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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/04/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 7575 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
nata ad [...] il [...] (c.f.: ) rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv.to Claudio Granese ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in
Nola alla via Abate Minichini n. 14;
- ricorrente -
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f.: elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Casapulla alla via Nazionale Appia n. 57 presso lo studio dell'avv.to Roberto Santoro che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente - - con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.01.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.12.2021 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in data
31.05.2014 in Palma Campania con il sig. dalla cui unione nascevano i figli CP_1 Per_1
e nati a Sarno l'11.11.2015, chiedeva pronunciarsi la separazione dal
[...] Persona_2
coniuge con addebito al resistente, l'affido esclusivo della prole con regolamentazione del diritto di visita del padre e degli obblighi di mantenimento, assegnazione della casa familiare, un mantenimento per sè. Vinte le spese di lite.
Il resistente, costituitosi in giudizio, instava per la pronuncia di separazione con rigetto della domanda di addebito, l'affido condiviso della prole, con regolamentazione del diritto di visita del padre e degli obblighi di mantenimento, rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente. Vinte le spese.
Ascoltate le parti in sede presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, rimesse le parti dinanzi al giudice istruttore, assegnati i termini ex art. 183 co VI c.p.c., espletata la prova orale, all'udienza del 20.01.2025 la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonchè dell'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c. , deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr.
Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte reciprocamente dalle parti, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Ciò posto, va, invece, rigettata la domanda di addebito proposta da parte ricorrente.
Com'è noto, la dichiarazione di addebito, deriva dall'accertamento giudiziale che la separazione è imputabile ad uno o ad entrambi i coniugi per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri inerenti al matrimonio, purché si tratti di violazione che per la sua gravità abbia determinato la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole. Il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, pertanto, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio.
Detto presupposto è, peraltro, necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi - i coniugi. L'onere probatorio che grava sul richiedente la pronuncia di addebito della separazione nei confronti di controparte è quindi duplice, concernendo tanto la violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno - o entrambi - i coniugi, quanto la sussistenza di un rapporto di efficienza causale tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Il riferimento, in particolare, è all'art. 143 c.c., a norma del quale dal matrimonio discendono, per i coniugi, «l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione», nonché quello di «contribuire ai bisogni della famiglia» in relazione «alle proprie sostanze e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
Da molti anni la giurisprudenza ha chiarito che, per l'ottenimento della pronuncia di addebito, il richiedente è gravato dal citato duplice onere probatorio tanto sulla effettiva violazione dei doveri discendenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge quanto sul rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza (ex multis, Cass. n. 7566/1999; Cass. n. 21245/2010; Cass. n. 8862/2012; Cass. n. 8873/2012).
Ne derivano, da un lato, la irrilevanza di comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio avvenuti in un momento successivo alla crisi, dall'altro la necessità per il richiedente di fornire rigorosa prova che la violazione sia stata causa – unica o comunque prevalente e determinante - della intollerabilità della convivenza (Cass. n. 5061/2006; Cass. n. 2059/2012; Trib. Milano 16 ottobre
2014, n. 12147 in Redazione Giuffrè; Trib. Vicenza 21 febbraio 2013, n. 281 in Guida al diritto,
2013,24, 63; Trib. Cassino, 8 maggio 2014 in Guida al diritto, 2014, 38, 42).
Tanto premesso in diritto e, tornando al caso di specie, giova rammentare che parte ricorrente ha dedotto che la crisi coniugale era stata determinata dal resistente il quale, soggetto ludopatico, non avrebbe contribuito alle esigenze economiche del nucleo dissipando le proprie entrate nel gioco.
Orbene, parte ricorrente non ha fornito idonea prova dei propri assunti.
Se è vero, infatti, che i testi di parte ricorrente, signori e Testimone_1 Testimone_2 hanno riferito che il sig. era solito recarsi, anche tre volte alla settimana, presso l'Eurobet di CP_1
Palma Campania, non hanno saputo riferire, in quanto non presenti all'interno del centro scommesse, in quale misura e quanto denaro il resistente spendesse nel gioco. Né i testi hanno riferito che a causa del vizio del gioco, il faceva mancare alla famiglia i mezzi economici. Non è dato sapere, CP_1
pertanto, se il gioco fosse un mero diletto oppure un vero e proprio vizio pregiudizievole rispetto ai doveri di collaborazione familiare. Le altre dichiarazioni dei testi, inoltre, si rivelano generiche o apprese de relato. Per contro, i testi di parte resistente hanno confermato che il collaborò CP_1
economicamente al pagamento dei lavori di ristrutturazione della casa familiare di proprietà della madre della ricorrente. Tali dichiarazioni risultano attendibili atteso che trovano riscontro oggettivo nelle copie degli assegni prodotti dal resistente oltre che nel finanziamento contratto dal CP_1
proprio nel 2018, anno in cui ebbero inizio i lavori. Né risulta idonea a fondare la pronuncia di addebito la circostanza riferita dal teste secondo cui in una occasione il Testimone_1
avrebbe preso cinquecento euro dalla borsa della moglie, comunque alla stessa subito CP_1
restituiti, sia perché tale episodio sarebbe di per sé isolato, sia perché è riferito da un solo teste, oltretutto stretto parente della ricorrente. Si evidenzia, inoltre, che successivamente alla separazione, come pure riferito dalla ricorrente ai SS di Palma Campania, il sarebbe stato sempre puntuale CP_1
nel pagare il mantenimento per la prole. Tale comportamento contrasta con la dedotta ludopatia del resistente. Ancora, dalle testimonianze raccolte non è emersa la prova che l'allontanamento dalla casa familiare del resistente sia stato la causa della cessazione della comunione materiale – spirituale tra i coniugi o piuttosto, come pare piuttosto verosimile, sia stato la conseguenza di una crisi coniugale già in atto. A fronte dei predetti rilievi, il tribunale ritiene non essersi raggiunta tranquillante prova della riconducibilità della crisi coniugale ai comportamenti inadempienti del CP_1
La domanda di addebito va, per tal via, rigettata.
Va, invece, dichiarata inammissibile, perché tardiva, la domanda di addebito proposta da parte resistente.
Quanto alla regolamentazione dei doveri genitoriali, dagli atti emerge che il padre vede regolarmente i minori, ha intrapreso un percorso psicologico per rafforzare le proprie capacità comunicative con i figli, versa regolarmente il mantenimento. Ne deriva che, non sussistendo elementi che inducano a dubitare della idoneità genitoriale del resistente, i minori e andranno affidati ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori. I minori, stante la richiesta congiunta delle parti e la consolidata situazione di fatto, saranno collocati in via preferenziale presso la madre cui va assegnata la casa familiare sita in
Palma Campania via Tirone n. 30.
Circa i tempi di permanenza dei minori con il padre, si prevede che il padre possa vedere e tenere con sé i minori una settimana, allorquando svolge i turni di mattina, per tre volte, il lunedì, mercoledì e venerdì, dall'uscita di scuola, dal termine di eventuali campi estivi o, in mancanza, dalle ore 16,30 fino alle ore 21,00 e la settimana successiva, quando ha i turni di lavoro il pomeriggio, il padre accompagnerà i minori a scuola o al campo estivo il martedì e il giovedì e trascorrerà il fine settimana dal sabato mattina alle ore 10,00 fino alla domenica alle ore 22,00; i giorni del 24, 31 dicembre e 6 gennaio alternati al 25 e 26 dicembre con pernotto e 01 gennaio;
14 gg durante il periodo estivo anche non continuativi da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
compleanno dei minori con entrambi i genitori possibilmente in luogo neutro oppure ad anni alterni;
festa del papà e compleanno del padre con il padre.
Quanto agli aspetti economici, dal compendio probatorio in atti è emerso che: 1) la ricorrente ha sempre lavorato come collaboratrice domestica, ha comunque capacità lavorativa, vive in abitazione di proprietà della madre;
2) il resistente percepisce una retribuzione mensile di circa 1100/1200,00 euro mensili, vive presso la famiglia di origine;
3) l'assegno unico è percepito dai coniugi nella misura di metà ciascuno.
Orbene, considerate le presumibili maggiori esigenze delle prole rispetto al 2022, si stima congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla IG entro il 5 di ogni mese la somma pari ad euro 480,00 importo annualmente ed Parte_1
automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo e con decorrenza dal mese di maggio 2025 (fino ad aprile 2025 sarà dovuto il minore importo di euro 450,00) oltre il 50% delle spese straordinarie documentate e individuate in conformità al protocollo del Tribunale di Nola maggio 2021.
Va invece rigettata la richiesta di assegnazione in via integrale dell'assegno unico alla ricorrente, considerato che i figli trascorrono del tempo anche con il padre, che questi partecipa alle spese straordinarie e che l'importo del mantenimento è determinato anche tenendo conto della percezione da parte del dell'AU per la prole nella misura del 50%. CP_1
Va invece rigettata la domanda di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente sia tenuto conto della circostanza che la stessa è abile e capace al lavoro, sia perché non sussiste una rilevante disparità economica tra le parti, sia in quanto non è stato dedotto e provato un particolare tenore di vita goduto in costanza di matrimonio grazie all'apporto economico del resistente.
Vanno invece dichiarate inammissibili le domande di restituzione dei regali nuziali avanzate tardivamente da parte resistente.
Va rigettata la domanda di restituzione di metà dell'assegno unico avanzata da parte ricorrente atteso che in sede di giuramento decisorio parte resistente ha riferito di avere corrisposto metà degli importi alla IG . Tes_1
Non resta che statuire in merito alle spese di lite.
Queste, stante la mancanza di una pronuncia di addebito, vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
b) rigetta la domanda di addebito proposta da parte ricorrente;
c) dichiara inammissibile la domanda di addebito proposta dal resistente;
d) affida i figli minori ad entrambi i genitori e con collocamento prevalente presso la madre;
e) assegna la casa familiare sita in Palma Campania alla via Tirone n. 30 alla IG
Parte_1
f) disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
g) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole versando alla IG entro il 5 di ogni mese l'importo pari ad euro 480,00, importo Tes_1
annualmente e automaticamente rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo e da corrispondersi nella predetta misura a decorrere dal mese di maggio 2025;
h) pone le spese straordinarie per la prole come individuate in parte motiva nella misura del 50%
a carico di ciascun genitore;
i) dichiara inammissibile la domanda di restituzione dei regali nuziali proposta da parte resistente;
j) rigetta la domanda di restituzione di metà dell'assegno unico proposta dal ricorrente;
k) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 16.04.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 7575 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
nata ad [...] il [...] (c.f.: ) rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv.to Claudio Granese ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in
Nola alla via Abate Minichini n. 14;
- ricorrente -
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f.: elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Casapulla alla via Nazionale Appia n. 57 presso lo studio dell'avv.to Roberto Santoro che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente - - con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.01.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.12.2021 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in data
31.05.2014 in Palma Campania con il sig. dalla cui unione nascevano i figli CP_1 Per_1
e nati a Sarno l'11.11.2015, chiedeva pronunciarsi la separazione dal
[...] Persona_2
coniuge con addebito al resistente, l'affido esclusivo della prole con regolamentazione del diritto di visita del padre e degli obblighi di mantenimento, assegnazione della casa familiare, un mantenimento per sè. Vinte le spese di lite.
Il resistente, costituitosi in giudizio, instava per la pronuncia di separazione con rigetto della domanda di addebito, l'affido condiviso della prole, con regolamentazione del diritto di visita del padre e degli obblighi di mantenimento, rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente. Vinte le spese.
Ascoltate le parti in sede presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, rimesse le parti dinanzi al giudice istruttore, assegnati i termini ex art. 183 co VI c.p.c., espletata la prova orale, all'udienza del 20.01.2025 la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonchè dell'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c. , deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr.
Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte reciprocamente dalle parti, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Ciò posto, va, invece, rigettata la domanda di addebito proposta da parte ricorrente.
Com'è noto, la dichiarazione di addebito, deriva dall'accertamento giudiziale che la separazione è imputabile ad uno o ad entrambi i coniugi per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri inerenti al matrimonio, purché si tratti di violazione che per la sua gravità abbia determinato la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole. Il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, pertanto, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio.
Detto presupposto è, peraltro, necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi - i coniugi. L'onere probatorio che grava sul richiedente la pronuncia di addebito della separazione nei confronti di controparte è quindi duplice, concernendo tanto la violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno - o entrambi - i coniugi, quanto la sussistenza di un rapporto di efficienza causale tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Il riferimento, in particolare, è all'art. 143 c.c., a norma del quale dal matrimonio discendono, per i coniugi, «l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione», nonché quello di «contribuire ai bisogni della famiglia» in relazione «alle proprie sostanze e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
Da molti anni la giurisprudenza ha chiarito che, per l'ottenimento della pronuncia di addebito, il richiedente è gravato dal citato duplice onere probatorio tanto sulla effettiva violazione dei doveri discendenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge quanto sul rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza (ex multis, Cass. n. 7566/1999; Cass. n. 21245/2010; Cass. n. 8862/2012; Cass. n. 8873/2012).
Ne derivano, da un lato, la irrilevanza di comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio avvenuti in un momento successivo alla crisi, dall'altro la necessità per il richiedente di fornire rigorosa prova che la violazione sia stata causa – unica o comunque prevalente e determinante - della intollerabilità della convivenza (Cass. n. 5061/2006; Cass. n. 2059/2012; Trib. Milano 16 ottobre
2014, n. 12147 in Redazione Giuffrè; Trib. Vicenza 21 febbraio 2013, n. 281 in Guida al diritto,
2013,24, 63; Trib. Cassino, 8 maggio 2014 in Guida al diritto, 2014, 38, 42).
Tanto premesso in diritto e, tornando al caso di specie, giova rammentare che parte ricorrente ha dedotto che la crisi coniugale era stata determinata dal resistente il quale, soggetto ludopatico, non avrebbe contribuito alle esigenze economiche del nucleo dissipando le proprie entrate nel gioco.
Orbene, parte ricorrente non ha fornito idonea prova dei propri assunti.
Se è vero, infatti, che i testi di parte ricorrente, signori e Testimone_1 Testimone_2 hanno riferito che il sig. era solito recarsi, anche tre volte alla settimana, presso l'Eurobet di CP_1
Palma Campania, non hanno saputo riferire, in quanto non presenti all'interno del centro scommesse, in quale misura e quanto denaro il resistente spendesse nel gioco. Né i testi hanno riferito che a causa del vizio del gioco, il faceva mancare alla famiglia i mezzi economici. Non è dato sapere, CP_1
pertanto, se il gioco fosse un mero diletto oppure un vero e proprio vizio pregiudizievole rispetto ai doveri di collaborazione familiare. Le altre dichiarazioni dei testi, inoltre, si rivelano generiche o apprese de relato. Per contro, i testi di parte resistente hanno confermato che il collaborò CP_1
economicamente al pagamento dei lavori di ristrutturazione della casa familiare di proprietà della madre della ricorrente. Tali dichiarazioni risultano attendibili atteso che trovano riscontro oggettivo nelle copie degli assegni prodotti dal resistente oltre che nel finanziamento contratto dal CP_1
proprio nel 2018, anno in cui ebbero inizio i lavori. Né risulta idonea a fondare la pronuncia di addebito la circostanza riferita dal teste secondo cui in una occasione il Testimone_1
avrebbe preso cinquecento euro dalla borsa della moglie, comunque alla stessa subito CP_1
restituiti, sia perché tale episodio sarebbe di per sé isolato, sia perché è riferito da un solo teste, oltretutto stretto parente della ricorrente. Si evidenzia, inoltre, che successivamente alla separazione, come pure riferito dalla ricorrente ai SS di Palma Campania, il sarebbe stato sempre puntuale CP_1
nel pagare il mantenimento per la prole. Tale comportamento contrasta con la dedotta ludopatia del resistente. Ancora, dalle testimonianze raccolte non è emersa la prova che l'allontanamento dalla casa familiare del resistente sia stato la causa della cessazione della comunione materiale – spirituale tra i coniugi o piuttosto, come pare piuttosto verosimile, sia stato la conseguenza di una crisi coniugale già in atto. A fronte dei predetti rilievi, il tribunale ritiene non essersi raggiunta tranquillante prova della riconducibilità della crisi coniugale ai comportamenti inadempienti del CP_1
La domanda di addebito va, per tal via, rigettata.
Va, invece, dichiarata inammissibile, perché tardiva, la domanda di addebito proposta da parte resistente.
Quanto alla regolamentazione dei doveri genitoriali, dagli atti emerge che il padre vede regolarmente i minori, ha intrapreso un percorso psicologico per rafforzare le proprie capacità comunicative con i figli, versa regolarmente il mantenimento. Ne deriva che, non sussistendo elementi che inducano a dubitare della idoneità genitoriale del resistente, i minori e andranno affidati ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori. I minori, stante la richiesta congiunta delle parti e la consolidata situazione di fatto, saranno collocati in via preferenziale presso la madre cui va assegnata la casa familiare sita in
Palma Campania via Tirone n. 30.
Circa i tempi di permanenza dei minori con il padre, si prevede che il padre possa vedere e tenere con sé i minori una settimana, allorquando svolge i turni di mattina, per tre volte, il lunedì, mercoledì e venerdì, dall'uscita di scuola, dal termine di eventuali campi estivi o, in mancanza, dalle ore 16,30 fino alle ore 21,00 e la settimana successiva, quando ha i turni di lavoro il pomeriggio, il padre accompagnerà i minori a scuola o al campo estivo il martedì e il giovedì e trascorrerà il fine settimana dal sabato mattina alle ore 10,00 fino alla domenica alle ore 22,00; i giorni del 24, 31 dicembre e 6 gennaio alternati al 25 e 26 dicembre con pernotto e 01 gennaio;
14 gg durante il periodo estivo anche non continuativi da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
compleanno dei minori con entrambi i genitori possibilmente in luogo neutro oppure ad anni alterni;
festa del papà e compleanno del padre con il padre.
Quanto agli aspetti economici, dal compendio probatorio in atti è emerso che: 1) la ricorrente ha sempre lavorato come collaboratrice domestica, ha comunque capacità lavorativa, vive in abitazione di proprietà della madre;
2) il resistente percepisce una retribuzione mensile di circa 1100/1200,00 euro mensili, vive presso la famiglia di origine;
3) l'assegno unico è percepito dai coniugi nella misura di metà ciascuno.
Orbene, considerate le presumibili maggiori esigenze delle prole rispetto al 2022, si stima congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla IG entro il 5 di ogni mese la somma pari ad euro 480,00 importo annualmente ed Parte_1
automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo e con decorrenza dal mese di maggio 2025 (fino ad aprile 2025 sarà dovuto il minore importo di euro 450,00) oltre il 50% delle spese straordinarie documentate e individuate in conformità al protocollo del Tribunale di Nola maggio 2021.
Va invece rigettata la richiesta di assegnazione in via integrale dell'assegno unico alla ricorrente, considerato che i figli trascorrono del tempo anche con il padre, che questi partecipa alle spese straordinarie e che l'importo del mantenimento è determinato anche tenendo conto della percezione da parte del dell'AU per la prole nella misura del 50%. CP_1
Va invece rigettata la domanda di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente sia tenuto conto della circostanza che la stessa è abile e capace al lavoro, sia perché non sussiste una rilevante disparità economica tra le parti, sia in quanto non è stato dedotto e provato un particolare tenore di vita goduto in costanza di matrimonio grazie all'apporto economico del resistente.
Vanno invece dichiarate inammissibili le domande di restituzione dei regali nuziali avanzate tardivamente da parte resistente.
Va rigettata la domanda di restituzione di metà dell'assegno unico avanzata da parte ricorrente atteso che in sede di giuramento decisorio parte resistente ha riferito di avere corrisposto metà degli importi alla IG . Tes_1
Non resta che statuire in merito alle spese di lite.
Queste, stante la mancanza di una pronuncia di addebito, vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
b) rigetta la domanda di addebito proposta da parte ricorrente;
c) dichiara inammissibile la domanda di addebito proposta dal resistente;
d) affida i figli minori ad entrambi i genitori e con collocamento prevalente presso la madre;
e) assegna la casa familiare sita in Palma Campania alla via Tirone n. 30 alla IG
Parte_1
f) disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
g) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole versando alla IG entro il 5 di ogni mese l'importo pari ad euro 480,00, importo Tes_1
annualmente e automaticamente rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo e da corrispondersi nella predetta misura a decorrere dal mese di maggio 2025;
h) pone le spese straordinarie per la prole come individuate in parte motiva nella misura del 50%
a carico di ciascun genitore;
i) dichiara inammissibile la domanda di restituzione dei regali nuziali proposta da parte resistente;
j) rigetta la domanda di restituzione di metà dell'assegno unico proposta dal ricorrente;
k) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 16.04.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)