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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/11/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1584/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1584 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente tra
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Nadja Alessio, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione;
- attrice -
E
(C.F. : ), rappresentato e difeso dall'Avv. Oscar Controparte_1 C.F._2
Musacchio, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto - avente ad oggetto: divisione ereditaria – collazione donazioni – rimborso spese.
Conclusioni: come in atti.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, affinchè fosse dichiarata l'apertura delle successioni dei defunti e
[...] Controparte_2
fosse ordinata a la presentazione del rendiconto, ai sensi
CP_3 Controparte_1 dell'art. 1713 c.c., per la gestione del patrimonio economico e delle risorse finanziarie della defunta dall'anno 2009 fino alla data della sua morte avvenuta il 26.02.2021 alle ore 06,16, con
CP_3 condanna dello stesso alla restituzione, in favore della massa ereditaria di di tutte le
CP_3 somme spese non nell'interesse della stessa nonché fosse dichiarato lo scioglimento
CP_3 della comunione tra le parti, su tutti i beni facenti parte delle eredità dei defunti e Controparte_2
pagina 1 di 15 in proporzione delle quote di ciascuno di essi e tenuto conto delle donazioni di somme CP_3 di denaro ricevute dal convenuto da parte della madre . Controparte_1 CP_3
A fondamento della domanda deduceva che:
- in data 11.01.2007 era deceduto ab intestato in Cosenza , lasciando quali eredi la Controparte_2 moglie ed i figli ed;
CP_3 Parte_1 CP_1
- l'eredità di , ai sensi dell'art.581 c.c., si era devoluta al coniuge Controparte_1 CP_3 ed ai figli e , per la quota di 1/3 ciascuno ed era costituita Controparte_1 Parte_1 dai seguenti beni:
1) Piena proprietà su appartamento facente parte del fabbricato sito in Cosenza Via Lanza n.10, già Via
Panebianco n.32, posto al piano terzo, e soprastante soffitta al piano settimo, entrambi censiti in catasto urbano al foglio 3 particella 218 sub 22;
2) Piena proprietà su locale garage facente parte del medesimo fabbricato sopracitato sito in Cosenza
Via Lanza n. 10, già Via Panebianco n.32, posto al piano terra, censito in catasto urbano al foglio 3
p.lla 218 sub 9;
3) Quota del 51% di capitale sociale della società “Serpico Srl” con sede in Rende alla via G. Verdi n.
24 Palazzo Gemelli, PI. 02344610783, capitale sociale di € 10.329,66;
4) Somme di denaro pari ad € 20.373,22 in essere sul conto corrente n. 6526/51004761 in essere presso filiale di Via XXIV Maggio;
CP_4
5) Deposito titolo in essere presso la medesima contenente i seguenti titoli:1) Fondi CP_4
Nextra Bond Internazionali N. IT0001003612 del valore alla data del decesso di € 2.615,00, 2) Fondi
Magna Grecia Monetario N. IT0001024477 del valore alla data del decesso di € 6.004,00, 3) Fondi
Magna Grecia Obbligazionario N. IT0001141586 del valore alla data del decesso di € 592,00.
- successivamente le somme indicate al n. 4) e i titoli indicati al n. 5) erano state spostate sul conto corrente intestato a rimanendo nella sua disponibilità esclusiva;
CP_3
- con atto per Notaio del 18.09.2007 n. 71943/25461 di Rep, aveva ceduto Persona_1 CP_3 le quote ereditate dal coniuge della società “Serpico Srl” ai figli e e Parte_1 CP_1 quest'ultimo, a sua volta, aveva ceduto, con atto per Notaio del 12.12.2011 n. Persona_1
79455/31565 di Rep, alla sorella le quote di cui era titolare della società “Serpico Srl”; Pt_1
- in data 26.02.2021 era deceduta ab intestato in Cosenza , lasciando quali unici eredi CP_3 legittimi i figli e , per la quota di ½ ciascuno;
Parte_1 CP_1
- l'eredità della defunta era composta dalla quota di 1/3 di comproprietà degli immobili CP_3 siti in Cosenza alla via Lanza n.10, sopraindicati ai nn. 1) e 2), alla stessa pervenuta per successione in morte del coniuge , nonché dalle somme giacenti sul conto corrente n. 11876.19 in Controparte_2
pagina 2 di 15 essere presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Cosenza Corso Giuseppe Mazzini n.
150/152, avente un saldo, alla data del 31.03.2021, di € 1.518,63;
- l'attrice intendeva agire per far dichiarare aperte le rispettive successioni dei defunti genitori e e procedere allo scioglimento della comunione ereditaria con il Controparte_2 CP_3 fratello, previa ricostruzione della massa ereditaria di ciascun defunto, in cui dovevano confluire le donazioni effettuate in vita da nei confronti del figlio;
CP_3 CP_1
- in particolare, dall'anno 2009 aveva iniziato ad avere gravi problemi nella CP_3 deambulazione, delegando totalmente la gestione del proprio e unico conto corrente, acceso presso la filiale di Cosenza Corso Mazzini n.150/152, al figlio , Controparte_5 CP_1
a cui aveva consegnato anche il bancomat per i prelievi di somme;
- dalla disamina degli estratti conto era emerso che le movimentazioni bancarie ed i prelievi effettuati da , per l'intero periodo compreso tra il 2009 ed il decesso della madre, Controparte_1 risultavano sproporzionati rispetto al tenore di vita di CP_3
- inoltre, erano emersi dei movimenti bancari anomali e, segnatamente: 1) in data 10.02.2012 era stato emesso un assegno dal citato conto corrente di € 17.300,00, n. 818256536, in favore della società
2) in data 8.10.2015 risultava, in favore di un pagamento di € 500,00 Parte_2 CP_3 da parte della società per un sinistro stradale;
3) in data 8.03.2016 risultava, in favore di CP_6
un pagamento di € 1.100,00 da parte della società per un sinistro CP_3 CP_6 stradale;
4) in data 20.05.2016 risultava, in favore di un accredito di € 8.000,00 da CP_3 parte di per la erogazione di un finanziamento e contestualmente era stato emesso un assegno Pt_3 dell'importo di € 8.000,00, n. 885926782, in favore di che era un rivenditore di auto Persona_2 con sede in Scalea (CS); 5) in data 11.07.2019 risultava, in favore di un pagamento di CP_3
€ 1.450,00 da parte della società assicurativa;
Controparte_7
- ancora, dagli allegati estratti conto emergevano una serie di addebiti riferiti a spese non effettuate per conto di come per esempio: CP_3
1) € 816,00 complessivi in date 18.12.2012, 19.12.2013, 11.04.2014, 15.12.2014 e 3.04.2015 per pagamento dell'esercente di Cosenza che era un negozio di abbigliamento dove Controparte_8 non aveva mai acquistato merce;
CP_3
2) € 460,00 complessive in date 23.12.2013 e 14.07.2015 per pagamento dell'esercente “Noi e la moda di sposa” di Mendicino, che era un negozio di abbigliamento dove non aveva mai CP_3 acquistato merce;
3) € 269,00 in data 28.04.2016 per pagamento agenzia di viaggi Preite Touring Agency Srl di Cosenza;
pagina 3 di 15 4) nell'anno 2020 e 2021 pagamenti complessivi per € 1.492,61, in favore dell'esercente CP_9
titolare di una rivendita tabacchi;
[...]
- pertanto, intendeva richiedere ai sensi dell'art. 1713 c.c. a Parte_1 Controparte_1 il rendiconto della gestione del patrimonio economico di nonché procedere allo CP_3 scioglimento della comunione ereditaria;
- al fine dell'esatta ricostruzione della massa ereditaria di ciascun defunto, occorreva tenere conto non solo dei beni relitti, ma anche delle eventuali somme rimborsate in virtù del rendiconto e di tutte le donazioni effettuate in vita da nei confronti dell'erede , atteso CP_3 Controparte_1 che la de cuius, dall'anno 2009 fino a maggio 2019, aveva effettuato, per conto del figlio , il CP_1 pagamento mensile, mediante bonifici bancari, delle rate del mutuo, numero prestito 554077992.24, contratto con la Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale Cosenza Ag.1, dall'odierno convenuto in data
22.07.2005, dell'importo originario di € 70.000,00;
- tale pagamento configurava una ipotesi di donazione indiretta di somme e, come tale, imputabile in anticipata quota di legittima;
- inoltre, la defunta aveva donato al figlio la somma di € 2.000,00 mediante bonifico CP_3 bancario effettuato in data 16.06.2009, ed aveva stipulato, in data 7.03.2017, con la Banca Monte dei
Paschi di Siena la Polizza Axa MPS Valore Risparmio n. 1891901 dell'importo di €10.000,00, designando quale beneficiario il figlio , il quale, dopo la morte della madre, aveva Controparte_1 proceduto all'incasso dell' importo derivante da detta polizza;
- anche le somme incassate da in virtu' della polizza in oggetto costituivano Controparte_1 donazione indirette di somme e, come tali, dovevano essere imputate al convenuto in anticipata quota di legittima;
- parte attrice aveva avviato un procedimento di mediazione per la risoluzione della controversia in oggetto davanti all'Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Cosenza, non andato a buon fine.
Si costituiva in giudizio il quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 della richiesta di rendiconto ex art. 1713 c.c., per inesistenza di un contratto di mandato, atteso il convenuto aveva esclusivamente prestato assistenza alla madre, malata e con problemi di deambulazione, ma perfettamente lucida ed in grado di attendere, in piena autonomia, a tutti i gesti della vita quotidiana;
che, in particolare, il convenuto aveva provveduto ad aiutare la madre per il soddisfacimento delle esigenze quotidiane (fare la spesa, comprare medicinali e vestiti, compiere le operazioni bancarie), a pagare le badanti e ad accompagnarla a visite e accertamenti medici ed alle sedute di fisioterapia, configurandosi un mero conferimento della facoltà di operare sul conto intestato alla madre, con delega di firma;
eccepiva, altresì, l'inammissibilità ed infondatezza della richiesta di pagina 4 di 15 collazione ex art. 742 e 770 c.c., in relazione alle somme corrisposte, mensilmente, dalla madre al convenuto dal 2009 al 2019 ed utilizzate, secondo l'assunto attoreo, per il pagamento delle rate del mutuo da questi contratto con la Banca Monte dei Paschi di Siena, rilevando che le suddette somme fossero state, quasi per intero, impiegate per affrontare tutte le spese sostenute dal convenuto in favore della madre, residuando solo modesti importi (quantificabili in € 100,00/150,00 mensili), esenti da collazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 742 terzo comma c.c. e 770 secondo comma c.c., atteso che la volontà della Sig.ra non era quella di arricchire il figlio (art. 769 c.c.), ma quella CP_3 di ricompensarlo per i servizi ricevuti;
che, per le stesse ragioni, andava rigettata la richiesta di collazione della somma incassata per la polizza vita accesa il 07.03.2017 da che CP_3 indicava, come beneficiario, il proprio figlio affinché questi potesse sopportare Controparte_1 le spese funebri;
che, infatti, il convenuto aveva da solo provveduto al pagamento di tutte le spese funebri, ammontanti a complessivi € 5.948,00 ed aveva anche pagato le ultime bollette maturate post- mortem, le spese di chiusura dei conti correnti e delle carte di credito, di estinzione di ipoteca, pagamenti TFR delle badanti, per un ammontare complessivo pari ad € 2.719,24 come da documentazione allegata;
che, pertanto, nel procedere alla divisione ereditaria, si doveva tener conto dei suddetti esborsi, sicchè il convenuto vantava un credito di € 4.333,62, pari al 50 % di tutte le spese sostenute (quantificate in euro 8667,24), da far valere sulla massa ereditaria.
Concludeva chiedendo che la domanda attorea fosse rigettata, in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, e che, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, fosse pronunciata la condanna dell'attrice al rimborso della somma di euro 4.833,62, in favore della massa ereditaria.
Espletati gli incombenti di rito, la causa veniva istruita mediante prova testimoniale e c.t.u..
Fissata l'udienza per la discussione del progetto di divisione elaborato dal c.t.u., attese le contestazioni delle parti, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24.3.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 10.7.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per invitare le parti a dedurre su alcune questioni giuridiche.
Sostituita l'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 4.11.2025, la causa veniva posta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., attesa la rinuncia delle parti.
*****
pagina 5 di 15 Va premesso che il presente giudizio è stato introdotto dall'attrice nei confronti Parte_1 del fratello , al fine di conseguire la divisione del compendio ereditario dei Controparte_1 defunti e deceduti senza lasciare testamento, mediante Controparte_2 CP_3 ripartizione delle quote spettanti ai due coeredi, ma tenendo conto, per un verso, delle somme prelevate dal convenuto per la gestione del patrimonio economico e delle risorse finanziarie della defunta dall'anno 2009 fino alla data della sua morte avvenuta il 26.02.2021, rispetto alle quali CP_3 ha chiesto la presentazione del rendiconto, ai sensi dell'art. 1713 c.c., e, per altro verso, delle donazioni di somme di denaro ricevute dal convenuto da parte della madre CP_3
In merito alla domanda di divisione, trattandosi di successione legittima, i figli succedono ai genitori deceduti, in parti uguali, ai sensi dell'art. 566 c.c..
Ai fini dell'accertamento della consistenza dell'asse ereditario dei defunti e Controparte_2
il c.t.u., ing. ha provveduto ad individuare e descrivere i beni CP_3 Controparte_10 immobili in esso compresi, nonché alla valutazione del relativo valore economico.
In particolare, quanto all'asse ereditario di , ne fanno parte un appartamento situato Controparte_2 al terzo piano, con annessa soffitta al piano settimo, ed un locale garage posto al piano terra dell'edificio condominiale ex “Cooperativa La Concordia” ubicato in Cosenza alla ex via Panebianco
n°32 - II Strada, ora via Lanzo n°10, identificati nel catasto urbano al foglio 3 particella 218 sub 22 e sub 9.
Il c.t.u. ha proceduto alla stima degli immobili, sulla base dell'analisi del mercato immobiliare della zona – in applicazione dei dati raccolti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del
Territorio e del criterio di stima sintetica per confronto con fabbricati, consimili per caratteristiche proprie e subiettive, dei quali si conoscono i prezzi di compravendita, di recente passato prossimo, riferiti a parametri unitari che presentano stretta relazione con il mercato della zona - , dello stato di conservazione e manutenzione complessivo delle unità immobiliari oggetto di causa (ritenuto normale per l'appartamento e mediocre per il garage) e della determinazione del valore unitario al metro quadrato dei beni immobili e valutazione complessiva degli stessi.
In applicazione di tali criteri, il c.t.u. è pervenuto alle seguenti valutazioni: il più probabile prezzo di mercato unitario dell'appartamento è pari ad € 950,00 € /mq ed il suo valore di mercato (o valore commerciale) per la superficie ragguagliata di mq 145,00, è pari ad € 137.750,00, mentre, per quanto riguarda il garage la cui superficie è di mq 19,00, è stato adottato il più probabile prezzo di mercato unitario di € 700,00 al mq, pervenendo ad un valore di € 13.300,00, senza tener conto della maggiore superficie dovuta alla presenza del soppalco, a compensazione degli oneri necessari per ottenere la pagina 6 di 15 relativa sanatoria (stimati in circa € 600,00), pervenendosi ad una valutazione complessiva dei suddetti immobili, pari ad € 151.050,00.
Inoltre, dalla dichiarazione di successione n. 73/2007 risulta che sul conto corrente 6526 della CP_4
intestato al de cuius, fossero giacenti somme di denaro pari ad € 20.373,22 e che fossero allo
[...] stesso intestati tre Fondi presso la medesima Banca ammontanti ad € 9.211,00, per un totale di €
29.584,22.
Tali somme di denaro, secondo quanto allegato dal c.t.u. sulla base delle risultanze degli atti di causa e riconosciuto dalla stessa attrice nell'atto introduttivo, sono state trasferite sul conto della defunta nell'anno 2009 e, di fatto, sono rimaste nella disponibilità della stessa che, CP_3 evidentemente, le ha spese, non essendo più giacenti sul citato conto, né le parti hanno eccepito, rispetto ai predetti importi, la configurabilità di donazioni dirette e/o indirette.
Quanto, invece, alla consistenza della massa ereditaria della defunta deceduta in data CP_3
26.02.2021, la stessa è costituita dai seguenti beni:
- quota pari ad 1/3 del valore dei beni immobili che le spettava dalla successione del marito;
- il denaro giacente su conto corrente n°11876.19 presso la Banca Monte Paschi di Siena.
Inoltre, l'attrice ha chiesto che fossero incluse nella massa ereditaria oggetto di divisione anche le donazioni indirette in denaro effettuate in vita dalla madre in favore del figlio e le somme CP_1 spese e prelevate da sul conto corrente della madre, per l'intero periodo Controparte_1 compreso tra il 2009 ed il decesso della stessa, rispetto alle quali ha formulato domanda di rendiconto ex art. 1713 c.c..
Quanto alle prime, risulta dalla disamina degli estratti conto della de cuius e del figlio CP_1
che, dal 2009 fino alla data dell'8.5.2019, siano stati disposti mensilmente dal conto corrente
[...] della de cuius ed accreditati sul conto di , bonifici di € 573,08 ciascuno, Controparte_1 esattamente corrispondenti all'importo della rata del mutuo contratto dal convenuto (finanziamento n.
554077992.24).
Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “La donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso” (cfr. Cass.
Civ., n. 9379 del 21.5.2020).
In particolare, al fine di ravvisare presuntivamente la sussistenza di plurime donazioni di somme di denaro fatte da un genitore al figlio, soggette all'obbligo di collazione ereditaria, occorre considerare in che misura tali elargizioni potessero essere giustificate dall'adempimento di obbligazioni nascenti dalla pagina 7 di 15 coabitazione e dal legame parentale, e dunque accertare che ogni dazione fosse stata posta in essere esclusivamente per spirito di liberalità.
Esaminate analiticamente le singole disposizioni patrimoniali, deve ritenersi che le stesse configurino donazioni indirette, assumendo rilievo, al fine di suffragare simile valutazione, la costanza mensile dell'emissione dei bonifici disposti dalla de cuius in favore del figlio, l'importo degli stessi, pari ad €
573,08 ciascuno, corrispondente alle singole rate del mutuo, e l'arco temporale delle suddette operazioni, compreso tra il 2009 e l'estinzione del mutuo avvenuto con l'ultima rata del 08.05.2019, nonché l'importo complessivamente corrisposto pari ad € 71.644,68, circostanze che consentono di escludere che si tratti di donazioni di modico valore e/o di liberalità d'uso, ai sensi dell'art. 770 secondo comma c.p.c., in quanto tali esenti dall'obbligo di collazione e di ritenere, ragionevolmente, che la madre abbia voluto estinguere, mediante le proprie risorse economiche, il debito contratto dal figlio.
Ai sensi dell'art. 741 c.c., infatti, è soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di un'attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti.
In presenza di donazioni fatte in vita dal "de cuius", la collazione ereditaria - in entrambe le forme previste dalla legge, per conferimento del bene in natura ovvero per imputazione - è uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote, da determinarsi, in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del "relictum" e del "donatum" al momento dell'apertura della successione , e quindi garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota.
Ne consegue che l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del "de cuius" nei limiti in cui sia valida) e che i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione (cfr. Cass. Civ., n.
15131 del 18.7.2005).
In particolare, la collazione per imputazione costituisce una "fictio iuris" per effetto della quale il coerede, che, a seguito di donazione operata in vita dal "de cuius", abbia già anticipatamente ricevuto una parte dei beni a lui altrimenti destinati solo con l'apertura della successione, ha diritto a ricevere beni ereditari in misura ridotta rispetto agli altri coeredi, tenuto conto del valore (attuale) di quanto pagina 8 di 15 precedentemente donatogli, senza che i beni oggetto della collazione tornino materialmente e giuridicamente a far parte della massa ereditaria, incidendo i medesimi esclusivamente nel computo aritmetico delle quote da attribuire ai singoli coeredi (cfr. Cass. Civ., n. 2163 del 27.2.1998).
Consegue che, alla stregua di tali argomentazioni, la somma di € 71.644,68, oggetto delle suindicate donazioni effettuate dalla de cuius in favore del figlio , va ricompresa nel Controparte_1 relictum nell'asse ereditario della de cuius ed imputata alla quota spettante a . Controparte_1
Quanto all'importo della polizza vita di € 10.000,00 che la defunta ha stipulato con la CP_3
Banca Monte dei Paschi di Siena e nella quale ha indicato come beneficiario , si Controparte_1 osserva quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di polizza vita, la designazione dà luogo a favore del beneficiario a un acquisto iure proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 c.c.), anche se sottoposto alla condizione risolutiva della mancata revoca della designazione (Cass. n.
3263/2016). Iure proprio vuol dire che il diritto trova la sua fonte nel contratto e non entra a far parte del patrimonio ereditario dello stipulante (Cass., S.U., n. 11421/2021; n. 25635/2018; n. 15407/2000).
È opinione unanime, in dottrina e in giurisprudenza, che la designazione del beneficiario sia un negozio unilaterale, personalissimo e non recettizio, con cui il contraente individua in modo generico o specifico il destinatario della prestazione dell'assicuratore (Cass. n. 4833/1978).
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che le polizze sulla vita, aventi contenuto finanziario, nelle quali sia designato come beneficiario un soggetto terzo non legato al contraente da vincolo di mantenimento, sono configurabili, fino a fino a prova contraria, come "donazioni indirette" a favore dei beneficiari delle polizze stesse (Cass. n. 3263/2016). Si rileva che è il pagamento del premio che costituisce il c.d. "negozio mezzo" (l'assicurazione) utilizzato per conseguire gli effetti del “negozio fine” (la donazione). Sono i premi pagati, pertanto, che comportano liberalità atipica, non il contratto di assicurazione, che non può considerarsi quale uno degli atti di liberalità contemplati dall'art. 809 c.c.
(Cass. n. 7683/2015).
Quanto alle spese fatte per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione, a favore dei discendenti (propria o dei discendenti medesimi), la Suprema Corte ha precisato che “L'obbligo di collazione previsto dall'art. 741 c.c. relativamente a ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti, per soddisfare, tra l'altro, premi relativi a contratti sulla vita a loro favore, riguarda tanto
l'ipotesi dell'assicurazione stipulata dal discendente sulla propria vita, "sub specie" di pagamento del debito altrui, quanto quella di assicurazione sulla vita del discendente (o del "de cuius"), che rientra nello schema della donazione indiretta, quale contratto a favore di terzo. Peraltro, giacché il capitale assicurato può rivelarsi, di fatto, inferiore ai premi - che costituiscono, in linea di principio, l'oggetto pagina 9 di 15 del conferimento ex art. 2923, comma 2, c.c. - l'obbligo di collazione va precisato nel senso che, indipendentemente dalla natura cd. tradizionale o finanziaria della polizza, il conseguente conferimento riguarda la minore somma tra l'ammontare dei premi pagati ed il capitale, non potendo la collazione avere ad oggetto che il vantaggio conseguito dal beneficiario (o dai suoi discendenti), sul quale grava l'onere della relativa prova” (cfr. Cass. Civ., n. 29583 del 22.10.2021).
Consegue che, in riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio, , quali Controparte_1 beneficiario della polizza vita sottoscritta dalla de cuius è tenuto alla collazione CP_3 dell'importo del premio dalla stessa versato, pari ad € 10.000,00.
Non si ritiene, invece, configurabile un obbligo di rendiconto, ex art. 1713 c.c., a carico di CP_1
, in relazione ai prelievi effettuati ed alle spese sostenute, mediante l'uso del bancomat e della
[...] carta di credito di nel corso degli anni. CP_3
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'accordo tra il cliente e la banca, in base al quale anche altro soggetto a ciò delegato è autorizzato a compiere operazioni sul conto corrente, spiega unicamente l'effetto, per le operazioni e nei limiti di importo stabiliti, di vincolare la medesima banca a considerare alla stessa stregua di quella del delegante la firma di tale delegato, ma non comporta il conferimento a quest'ultimo di un potere generale di agire in rappresentanza del detto delegante per il compimento di qualsiasi tipo di atto negoziale riferibile al conto in esame” (cfr. Cass. Sez. III, ord. n.
859 del 17.01.2020).
Risulta che abbia conferito al figlio , in data 15.1.2007, delega ad CP_3 Controparte_1 operare sul proprio conto corrente e ciò, secondo quanto dedotto dal convenuto, al fine di garantire il soddisfacimento di tutte le necessità della madre (spese alimentari e casalinghe, per acquisto di medicinali, pagamento di visite mediche e di analisi, acquisto di vestiario, ecc.).
Orbene, dall'esame di tutti gli estratti conto prodotti dalla parte attrice, il c.t.u. ha accertato che il totale dei prelievi in contante effettuati dal convenuto, nel periodo compreso tra l'01.01.2009 ed il
26.02.2021, ammonti ad un importo totale di € 85.076,34, quelli con carta di credito ad € 20.697,74 e l'importo degli assegni emessi da ed intestati a terzi sia pari ad € 42.938,90. CP_3
Il c.t.u., inoltre, ha specificato che sul conto di nell'arco di ogni trimestre, siano state CP_3 eseguite operazioni di pagamenti presso farmacie e supermercati (comprese tra 10 e 36), altre operazioni riconducibili alle necessità della stessa, in relazione al suo stato di salute (visite mediche, laboratori analisi/radiologici, vestiario, casalinghi, parrucchiere, Casa di Cura Tricarico), pagamenti per addebiti in conto di utenze varie (Sky, Enel, Eni Gas, Tim, Vodafone, Wind), altri pagamenti tramite
POS con carta bancomat presso vari esercenti (Brico Center, Sema Srl, Spazio Donna, Anna Mary,
Status Fashion, Sensitive, Bria Intimo, Orrico Style, Calzedonia, Musacco Store, ecc..). pagina 10 di 15 Nel corso del giudizio, poi, sono stati escussi i testimoni i quali hanno confermato che CP_3 sia stata assistita, dal 2009 in poi, da diverse badanti che venivano tutte retribuite da CP_1
, mediante versamento di € 500,00 mensili, oltre tredicesima e TFR, e che lo stesso
[...] provvedesse anche al pagamento della retribuzione per la signora delle pulizie (circa € 500,00 per quattro anni). Inoltre, i testi hanno riferito che la de cuius fosse solita effettuare regali alla figlia e alle nipoti, in occasione dei compleanni, delle festività natalizie, delle lauree, dei diplomi, Pt_1 degli onomastici, ecc..
In questo senso, si richiamano le deposizioni dei testi (cfr. verbale di udienza del Testimone_1
12.6.2023: “io ho lavorato per circa 4 anni a casa di per fare le pulizie ogni giorno CP_3 dalla 09.00 alle 15.00 e a volte anche di pomeriggio. Per tale ragione posso riferire che CP_1
provvedeva al pagamento sia della mia retribuzione sia delle bollette dell'abitazione di
[...] mediante denaro che proveniva dalla pensione di Posso riferire ciò CP_3 CP_3 in quanto mi veniva confermato dalla stessa sig.ra ;…..a volte mi è capitato di anticipare delle CP_3 somme per il pagamento della spesa alimentare o per i medicinali che acquistavo per conto di CP_3 in quanto le somme che mi dava il figlio non erano sufficienti. Una volta tornata a
[...] CP_1 casa la sg.ra mi rimborsava i soldi che avevo anticipato. Preciso che quando dovevo ricevere CP_3 dei rimborsi dava alla madre i soldi che poi la sig,ra consegnava a me. ), Controparte_1 [...]
(cfr. verbale di udienza del 12.6.2023: “io ho lavorato come badante a casa di Tes_2 CP_3
da sett 2020 al 26/02/2021 e per tale ragione posso riferire che quando arrivavano a casa
[...] bollette per utenza dell'abitazione le prendeva per provvedere al pagamento, ma Controparte_1 non so dire se i soldi utilizzati fossero i suoi o della sig.ra . provvedeva CP_3 Controparte_1 al pagamento della mia retribuzione….. la mia retribuzione ammontava ad €. 500.00 mensili e mi veniva corrisposta dal dr. oppure a volta dalla sig.ra dietro consegna di Controparte_1 CP_3 soldi da parte del figlio”), (cfr. verbale di udienza del 12.6.2023: “mi recavo a casa della Testimone_3 sig. ra per farle i capelli e in occasioni di circostanze particolari per aiutarla a vestirsi. Per CP_3 tale ragione posso confermare che in due occasioni a distanza di tempo ho visto Controparte_1 che consegnava alla madre la somma di €. 1000.00 da donare a ciascuna delle nipoti in occasione delle rispettive lauree;
….alcune volte vedevo consegnare soldi in contanti alla Controparte_1 madre da destinare a regali per le nipoti o per la figlia o per la fidanzata della nipote , altre Parte_4 volte era la sig.ra a dirmi che faceva regali in occasioni di festività Natalizie o Pasquali o per CP_3
i compleanni.
Io ricevevo il pagamento del mio compenso direttamente da confermo che da Testimone_4 prima del 2009 vedevo a casa della sig.ra varie signore come domestiche o badanti”). CP_3
pagina 11 di 15 Anche (cugina di entrambe le parti) ha riferito che abbia Testimone_5 Controparte_1 sempre accompagnato la madre in occasione di visite mediche, fisioterapiche, odontoiatriche, ricoveri ospedalieri anche fuori regione, avendolo appreso dalla stessa zia.
Alla stregua di tali elementi e delle risultanze desumibili dall'istruttoria espletata in giudizio, deve ritenersi che non possa configurarsi l'esistenza di un mandato con rappresentanza tra la de cuius e
, odierno convenuto, avendo la prima semplicemente conferito al figlio la facoltà Controparte_1 di operare sul conto alla stessa intestato, con delega di firma, al fine di provvedere all'acquisto di beni, al pagamento di servizi ed al soddisfacimento di varie necessità, nel proprio interesse, avuto riguardo anche alla compatibilità degli importi relativi ai prelievi e/o ai pagamenti eseguiti mediante bancomat o carta di credito con il soddisfacimento dei normali fabbisogni della persona di tenuto CP_3 conto sia dell'arco temporale di riferimento (circa 12 anni), sia delle condizioni di salute della stessa.
Consegue che, in difetto di un rapporto di mandato, non si ravvisa un obbligo di rendiconto, ex art. 1713 c.c., nei confronti del convenuto.
In merito agli acquisti di autovetture intestate alla de cuius, il c.t.u. ha rilevato quanto segue:
-l'acquisto dell'auto Alfa Romeo Giulietta è avvenuta con pagamento tramite assegno bancario del
06.02.2012 di € 17.300,00 a firma di intestato a CP_3 Parte_2
-l'acquisto dell'auto Volvo XC60 D4 BU è avvenuto con pagamento di € 8.000,00, tramite assegno bancario del 20.05.2016 a firma di ed intestato a , oltre che CP_3 Persona_2 con permuta della suddetta Alfa Romeo Giulietta;
- l'acquisto dell'auto Volvo XC60 targata FK503HR presso la concessionaria di Rende è CP_11 avvenuto nel giugno 2020, a fronte della contestuale permuta dalla precedente Volvo XC60 D4
BU (targa ES856EV) e di un finanziamento di € 16.000,00 contratto da Controparte_1 con Fiditalia.
Rispetto ad essa, il c.t.u. ha evidenziato che l'acquisto ha riguardato un'auto usata del costo complessivo di € 26.000,00, mediante permuta di altra auto valutata in € 10.000,00, che il finanziamento è stato contratto da a carico del quale è il pagamento delle relative Controparte_1 rate (84 dell'importo mensile di € 244,00) e che l'auto è stata intestata a che poteva CP_3 usufruire dell'Iva agevolata del 4% e non al 22% ai sensi dell'art. 3 della L 104/1992.
Inoltre, il c.t.u. ha stimato il valore attuale dell'auto Volvo XC60 targata FK503HR nell'importo di €
15.000,00 e che tale stima andrebbe rivista, in considerazione del fatto che il finanziamento risulta a carico di e che nei suoi confronti è stato instaurato un procedimento penale, Controparte_1 conseguente alla denuncia sporta dall'attrice, in relazione alla falsa dichiarazione dallo stesso resa al
PRA, in data 9.3.2021, per l'intestazione dell'auto dopo la morte di (“dichiaro di CP_3
pagina 12 di 15 essere unico erede della defunta e di non aver diretta conoscenza di altri eredi CP_3 legittimati aventi diritto all'eredità”).
Per tali ragioni, il valore dell'auto non è stato incluso nell'asse ereditario della de cuius.
Per quanto concerne, poi, le spese sostenute dal convenuto , dalla Controparte_1 documentazione dallo stesso allegata risultano un esborso per spese funebri, pari ad € 6.872,86 ed uno per la chiusura dell'ipoteca (salda rata di ammortamento) di € 402,27, per un totale di € 7.275,13, di poco inferiore alla somma indicata dal convenuto, pari ad € 8.667,24.
Risulta, poi, effettuato un prelievo di somme, da parte di , subito dopo il decesso Controparte_1 della madre (26.02.2021), pari ad € 1.792,10 che va detratto dalla quota allo stesso spettante.
In considerazione di tutte le valutazioni ed argomentazioni esposte, il valore complessivo della massa ereditaria dei defunti e risulta pari ad € 226.938,18, così Controparte_2 CP_3 determinato:
a) Valore degli immobili caduti in successione dopo la morte di € 151.050,00; CP_3
b) Donazioni indirette in denaro effettuate da a favore di : CP_3 Controparte_1
€ 71.644,68;
c) Importo della polizza vita: € 10.000,00;
d) Somme giacenti sul conto 11876.19 Banca M.P.S. (cfr. estratto conto n. 03/2021): € 1.518,63.
Dal totale di € 234.213,31 va detratto l'importo delle spese funerarie e delle altre spese post mortem documentate, pari ad € 7.275,13, pervenendosi all'importo di € 226.938,18.
Il valore della quota, pari ad 1/2, spettante a ciascuno dei coeredi risulta, quindi, pari ad € 113.469,09.
Il c.t.u. ha elaborato un progetto di divisione, mediante formazione di due quote di uguale entità, nel rispetto dell'art. 727 c.c., tenuto conto che i due immobili non possono essere divisi in due distinte porzioni, sicchè ciascuno di essi deve essere compreso, per intero, in una delle due quote, pervenendosi ai conseguenti conguagli in denaro, ove necessari.
Quota n.1 - : Parte_1
VALORE DELLA QUOTA DI SPETTANZA: € 113.469,09
Indicazione del bene attribuito Valore
Appartamento P. Terzo Fg. 3 p.lla 218 sub 22 € 137.750,00
GL ET A DARE - € 24.280,91
Quota n. 2 - Controparte_1
VALORE DELLA QUOTA DI SPETTANZA: € 113.469,09 pagina 13 di 15 Indicazione del bene attribuito Valore
Garage Piano Terra
€ 13.300,00
Fg. 3 p.lla 218 sub 22
Donazioni indirette in danaro ricevute € 71.644,68
Valore residuo della polizza vita
€ 2.724,87
(€ 10.000,00 - € 7.275,13)
Somme giacenti sul conto 11876.19 € 1.518,63
GL ET AD AVERE + € 24.280,91
Dall'importo del conguaglio dovuto dall'attrice, va detratta la somma di € 1.792,10 prelevata da sul conto corrente della madre, subito dopo il decesso, pervenendosi alla minore Controparte_1 somma di € 22.488,81.
In conclusione, va disposto lo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla successione dei defunti e nei seguenti termini. Controparte_2 CP_3
A viene attribuita la piena proprietà dell'appartamento facente parte del Parte_1 fabbricato sito in Cosenza Via Lanza n.10 (già Via Panebianco n.32), posto al piano terzo, e soprastante soffitta al piano settimo, entrambi censiti in catasto urbano al foglio 3 particella 218 sub 22.
A vengono attribuiti la piena proprietà del garage facente parte del fabbricato sito Controparte_1 in Cosenza Via Lanza n. 10, (già Via Panebianco n.32), posto al piano terra, censito in catasto urbano al foglio 3 p.lla 218 sub 9, ed il saldo di € 1.518,63 giacente sul conto corrente n. 11876.19 intestato a presso la Banca Monte Paschi di Siena – filiale di Cosenza. CP_3
Inoltre, deve corrispondere, in favore di ed a titolo di Parte_1 Controparte_1 conguaglio monetario, la somma di € 22.488,81, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda fino al soddisfo.
Posto che, per giurisprudenza costante (cfr. ex plurimis, Cass. civ. Sez. II, n. 3083 del 13/02/2006), nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese necessarie allo svolgimento del giudizio nel comune interesse e tenuto conto della mancata opposizione del convenuto alla divisione, le spese di lite sono poste a carico della massa ereditaria.
Le spese relative alla c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti, per metà ciascuno.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: pagina 14 di 15 1) dichiara l'apertura della successione legittima di , alla data dell'11.1.2007, e Controparte_2 di alla data del 26.2.2021; CP_3
2) dispone lo scioglimento della comunione ereditaria dei defunti e Controparte_2 CP_3
per l'effetto:
[...]
• attribuisce a la piena proprietà dell'appartamento facente parte del fabbricato sito Parte_1 in Cosenza Via Lanza n.10 (già Via Panebianco n.32), posto al piano terzo, e soprastante soffitta al piano settimo, entrambi censiti in catasto urbano al foglio 3 particella 218 sub 22;
• attribuisce a la piena proprietà del garage facente parte del fabbricato sito in Controparte_1
Cosenza Via Lanza n. 10, (già Via Panebianco n.32), posto al piano terra, censito in catasto urbano al foglio 3 p.lla 218 sub 9, ed il saldo di € 1.518,63 giacente sul conto corrente n. 11876.19 intestato a presso la Banca Monte Paschi di Siena – filiale di Cosenza;
CP_3
3) condanna al pagamento, in favore di ed a titolo di Parte_1 Controparte_1 conguaglio monetario, della somma di € 22.488,81, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda fino al soddisfo;
4) rigetta la domanda di rendiconto ex art. 1713 c.c. proposta dall'attrice;
5) pone le spese del presente procedimento a carico della massa ereditaria;
6) pone le spese relative alla c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti, per metà ciascuno.
Cosenza, 27.11.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1584 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente tra
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Nadja Alessio, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione;
- attrice -
E
(C.F. : ), rappresentato e difeso dall'Avv. Oscar Controparte_1 C.F._2
Musacchio, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto - avente ad oggetto: divisione ereditaria – collazione donazioni – rimborso spese.
Conclusioni: come in atti.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, affinchè fosse dichiarata l'apertura delle successioni dei defunti e
[...] Controparte_2
fosse ordinata a la presentazione del rendiconto, ai sensi
CP_3 Controparte_1 dell'art. 1713 c.c., per la gestione del patrimonio economico e delle risorse finanziarie della defunta dall'anno 2009 fino alla data della sua morte avvenuta il 26.02.2021 alle ore 06,16, con
CP_3 condanna dello stesso alla restituzione, in favore della massa ereditaria di di tutte le
CP_3 somme spese non nell'interesse della stessa nonché fosse dichiarato lo scioglimento
CP_3 della comunione tra le parti, su tutti i beni facenti parte delle eredità dei defunti e Controparte_2
pagina 1 di 15 in proporzione delle quote di ciascuno di essi e tenuto conto delle donazioni di somme CP_3 di denaro ricevute dal convenuto da parte della madre . Controparte_1 CP_3
A fondamento della domanda deduceva che:
- in data 11.01.2007 era deceduto ab intestato in Cosenza , lasciando quali eredi la Controparte_2 moglie ed i figli ed;
CP_3 Parte_1 CP_1
- l'eredità di , ai sensi dell'art.581 c.c., si era devoluta al coniuge Controparte_1 CP_3 ed ai figli e , per la quota di 1/3 ciascuno ed era costituita Controparte_1 Parte_1 dai seguenti beni:
1) Piena proprietà su appartamento facente parte del fabbricato sito in Cosenza Via Lanza n.10, già Via
Panebianco n.32, posto al piano terzo, e soprastante soffitta al piano settimo, entrambi censiti in catasto urbano al foglio 3 particella 218 sub 22;
2) Piena proprietà su locale garage facente parte del medesimo fabbricato sopracitato sito in Cosenza
Via Lanza n. 10, già Via Panebianco n.32, posto al piano terra, censito in catasto urbano al foglio 3
p.lla 218 sub 9;
3) Quota del 51% di capitale sociale della società “Serpico Srl” con sede in Rende alla via G. Verdi n.
24 Palazzo Gemelli, PI. 02344610783, capitale sociale di € 10.329,66;
4) Somme di denaro pari ad € 20.373,22 in essere sul conto corrente n. 6526/51004761 in essere presso filiale di Via XXIV Maggio;
CP_4
5) Deposito titolo in essere presso la medesima contenente i seguenti titoli:1) Fondi CP_4
Nextra Bond Internazionali N. IT0001003612 del valore alla data del decesso di € 2.615,00, 2) Fondi
Magna Grecia Monetario N. IT0001024477 del valore alla data del decesso di € 6.004,00, 3) Fondi
Magna Grecia Obbligazionario N. IT0001141586 del valore alla data del decesso di € 592,00.
- successivamente le somme indicate al n. 4) e i titoli indicati al n. 5) erano state spostate sul conto corrente intestato a rimanendo nella sua disponibilità esclusiva;
CP_3
- con atto per Notaio del 18.09.2007 n. 71943/25461 di Rep, aveva ceduto Persona_1 CP_3 le quote ereditate dal coniuge della società “Serpico Srl” ai figli e e Parte_1 CP_1 quest'ultimo, a sua volta, aveva ceduto, con atto per Notaio del 12.12.2011 n. Persona_1
79455/31565 di Rep, alla sorella le quote di cui era titolare della società “Serpico Srl”; Pt_1
- in data 26.02.2021 era deceduta ab intestato in Cosenza , lasciando quali unici eredi CP_3 legittimi i figli e , per la quota di ½ ciascuno;
Parte_1 CP_1
- l'eredità della defunta era composta dalla quota di 1/3 di comproprietà degli immobili CP_3 siti in Cosenza alla via Lanza n.10, sopraindicati ai nn. 1) e 2), alla stessa pervenuta per successione in morte del coniuge , nonché dalle somme giacenti sul conto corrente n. 11876.19 in Controparte_2
pagina 2 di 15 essere presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Cosenza Corso Giuseppe Mazzini n.
150/152, avente un saldo, alla data del 31.03.2021, di € 1.518,63;
- l'attrice intendeva agire per far dichiarare aperte le rispettive successioni dei defunti genitori e e procedere allo scioglimento della comunione ereditaria con il Controparte_2 CP_3 fratello, previa ricostruzione della massa ereditaria di ciascun defunto, in cui dovevano confluire le donazioni effettuate in vita da nei confronti del figlio;
CP_3 CP_1
- in particolare, dall'anno 2009 aveva iniziato ad avere gravi problemi nella CP_3 deambulazione, delegando totalmente la gestione del proprio e unico conto corrente, acceso presso la filiale di Cosenza Corso Mazzini n.150/152, al figlio , Controparte_5 CP_1
a cui aveva consegnato anche il bancomat per i prelievi di somme;
- dalla disamina degli estratti conto era emerso che le movimentazioni bancarie ed i prelievi effettuati da , per l'intero periodo compreso tra il 2009 ed il decesso della madre, Controparte_1 risultavano sproporzionati rispetto al tenore di vita di CP_3
- inoltre, erano emersi dei movimenti bancari anomali e, segnatamente: 1) in data 10.02.2012 era stato emesso un assegno dal citato conto corrente di € 17.300,00, n. 818256536, in favore della società
2) in data 8.10.2015 risultava, in favore di un pagamento di € 500,00 Parte_2 CP_3 da parte della società per un sinistro stradale;
3) in data 8.03.2016 risultava, in favore di CP_6
un pagamento di € 1.100,00 da parte della società per un sinistro CP_3 CP_6 stradale;
4) in data 20.05.2016 risultava, in favore di un accredito di € 8.000,00 da CP_3 parte di per la erogazione di un finanziamento e contestualmente era stato emesso un assegno Pt_3 dell'importo di € 8.000,00, n. 885926782, in favore di che era un rivenditore di auto Persona_2 con sede in Scalea (CS); 5) in data 11.07.2019 risultava, in favore di un pagamento di CP_3
€ 1.450,00 da parte della società assicurativa;
Controparte_7
- ancora, dagli allegati estratti conto emergevano una serie di addebiti riferiti a spese non effettuate per conto di come per esempio: CP_3
1) € 816,00 complessivi in date 18.12.2012, 19.12.2013, 11.04.2014, 15.12.2014 e 3.04.2015 per pagamento dell'esercente di Cosenza che era un negozio di abbigliamento dove Controparte_8 non aveva mai acquistato merce;
CP_3
2) € 460,00 complessive in date 23.12.2013 e 14.07.2015 per pagamento dell'esercente “Noi e la moda di sposa” di Mendicino, che era un negozio di abbigliamento dove non aveva mai CP_3 acquistato merce;
3) € 269,00 in data 28.04.2016 per pagamento agenzia di viaggi Preite Touring Agency Srl di Cosenza;
pagina 3 di 15 4) nell'anno 2020 e 2021 pagamenti complessivi per € 1.492,61, in favore dell'esercente CP_9
titolare di una rivendita tabacchi;
[...]
- pertanto, intendeva richiedere ai sensi dell'art. 1713 c.c. a Parte_1 Controparte_1 il rendiconto della gestione del patrimonio economico di nonché procedere allo CP_3 scioglimento della comunione ereditaria;
- al fine dell'esatta ricostruzione della massa ereditaria di ciascun defunto, occorreva tenere conto non solo dei beni relitti, ma anche delle eventuali somme rimborsate in virtù del rendiconto e di tutte le donazioni effettuate in vita da nei confronti dell'erede , atteso CP_3 Controparte_1 che la de cuius, dall'anno 2009 fino a maggio 2019, aveva effettuato, per conto del figlio , il CP_1 pagamento mensile, mediante bonifici bancari, delle rate del mutuo, numero prestito 554077992.24, contratto con la Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale Cosenza Ag.1, dall'odierno convenuto in data
22.07.2005, dell'importo originario di € 70.000,00;
- tale pagamento configurava una ipotesi di donazione indiretta di somme e, come tale, imputabile in anticipata quota di legittima;
- inoltre, la defunta aveva donato al figlio la somma di € 2.000,00 mediante bonifico CP_3 bancario effettuato in data 16.06.2009, ed aveva stipulato, in data 7.03.2017, con la Banca Monte dei
Paschi di Siena la Polizza Axa MPS Valore Risparmio n. 1891901 dell'importo di €10.000,00, designando quale beneficiario il figlio , il quale, dopo la morte della madre, aveva Controparte_1 proceduto all'incasso dell' importo derivante da detta polizza;
- anche le somme incassate da in virtu' della polizza in oggetto costituivano Controparte_1 donazione indirette di somme e, come tali, dovevano essere imputate al convenuto in anticipata quota di legittima;
- parte attrice aveva avviato un procedimento di mediazione per la risoluzione della controversia in oggetto davanti all'Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Cosenza, non andato a buon fine.
Si costituiva in giudizio il quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 della richiesta di rendiconto ex art. 1713 c.c., per inesistenza di un contratto di mandato, atteso il convenuto aveva esclusivamente prestato assistenza alla madre, malata e con problemi di deambulazione, ma perfettamente lucida ed in grado di attendere, in piena autonomia, a tutti i gesti della vita quotidiana;
che, in particolare, il convenuto aveva provveduto ad aiutare la madre per il soddisfacimento delle esigenze quotidiane (fare la spesa, comprare medicinali e vestiti, compiere le operazioni bancarie), a pagare le badanti e ad accompagnarla a visite e accertamenti medici ed alle sedute di fisioterapia, configurandosi un mero conferimento della facoltà di operare sul conto intestato alla madre, con delega di firma;
eccepiva, altresì, l'inammissibilità ed infondatezza della richiesta di pagina 4 di 15 collazione ex art. 742 e 770 c.c., in relazione alle somme corrisposte, mensilmente, dalla madre al convenuto dal 2009 al 2019 ed utilizzate, secondo l'assunto attoreo, per il pagamento delle rate del mutuo da questi contratto con la Banca Monte dei Paschi di Siena, rilevando che le suddette somme fossero state, quasi per intero, impiegate per affrontare tutte le spese sostenute dal convenuto in favore della madre, residuando solo modesti importi (quantificabili in € 100,00/150,00 mensili), esenti da collazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 742 terzo comma c.c. e 770 secondo comma c.c., atteso che la volontà della Sig.ra non era quella di arricchire il figlio (art. 769 c.c.), ma quella CP_3 di ricompensarlo per i servizi ricevuti;
che, per le stesse ragioni, andava rigettata la richiesta di collazione della somma incassata per la polizza vita accesa il 07.03.2017 da che CP_3 indicava, come beneficiario, il proprio figlio affinché questi potesse sopportare Controparte_1 le spese funebri;
che, infatti, il convenuto aveva da solo provveduto al pagamento di tutte le spese funebri, ammontanti a complessivi € 5.948,00 ed aveva anche pagato le ultime bollette maturate post- mortem, le spese di chiusura dei conti correnti e delle carte di credito, di estinzione di ipoteca, pagamenti TFR delle badanti, per un ammontare complessivo pari ad € 2.719,24 come da documentazione allegata;
che, pertanto, nel procedere alla divisione ereditaria, si doveva tener conto dei suddetti esborsi, sicchè il convenuto vantava un credito di € 4.333,62, pari al 50 % di tutte le spese sostenute (quantificate in euro 8667,24), da far valere sulla massa ereditaria.
Concludeva chiedendo che la domanda attorea fosse rigettata, in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, e che, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, fosse pronunciata la condanna dell'attrice al rimborso della somma di euro 4.833,62, in favore della massa ereditaria.
Espletati gli incombenti di rito, la causa veniva istruita mediante prova testimoniale e c.t.u..
Fissata l'udienza per la discussione del progetto di divisione elaborato dal c.t.u., attese le contestazioni delle parti, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24.3.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 10.7.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per invitare le parti a dedurre su alcune questioni giuridiche.
Sostituita l'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 4.11.2025, la causa veniva posta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., attesa la rinuncia delle parti.
*****
pagina 5 di 15 Va premesso che il presente giudizio è stato introdotto dall'attrice nei confronti Parte_1 del fratello , al fine di conseguire la divisione del compendio ereditario dei Controparte_1 defunti e deceduti senza lasciare testamento, mediante Controparte_2 CP_3 ripartizione delle quote spettanti ai due coeredi, ma tenendo conto, per un verso, delle somme prelevate dal convenuto per la gestione del patrimonio economico e delle risorse finanziarie della defunta dall'anno 2009 fino alla data della sua morte avvenuta il 26.02.2021, rispetto alle quali CP_3 ha chiesto la presentazione del rendiconto, ai sensi dell'art. 1713 c.c., e, per altro verso, delle donazioni di somme di denaro ricevute dal convenuto da parte della madre CP_3
In merito alla domanda di divisione, trattandosi di successione legittima, i figli succedono ai genitori deceduti, in parti uguali, ai sensi dell'art. 566 c.c..
Ai fini dell'accertamento della consistenza dell'asse ereditario dei defunti e Controparte_2
il c.t.u., ing. ha provveduto ad individuare e descrivere i beni CP_3 Controparte_10 immobili in esso compresi, nonché alla valutazione del relativo valore economico.
In particolare, quanto all'asse ereditario di , ne fanno parte un appartamento situato Controparte_2 al terzo piano, con annessa soffitta al piano settimo, ed un locale garage posto al piano terra dell'edificio condominiale ex “Cooperativa La Concordia” ubicato in Cosenza alla ex via Panebianco
n°32 - II Strada, ora via Lanzo n°10, identificati nel catasto urbano al foglio 3 particella 218 sub 22 e sub 9.
Il c.t.u. ha proceduto alla stima degli immobili, sulla base dell'analisi del mercato immobiliare della zona – in applicazione dei dati raccolti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del
Territorio e del criterio di stima sintetica per confronto con fabbricati, consimili per caratteristiche proprie e subiettive, dei quali si conoscono i prezzi di compravendita, di recente passato prossimo, riferiti a parametri unitari che presentano stretta relazione con il mercato della zona - , dello stato di conservazione e manutenzione complessivo delle unità immobiliari oggetto di causa (ritenuto normale per l'appartamento e mediocre per il garage) e della determinazione del valore unitario al metro quadrato dei beni immobili e valutazione complessiva degli stessi.
In applicazione di tali criteri, il c.t.u. è pervenuto alle seguenti valutazioni: il più probabile prezzo di mercato unitario dell'appartamento è pari ad € 950,00 € /mq ed il suo valore di mercato (o valore commerciale) per la superficie ragguagliata di mq 145,00, è pari ad € 137.750,00, mentre, per quanto riguarda il garage la cui superficie è di mq 19,00, è stato adottato il più probabile prezzo di mercato unitario di € 700,00 al mq, pervenendo ad un valore di € 13.300,00, senza tener conto della maggiore superficie dovuta alla presenza del soppalco, a compensazione degli oneri necessari per ottenere la pagina 6 di 15 relativa sanatoria (stimati in circa € 600,00), pervenendosi ad una valutazione complessiva dei suddetti immobili, pari ad € 151.050,00.
Inoltre, dalla dichiarazione di successione n. 73/2007 risulta che sul conto corrente 6526 della CP_4
intestato al de cuius, fossero giacenti somme di denaro pari ad € 20.373,22 e che fossero allo
[...] stesso intestati tre Fondi presso la medesima Banca ammontanti ad € 9.211,00, per un totale di €
29.584,22.
Tali somme di denaro, secondo quanto allegato dal c.t.u. sulla base delle risultanze degli atti di causa e riconosciuto dalla stessa attrice nell'atto introduttivo, sono state trasferite sul conto della defunta nell'anno 2009 e, di fatto, sono rimaste nella disponibilità della stessa che, CP_3 evidentemente, le ha spese, non essendo più giacenti sul citato conto, né le parti hanno eccepito, rispetto ai predetti importi, la configurabilità di donazioni dirette e/o indirette.
Quanto, invece, alla consistenza della massa ereditaria della defunta deceduta in data CP_3
26.02.2021, la stessa è costituita dai seguenti beni:
- quota pari ad 1/3 del valore dei beni immobili che le spettava dalla successione del marito;
- il denaro giacente su conto corrente n°11876.19 presso la Banca Monte Paschi di Siena.
Inoltre, l'attrice ha chiesto che fossero incluse nella massa ereditaria oggetto di divisione anche le donazioni indirette in denaro effettuate in vita dalla madre in favore del figlio e le somme CP_1 spese e prelevate da sul conto corrente della madre, per l'intero periodo Controparte_1 compreso tra il 2009 ed il decesso della stessa, rispetto alle quali ha formulato domanda di rendiconto ex art. 1713 c.c..
Quanto alle prime, risulta dalla disamina degli estratti conto della de cuius e del figlio CP_1
che, dal 2009 fino alla data dell'8.5.2019, siano stati disposti mensilmente dal conto corrente
[...] della de cuius ed accreditati sul conto di , bonifici di € 573,08 ciascuno, Controparte_1 esattamente corrispondenti all'importo della rata del mutuo contratto dal convenuto (finanziamento n.
554077992.24).
Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “La donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso” (cfr. Cass.
Civ., n. 9379 del 21.5.2020).
In particolare, al fine di ravvisare presuntivamente la sussistenza di plurime donazioni di somme di denaro fatte da un genitore al figlio, soggette all'obbligo di collazione ereditaria, occorre considerare in che misura tali elargizioni potessero essere giustificate dall'adempimento di obbligazioni nascenti dalla pagina 7 di 15 coabitazione e dal legame parentale, e dunque accertare che ogni dazione fosse stata posta in essere esclusivamente per spirito di liberalità.
Esaminate analiticamente le singole disposizioni patrimoniali, deve ritenersi che le stesse configurino donazioni indirette, assumendo rilievo, al fine di suffragare simile valutazione, la costanza mensile dell'emissione dei bonifici disposti dalla de cuius in favore del figlio, l'importo degli stessi, pari ad €
573,08 ciascuno, corrispondente alle singole rate del mutuo, e l'arco temporale delle suddette operazioni, compreso tra il 2009 e l'estinzione del mutuo avvenuto con l'ultima rata del 08.05.2019, nonché l'importo complessivamente corrisposto pari ad € 71.644,68, circostanze che consentono di escludere che si tratti di donazioni di modico valore e/o di liberalità d'uso, ai sensi dell'art. 770 secondo comma c.p.c., in quanto tali esenti dall'obbligo di collazione e di ritenere, ragionevolmente, che la madre abbia voluto estinguere, mediante le proprie risorse economiche, il debito contratto dal figlio.
Ai sensi dell'art. 741 c.c., infatti, è soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di un'attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti.
In presenza di donazioni fatte in vita dal "de cuius", la collazione ereditaria - in entrambe le forme previste dalla legge, per conferimento del bene in natura ovvero per imputazione - è uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote, da determinarsi, in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del "relictum" e del "donatum" al momento dell'apertura della successione , e quindi garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota.
Ne consegue che l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del "de cuius" nei limiti in cui sia valida) e che i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione (cfr. Cass. Civ., n.
15131 del 18.7.2005).
In particolare, la collazione per imputazione costituisce una "fictio iuris" per effetto della quale il coerede, che, a seguito di donazione operata in vita dal "de cuius", abbia già anticipatamente ricevuto una parte dei beni a lui altrimenti destinati solo con l'apertura della successione, ha diritto a ricevere beni ereditari in misura ridotta rispetto agli altri coeredi, tenuto conto del valore (attuale) di quanto pagina 8 di 15 precedentemente donatogli, senza che i beni oggetto della collazione tornino materialmente e giuridicamente a far parte della massa ereditaria, incidendo i medesimi esclusivamente nel computo aritmetico delle quote da attribuire ai singoli coeredi (cfr. Cass. Civ., n. 2163 del 27.2.1998).
Consegue che, alla stregua di tali argomentazioni, la somma di € 71.644,68, oggetto delle suindicate donazioni effettuate dalla de cuius in favore del figlio , va ricompresa nel Controparte_1 relictum nell'asse ereditario della de cuius ed imputata alla quota spettante a . Controparte_1
Quanto all'importo della polizza vita di € 10.000,00 che la defunta ha stipulato con la CP_3
Banca Monte dei Paschi di Siena e nella quale ha indicato come beneficiario , si Controparte_1 osserva quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di polizza vita, la designazione dà luogo a favore del beneficiario a un acquisto iure proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 c.c.), anche se sottoposto alla condizione risolutiva della mancata revoca della designazione (Cass. n.
3263/2016). Iure proprio vuol dire che il diritto trova la sua fonte nel contratto e non entra a far parte del patrimonio ereditario dello stipulante (Cass., S.U., n. 11421/2021; n. 25635/2018; n. 15407/2000).
È opinione unanime, in dottrina e in giurisprudenza, che la designazione del beneficiario sia un negozio unilaterale, personalissimo e non recettizio, con cui il contraente individua in modo generico o specifico il destinatario della prestazione dell'assicuratore (Cass. n. 4833/1978).
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che le polizze sulla vita, aventi contenuto finanziario, nelle quali sia designato come beneficiario un soggetto terzo non legato al contraente da vincolo di mantenimento, sono configurabili, fino a fino a prova contraria, come "donazioni indirette" a favore dei beneficiari delle polizze stesse (Cass. n. 3263/2016). Si rileva che è il pagamento del premio che costituisce il c.d. "negozio mezzo" (l'assicurazione) utilizzato per conseguire gli effetti del “negozio fine” (la donazione). Sono i premi pagati, pertanto, che comportano liberalità atipica, non il contratto di assicurazione, che non può considerarsi quale uno degli atti di liberalità contemplati dall'art. 809 c.c.
(Cass. n. 7683/2015).
Quanto alle spese fatte per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione, a favore dei discendenti (propria o dei discendenti medesimi), la Suprema Corte ha precisato che “L'obbligo di collazione previsto dall'art. 741 c.c. relativamente a ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti, per soddisfare, tra l'altro, premi relativi a contratti sulla vita a loro favore, riguarda tanto
l'ipotesi dell'assicurazione stipulata dal discendente sulla propria vita, "sub specie" di pagamento del debito altrui, quanto quella di assicurazione sulla vita del discendente (o del "de cuius"), che rientra nello schema della donazione indiretta, quale contratto a favore di terzo. Peraltro, giacché il capitale assicurato può rivelarsi, di fatto, inferiore ai premi - che costituiscono, in linea di principio, l'oggetto pagina 9 di 15 del conferimento ex art. 2923, comma 2, c.c. - l'obbligo di collazione va precisato nel senso che, indipendentemente dalla natura cd. tradizionale o finanziaria della polizza, il conseguente conferimento riguarda la minore somma tra l'ammontare dei premi pagati ed il capitale, non potendo la collazione avere ad oggetto che il vantaggio conseguito dal beneficiario (o dai suoi discendenti), sul quale grava l'onere della relativa prova” (cfr. Cass. Civ., n. 29583 del 22.10.2021).
Consegue che, in riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio, , quali Controparte_1 beneficiario della polizza vita sottoscritta dalla de cuius è tenuto alla collazione CP_3 dell'importo del premio dalla stessa versato, pari ad € 10.000,00.
Non si ritiene, invece, configurabile un obbligo di rendiconto, ex art. 1713 c.c., a carico di CP_1
, in relazione ai prelievi effettuati ed alle spese sostenute, mediante l'uso del bancomat e della
[...] carta di credito di nel corso degli anni. CP_3
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'accordo tra il cliente e la banca, in base al quale anche altro soggetto a ciò delegato è autorizzato a compiere operazioni sul conto corrente, spiega unicamente l'effetto, per le operazioni e nei limiti di importo stabiliti, di vincolare la medesima banca a considerare alla stessa stregua di quella del delegante la firma di tale delegato, ma non comporta il conferimento a quest'ultimo di un potere generale di agire in rappresentanza del detto delegante per il compimento di qualsiasi tipo di atto negoziale riferibile al conto in esame” (cfr. Cass. Sez. III, ord. n.
859 del 17.01.2020).
Risulta che abbia conferito al figlio , in data 15.1.2007, delega ad CP_3 Controparte_1 operare sul proprio conto corrente e ciò, secondo quanto dedotto dal convenuto, al fine di garantire il soddisfacimento di tutte le necessità della madre (spese alimentari e casalinghe, per acquisto di medicinali, pagamento di visite mediche e di analisi, acquisto di vestiario, ecc.).
Orbene, dall'esame di tutti gli estratti conto prodotti dalla parte attrice, il c.t.u. ha accertato che il totale dei prelievi in contante effettuati dal convenuto, nel periodo compreso tra l'01.01.2009 ed il
26.02.2021, ammonti ad un importo totale di € 85.076,34, quelli con carta di credito ad € 20.697,74 e l'importo degli assegni emessi da ed intestati a terzi sia pari ad € 42.938,90. CP_3
Il c.t.u., inoltre, ha specificato che sul conto di nell'arco di ogni trimestre, siano state CP_3 eseguite operazioni di pagamenti presso farmacie e supermercati (comprese tra 10 e 36), altre operazioni riconducibili alle necessità della stessa, in relazione al suo stato di salute (visite mediche, laboratori analisi/radiologici, vestiario, casalinghi, parrucchiere, Casa di Cura Tricarico), pagamenti per addebiti in conto di utenze varie (Sky, Enel, Eni Gas, Tim, Vodafone, Wind), altri pagamenti tramite
POS con carta bancomat presso vari esercenti (Brico Center, Sema Srl, Spazio Donna, Anna Mary,
Status Fashion, Sensitive, Bria Intimo, Orrico Style, Calzedonia, Musacco Store, ecc..). pagina 10 di 15 Nel corso del giudizio, poi, sono stati escussi i testimoni i quali hanno confermato che CP_3 sia stata assistita, dal 2009 in poi, da diverse badanti che venivano tutte retribuite da CP_1
, mediante versamento di € 500,00 mensili, oltre tredicesima e TFR, e che lo stesso
[...] provvedesse anche al pagamento della retribuzione per la signora delle pulizie (circa € 500,00 per quattro anni). Inoltre, i testi hanno riferito che la de cuius fosse solita effettuare regali alla figlia e alle nipoti, in occasione dei compleanni, delle festività natalizie, delle lauree, dei diplomi, Pt_1 degli onomastici, ecc..
In questo senso, si richiamano le deposizioni dei testi (cfr. verbale di udienza del Testimone_1
12.6.2023: “io ho lavorato per circa 4 anni a casa di per fare le pulizie ogni giorno CP_3 dalla 09.00 alle 15.00 e a volte anche di pomeriggio. Per tale ragione posso riferire che CP_1
provvedeva al pagamento sia della mia retribuzione sia delle bollette dell'abitazione di
[...] mediante denaro che proveniva dalla pensione di Posso riferire ciò CP_3 CP_3 in quanto mi veniva confermato dalla stessa sig.ra ;…..a volte mi è capitato di anticipare delle CP_3 somme per il pagamento della spesa alimentare o per i medicinali che acquistavo per conto di CP_3 in quanto le somme che mi dava il figlio non erano sufficienti. Una volta tornata a
[...] CP_1 casa la sg.ra mi rimborsava i soldi che avevo anticipato. Preciso che quando dovevo ricevere CP_3 dei rimborsi dava alla madre i soldi che poi la sig,ra consegnava a me. ), Controparte_1 [...]
(cfr. verbale di udienza del 12.6.2023: “io ho lavorato come badante a casa di Tes_2 CP_3
da sett 2020 al 26/02/2021 e per tale ragione posso riferire che quando arrivavano a casa
[...] bollette per utenza dell'abitazione le prendeva per provvedere al pagamento, ma Controparte_1 non so dire se i soldi utilizzati fossero i suoi o della sig.ra . provvedeva CP_3 Controparte_1 al pagamento della mia retribuzione….. la mia retribuzione ammontava ad €. 500.00 mensili e mi veniva corrisposta dal dr. oppure a volta dalla sig.ra dietro consegna di Controparte_1 CP_3 soldi da parte del figlio”), (cfr. verbale di udienza del 12.6.2023: “mi recavo a casa della Testimone_3 sig. ra per farle i capelli e in occasioni di circostanze particolari per aiutarla a vestirsi. Per CP_3 tale ragione posso confermare che in due occasioni a distanza di tempo ho visto Controparte_1 che consegnava alla madre la somma di €. 1000.00 da donare a ciascuna delle nipoti in occasione delle rispettive lauree;
….alcune volte vedevo consegnare soldi in contanti alla Controparte_1 madre da destinare a regali per le nipoti o per la figlia o per la fidanzata della nipote , altre Parte_4 volte era la sig.ra a dirmi che faceva regali in occasioni di festività Natalizie o Pasquali o per CP_3
i compleanni.
Io ricevevo il pagamento del mio compenso direttamente da confermo che da Testimone_4 prima del 2009 vedevo a casa della sig.ra varie signore come domestiche o badanti”). CP_3
pagina 11 di 15 Anche (cugina di entrambe le parti) ha riferito che abbia Testimone_5 Controparte_1 sempre accompagnato la madre in occasione di visite mediche, fisioterapiche, odontoiatriche, ricoveri ospedalieri anche fuori regione, avendolo appreso dalla stessa zia.
Alla stregua di tali elementi e delle risultanze desumibili dall'istruttoria espletata in giudizio, deve ritenersi che non possa configurarsi l'esistenza di un mandato con rappresentanza tra la de cuius e
, odierno convenuto, avendo la prima semplicemente conferito al figlio la facoltà Controparte_1 di operare sul conto alla stessa intestato, con delega di firma, al fine di provvedere all'acquisto di beni, al pagamento di servizi ed al soddisfacimento di varie necessità, nel proprio interesse, avuto riguardo anche alla compatibilità degli importi relativi ai prelievi e/o ai pagamenti eseguiti mediante bancomat o carta di credito con il soddisfacimento dei normali fabbisogni della persona di tenuto CP_3 conto sia dell'arco temporale di riferimento (circa 12 anni), sia delle condizioni di salute della stessa.
Consegue che, in difetto di un rapporto di mandato, non si ravvisa un obbligo di rendiconto, ex art. 1713 c.c., nei confronti del convenuto.
In merito agli acquisti di autovetture intestate alla de cuius, il c.t.u. ha rilevato quanto segue:
-l'acquisto dell'auto Alfa Romeo Giulietta è avvenuta con pagamento tramite assegno bancario del
06.02.2012 di € 17.300,00 a firma di intestato a CP_3 Parte_2
-l'acquisto dell'auto Volvo XC60 D4 BU è avvenuto con pagamento di € 8.000,00, tramite assegno bancario del 20.05.2016 a firma di ed intestato a , oltre che CP_3 Persona_2 con permuta della suddetta Alfa Romeo Giulietta;
- l'acquisto dell'auto Volvo XC60 targata FK503HR presso la concessionaria di Rende è CP_11 avvenuto nel giugno 2020, a fronte della contestuale permuta dalla precedente Volvo XC60 D4
BU (targa ES856EV) e di un finanziamento di € 16.000,00 contratto da Controparte_1 con Fiditalia.
Rispetto ad essa, il c.t.u. ha evidenziato che l'acquisto ha riguardato un'auto usata del costo complessivo di € 26.000,00, mediante permuta di altra auto valutata in € 10.000,00, che il finanziamento è stato contratto da a carico del quale è il pagamento delle relative Controparte_1 rate (84 dell'importo mensile di € 244,00) e che l'auto è stata intestata a che poteva CP_3 usufruire dell'Iva agevolata del 4% e non al 22% ai sensi dell'art. 3 della L 104/1992.
Inoltre, il c.t.u. ha stimato il valore attuale dell'auto Volvo XC60 targata FK503HR nell'importo di €
15.000,00 e che tale stima andrebbe rivista, in considerazione del fatto che il finanziamento risulta a carico di e che nei suoi confronti è stato instaurato un procedimento penale, Controparte_1 conseguente alla denuncia sporta dall'attrice, in relazione alla falsa dichiarazione dallo stesso resa al
PRA, in data 9.3.2021, per l'intestazione dell'auto dopo la morte di (“dichiaro di CP_3
pagina 12 di 15 essere unico erede della defunta e di non aver diretta conoscenza di altri eredi CP_3 legittimati aventi diritto all'eredità”).
Per tali ragioni, il valore dell'auto non è stato incluso nell'asse ereditario della de cuius.
Per quanto concerne, poi, le spese sostenute dal convenuto , dalla Controparte_1 documentazione dallo stesso allegata risultano un esborso per spese funebri, pari ad € 6.872,86 ed uno per la chiusura dell'ipoteca (salda rata di ammortamento) di € 402,27, per un totale di € 7.275,13, di poco inferiore alla somma indicata dal convenuto, pari ad € 8.667,24.
Risulta, poi, effettuato un prelievo di somme, da parte di , subito dopo il decesso Controparte_1 della madre (26.02.2021), pari ad € 1.792,10 che va detratto dalla quota allo stesso spettante.
In considerazione di tutte le valutazioni ed argomentazioni esposte, il valore complessivo della massa ereditaria dei defunti e risulta pari ad € 226.938,18, così Controparte_2 CP_3 determinato:
a) Valore degli immobili caduti in successione dopo la morte di € 151.050,00; CP_3
b) Donazioni indirette in denaro effettuate da a favore di : CP_3 Controparte_1
€ 71.644,68;
c) Importo della polizza vita: € 10.000,00;
d) Somme giacenti sul conto 11876.19 Banca M.P.S. (cfr. estratto conto n. 03/2021): € 1.518,63.
Dal totale di € 234.213,31 va detratto l'importo delle spese funerarie e delle altre spese post mortem documentate, pari ad € 7.275,13, pervenendosi all'importo di € 226.938,18.
Il valore della quota, pari ad 1/2, spettante a ciascuno dei coeredi risulta, quindi, pari ad € 113.469,09.
Il c.t.u. ha elaborato un progetto di divisione, mediante formazione di due quote di uguale entità, nel rispetto dell'art. 727 c.c., tenuto conto che i due immobili non possono essere divisi in due distinte porzioni, sicchè ciascuno di essi deve essere compreso, per intero, in una delle due quote, pervenendosi ai conseguenti conguagli in denaro, ove necessari.
Quota n.1 - : Parte_1
VALORE DELLA QUOTA DI SPETTANZA: € 113.469,09
Indicazione del bene attribuito Valore
Appartamento P. Terzo Fg. 3 p.lla 218 sub 22 € 137.750,00
GL ET A DARE - € 24.280,91
Quota n. 2 - Controparte_1
VALORE DELLA QUOTA DI SPETTANZA: € 113.469,09 pagina 13 di 15 Indicazione del bene attribuito Valore
Garage Piano Terra
€ 13.300,00
Fg. 3 p.lla 218 sub 22
Donazioni indirette in danaro ricevute € 71.644,68
Valore residuo della polizza vita
€ 2.724,87
(€ 10.000,00 - € 7.275,13)
Somme giacenti sul conto 11876.19 € 1.518,63
GL ET AD AVERE + € 24.280,91
Dall'importo del conguaglio dovuto dall'attrice, va detratta la somma di € 1.792,10 prelevata da sul conto corrente della madre, subito dopo il decesso, pervenendosi alla minore Controparte_1 somma di € 22.488,81.
In conclusione, va disposto lo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla successione dei defunti e nei seguenti termini. Controparte_2 CP_3
A viene attribuita la piena proprietà dell'appartamento facente parte del Parte_1 fabbricato sito in Cosenza Via Lanza n.10 (già Via Panebianco n.32), posto al piano terzo, e soprastante soffitta al piano settimo, entrambi censiti in catasto urbano al foglio 3 particella 218 sub 22.
A vengono attribuiti la piena proprietà del garage facente parte del fabbricato sito Controparte_1 in Cosenza Via Lanza n. 10, (già Via Panebianco n.32), posto al piano terra, censito in catasto urbano al foglio 3 p.lla 218 sub 9, ed il saldo di € 1.518,63 giacente sul conto corrente n. 11876.19 intestato a presso la Banca Monte Paschi di Siena – filiale di Cosenza. CP_3
Inoltre, deve corrispondere, in favore di ed a titolo di Parte_1 Controparte_1 conguaglio monetario, la somma di € 22.488,81, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda fino al soddisfo.
Posto che, per giurisprudenza costante (cfr. ex plurimis, Cass. civ. Sez. II, n. 3083 del 13/02/2006), nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese necessarie allo svolgimento del giudizio nel comune interesse e tenuto conto della mancata opposizione del convenuto alla divisione, le spese di lite sono poste a carico della massa ereditaria.
Le spese relative alla c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti, per metà ciascuno.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: pagina 14 di 15 1) dichiara l'apertura della successione legittima di , alla data dell'11.1.2007, e Controparte_2 di alla data del 26.2.2021; CP_3
2) dispone lo scioglimento della comunione ereditaria dei defunti e Controparte_2 CP_3
per l'effetto:
[...]
• attribuisce a la piena proprietà dell'appartamento facente parte del fabbricato sito Parte_1 in Cosenza Via Lanza n.10 (già Via Panebianco n.32), posto al piano terzo, e soprastante soffitta al piano settimo, entrambi censiti in catasto urbano al foglio 3 particella 218 sub 22;
• attribuisce a la piena proprietà del garage facente parte del fabbricato sito in Controparte_1
Cosenza Via Lanza n. 10, (già Via Panebianco n.32), posto al piano terra, censito in catasto urbano al foglio 3 p.lla 218 sub 9, ed il saldo di € 1.518,63 giacente sul conto corrente n. 11876.19 intestato a presso la Banca Monte Paschi di Siena – filiale di Cosenza;
CP_3
3) condanna al pagamento, in favore di ed a titolo di Parte_1 Controparte_1 conguaglio monetario, della somma di € 22.488,81, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda fino al soddisfo;
4) rigetta la domanda di rendiconto ex art. 1713 c.c. proposta dall'attrice;
5) pone le spese del presente procedimento a carico della massa ereditaria;
6) pone le spese relative alla c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti, per metà ciascuno.
Cosenza, 27.11.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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