo la somma di E 1.431.619,00 a valere sulle risorse di cui alla Delibera CIPE 84/2000 per il finanziamento dell'intervento relativo al Comune dal titolo “Primo stralcio funzionale per la Parte_1 realizzazione della rete fognaria di adduzione dell'impianto di depurazione di
C/da Santa Barbara “San Fratello”, adeguamento alla normativa vigente dello stesso e realizzazione dell'impianto di sollevamento di C/d Roccagrande nel
Comune di … dell'importo complessivo di E 2.045.170,00, stante che Pt_1 la differenza di importo pari a E 613.551,00 (30%) sarà posta a carico del soggetto gestore del S.I.I.”. 8
La difesa dell'ente territoriale ha ab origine sostenuto che, dopo tale provvedimento – il quale, come emerge dalle premesse dei propedeutici atti amministrativi predisposti dagli organi comunali, aveva ad oggetto un progetto che unificava quello per cui è causa agli ulteriori, precipuamente relativi ai su indicati impianti di depurazione, parimenti affidati all'ing. , a distanza di CP_1 molti anni, con le delibere comunali n.ro 24/2004 e n.ro 46/2004 (in relazione ai quali la difesa dell'ente in primo grado aveva peraltro documentato che il professionista aveva ottenuto altro decreto ingiuntivo per il pagamento delle sue spettanze, opposto in separato giudizio) - la procedura di finanziamento si arenò definitivamente a causa dello stato di decozione del soggetto gestore del Servizio
Idrico Integrato il quale non fu in grado di assicurare la propria partecipazione alla provvista economica necessaria per la realizzazione dell'opera pubblica. Tale assunto risulta corroborato dalla produzione in giudizio della delibera n.43 del
13.3.2014 dell di Palermo, che nelle premesse ripercorre le vicissitudini Pt_2 del gestore del S.I.I., e, in modo più specifico in relazione alla vicenda in esame, dalla già menzionata lettera del 27.4.2011 inviata dal Sindaco di al Pt_1
Prefetto di Palermo al fine di sollecitarne un intervento per sbloccare la procedura, lettera nella quale è compiuto un excursus dell'intero iter amministrativo.
La difesa del , a seguito della tempestiva produzione di tali documenti, CP_1 non ebbe in primo grado a contestare la corrispondenza al vero dei fatti ivi esposti, limitandosi a prospettare una responsabilità dell'ente committente il quale, a suo dire, sarebbe stato per anni inerte senza dare impulso alla procedura e, in ogni caso, invocando la propria estraneità rispetto ad ostacoli di natura amministrativa che non avrebbero potuto incidere sul proprio diritto di credito (così nella memoria ex art.183 n.2 c.p.c.: “A ben vedere la circostanza che tali somme di denaro non siano state effettivamente incassate per cause 9
esterne ascrivibili allo stesso non è certo imputabile Parte_1 all'Ingegnere e non può sciogliere l'obbligazione di pagamento in carico CP_1 all'Ente territoriale”; si veda anche la difesa esposta sul punto nella comparsa conclusionale del primo grado).
Alla luce di tali dati e tenuto conto che, secondo i principi generali, l'onere della prova dell'avveramento di una condizione grava sulla parte che ha interesse a dedurlo (arg. ex Cass. 25597/16), deve concludersi, senza necessità di espletamento dei mezzi istruttori chiesti dall'attore in riassunzione, che tale dimostrazione è mancata, posto che, al di là del formale provvedimento di stanziamento di parte delle somme in favore dell'ATO, non vi è prova che le stesse pervennero mai al e, comunque, che l'opera venne Parte_1 effettivamente finanziata.
Allo stesso modo, non è stata comprovata una negligente condotta del Pt_1 tale da poter a quest'ultimo imputare tale mancato avveramento, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1358 e 1359 c.c..
L'accoglimento di tale motivo della originaria opposizione risulta decisivo, in quanto conduce a ritenere insussistente il credito azionato, e dispensa dall'esaminare ogni altra questione.
In conclusione, seppure con diversa motivazione, va confermato il dispositivo della sentenza di primo grado.
La regolamentazione delle spese di lite va effettuata alla luce dell'esito finale della causa (inter alia: Cass. 13356/21, 23769/24), non risultando corretta una valutazione “parcellizzata” dell'esito delle singole fasi (Cass. 32906/22, 9448/23).
Pertanto, secondo la regola della soccombenza, vanno poste a carico del
, anche le spese sostenute dall'attore in riassunzione negli ulteriori gradi CP_1 del giudizio. 10
Le stesse si liquidano applicando i parametri tariffari in base al disputatum ma nei valori prossimi ai minimi, in assenza di effettiva attività istruttoria e tenuto conto della ridotta complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando a seguito di rinvio disposto dalla
Cassazione con ordinanza n.ro 19624/2024,
-conferma, per le ragioni di cui in motivazione e per quanto ancora in delibazione, il dispositivo della sentenza n.ro 948/2018 emessa dal Tribunale di
Termini Imerese il 13-16 luglio 2018, appellata da . Controparte_1
Condanna a rifondere al le spese Controparte_1 Parte_1 di lite anche del grado di appello, che liquida nell'importo di euro 7.650,00, della fase di legittimità, che liquida nell'importo di euro 3.828,00, e del presente giudizio di rinvio, che liquida nell'importo di euro 7.160,00 oltre euro 1.168,50 per esborsi, su cui rimborso spese forfettarie ex art.2 D.M. n.55/14, C.P.A. e IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Palermo, 5.11.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Rossana Guzzo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, composta dai magistrati: dott.ssa Rossana Guzzo Presidente rel. est. dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere dott. Alfonso Pinto Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in sede di rinvio, iscritta al n. 1739 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, c.f. , in persona del Sindaco pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Caratozzolo;
attore in riassunzione/già appellato
CONTRO
, nato a [...] il giorno 18/06/1948, C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Liborio Paolo Pastorello, C.F._1 convenuto in riassunzione/già appellante
Conclusioni per l'attore in riassunzione: “ PIACCIA ALLA CORTE DI
APPELLO respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente, in accoglimento della tempestiva sollevata eccezione di prescrizione, ritenere e 2
dichiarare prescritto il credito ingiunto a carico del in favore Parte_1 dell'ing. , e ciò per l'infruttuoso decorso dei termini di Controparte_1 legge;
* nel merito, in virtù di quanto esposto in narrativa, ossia in riferimento alla circostanza che l'opera non è stata né finanziata né realizzata, ritenere e dichiarare nullo, inefficace e improduttivo di effetti giuridici il decreto emesso dal
Tribunale di Termini Imerese in data 25.09.2015, contraddistinto dal n. 818 / 2015
d.i., n. 2199 / 2015 r.g., e con qualsivoglia statuizione revocarlo, dichiarando che nulla è dovuto dal all'ing. ; * Parte_1 Controparte_1 ancora, nel merito, in virtù di quanto esposto in narrativa, ossia in riferimento alla sollevata carenza di efficacia probatoria nel giudizio di cognizione della parcella vidimata e depositata da controparte, ritenere e dichiarare nullo, inefficace e improduttivo di effetti giuridici il decreto emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 25.09.2015, contraddistinto dal n. 818 / 2015 d.i., n. 2199 / 2015 r.g., e con qualsivoglia statuizione revocarlo, dichiarando che nulla è dovuto dal all'ing. ; * condannare Parte_1 Controparte_1 [...]
al pagamento delle spese processuali dei gradi del giudizio, di CP_1 questo grado, oltre che a quelle afferenti il giudizio di cassazione. * In subordine, senza inversione dell'onere probatorio, si chiede che venga ammessa la prova testimoniale dedotta nel corpo della memoria 183 n. 2 ( doc. all. n. 11 al fascicolo di parte di questa difesa di primo grado ) riprodotta nel corpo del presente atto ( vds. pag. 11 e 12 ).. ”
Conclusioni per il convenuto in riassunzione: “1. ritenere e dichiarare inammissibili e/o infondate le eccezioni formulate dal 2. Parte_1 ritenere e dichiarare, anche alla luce delle motivazioni ed i principi indicati nell'ordinanza della Suprema Corte in uno alla fondatezza della pretesa creditoria, che il credito ingiunto a carico del in favore Parte_1 3
dell'Ing. sia valido e, per l'effetto, confermare Controparte_1 integralmente il contenuto (tutto) del decreto ingiuntivo n. 818 del 25/09/2015, emesso dal Tribunale di Termini Imerese;
3. condannare, infine, il Parte_1 al pagamento di €. 58.561,66, oltre interessi di mora maturati e
[...] maturandi, nonché alle spese, diritti ed onorari di causa di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.ro 948/2018 del 16 luglio 2018 il Tribunale di Termini Imerese, in accoglimento della opposizione proposta dal al decreto Parte_1 ingiuntivo n.ro 818/2015 emesso dal medesimo in data 25.9.2015 con cui CP_2 era stato intimato al prefato ente territoriale il pagamento in favore dell'ingegnere dell'importo di euro 58.561,66, oltre interessi e spese Controparte_1 della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo (comprensivo del rimborso delle di spese di vidimazione della parcella) per la attività di progettazione, relativa agli interventi di rifacimento delle rete fognaria del centro abitato del paese, svolta in forza della delibera comunale n.ro 108/1989 e del disciplinare di incarico datato
25.1.1990, revocava il provvedimento opposto, dichiarava inammissibile, in quanto tardiva, la domanda riconvenzionale proposta ai sensi dell'art.2041 c.c. dal e condannava quest'ultimo a rifondere alla controparte le spese di CP_1 lite.
Con pronuncia n.ro 365/2021 del 12 marzo 2021 questa Corte rigettava l'appello proposto dal professionista.
La Suprema Corte, adita dal , con ordinanza n.ro 19624/2024, CP_1 pubblicata il 16.7.2024, cassava la pronuncia di secondo grado, rinviando a 4
questo Ufficio, in diversa composizione, per un nuovo giudizio e anche per la regolamentazione delle spese della fase di legittimità.
Il ha provveduto a riassumere il processo riproponendo gli Parte_1 originari motivi di opposizione e formulando le conclusioni in epigrafe trascritte, insistendo anche per l'ammissione delle prove orali articolate nei precedenti gradi. Il , costituendosi, ha chiesto il rigetto dei suddetti motivi e la CP_1 conferma del decreto ingiuntivo.
La causa, trattata in modalità cartolare, è stata assunta in decisione il 26 giugno
2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
**********************
La Suprema Corte, accogliendo il primo motivo del ricorso avanzato dal
, ha cassato la sentenza di secondo grado laddove quest'ultima, CP_1 confermando le argomentazioni del giudice di prime cure, aveva ritenuto applicabile alla vicenda in esame il disposto dell'art.23 del D.L. 2.3.1989, convertito con Legge n.144/1989, e, conseguentemente, riscontrata la assenza da parte dell'ente territoriale di un impegno contabile registrato in bilancio, aveva ravvisato la invalidità del rapporto contrattuale intercorso tra le parti. L'ordinanza remittente ha, infatti, affermato che la citata norma, entrata in vigore il 27.4.1989, non può trovare applicazione nel caso in delibazione posto che, dovendo il discrimine temporale per la sua operatività essere individuato nella esecuzione della prestazione, era incontroverso che il progetto commissionato dall'ente pubblico fosse stato ultimato dal entro il 31.3.1989, data in cui era stato CP_1 trasmesso al dove era stato protocollato il giorno successivo. Pt_1
A seguito del dictum della Cassazione, che ha evidentemente inciso anche sul tessuto motivazionale della sentenza di primo grado, salvo che in relazione alla statuizione di inammissibilità della domanda riconvenzionale ex art.2041 c.c. su cui si è ormai foramto giudicato interno, spetta a questo giudice del rinvio 5
riesaminare la questione della sussistenza e debenza del credito contrattuale azionato nella procedura monitoria.
Il ha in questa fase riproposto le eccezioni che aveva Parte_1 sollevato nella citazione in opposizione, che possono così sintetizzarsi: 1) il credito azionato dal professionista sarebbe comunque prescritto tenuto conto che, a fronte di una prestazione ultimata nel marzo del 1989, il ne CP_1 sollecitò il pagamento solo con raccomandata del 19.5.2014, come rappresentato nello stesso ricorso monitorio;
2) il credito non sarebbe in ogni caso esigibile, non essendosi verificata la condizione che era stata prevista nel disciplinare di incarico del 25.1.1990, ossia il finanziamento dell'opera pubblica;
3) il , CP_1
a monte, non aveva fornito prova dell'effettivo espletamento della sua prestazione.
La difesa del ha contestato la ammissibilità del vaglio di tali eccezioni CP_1 deducendo che la loro riproposizione nei successivi gradi del giudizio avrebbe imposto la presentazione di apposita impugnazione da parte dell'ente deducente.
Tale assunto non è però fondato.
Premesso che il Tribunale, accogliendo l'opposizione spiegata dal Parte_1
a seguito del rilievo di un profilo di invalidità del contratto, nella ritenuta
[...] contrarietà all'art.23 del D.L. 2.3.1989, indicava espressamente come “assorbiti” gli ulteriori motivi di opposizione, per la delibazione di questi ultimi da parte del giudice di appello non era necessaria la presentazione di apposito gravame essendo sufficiente, come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n.ro 13195/2018, che gli stessi venissero ripresentati in modo chiaro dalla parte interessata, cosi come fu fatto dal nella sua comparsa di Pt_1 costituzione nel secondo grado, laddove l'ente tornò anche a sollecitare la assunzione delle prove testimoniali già dedotte onde provare l'omessa realizzazione delle opere oggetto della attività di progettazione svolta dal 6
in conseguenza della mancata effettiva attribuzione del relativo CP_1 finanziamento.
Va poi evidenziato che anche il giudice di secondo grado non esaminò tali motivi, condividendo a monte il percorso motivazionale del giudice di prima istanza, e che gli stessi non sono stati affrontati neppure nella fase di legittimità - nella quale sarebbe stato inammissibile un ricorso incidentale condizionato della parte risultata totalmente vittoriosa nei precedenti gradi - con la conseguenza che deve ritenersi consentita la loro riproposizione in questa sede (Cass. 15893/23,
19503/2018).
Per ragioni di priorità logico-giuridica, va esaminata innanzitutto il terzo motivo di opposizione, quello che contesta l'espletamento dell'incarico da parte del professionista.
Tale contestazione, che in effetti costituisce una mera difesa, è all'evidenza infondata alla luce di quanto emerge dalla copiosa produzione documentale presente in atti, ivi compresi i documenti versati in giudizio dallo stesso ente territoriale (tra cui la lettera del 27.4.2011 del Sindaco del al Prefetto di Pt_1
Palermo di cui si dirà), documentazione che attesta lo svolgimento della attività di progettazione da parte del . Del resto, e a monte, la questione deve CP_1 considerarsi non più proponibile in questa fase del processo atteso che l'espletamento dell'attività professionale è un dato fattuale che l'ordinanza remittente ha posto come assodato, tanto che ha escluso, tenuto conto dell'epoca della sua ultimazione, l'applicabilità del citato art.23.
Il vaglio della terza eccezione, afferente al mancato avveramento della c.d.
“clausola di copertura finanziaria” apposta dalle parti in calce al disciplinare di incarico del 25.1.1990, si presenta prioritario rispetto a quello della eccezione di prescrizione, tenuto conto che la prescrizione non avrebbe potuto decorrere in 7
pendenza della condizione sospensiva, in conformità al principio generale stabilito dall'art.2935 c.c..
Va premesso, in via generale, che la validità di una clausola un tal genere – che nel disciplinare era così formulata: “Il professionista dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere neanche per rimborso spese in caso di mancato finanziamento dell'opera” – è stata ormai da anni riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, come emerge anche dalle pronunce richiamate nell'ordinanza remittente. In particolare, essa introduce nel regolamento negoziale una condizione sospensiva per la esigibilità del credito del professionista avente natura “mista” in quanto l'avveramento dipende, in parte, dalla condotta dell'ente territoriale committente, in parte da fattori terzi relativi ai soggetti finanziatori e all'iter della procedura di finanziamento (v. Cass. S.U. sent,
26657/14).
Il in fase monitoria, sollecitato dal giudice a documentare l'avveramento CP_1 della condizione, aveva depositato, a suffragio, un decreto del Direttore dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, privo di data, ma indicato dalle parti come determina n.ro 590/2009 (nuovamente prodotto come all.4 della comparsa di costituzione in questa fase del giudizio), con il quale veniva
“concessa all'ATO Idrico di Palermo la somma di E 1.431.619,00 a valere sulle risorse di cui alla Delibera CIPE 84/2000 per il finanziamento dell'intervento relativo al Comune dal titolo “Primo stralcio funzionale per la Parte_1 realizzazione della rete fognaria di adduzione dell'impianto di depurazione di
C/da Santa Barbara “San Fratello”, adeguamento alla normativa vigente dello stesso e realizzazione dell'impianto di sollevamento di C/d Roccagrande nel
Comune di … dell'importo complessivo di E 2.045.170,00, stante che Pt_1 la differenza di importo pari a E 613.551,00 (30%) sarà posta a carico del soggetto gestore del S.I.I.”. 8
La difesa dell'ente territoriale ha ab origine sostenuto che, dopo tale provvedimento – il quale, come emerge dalle premesse dei propedeutici atti amministrativi predisposti dagli organi comunali, aveva ad oggetto un progetto che unificava quello per cui è causa agli ulteriori, precipuamente relativi ai su indicati impianti di depurazione, parimenti affidati all'ing. , a distanza di CP_1 molti anni, con le delibere comunali n.ro 24/2004 e n.ro 46/2004 (in relazione ai quali la difesa dell'ente in primo grado aveva peraltro documentato che il professionista aveva ottenuto altro decreto ingiuntivo per il pagamento delle sue spettanze, opposto in separato giudizio) - la procedura di finanziamento si arenò definitivamente a causa dello stato di decozione del soggetto gestore del Servizio
Idrico Integrato il quale non fu in grado di assicurare la propria partecipazione alla provvista economica necessaria per la realizzazione dell'opera pubblica. Tale assunto risulta corroborato dalla produzione in giudizio della delibera n.43 del
13.3.2014 dell di Palermo, che nelle premesse ripercorre le vicissitudini Pt_2 del gestore del S.I.I., e, in modo più specifico in relazione alla vicenda in esame, dalla già menzionata lettera del 27.4.2011 inviata dal Sindaco di al Pt_1
Prefetto di Palermo al fine di sollecitarne un intervento per sbloccare la procedura, lettera nella quale è compiuto un excursus dell'intero iter amministrativo.
La difesa del , a seguito della tempestiva produzione di tali documenti, CP_1 non ebbe in primo grado a contestare la corrispondenza al vero dei fatti ivi esposti, limitandosi a prospettare una responsabilità dell'ente committente il quale, a suo dire, sarebbe stato per anni inerte senza dare impulso alla procedura e, in ogni caso, invocando la propria estraneità rispetto ad ostacoli di natura amministrativa che non avrebbero potuto incidere sul proprio diritto di credito (così nella memoria ex art.183 n.2 c.p.c.: “A ben vedere la circostanza che tali somme di denaro non siano state effettivamente incassate per cause 9
esterne ascrivibili allo stesso non è certo imputabile Parte_1 all'Ingegnere e non può sciogliere l'obbligazione di pagamento in carico CP_1 all'Ente territoriale”; si veda anche la difesa esposta sul punto nella comparsa conclusionale del primo grado).
Alla luce di tali dati e tenuto conto che, secondo i principi generali, l'onere della prova dell'avveramento di una condizione grava sulla parte che ha interesse a dedurlo (arg. ex Cass. 25597/16), deve concludersi, senza necessità di espletamento dei mezzi istruttori chiesti dall'attore in riassunzione, che tale dimostrazione è mancata, posto che, al di là del formale provvedimento di stanziamento di parte delle somme in favore dell'ATO, non vi è prova che le stesse pervennero mai al e, comunque, che l'opera venne Parte_1 effettivamente finanziata.
Allo stesso modo, non è stata comprovata una negligente condotta del Pt_1 tale da poter a quest'ultimo imputare tale mancato avveramento, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1358 e 1359 c.c..
L'accoglimento di tale motivo della originaria opposizione risulta decisivo, in quanto conduce a ritenere insussistente il credito azionato, e dispensa dall'esaminare ogni altra questione.
In conclusione, seppure con diversa motivazione, va confermato il dispositivo della sentenza di primo grado.
La regolamentazione delle spese di lite va effettuata alla luce dell'esito finale della causa (inter alia: Cass. 13356/21, 23769/24), non risultando corretta una valutazione “parcellizzata” dell'esito delle singole fasi (Cass. 32906/22, 9448/23).
Pertanto, secondo la regola della soccombenza, vanno poste a carico del
, anche le spese sostenute dall'attore in riassunzione negli ulteriori gradi CP_1 del giudizio. 10
Le stesse si liquidano applicando i parametri tariffari in base al disputatum ma nei valori prossimi ai minimi, in assenza di effettiva attività istruttoria e tenuto conto della ridotta complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando a seguito di rinvio disposto dalla
Cassazione con ordinanza n.ro 19624/2024,
-conferma, per le ragioni di cui in motivazione e per quanto ancora in delibazione, il dispositivo della sentenza n.ro 948/2018 emessa dal Tribunale di
Termini Imerese il 13-16 luglio 2018, appellata da . Controparte_1
Condanna a rifondere al le spese Controparte_1 Parte_1 di lite anche del grado di appello, che liquida nell'importo di euro 7.650,00, della fase di legittimità, che liquida nell'importo di euro 3.828,00, e del presente giudizio di rinvio, che liquida nell'importo di euro 7.160,00 oltre euro 1.168,50 per esborsi, su cui rimborso spese forfettarie ex art.2 D.M. n.55/14, C.P.A. e IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Palermo, 5.11.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Rossana Guzzo