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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/07/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. Dott.ssa Francesca Panarello, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 2227/2024 posta in decisione all'udienza del
25.06.2024 promossa da nata a [...], Colorado (Stati Uniti d'America) il Parte_1
28.10.1974 e residente in 1235 Quince St, Denver, CO 80220 (Stati Uniti d'America),
c.f. ; nata a [...], C.F._1 Parte_2
Wisconsin (Stati Uniti d'America) il 13.07.1977 e residente in 1016 19th Ave, Greeley,
CO 80621 (Stati Uniti d'America). c.f. ; C.F._2 [...]
nata a [...], Wisconsin (Stati Uniti d'America) il Parte_3
18.10.1945 e residente in 1016 19th Ave, Greeley, CO 80621 (Stati Uniti d'America),
c.f. , tutte rappresentate e difese, giusta procura in atti, C.F._3
dall'Avv. Andrea Permunian del Foro di Bologna unitamente e disgiuntamente all'
Avv. Marco Permunian del Foro di Rovigo ed elettivamente domiciliate in Bologna –
Via Alfonso Rubbiani n. 10 presso e nello studio dell'Avv. Andrea Permunian ricorrenti contro , C.F. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina C.F.
presso i cui uffici in Via dei Mille isol. 221, è ope legis domiciliato C.F._4
resistente
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 30.05.2024, le ricorrenti, ut supra generalizzate, adivano questo Tribunale per chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Al fine di ottenere il riconoscimento di tale status, esponevano: di discendere dal sig. cittadino italiano nato a [...] il [...]; che lo stesso si Per_1
sposava, in data 16.01.1908, con la sig.ra che da detta unione nasceva, il Per_2
04.10.1911 negli Stati Uniti, che il sig. acquisiva la Parte_4 Per_1
cittadinanza statunitense in data 13.02.1935; che in data 06.06.1942 la sig.ra Parte_4
contraeva matrimonio a West Allis, Wisconsin (Stati Uniti d'America) con
[...] [...]
alias ; che dalla predetta unione nasceva CP_2 Persona_3 [...]
, odierna ricorrente, il 18.10.1945 a Milwaukee, Wisconsin;
Persona_4
che la sig.ra contraeva matrimonio con Persona_4 Persona_5
in data 17.04.1971 a West Allis, Wisconsin (Stati Uniti d'America); che dal
[...]
detto matrimonio nascevano le ricorrenti il 28.10.1974 a Parte_1
Craig, Colorado (Stati Uniti d'America) e il Parte_2
13.07.1977 a Milwaukee, Wisconsin (Stati Uniti d'America).
Deducevano, quindi, le istanti di doversi riconoscere lo status di cittadine italiane ai sensi degli artt. 1, comma 1, n. 1) e 7 della Legge n. 555 del 1912 e alla luce, altresì, dell'interpretazione costituzionalmente orientata della più recente giurisprudenza di legittimità e delle successive elaborazioni giurisprudenziali.
A sostegno della pretesa di riconoscimento dello status di cittadine italiane, le ricorrenti puntualizzavano di discendere dall'avo cittadino italiano Per_1 emigrato in America e naturalizzatosi cittadino americano il 13.02.1935, ben oltre il compimento della maggiore età della figlia Parte_4
Il , nel costituirsi in giudizio, per il tramite Controparte_1
dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, rimetteva al Tribunale adito la valutazione e l'accertamento della c.d. continuità genealogica, al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore della ricorrente, ribadendo l'impossibilità per l'Amministrazione, in assenza di un intervento del legislatore, di applicare direttamente i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Alla luce di tale considerazione, il , come sopra costituito, Controparte_1
chiedeva, in caso di accoglimento della domanda, la compensazione delle spese di lite.
Istruita con produzioni documentali, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 25.06.2025.
***
Va, innanzitutto, ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano,
a far data dal 22.06.2022, sicché, essendo l'avo dell'odierno ricorrente nato nel
Comune di LA, il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
In ordine al requisito dell'interesse ad agire, va rilevato che il diritto al riconoscimento dello status civitatis iure sanguinis non avrebbe potuto esercitarsi da parte di ricorrenti per via amministrativa, tramite istanza al Consolato competente, poiché trattasi di discendenza in cui si riscontrano passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
In tali evenienze, l'Amministrazione è “impossibilitata, in assenza di un intervento del legislatore, a dar luogo alla diretta applicazione dei principî” elaborati in sede giurisprudenziale “in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, essendo la stessa vincolata all'applicazione letterale” di disposizioni ancora vigenti
Si ha, dunque, la sussistenza dell'interesse ad agire per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis atteso che, in simili fattispecie, si rende necessaria una pronuncia giudiziale all'esito di un'azione di accertamento, quale quella instaurata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, e l'eventuale accoglimento dell'istanza non discende dalla mera applicazione del dettato normativo, bensì da una lettura giurisprudenziale, costituzionalmente orientata, della legge.
Nel nostro ordinamento, i primi riferimenti normativi in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al
15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Attualmente, nell'ordinamento italiano, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta all'interno della legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”; di tale legge meritano attenzione, tra le altre, la norma di cui all'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze e la disposizione di cui all'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo
5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Ciò posto, la linea di discendenza riportata all'interno dell'atto introduttivo trova perfetta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui risulta, in particolare, che le richiedenti sono discendenti di cittadino italiano nato a Per_1 LA (ME) il 24.03.1880, emigrato in America e naturalizzatosi cittadino americano il 13.02.1935.
Dalla documentazione in atti risulta che l'ascendente delle odierne ricorrenti, si
è naturalizzato cittadino statunitense. Nello specifico, dai documenti depositati risulta che il sig. si è naturalizzato cittadino americano il 13.02.1935. Sul punto, è Per_1
d'obbligo richiamare l'art. 12, comma 3, legge n. 555 del 1912, a mente del quale "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e
9". Tale disposizione di cui all'art. 12, comma 3 della citata legge si riferisce ad un'ipotesi ben precisa: il caso del figlio minore non emancipato di cittadino italiano, che possiede la cittadinanza straniera, ad esempio, per nascita nel Paese straniero e che perde la cittadinanza italiana come conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, ferma restando la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 della medesima legge. La norma è chiara nel descrivere l'automaticità con cui opera il meccanismo caducatorio secondo cui, in caso di perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore, ad esempio per naturalizzazione, perde la cittadinanza italiana anche il figlio minore non emancipato. In maniera altrettanto chiara, dalla lettera della legge si ricava che l'operatività di tale automatismo è strettamente limitata al caso del figlio minore non emancipato. Ne deriva, dunque, che l'effetto caducatorio di cui sopra non opera nell'ipotesi in cui la naturalizzazione del genitore sia intervenuta quando il figlio era, ormai, maggiorenne.
Nel caso di specie, il sig. ha rinunciato alla cittadinanza italiana nel Per_1
1935, quando la figlia nata nel 1911, aveva, ormai, compiuto Parte_4
ventiquattro anni;
il cittadino italiano ha, dunque, conservato lo status di Per_1
cittadino italiano durante tutta la minore età della figlia Parte_4
trasmettendoglielo per effetto dei principi di cui alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata in premessa. Il caso de quo ricade, dunque, nella sfera applicativa dell'art. 7, comma 1, della legge n. 555 del 1912, ai sensi del quale "Salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi". La norma di cui all'art. 7 testé richiamata si riferisce ai soli casi di doppia cittadinanza, prevedendo che il minore che possiede tanto la cittadinanza italiana quanto una cittadinanza straniera può, divenuto maggiorenne o emancipato, rinunciare a quella italiana.
Pertanto, da una lettura congiunta dell'art. 7 e dell'art. 12 della legge n. 555/1912 si ricava che, tra le intenzioni del legislatore del 1912, vi era quella di differenziare la posizione dei minori non emancipati da quella dei maggiorenni o minorenni emancipati: quanto ai primi, il loro status civitatis segue le vicende di quello dei genitori;
lo status civitatis dei secondi, invece, ha natura autonoma, disponendo gli stessi della capacità di decidere in autonomia del proprio status. Conferma ulteriormente il carattere indipendente dello status civitatis del figlio maggiorenne rispetto a quello del genitore il richiamo che il terzo comma dell'art. 12 l. n. 555/1912 fa agli artt. 3 e 9 dello stesso testo normativo: il figlio minore di chi ha rinunciato alla cittadinanza italiana, una volta divenuto maggiorenne, può decidere le sorti del proprio status civitatis, dichiarando, in presenza di talune condizioni, di voler riacquistare la cittadinanza italiana. La ratio che fonda tale discrimen tra minorenni e maggiorenni o minori emancipati può ricondursi a due ordini di motivi: da un lato, quando i figli raggiungono la maggiore età viene meno la necessità di preservare l'unità familiare;
dall'altro, la legge, in linea generale, presume che i figli maggiorenni possiedano ormai la piena capacità di autodeterminarsi e, quindi, di scegliere con consapevolezza di quale
Stato e/o Stati esser cittadino. La littera legis consente, dunque, di affermare senza dubbi che il figlio maggiorenne di chi rinuncia alla cittadinanza italiana, naturalizzandosi straniero, conserva lo status di cittadino italiano.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia, fino all'approvazione della prima legge organica in materia di cittadinanza, n. 555/1912, il cui impianto normativo originario riconosceva un ruolo preminente al marito-padre.
In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perde la cittadinanza italiana.
Nel vigore delle summenzionate disposizioni, la Corte Costituzionale ha dapprima, con la sentenza n. 87 del 1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. n. 555/1912, nella parte in cui stabiliva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, da parte della donna che si fosse sposata con un cittadino straniero, e, successivamente, con la sentenza n.
30 del 1983, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1, della legge n.
555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva, che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina. La Corte ha ritenuto che le scrutinate disposizioni pre- costituzionali, sulla cittadinanza italiana, violassero palesemente anche l'art. 29 della
Costituzione, in quanto comminavano una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'applicazione delle decisioni del Giudice delle Leggi, per di più a fattispecie anteriori all'entrata in vigore della Costituzione, si deve alla pronuncia delle Sezioni
Unite della Cassazione (Cass. Civ., SS. UU., sent. n° 4466 del 25.02.2009), con cui è stato affermato il principio secondo cui “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente da un'espressa dichiarazione, volta al riacquisto della cittadinanza, resa, ai sensi dell'art. 219 L. n. 151 del 1975, dalla donna che l' abbia perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la privazione della cittadinanza, senza la volontà della titolare, è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.)”, e tale effetto pregiudizievole non si esaurisce con la perdita non volontaria dello status civitatis, dovuta al sorgere del vincolo coniugale con un cittadino straniero, ma continua a perdurare anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
In forza di tali principi, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009), attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, permanente e con effetti perduranti nel tempo, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle situazioni o dei rapporti esauriti, come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità. Cass. Civ. SS. UU. n° 25317 del 24.08.2022; conforme SS. UU. n°
25318 del 24.08.2022).
Alla luce dell'esaminata evoluzione giurisprudenziale, ripresa da numerose pronunce di legittimità e di merito, a decorrere dal 01.01.1948, il riacquisto della cittadinanza opera automaticamente in capo alla cittadina, che era stata impossibilitata a trasmetterlo in applicazione di una norma pre-costituzionale, dichiarata illegittima dal giudice delle leggi, con analoghe conseguenze a cascata per tutti i discendenti, in virtù del rapporto di filiazione. Tale diritto non potrà negarsi neppure nel caso di morte degli ascendenti degli eventuali ricorrenti, salvo che vi sia stata da parte di costoro, rinuncia espressa alla cittadinanza prima della nascita del discendente, a cui l'hanno trasferita di diritto nel momento in cui è venuto ad esistenza.
Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre,
Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto, cui questo Giudice ritiene di aderire.
Per questi motivi
, la sig.ra ha conservato la cittadinanza italiana Parte_4
nonostante la perdita di tale status da parte del padre e, in virtù dei principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale, letti alla luce di quanto stabilito dalle Sezioni Uniti nella pronuncia n. 4466 del 2009, l'ha comunicata alla figlia , Persona_4
odierna ricorrente, che, a sua volta, l'ha trasmessa alle figlie, odierne ricorrenti,
[...]
e . Parte_1 Parte_2
Può, dunque, ritenersi che il sig. ha trasmesso iure sanguinis la Per_1
cittadinanza italiana alla figlia e, per il tramite di quest'ultima, alla nipote Parte_4
che, a sua volta, l'ha trasmessa alle pronipoti Persona_4 Parte_1
e ,in virtù dell'applicazione dei principi sanciti dalla
[...] Parte_2
richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Si noti che i suindicati discendenti del sig. possono considerarsi Per_1
titolari di una doppia cittadinanza 'originaria', ovvero di uno stato di bipolidia involontaria e inevitabile, per effetto del concorrente criterio di attribuzione della cittadinanza italiana, attraverso la linea di sangue, e di quella statunitense, per effetto dello ius soli.
Si tratta, in buona sostanza, di un caso di doppia cittadinanza originaria, definitivamente ammesso, insieme a quello di doppia cittadinanza derivata, nel nostro ordinamento dalla L. n° 91/1992. Quest'ultimo corpo normativo, in particolare, ha fissato il principio della conservazione volontaria della cittadinanza, statuendo che “Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero”
(art. 11) e al contempo ha abrogato, in forza della art 26, l'obbligo di opzione tra due cittadinanze, anteriormente imposto, dall'art. 5 L. n° 123/1983, nel caso di doppia cittadinanza, al figlio entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.
In assenza di elementi da cui ricavare la sopravvenuta rinuncia, si può, dunque,
a ragione ritenere, che le ricorrenti abbiano dato prova del fatto acquisitivo e della linea di trasmissione della cittadinanza italiana dalla nascita, quali discendenti di Per_1
atteso che “a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. Civ. SS. UU. n° 25317 del 24.08.2022; conforme SS. UU. n° 25318 del 24.08.2022), nel caso di specie non verificatasi.
Per tutto quanto fin qui ritenuto e considerato, la domanda avanzata dalle odierne ricorrenti va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che le stesse sono cittadine italiane dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1
provvedimenti conseguenti.
Rilevata la sostanziale non opposizione dell'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il GOP, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nata a Parte_1
Craig, Colorado (Stati Uniti d'America) il 28.10.1974 c.f. , C.F._1
nata a [...], Wisconsin (Stati Uniti Parte_2
d'America) il 13.07.1977 c.f. e C.F._2 Parte_3
nata a [...], Wisconsin (Stati Uniti d'America) il 18.10.1945
[...]
sono cittadine italiane dalla nascita;
C.F._3
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Messina, 16.07.2025
IL GOP
Dott.ssa Francesca Panarello
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott. Marcello
Saccà, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Terza Sezione Civile del Tribunale di Messina.
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. Dott.ssa Francesca Panarello, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 2227/2024 posta in decisione all'udienza del
25.06.2024 promossa da nata a [...], Colorado (Stati Uniti d'America) il Parte_1
28.10.1974 e residente in 1235 Quince St, Denver, CO 80220 (Stati Uniti d'America),
c.f. ; nata a [...], C.F._1 Parte_2
Wisconsin (Stati Uniti d'America) il 13.07.1977 e residente in 1016 19th Ave, Greeley,
CO 80621 (Stati Uniti d'America). c.f. ; C.F._2 [...]
nata a [...], Wisconsin (Stati Uniti d'America) il Parte_3
18.10.1945 e residente in 1016 19th Ave, Greeley, CO 80621 (Stati Uniti d'America),
c.f. , tutte rappresentate e difese, giusta procura in atti, C.F._3
dall'Avv. Andrea Permunian del Foro di Bologna unitamente e disgiuntamente all'
Avv. Marco Permunian del Foro di Rovigo ed elettivamente domiciliate in Bologna –
Via Alfonso Rubbiani n. 10 presso e nello studio dell'Avv. Andrea Permunian ricorrenti contro , C.F. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina C.F.
presso i cui uffici in Via dei Mille isol. 221, è ope legis domiciliato C.F._4
resistente
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 30.05.2024, le ricorrenti, ut supra generalizzate, adivano questo Tribunale per chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Al fine di ottenere il riconoscimento di tale status, esponevano: di discendere dal sig. cittadino italiano nato a [...] il [...]; che lo stesso si Per_1
sposava, in data 16.01.1908, con la sig.ra che da detta unione nasceva, il Per_2
04.10.1911 negli Stati Uniti, che il sig. acquisiva la Parte_4 Per_1
cittadinanza statunitense in data 13.02.1935; che in data 06.06.1942 la sig.ra Parte_4
contraeva matrimonio a West Allis, Wisconsin (Stati Uniti d'America) con
[...] [...]
alias ; che dalla predetta unione nasceva CP_2 Persona_3 [...]
, odierna ricorrente, il 18.10.1945 a Milwaukee, Wisconsin;
Persona_4
che la sig.ra contraeva matrimonio con Persona_4 Persona_5
in data 17.04.1971 a West Allis, Wisconsin (Stati Uniti d'America); che dal
[...]
detto matrimonio nascevano le ricorrenti il 28.10.1974 a Parte_1
Craig, Colorado (Stati Uniti d'America) e il Parte_2
13.07.1977 a Milwaukee, Wisconsin (Stati Uniti d'America).
Deducevano, quindi, le istanti di doversi riconoscere lo status di cittadine italiane ai sensi degli artt. 1, comma 1, n. 1) e 7 della Legge n. 555 del 1912 e alla luce, altresì, dell'interpretazione costituzionalmente orientata della più recente giurisprudenza di legittimità e delle successive elaborazioni giurisprudenziali.
A sostegno della pretesa di riconoscimento dello status di cittadine italiane, le ricorrenti puntualizzavano di discendere dall'avo cittadino italiano Per_1 emigrato in America e naturalizzatosi cittadino americano il 13.02.1935, ben oltre il compimento della maggiore età della figlia Parte_4
Il , nel costituirsi in giudizio, per il tramite Controparte_1
dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, rimetteva al Tribunale adito la valutazione e l'accertamento della c.d. continuità genealogica, al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore della ricorrente, ribadendo l'impossibilità per l'Amministrazione, in assenza di un intervento del legislatore, di applicare direttamente i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Alla luce di tale considerazione, il , come sopra costituito, Controparte_1
chiedeva, in caso di accoglimento della domanda, la compensazione delle spese di lite.
Istruita con produzioni documentali, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 25.06.2025.
***
Va, innanzitutto, ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano,
a far data dal 22.06.2022, sicché, essendo l'avo dell'odierno ricorrente nato nel
Comune di LA, il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
In ordine al requisito dell'interesse ad agire, va rilevato che il diritto al riconoscimento dello status civitatis iure sanguinis non avrebbe potuto esercitarsi da parte di ricorrenti per via amministrativa, tramite istanza al Consolato competente, poiché trattasi di discendenza in cui si riscontrano passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
In tali evenienze, l'Amministrazione è “impossibilitata, in assenza di un intervento del legislatore, a dar luogo alla diretta applicazione dei principî” elaborati in sede giurisprudenziale “in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, essendo la stessa vincolata all'applicazione letterale” di disposizioni ancora vigenti
Si ha, dunque, la sussistenza dell'interesse ad agire per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis atteso che, in simili fattispecie, si rende necessaria una pronuncia giudiziale all'esito di un'azione di accertamento, quale quella instaurata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, e l'eventuale accoglimento dell'istanza non discende dalla mera applicazione del dettato normativo, bensì da una lettura giurisprudenziale, costituzionalmente orientata, della legge.
Nel nostro ordinamento, i primi riferimenti normativi in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al
15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Attualmente, nell'ordinamento italiano, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta all'interno della legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”; di tale legge meritano attenzione, tra le altre, la norma di cui all'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze e la disposizione di cui all'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo
5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Ciò posto, la linea di discendenza riportata all'interno dell'atto introduttivo trova perfetta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui risulta, in particolare, che le richiedenti sono discendenti di cittadino italiano nato a Per_1 LA (ME) il 24.03.1880, emigrato in America e naturalizzatosi cittadino americano il 13.02.1935.
Dalla documentazione in atti risulta che l'ascendente delle odierne ricorrenti, si
è naturalizzato cittadino statunitense. Nello specifico, dai documenti depositati risulta che il sig. si è naturalizzato cittadino americano il 13.02.1935. Sul punto, è Per_1
d'obbligo richiamare l'art. 12, comma 3, legge n. 555 del 1912, a mente del quale "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e
9". Tale disposizione di cui all'art. 12, comma 3 della citata legge si riferisce ad un'ipotesi ben precisa: il caso del figlio minore non emancipato di cittadino italiano, che possiede la cittadinanza straniera, ad esempio, per nascita nel Paese straniero e che perde la cittadinanza italiana come conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, ferma restando la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 della medesima legge. La norma è chiara nel descrivere l'automaticità con cui opera il meccanismo caducatorio secondo cui, in caso di perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore, ad esempio per naturalizzazione, perde la cittadinanza italiana anche il figlio minore non emancipato. In maniera altrettanto chiara, dalla lettera della legge si ricava che l'operatività di tale automatismo è strettamente limitata al caso del figlio minore non emancipato. Ne deriva, dunque, che l'effetto caducatorio di cui sopra non opera nell'ipotesi in cui la naturalizzazione del genitore sia intervenuta quando il figlio era, ormai, maggiorenne.
Nel caso di specie, il sig. ha rinunciato alla cittadinanza italiana nel Per_1
1935, quando la figlia nata nel 1911, aveva, ormai, compiuto Parte_4
ventiquattro anni;
il cittadino italiano ha, dunque, conservato lo status di Per_1
cittadino italiano durante tutta la minore età della figlia Parte_4
trasmettendoglielo per effetto dei principi di cui alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata in premessa. Il caso de quo ricade, dunque, nella sfera applicativa dell'art. 7, comma 1, della legge n. 555 del 1912, ai sensi del quale "Salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi". La norma di cui all'art. 7 testé richiamata si riferisce ai soli casi di doppia cittadinanza, prevedendo che il minore che possiede tanto la cittadinanza italiana quanto una cittadinanza straniera può, divenuto maggiorenne o emancipato, rinunciare a quella italiana.
Pertanto, da una lettura congiunta dell'art. 7 e dell'art. 12 della legge n. 555/1912 si ricava che, tra le intenzioni del legislatore del 1912, vi era quella di differenziare la posizione dei minori non emancipati da quella dei maggiorenni o minorenni emancipati: quanto ai primi, il loro status civitatis segue le vicende di quello dei genitori;
lo status civitatis dei secondi, invece, ha natura autonoma, disponendo gli stessi della capacità di decidere in autonomia del proprio status. Conferma ulteriormente il carattere indipendente dello status civitatis del figlio maggiorenne rispetto a quello del genitore il richiamo che il terzo comma dell'art. 12 l. n. 555/1912 fa agli artt. 3 e 9 dello stesso testo normativo: il figlio minore di chi ha rinunciato alla cittadinanza italiana, una volta divenuto maggiorenne, può decidere le sorti del proprio status civitatis, dichiarando, in presenza di talune condizioni, di voler riacquistare la cittadinanza italiana. La ratio che fonda tale discrimen tra minorenni e maggiorenni o minori emancipati può ricondursi a due ordini di motivi: da un lato, quando i figli raggiungono la maggiore età viene meno la necessità di preservare l'unità familiare;
dall'altro, la legge, in linea generale, presume che i figli maggiorenni possiedano ormai la piena capacità di autodeterminarsi e, quindi, di scegliere con consapevolezza di quale
Stato e/o Stati esser cittadino. La littera legis consente, dunque, di affermare senza dubbi che il figlio maggiorenne di chi rinuncia alla cittadinanza italiana, naturalizzandosi straniero, conserva lo status di cittadino italiano.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia, fino all'approvazione della prima legge organica in materia di cittadinanza, n. 555/1912, il cui impianto normativo originario riconosceva un ruolo preminente al marito-padre.
In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perde la cittadinanza italiana.
Nel vigore delle summenzionate disposizioni, la Corte Costituzionale ha dapprima, con la sentenza n. 87 del 1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. n. 555/1912, nella parte in cui stabiliva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, da parte della donna che si fosse sposata con un cittadino straniero, e, successivamente, con la sentenza n.
30 del 1983, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1, della legge n.
555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva, che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina. La Corte ha ritenuto che le scrutinate disposizioni pre- costituzionali, sulla cittadinanza italiana, violassero palesemente anche l'art. 29 della
Costituzione, in quanto comminavano una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'applicazione delle decisioni del Giudice delle Leggi, per di più a fattispecie anteriori all'entrata in vigore della Costituzione, si deve alla pronuncia delle Sezioni
Unite della Cassazione (Cass. Civ., SS. UU., sent. n° 4466 del 25.02.2009), con cui è stato affermato il principio secondo cui “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente da un'espressa dichiarazione, volta al riacquisto della cittadinanza, resa, ai sensi dell'art. 219 L. n. 151 del 1975, dalla donna che l' abbia perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la privazione della cittadinanza, senza la volontà della titolare, è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.)”, e tale effetto pregiudizievole non si esaurisce con la perdita non volontaria dello status civitatis, dovuta al sorgere del vincolo coniugale con un cittadino straniero, ma continua a perdurare anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
In forza di tali principi, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009), attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, permanente e con effetti perduranti nel tempo, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle situazioni o dei rapporti esauriti, come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità. Cass. Civ. SS. UU. n° 25317 del 24.08.2022; conforme SS. UU. n°
25318 del 24.08.2022).
Alla luce dell'esaminata evoluzione giurisprudenziale, ripresa da numerose pronunce di legittimità e di merito, a decorrere dal 01.01.1948, il riacquisto della cittadinanza opera automaticamente in capo alla cittadina, che era stata impossibilitata a trasmetterlo in applicazione di una norma pre-costituzionale, dichiarata illegittima dal giudice delle leggi, con analoghe conseguenze a cascata per tutti i discendenti, in virtù del rapporto di filiazione. Tale diritto non potrà negarsi neppure nel caso di morte degli ascendenti degli eventuali ricorrenti, salvo che vi sia stata da parte di costoro, rinuncia espressa alla cittadinanza prima della nascita del discendente, a cui l'hanno trasferita di diritto nel momento in cui è venuto ad esistenza.
Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre,
Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto, cui questo Giudice ritiene di aderire.
Per questi motivi
, la sig.ra ha conservato la cittadinanza italiana Parte_4
nonostante la perdita di tale status da parte del padre e, in virtù dei principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale, letti alla luce di quanto stabilito dalle Sezioni Uniti nella pronuncia n. 4466 del 2009, l'ha comunicata alla figlia , Persona_4
odierna ricorrente, che, a sua volta, l'ha trasmessa alle figlie, odierne ricorrenti,
[...]
e . Parte_1 Parte_2
Può, dunque, ritenersi che il sig. ha trasmesso iure sanguinis la Per_1
cittadinanza italiana alla figlia e, per il tramite di quest'ultima, alla nipote Parte_4
che, a sua volta, l'ha trasmessa alle pronipoti Persona_4 Parte_1
e ,in virtù dell'applicazione dei principi sanciti dalla
[...] Parte_2
richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Si noti che i suindicati discendenti del sig. possono considerarsi Per_1
titolari di una doppia cittadinanza 'originaria', ovvero di uno stato di bipolidia involontaria e inevitabile, per effetto del concorrente criterio di attribuzione della cittadinanza italiana, attraverso la linea di sangue, e di quella statunitense, per effetto dello ius soli.
Si tratta, in buona sostanza, di un caso di doppia cittadinanza originaria, definitivamente ammesso, insieme a quello di doppia cittadinanza derivata, nel nostro ordinamento dalla L. n° 91/1992. Quest'ultimo corpo normativo, in particolare, ha fissato il principio della conservazione volontaria della cittadinanza, statuendo che “Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero”
(art. 11) e al contempo ha abrogato, in forza della art 26, l'obbligo di opzione tra due cittadinanze, anteriormente imposto, dall'art. 5 L. n° 123/1983, nel caso di doppia cittadinanza, al figlio entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.
In assenza di elementi da cui ricavare la sopravvenuta rinuncia, si può, dunque,
a ragione ritenere, che le ricorrenti abbiano dato prova del fatto acquisitivo e della linea di trasmissione della cittadinanza italiana dalla nascita, quali discendenti di Per_1
atteso che “a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. Civ. SS. UU. n° 25317 del 24.08.2022; conforme SS. UU. n° 25318 del 24.08.2022), nel caso di specie non verificatasi.
Per tutto quanto fin qui ritenuto e considerato, la domanda avanzata dalle odierne ricorrenti va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che le stesse sono cittadine italiane dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1
provvedimenti conseguenti.
Rilevata la sostanziale non opposizione dell'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il GOP, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nata a Parte_1
Craig, Colorado (Stati Uniti d'America) il 28.10.1974 c.f. , C.F._1
nata a [...], Wisconsin (Stati Uniti Parte_2
d'America) il 13.07.1977 c.f. e C.F._2 Parte_3
nata a [...], Wisconsin (Stati Uniti d'America) il 18.10.1945
[...]
sono cittadine italiane dalla nascita;
C.F._3
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Messina, 16.07.2025
IL GOP
Dott.ssa Francesca Panarello
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott. Marcello
Saccà, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Terza Sezione Civile del Tribunale di Messina.