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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/11/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1875/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 26.11.2025 regolarmente comunicato alle parti, lette le note ex art. 127ter c.p.c. depositate dalle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1875 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa DA rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto introduttivo, Parte_1 dall'Avv. Sara Mucciante, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Tortoreto, Via Trieste n. 61 Attore CONTRO
, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore Controparte_1 [...]
e rappresentati e difesi, giusta Persona_1 Controparte_2 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv. Roberto Di Mizio e Avv. Sibilla Piergigli, elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Alba Adriatica, Via Trieste n. 45
Convenuti MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
e (quest'ultima in qualità di genitore esercente la Controparte_2 Controparte_1 responsabilità genitoriale sul minore affinché l'intestato Tribunale Persona_1 dichiarasse lo scioglimento della comunione ereditaria conseguente alla successione legittima di e alla successione testamentaria di con conseguente divisione, Persona_2 Persona_3 in ragione delle quote di spettanza degli eredi, del compendio ereditario ed assegnazione, salvo conguagli, dell'intero immobile sito in LI (meglio identificato in atti) – o, in subordine, di una porzione dello stesso – oltre al riconoscimento del suo diritto all'indennità per il mancato godimento pro-quota degli immobili caduti in successione per uso esclusivo da parte dei convenuti. pagina 1 di 2 Si sono costituiti in giudizio e (quest'ultima in Controparte_2 Controparte_1 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore i Persona_1 quali non si sono opposti alla di scioglimento della comunione ereditaria chiedendo l'assegnazione degli immobili siti in LI (meglio identificati in atti) con rigetto delle ulteriori domande formulate da parte attrice. Nelle note scritte depositate in data 24.11.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo transattivo con contestuale rinuncia agli atti e spese di lite compensate. Ne deriva che deve essere dichiarata l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia agli atti con spese di lite compensate, come richiesto dalle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1 ontro , in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul
[...] Controparte_1 minore osì dispone: Persona_1 CP_2 Controparte_2
1) dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti;
2) spese di lite compensate Visto l'art. 2688 c.c. ORDINA la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata presso la Conservatoria dei RR.II. di Teramo avente come Rif. Reg. Gen. 20403 – Reg. part. 15041 del 09.12.2024 Teramo, 27.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 26.11.2025 regolarmente comunicato alle parti, lette le note ex art. 127ter c.p.c. depositate dalle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1875 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa DA rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto introduttivo, Parte_1 dall'Avv. Sara Mucciante, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Tortoreto, Via Trieste n. 61 Attore CONTRO
, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore Controparte_1 [...]
e rappresentati e difesi, giusta Persona_1 Controparte_2 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv. Roberto Di Mizio e Avv. Sibilla Piergigli, elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Alba Adriatica, Via Trieste n. 45
Convenuti MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
e (quest'ultima in qualità di genitore esercente la Controparte_2 Controparte_1 responsabilità genitoriale sul minore affinché l'intestato Tribunale Persona_1 dichiarasse lo scioglimento della comunione ereditaria conseguente alla successione legittima di e alla successione testamentaria di con conseguente divisione, Persona_2 Persona_3 in ragione delle quote di spettanza degli eredi, del compendio ereditario ed assegnazione, salvo conguagli, dell'intero immobile sito in LI (meglio identificato in atti) – o, in subordine, di una porzione dello stesso – oltre al riconoscimento del suo diritto all'indennità per il mancato godimento pro-quota degli immobili caduti in successione per uso esclusivo da parte dei convenuti. pagina 1 di 2 Si sono costituiti in giudizio e (quest'ultima in Controparte_2 Controparte_1 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore i Persona_1 quali non si sono opposti alla di scioglimento della comunione ereditaria chiedendo l'assegnazione degli immobili siti in LI (meglio identificati in atti) con rigetto delle ulteriori domande formulate da parte attrice. Nelle note scritte depositate in data 24.11.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo transattivo con contestuale rinuncia agli atti e spese di lite compensate. Ne deriva che deve essere dichiarata l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia agli atti con spese di lite compensate, come richiesto dalle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1 ontro , in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul
[...] Controparte_1 minore osì dispone: Persona_1 CP_2 Controparte_2
1) dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti;
2) spese di lite compensate Visto l'art. 2688 c.c. ORDINA la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata presso la Conservatoria dei RR.II. di Teramo avente come Rif. Reg. Gen. 20403 – Reg. part. 15041 del 09.12.2024 Teramo, 27.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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