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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5284 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI nato a [...] il [...] - C.F. e Parte_1 C.F._1
(nata a [...] il [...] - C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. BARBERIS MELANIA presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Virginia Woolf n. 12,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/03/2025 e , Parte_1 Parte_2 premesso che avevano contratto matrimonio a Napoli il 13/10/2012; che dalla loro unione era nato un figlio, in data 7/02/2013; che tra le parti, era intervenuta separazione consensuale, omologata Per_1 dall'intestato Tribunale con decreto del 18/10/2022, a seguito della comparizione in data innanzi al
Presidente in data 14/10/2022; che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e all'udienza del
17/06/2025 svolta con modalità cartolare, raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione, ove erano stati concordati anche i relativi patti, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) i sig.ri e vivranno separatamente, con obbligo di reciproco Parte_1 Parte_2 rispetto e senza l'obbligo di comunicarsi eventuali variazioni di domicilio,
2) Il sig. si dichiara disponibile a versare la somma di euro 516,50 Parte_1
(cinquecentosedici/50 con l'aggiornamento Istat) per il figlio minore entro il 30 di ogni mese, Per_1 mediante bonifico bancario e/o postale. Le somme così come corrisposte saranno automaticamente rivalutate ogni anno secondo gli indici Istat a far data dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3) L'assegno unico a favore del minore di importo complessivo pari ad euro 132,70 sarà suddiviso al 50% tra i genitori.
4) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ai genitori, ma continuerà a vivere con la Per_1 madre.
5) Il padre continuerà a partecipare costantemente alla vita del figlio ed avrà facoltà di vedere il minore, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana (o in altri giorni della settimana qualora fosse necessario a causa di impegni di lavoro e previo accordo telefonico con la madre) dalle ore 17,00 alle ore 20,00. Il padre potrà, inoltre, tenere con sé il minore il sabato e la domenica a week-end alterni con pernottamento del minore e con diritto di tenere con sé il figlio dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21,00 della domenica a settimane alternate. Durante il periodo natalizio, ad anni alterni, il minore trascorrerà il 24, il 26 ed il 01 gennaio con un genitore ed il 25, 31 ed il 06 gennaio con
l'altro; le festività pasquali ed il lunedì dell'Angelo alternativamente di anno in anno. Per le vacanze estive il figlio minore trascorrerà 15 giorni nel mese di agosto con il papà, da concordarsi con la madre, entro il mese di giugno. Il giorno del compleanno dei genitori, della festa della mamma e del
2 papà sarà trascorso con il genitore cui è attribuita la festa anche in deroga al regime di visita ordinario;
si precisa che laddove il minore sia impossibilitato a vedere il padre per motivi di salute che lo riguardino, lo stesso, previo accordo con la madre sui tempi, avrà diritto di fare visita al figlio presso la loro residenza.
6) Il sig. verserà a titolo di rimborso delle spese mediche e poi scolastiche al Parte_1
50% come per legge, oltre le spese extra che si presenteranno nel corso del tempo.
7) Il sig. si impegna a versare nei confronti della sig.ra la Parte_1 Parte_2 somma di €309,90 (trecentonove/90 con aggiornamento Istat) mensili a titolo di assegno divorzile, da versare entro il 30 di ogni mese mediante bonifico bancario e/o postale, che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
8) i sig.ri e prestano consenso per il rilascio del passaporto.” Parte_1 Pt_2
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a Napoli il
13/10/2012 (atto n.110 parte II S. A Sez. I , reg. Atti Matrimonio anno 2012);
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
3 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/06/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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