Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 08/05/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00977/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00202/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 202 del 2025, proposto da
Annamaria Giannola, rappresentato e difeso da se stessa ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Borgetto, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 1713 del 22 maggio 2024 adottata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 il dott. Marco Maria Cellini e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Premesso che con il ricorso in esame parte ricorrente ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia per l’ottemperanza della sentenza in epigrafe indicata con cui questa Autorità Giudiziaria, per quanto d’interesse, ha condannato il “ Comune di Borgetto e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in solido, a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.200 (milleduecento/00) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato; somma da attribuirsi all'avv. Annamaria Giannola, procuratrice della parte ricorrente, dichiaratasi antistataria ”;
Considerato che la ricorrente lamenta il parziale pagamento delle spettanze, per un totale di euro 719,60 corrisposti dalla sola A.S.P. di Palermo;
Rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza di cui è stata chiesta l’esecuzione, che risulta da attestazione agli atti del presente giudizio, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati, con conseguenziale ordine alle intimate amministrazioni di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo in questa sede azionato; nell’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta , nell’ulteriore termine di giorni sessanta, il Direttore generale della A.S.P. di Agrigento, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, munito delle necessarie competenze;
Ritenuto di dovere precisare che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., 15 febbraio 2015, n. 138);
b) il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio, da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. 26 luglio 1978, n. 417 e alla Circ. Min. Tesoro 3 dicembre 1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
c) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con deposito all’interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “ Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali ”, rinvenibile sul sito web della Giustizia Amministrativa, Portale dell’Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco denominato “ Indirizzi PEC per il P.A.T. ”;
Ritenuto, altresì, di dover precisare che la condanna al pagamento delle spese di lite è stata posta con vincolo di solidarietà passiva su entrambe le amministrazioni (A.S.P. di Palermo e Comune di Borgetto), dunque con legittimazione per il creditore procedente di chiedere il pagamento dell’intera somma a ciascun condebitore, salvi i rapporti interni di regresso tra questi ultimi, non opponibili all’esterno;
Ritenuto, infine, che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), accoglie il ricorso nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Comune di Borgetto e alla A.S.P. di Palermo di dare integrale esecuzione al titolo per la parte rimasta non eseguita.
Nomina quale commissario ad acta , in caso di decorso infruttuoso del termine assegnato all’amministrazione intimata per l’ottemperanza spontanea al titolo, di cui all’epigrafe, il Direttore generale della A.S.P. di Agrigento, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo plesso amministrativo, il quale provvederà su istanza di parte entro il termine di ulteriori sessanta giorni.
Condanna le amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 250,00 (duecentocinquanta/00) oltre spese accessorie, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Segreteria per la trasmissione in via telematica del presente provvedimento, in forma digitale, al Comune di Borgetto e alla A.S.P. di Palermo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Mario Bonfiglio, Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Maria Cellini | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO