Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/05/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3146/2024 R.G.V.G., vertente
TRA
nato a [...] l'[...] (c.f.: ,), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Monica Evola, rappresentante e difensore;
e nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Silvana Laura Terrasi, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 30/4/2025 ed il 16/5/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'1/7/2024 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio civile a ON il 19/9/2002, in costanza del quale sono nati i figli (nato a [...]
ON il 28/6/2003), RI (nato a [...] il [...]) e (nato a [...]
Palermo il 15/12/2009), hanno dedotto di essersi separati in forza della sentenza non definitiva n. 2079/2019 del 16-19/4/2019, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento n. 755/2018, definito con sentenza n. 2374/2020 del 20-23/7/2020, con la quale è stato recepito l'accordo successivamente raggiunto dalle parti.
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“1. I figli , nato a [...] il [...], , Persona_3 Persona_4 nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...] restano affidati Persona_5 congiuntamente ad entrambi i genitori, con dimora prevalente presso la madre, ove, manterranno la residenza. Compatibilmente con gli impegni di studio e di sport dei figli, il Sig. potrà Pt_1 prelevarli e tenerli con sé i figli ogni qual volta lo vorrà.
In ogni caso, il Sig. avrà facoltà di prelevare i figli e tenerli con sè ogni martedì, dalle Pt_1
13.00 o dall'orario dell'uscita da scuola e fino alle 21.00, così come potrà prelevarli e tenerli con sé il giovedì, dalle 18.00 alle 21.30. I figli, inoltre, potranno trascorrere in parte con ognuno dei genitori il proprio compleanno e con ognuno dei genitori il compleanno di quest'ultimo e potranno trascorrere alternativamente con i genitori le feste di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo. Nel periodo estivo (giugno-agosto), ciascun genitore avrà facoltà di tenere i figli con sé per 15 giorni consecutivi, previo accordo o comunicazione del periodo prescelto da concordare con almeno 30 giorni di anticipo;
in mancanza di comunicazione, tale periodo potrà coincidere con le prime due settimane di Agosto per la madre e con le ultime due settimane di Agosto per il padre;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli e consentire le comunicazioni telefoniche con loro. Entrambi i genitori dovranno comunque sempre rispettare la volontà e gli impegni di vario genere dei figli (religiosi, ricreativi, sportivi, scolastici ed extrascolastici).
2. Il Sig. dovrà corrispondere alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la Pt_1 CP_1 complessiva somma di €.450.00, rivalutabile annualmente come per legge secondo indici ISTAT e corrispondente ad € 150,00 per ciascuno dei figli.
3. Entrambi i genitori dovranno contribuire in ragione del 50% alle spese straordinarie relative ai figli. Segnatamente, tra le spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al genitore che le abbia integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro) anche in assenza di preventivo accordo, andranno annoverate: -le spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
-spese scolastiche: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di
2 testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
le spese extrascolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola all'interno di istituti pubblici;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Tra le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori figureranno: -le spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, ma erogati anche da Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
-le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-le spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
In ogni caso, ciascun genitore dovrà necessariamente e preventivamente informare l'altro genitore ogni qual volta sorga la necessità di una spesa straordinaria non avente carattere d'urgenza e/o non rientrante tra quelle sopra citate, concordare sulla sua effettiva necessità ed, infine, quantificarla, dandone comunicazione scritta all'altro genitore.
4. I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento.
5. I coniugi autorizzano il rilascio dei rispettivi passaporti.”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito civile a ON il 19/9/2002;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione (nato come giudiziale e trasformato in consensuale) definito con sentenza n.
2374/2020 del 20-23/7/2020.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa
3 domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a ON (Go) il
19/9/2002 da , nato a [...] l'[...], e , nata a [...]_1
Palermo il 15/9/1979, iscritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2002 al n. 38, parte I, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 22/5/2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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