Cass. civ., sez. III, sentenza 28/07/1969, n. 2871
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Sentenza 28 luglio 1969

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Massime2

Il giudice puo fare ricorso ai criteri equitativi nella liquidazione del danno solo quando questo, pur essendo certo nella sua consistenza ontologica, non puo essere provato con alcun mezzo o criterio nel suo preciso ammontare. ( Conf. 1035-69, massima n.339503).*

La mancata indicazione nell'avviso di ricevimento del plico raccomandato del rapporto intercorrente fra la persona che ha ricevuto il plico ed il destinatario dello stesso non importa nullita, ma soltanto una semplice irritualita, con la conseguenza che chi intende avvalersi della notificazione ha l'Onere di dimostrare l'esistenza di uno dei rapporti ( di famiglia, di servizio, ecc.) tra consegnatario e destinatario del plico, che siano idonei a legittimare la ricezione dello stesso. ( Conf. 2457-68, massima n.334877).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 28/07/1969, n. 2871
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2871
    Data del deposito : 28 luglio 1969

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